Il Club dei giornalisti del Messico premia Daria Dugin (Video da Mosca di Alexandr Dugin)

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di Diego Pappalardo (Corrispondente del Circolo Christus Rex-Traditio in America Latina)

Il Club dei Giornalisti del Messico, attraverso il suo Segretariato Generale, guidato da Celeste Sáenz de Miera, e la Federazione Internazionale del Club, hanno reso omaggio e premio postumo a Daria Dugin, in un incontro internazionale con la stampa organizzato il 7 Dicembre 2022.

Questo emozionante ricordo di Daria è avvenuto durante la cerimonia di premiazione del prestigioso concorso nazionale e internazionale di giornalismo che il Club dei giornalisti del Messico organizza da anni. Oltre ai professionisti della stampa, ai premiati e ai funzionari governativi, hanno partecipato all’omaggio l’Ambasciatore russo, Viktor Koronelli e il Sig. Guillermo Rocafort.
Ma il momento più emozionante è stato quando, da Mosca, è intervenuto il professor Alexander Dugin per esprimere alcune parole suggestive e commoventi nei confronti della la figlia (video) e ringraziare il Circolo dei giornalisti per il riconoscimento postumo a Daria.
L’Ambasciatore Koronelli ha ricevuto il premio postumo a nome della Famiglia Dugin.

Da parte sua, anche Guillermo Rocafort, scrittore ed economista ispanico e multipolarista, è stato premiato per la sua carriera in difesa della sovranità nazionale e di un’economia incentrata sul benessere delle persone. In questo modo, il Club de Periodistas de México ha riaffermato la sua posizione a favore della libertà di espressione e di un ordine internazionale multipolare.

 

Guillermo Rocafort

 

DISCORSO DI GUILLERMO ROCAFORT:

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0094f36628&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-8820349886515350650&th=184f61d5dfbb8b4b&view=att&disp=inline&realattid=184f61bdf2ec3afa0631

 

VIDEO/AUDIO DEL PROF. ALEXANDR DUGIN DA MOSCA:

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0094f36628&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r942974351968028744&th=184f61be06d85dcf&view=att&disp=safe&realattid=184f61ab3b1aa058a5a1

 

Ringraziamo della testimonianza Diego, il cui nome compare tra i giornalisti firmatari del riconoscimento in foto e tutti i giornalisti dell’ “Ordine dei Giornalisti” del Messico, in prima linea per la libertà di espressione, in tempi di censura. Un esempio per chi fa informazione in tutto il resto del mondo.

In America Latina, il lavoro d’apostolato giornalistico di Diego Pappalardo è molto intenso e costante. Ha chiesto di poter ricevere per la traduzione e la pubblicazione su alcuni media dell’America Latina gli editoriali del nostro Responsabile Nazionale Matteo Castagna, così da rendere sempre più capillare l’opera per la Maggior Gloria di Dio, in questi tempi bui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrazioni e confini nazionali: non solo ONG

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Segnalazione del Centro Studi Livatino

di Renato Veneruso

L’emergenza migranti fra doveri di solidarietà umana, diritto del mare e diritto degli Stati al controllo dei propri confini: un sistema multilivello da chiarire e migliorare.

1.​ Per effetto di una serie di provvedimenti delle scorse settimane, il Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture, e anche a seguito di alcuni interventi formali della Farnesina, ha stabilito disposizioni in forza delle quali non sarà consentito alle navi delle ONG – Organizzazioni Non Governative umanitarie- ( che soccorrono e raccolgono i migranti che cercano di raggiungere le coste italiane a mezzo dei ‘barconi’ salpanti dall’Africa ), di sbarcare i migranti nei porti italiani, eccezione fatta per i ‘fragili’, ossia coloro che presentino riconosciute condizioni di salute e/o personali tali da necessitare immediata assistenza. A seguito di ciò, sembra essersi riaperto il vaso di pandora mediatico delle polemiche, invero allargatesi ben oltre il perimetro nazionale, relative all’ingresso in Italia -e, quindi, in Europa- degli stranieri che utilizzano il liquido confine del Mediterraneo per accedere al territorio della UE – Unione Europea. Al di là della polemica politica, e non restringendo la complessa questione alle sole ONG, appare opportuno provare a ricostruire l’articolato quadro normativo in materia, anche allo scopo di capire chi deve fare cosa.

2.​ Il contesto giuridico attorno al quale la questione ruota è tutt’altro che univoco e chiaro, specie perché le fonti sono multilivello, cioè appartengono a differenti – e a volte anche contrastanti – ambiti ordinamentali, a voler tacere della strutturale difficoltà delle norme di diritto internazionale ad essere efficaci ed effettive quando lo Stato cui si indirizzano si sottragga al principio generale del “pacta sunt servanda”. Occorre distinguere e coordinare, anzitutto, norme di diritto internazionale che disciplinano il salvataggio di naufraghi, spesso indicate come “diritto del mare”, e norme di diritto europeo, in materia di diritto d’asilo. Su tale composito compendio di principi e norme, si innestano poi le prerogative del diritto nazionale.

In materia di diritto d’asilo, le fonti normative di riferimento sono le convenzioni internazionali generali, quali in particolare la Convenzione di Ginevra approvata nel 1951 sotto l’egida dell’ONU, e, per i Paesi europei, le cosiddette Convenzioni di Dublino. L’accordo di Dublino, in particolare, ha ad oggetto l’individuazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea (oggi Unione Europea). È un trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo, stipulato nel 1990 ed entrato in vigore nel 1997, poi sostituito con il regolamento di Dublino II (regolamento 2003/343/CE) adottato nel 2003 ed entrato in vigore per tutti i Paesi della Ue (oltre alla Svizzera, Islanda, Liechtenstein ed alla Norvegia), oggi codificato dal  regolamento di Dublino III (2013/604/CE), approvato nel giugno 2013, in aggiornamento del regolamento di Dublino II, e vigente in tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione della Danimarca.

Entrato in vigore il 19 luglio 2013 ed in scadenza decennale il prossimo anno, il regolamento di Dublino III si basa sullo stesso principio dei due precedenti regolamenti: di là dai casi di esigenze connesse al ricongiungimento familiare del richiedente (artt. 8-11) o di preesistenza di un titolo di soggiorno o di un visto (art. 12), quando “ilrichiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale” (art. 13).

Tale regola appariva razionale quando fu introdotta nel 1990, allorché i flussi migratori erano limitati ed erano ancora presenti le frontiere fra i paesi Europei (poi apertesi con gli accordi di Schengen) e, a ben vedere, non implica affatto l’interpretazione che ne danno alcuni Paesi UE del Nord Europa, i quali vorrebbero trarne ostacolo giuridico alla ricollocazione degli stranieri comunque entrati nel territorio del primo Stato membro che se ne dovrebbe occupare in via esclusiva rispetto agli altri, con l’effetto che, se una persona che presenta istanza di asilo nel Paese di ingresso, attraversa le frontiere verso un altro Paese dell’UE, deve essere riconsegnata al primo Stato. Niente di tutto ciò appare postulato dalla norma in questione, che indica unicamente quale debba il primo Stato a occuparsi della gestione della domanda d’asilo.

Anche per effetto di tale interpretazione, la Convenzione di Dublino è ormai da più parti riconosciuta come inadeguata per affrontare le sfide poste dall’attuale atteggiarsi del fenomeno migratorio. A tacer d’altro, essa si pone in evidente contrasto con la capacità dei Paesi del fronte meridionale della UE di gestire da soli l’arrivo dall’Africa di decine di migliaia di migranti che di anno in anno cercano di fuggire dall’oppressione politica dei propri Stati di origine o, più semplicemente, dalla povertà e da altre forme di deprivazione economica. A tale riguardo, è di qualche rilievo considerare che la Conferenza sul futuro dell’Europa in materia di immigrazione, conclusasi il 9 maggio 2022, ha formulato, fra le altre, la seguente proposta: “rivedere il sistema di Dublino al fine di garantire la solidarietà e un’equa condivisione delle responsabilità, compresa la ridistribuzione dei migranti fra gli Stati membri, prevedendo eventualmente anche ulteriori forme di sostegno”. (cfr.: “Conferenza sulle sfide in materia di immigrazione”, Documentazione per le Commissioni, Riunioni Interparlamentari, Dossier, 12 maggio 2022, Senato della Repubblica – Camera dei Deputati).

I plurimi tentativi di ottenerne significativa modifica nel senso della redistribuzione sull’intero territorio dell’Unione degli stranieri inizialmente ospitati dagli Stati di approdo, a fronte della indisponibilità a prevedere quote permanenti ed obbligatorie di ricollocazione, ha, infine, avuto almeno parziale soddisfazione, con l’accordo del 22 giugno 2022 che ha previsto sì la relocation, ma su base meramente volontaria, in formale accoglimento dell’invito rivolto dal Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel ‘Discorso della Presidente sullo stato dell’Unione 2020’: “Salvare vite in mare non è un’opzione. E quei paesi che assolvono i loro doveri giuridici e morali o sono più esposti di altri devono poter contare sulla solidarietà di tutta l’Unione europea (…). Tutti devono farsi avanti e assumersi la propria responsabilità”, in ossequio all’art. 80 del TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per il quale le politiche relative ai controlli delle frontiere all’asilo e all’immigrazione devono essere governate alla luce dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati, in più specifica disciplina della previsione di cui all’art. 3 par. 2 del TUE – Trattato sull’Unione Europea, che prevede che la UE garantisce “misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione”, ed agli artt. 67 TFUE, che dispone che l’Unione sviluppi “una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi“, e 77 TFUE, con il quale viene precisato che l’Unione sviluppa una politica volta a “garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne” nonché a “instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne”.

Il Patto, nel quale è confluito il nuovoRegolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione proposto dalla Commissione, di cui la Francia ha annunciato la sospensione dopo il caso Ocean Viking, che coinvolge 23 Paesi, tra cui 19 Stati membri e quattro extra Schengen, essendo un accordo di redistribuzione su base volontaria, peraltro relativo non solo ai richiedenti asilo ma anche ai migranti economici, non impone alcun obbligo a chi l’ha sottoscritto e, dunque, appare, nonostante la professata intenzione di dare finalmente corso alla solidarietà fra gli Stati membri, ancora affetto da un approccio meramente casistico con il rischio di dare luogo ad un sistema, ancora una volta, basato su una solidarietà interstatale easimmetrica (cfr. S. De Stefani, “Cosa resta di Dublino”, in Altalex, 26.3.2021).

Così, a titolo esemplificativo, la Germania ha dichiarato disponibilità all’accoglienza per 3.000 migranti, la Francia 3.500, ma, di fatto, i numeri di effettiva ricollocazione sono, allo stato, rimasti pressoché irrisori (secondo i dati divulgati dal Viminale, non smentiti, al 13 novembre 2022, 8 in Francia, 74 in Germania, 5 in Lussemburgo), specie se confrontati con le statistiche di ingresso nei Paesi rivieraschi: in base al ‘cruscotto’ dei migranti, aggiornato quotidianamente dal Ministero dell’Interno, e pubblicamente fruibile sulla pagina web del Ministero stesso, in Italia sono arrivati dal 1 gennaio 2022 al 14 novembre 2022 91.711 migranti, nel 2021 59.069, nel 2020 (anno della pandemia) 32.032, di cui i minori stranieri non accompagnati sbarcati sono stati per l’anno 2020 4.687, per il 2021 10.053, e finora nel 2022, 11.172. Statistiche all’interno delle quali si devono poi ricercare i minori numeri dei richiedenti asilo ed i numeri, ancor più ristretti, di quelli che vedono accolte le proprie istanze in quanto non semplici migranti economici.

Al riguardo, è appena il caso di precisare che nella larga maggioranza dei casi le operazioni di soccorso ai naufraghi nella zona SAR (Search And Rescue) del Mediterraneo centrale sono condotte dalla Guardia Costiera italiana o da altri mezzi della Marina militare e mercantile, che naturalmente li conducono nei più vicini porti (solitamente siciliani, prevalentemente Lampedusa). La percentuale di ingressi marittimi attribuibili alle navi di soccorso delle ONG riguarda circa il 12% del totale.

Già solo la considerazione di ciò impedirebbe di contestare all’Italia di venire meno al diritto del mare ovvero alle più generali norme umanitarie che impongono di dare soccorso al naufrago, in base al principio PoS – Place of Safety, pur esso codificato dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare, che più dettagliatamente si esamineranno infra, in virtù del quale occorre garantire al naufrago, appunto, un luogo sicuro dove approdare.

Altro è, poi, il destino dei migranti soccorsi, una volta giunti sul territorio nazionale, poiché, in base alla legislazione domestica vigente (costituita dalla l. 189/2002, cd. Bossi-Fini dal nome dei suoi ispiratori, e dalla legge n. 132/2018) lo straniero clandestinamente introdottosi in Italia non ha diritto di restarvi e deve essere rimpatriato nel Paese d’origine, a meno che non dimostri, dopo averne fatto rituale istanza, di essere qualificabile come rifugiato, cioè di provenire da luogo donde è fuggito per sottrarsi a qualsivoglia forma di persecuzione.

È bene precisare al riguardo che non v’è alcuna norma di diritto internazionale che imponga ad alcuno Stato nazionale di dover dare indiscriminato accesso all’interno dei propri confini a chi non ne ha cittadinanza. Soltanto il diritto d’asilo è previsto in materia ma, come noto, esso si basa su presupposti ben specifici, che non sempre ricorrono.

3.​Ciò detto sul piano del diritto d’asilo, occorre svolgere alcune considerazioni ulteriori circa il ruolo e lo statuto giuridico delle ONG e, in particolare, circa l’applicabilità nei confronti delle operazioni da esse compiute dei principi di cui all’art. 98, comma 2 della Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare – cosiddetta UNCLOS.

Occorre considerare, al riguardo, che la convenzione UNCLOS recepisce all’art. 98, comma 1 un diritto internazionale consuetudinario di lunga data sul salvataggio delle persone in mare, mentre al comma 2 dello stesso articolo, al fine di istituire meccanismi di prevenzione delle sciagure marittime, istituisce per la prima volta delle zone di alto mare sulle quali gli Stati hanno compito di organizzare le operazioni di salvataggio (cd. zone SAR). Ne consegue il dovere dello Stato nella cui zona SAR l’evento si verifica di coordinare il soccorso tramite il proprio MRCC (Maritime Rescue Coordination Center, in Italia la Guardia Costiera) e mettere a disposizione un porto sicuro (secondo quanto previsto dalla Convenzione SAR di Amburgo, come modificata nel 2006, come specificato dal manuale IAMSAR, vol. 2, redatto dalla IMO – International Maritime Organization) (in Italia, la competenza all’individuazione del porto sicuro è affidata al Ministero dell’Interno).

Per effetto di ciò, nel caso in cui le operazioni di carico dei migranti non siano avvenute nella zona SAR di uno Stato (es., l’Italia), e questo non abbia coordinato i soccorsi o comunque non abbia accettato di assistere la nave, il comma 2 dell’art. 98 della convenzione UNLCOS non dovrebbe ritenersi applicabile e, conseguentemente, lo Stato non dovrebbe ritenersi avere obblighi di offrire un porto sicuro per lo sbarco. In questo senso si è espressa la dottrina più accorta: “L’Italia non pare avere obblighi di fornire POS se non nei casi previsti dalla Convenzione SAR, e cioè quando il soccorso avviene in zona SAR italiana, sia coordinato dal nostro MRCC, ovvero l’Italia abbia comunque accettato di assistere la nave” o stipulato accordi ad hoc con altri Stati coinvolti (F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, in Dir. Marittimo, 2020, 351; cfr. altresì ibid., 354 e 357).

Tale profilo di regolamentazione, derivante dalla convenzione di Amburgo e relativo manuale attuativo, deve essere ovviamente coordinato con le norme e i principi generali in materia di tutela dei diritti umani: la soluzione in alcuni casi adottata dall’Italia, di far sbarcare unicamente i passeggeri a rischio, è stata ritenuta ragionevole dalla CEDU nel caso Rackete c. Italia, 25 giugno 2019, n. 32969/19 (ma, come noto, non dalla Cassazione nel medesimo caso Sea Watch – Rackete; cfr. Cass. pen., sez. III, n. 6626/2020; per un commento critico a tale pronuncia, cfr. M. Ronco, “L’esercizio dei poteri discrezionali in materia di libertà, sicurezza e giustizia e l’obbligo di lealtà nel rapporto tra gli organi dello Stato”, in Archivio Penale, 2020, 35-54).

Da quanto risulta, ad esempio, nei casi Geo Barents e Humanity le operazioni di carico dei migranti da parte delle navi ONG non sono avvenute nella zona SAR di pertinenza italiana; per questo motivo è stato ritenuto possibile dalle autorità italiane escludere, almeno inizialmente, la concessione di un porto per lo sbarco di tutto il personale, circoscrivendolo soltanto alle persone in stato di effettivo bisogno.

Anche nel caso in cui la convenzione risulti applicabile sul piano della zona nella quale l’operazione di carico dei migranti è avvenuta, peraltro, la dottrina ha sollevato dubbi in merito all’effettiva applicabilità delle convenzioni SAR e UNCLOS.

Invero, come accennato, tali norme convenzionali si pongono in linea con un diritto internazionale di lunga data che si basa su presupposti applicativi diversi da quelli precostituiti dalle ONG. E infatti, come evidenziato dalla più autorevole dottrina (cfr. F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, cit., 342), nel caso delle operazioni delle ONG:

– manca il presupposto della occasionalità del salvataggio da nave a nave (poiché le navi ONG effettuano tale attività professionalmente);

– manca il fine di applicazione della norma sul salvataggio da nave a nave (poiché il fine non è il rientro dei salvati alle proprie case, tipico del diritto internazionale marittimo, ma la permanenza nello stato di attracco);

– pur non volendo né criminalizzare né generalizzare, è stato revocato in dubbio che il fine del salvataggio sia esclusivamente e unicamente di tipo umanitario (si è, cioè, prospettato che le ONG siano mosse anche da finalità di ritorno d’immagine, con conseguenze in termini di crowdfunding e donazioni, spesso probabilmente provenienti anche da vettori commerciali che incoraggiano il ruolo delle ONG per evitare di doversi trovare davvero in prima persona a effettuare salvataggi)[1].

L’istituto del porto sicuro di cui alla convenzione UNCLOS, in altre parole, deriva da un diritto internazionale consuetudinario ed è concepito in tal senso perché le navi che effettuano soccorso occasionale si presumono non pronte a sostentare per lungo tempo persone a bordo supplementari, mentre le navi ONG si pongono invece proprio il fine di soccorrere e quindi sono organizzate in tal senso. In questa prospettiva, come evidenziato dalla dottrina (F. Munari, op. cit., 344), sussiste un obbligo di controllo di congruità dei mezzi ai fini da parte dello Stato di bandiera[2].

L’invocazione della Convenzione di Amburgo in fattispecie come quelle connesse all’attività delle ONG sembra dar luogo, in altre parole, a una forma di “abuso del diritto” da parte loro. E la circostanza, emersa in alcuni casi, che talune delle navi utilizzate per queste tipologie di operazioni siano formalmente registrate come destinate a funzioni diverse da salvataggio e soccorso sembra confermarlo. Come noto, l’abuso del diritto consiste essenzialmente nell’invocazione strumentale di norme per applicarle a fattispecie diverse dalla ratio delle stesse e dai presupposti tipici di applicazione delle medesime. Il concetto è tipico del diritto europeo (cfr. art. 54 della Carta di Nizza), ma non è estraneo neppure al diritto internazionale propriamente inteso, fermo che naturalmente quest’ultimo investe direttamente i rapporti tra Stati e non tra Stati e operatori.

4. Ciò detto con riferimento al caso in cui le operazioni siano avvenute in zona SAR italiana, diversi sono, invece, i principi applicabili nel caso in cui le operazioni di imbarco dei migranti avvengano al di fuori di tale zona. In tal caso, le responsabilità di assistenza competono allo Stato nella cui zona SAR l’evento è avvenuto (es. la Libia) e, nel caso in cui sia ritenuto un porto non sicuro (in base al decreto interministeriale Esteri-Interni-Giustizia del 4.10.2019, la Libia non è considerato Paese sicuro, mentre lo sono, tra gli altri, la Tunisia, l’Algeria e il Marocco), competono ragionevolmente allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato l’operazione (in tal senso sembra propendere la ricostruzione del Tribunale dei Ministri di Roma, nel caso Alan Kurdi: sul tema cfr. F. Munari, op. cit., 353, 359, 360).

Tali Stati hanno facoltà di chiedere assistenza allo Stato costiero, ma in mancanza di accordi specifici non risultano obblighi di concedere il proprio assenso (ferma l’incertezza della locuzione utilizzata dalla Convenzione “quando le circostanze lo richiedono”). Nel caso in cui la nave contatti strumentalmente uno Stato diverso da quello competente, esso (cd. First RCC) dovrà smistare la pratica allo Stato nella cui zona SAR l’evento è avvenuto o, infine (ad es. laddove esso non disponga di porti sicuri), allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il soccorso: essi sono tenuti ad accettare la competenza, ma non viene chiarito che cosa avvenga nel caso in cui di fatto non la accetti e, soprattutto, se lo Stato che ha ricevuto la richiesta -pur essendo incompetente- sia legittimato a spogliarsi della vicenda dopo aver effettuato la comunicazione alle autorità competenti (cfr. Manuale IAMSAR, su cui cfr. F. Munari, op. cit., 337). Secondo la dottrina più autorevole, “La circostanza che MRCC Italia riceva una richiesta di soccorso fuori dalla propria zona SAR non integra altro obbligo per il nostro Paese se non quello, al massimo, di operare come First RCC, non potendosi quindi pretendere dalle persone concretamente coinvolte nella richiesta di soccorso alcun comportamento diverso da quello previsto dalle norme internazionali in capo a chi opera quale First RCC” (F. Munari, op. cit., 352).

Sotto altro profilo, allo Stato di bandiera competono verifiche sulla idoneità delle proprie imbarcazioni a effettuare il servizio alle quali sono preposte e che, pertanto, l’insufficienza dei mezzi che esse approntano rispetto al fine che si propongono rientra nella responsabilità del comandante ma indirettamente anche dello Stato di bandiera.

5. Vi è di più, in quanto lo Stato di bandiera non dovrebbe ritenersi estraneo neppure agli obblighi connessi alla ricezione della domanda d’asilo, secondo la convenzione di Dublino. Infatti, è principio tradizionale di diritto internazionale quello per cui le navi costituiscono una sorta di appendice del territorio di uno Stato, talché non appare peregrino sostenere che la frontiera europea, cui si collega l’obbligo degli Stati di ricevere le domande d’asilo da parte degli interessati, sia stata varcata nel momento in cui il migrante sale a bordo di un mezzo battente bandiera europea e che tale ingresso interrompa il nesso di provenienza da un Paese terzo.

In tali ipotesi, è dunque lecito utilizzare il sistema della ufficiale chiamata in causa dello Stato di bandiera, per la presa in carico della pratica, entro i termini di cui all’art. 21 del regolamento 604/UE/2013. In caso di declinatoria di competenza da parte dello Stato richiesto (una sorta di conflitto negativo di competenza), il regolamento si limita a prevedere una fase di conciliazione di fronte al Comitato ad hoc dell’art. 37, contiguo alla Commissione, che rende un parere non vincolante. Non si forniscono indicazioni sulla tutela giurisdizionale, ma si può ritenere che sia possibile adire la Corte di Giustizia, quanto meno ai sensi dell’art. 259 TFUE.

Occorre tener conto, peraltro, che la fictio iuris della nave come isola flottante o appendice distaccata dello Stato di bandiera non trova appigli testuali univoci nelle convenzioni internazionali. Le norme che più da vicino la richiamano sono gli artt. 91 e 92 della convenzione sul diritto del mare di Montego Bay (UNCLOS), ove si afferma che “Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo … Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva”.

Sulla base di tali principi, la giurisprudenza internazionale ha avuto modo di affermare quanto segue:

A corollary of the principle of the freedom of the seas is that a ship on the high seas is assimilated to the territory of the State the flag of which it flies, for, just as in its own territory, that State exercises its authority upon it, and no other State may do so. … [B]y virtue of the principle of the freedom of the seas, a ship is placed in the same position as national territory; but there is nothing to support the claim according to which the rights of the State under whose flag the vessel sails may go farther than the rights which it exercises within the territory properly so called.  It follows that what occurs on board a vessel on the high seas must be regarded as if it occurred on the territory of the State whose flag the ship flies …” (trattasi dello storico Lotus Case, Corte Internazionale di Giustizia, 1927).

The ship, everything on it, and every person involved or interested in its operations are treated as an entity linked to the flag State” (caso Saiga 2, Tribunale Internazionale del Mare, 1999).

Numerose sono le deroghe a questa fictio per cui la nave sarebbe una propaggine del territorio dello Stato, ma può darsi atto come lo Stato Italiano abbia recepito pienamente il principio tradizionale, mediante l’art. 4 comma 2 del codice penale, il quale – in ossequio al generale principio della territorialità della giurisdizione penale – stabilisce, tra l’altro, che “le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera”).

Merita di essere ricordato, in proposito, un caso della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, proprio in materia di migranti, in cui è stata riconosciuta la giurisdizione dello Stato di bandiera della nave che imbarca i migranti in acque internazionali (cfr. CEDU, Grande Chambre, Hirsi Jamaa et al. c. Italia, 2012, parr. 77-82).

In quel caso, si trattava di imbarcazioni italiane che recuperavano migranti in acque internazionali, nel contesto degli accordi con la Libia, e li riportavano in Libia. Fu affermato l’obbligo dello Stato italiano di farsene carico perché imbarcati su navi italiane.  Se il diritto ha un senso, però, dovrebbe valere esattamente il reciproco quando le imbarcazioni battano bandiera di altro Stato e sia l’Italia a far valere il principio stesso.

6.​Se ne ricava conclusivamente un quadro giuridico d’insieme tutt’altro che univoco e concordante ma che, al di là di strumentalizzazioni di parte, non permette di qualificare come radicalmente infondata la pretesa di proteggere i propri confini dall’indiscriminato accesso degli stranieri, in un contesto di assai scarsa considerazione europea del problema che si preferisce nascondere sotto il tappeto degli Stati rivieraschi del Sud, laddove la disciplina dell’ineludibile fenomeno dell’emigrazione dovrebbe essere piuttosto preoccupazione generale dell’intera Europa.

Resta, infine, da considerare una prospettiva radicalmente alternativa di affrontare tale imponente fenomeno migratorio, consistente nella gestione intergovernativa dello stesso. Si tratta, in buona sostanza, di approfondire seriamente la strada della interlocuzione sistematica con i principali Paesi di provenienza dei migranti, al fine di consentirne un maggior sviluppo e permettere ai loro cittadini di realizzare compiutamente la propria esistenza nei propri luoghi natii senza necessità di emigrare per garantirsi una vita dignitosa e, in ogni caso, di regolare i flussi dei migranti e controllarli, in un’ottica finalmente di condivisione europea, che sia improntata alla solidarietà, non solo intraeuropea, ma anche con le Nazioni che patiscono tali emorragie di risorse umane.

È una grande occasione per l’Europa, ancora una volta al bivio fra pulsioni ideologiche suicidarie e soluzioni coraggiose rispettose della dignità di chi migra e di chi accoglie.


[1] “Pur non essendo in discussione gli obiettivi umanitari delle ONG, in molti casi, ai medesimi si aggiungono altre motivazioni, le quali, necessariamente, producono effetti anche giuridici sull’azione delle ONG stesse nel Mediterraneo: alcune di tali motivazioni sono ovvie, e riguardano … l’enorme visibilità mediatica per le ONG scaturenti da operazioni SAR di migranti, e le ricadute sul crowdfunding che tale visibilità determina … Per le ONG di cui trattasi possiamo assumere l’esistenza anche di motivazioni volte a generare ricadute positive in termini di immagine, e di incremento del sostegno a loro favore, che le pongono quindi in una sorta di vantaggio competitivo rispetto ad altre ONG impegnate nell’aiuto ai più deboli: quindi, in senso lato, motivazioni di termini di business in un “mercato” la cui offerta è generata dalle donazioni per scopi caritatevoli (V. J. PARENT, No duty to save lives, no reward for rescue: Is that truly the current state of international salvage law?, in Annual Survey of International & Comparative Law, 2006, 87-91; R.L. KILPATRICK JR. – A. SMITH, The international legal obligation to rescue during mass migration at sea: Navigating the sovereign and commercial dimensions of a Mediterranean crisis, in University of San Francisco Maritime Law Journal, 2015-2016, 141 ss.). Altre motivazioni sono meno ovvie, ma più che plausibili: in particolare, in ambito International Chamber of Shipping si ritiene che le missioni delle ONG nel Mediterraneo svolgano (anche) la funzione di ridurre il rischio per le navi mercantili (e soprattutto per le grandi navi di linea che hanno schedule e costi gestionali molto alti) di subire il coordinamento di un MRCC, con richiesta e obbligo di deviare la rotta per salvare un’unità carica di migranti. Donde l’ipotesi che tra i donors di queste ONG possano anche esservi compagnie di navigazione che “si servono” delle prime per garantirsi la regolarità dei traffici da esse serviti”. Così, testualmente, F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, cit., 342-343.

[2] “La disciplina giuridica della navigazione pretende una relazione precisa tra modalità costruttive, gestionali e organizzative di una spedizione marittima e lo scopo per la quale essa è destinata a muovere. Tutto ciò impone quindi obblighi dallo Stato di bandiera al comandante della nave, siccome previsti a livello internazionale e necessariamente imposti al primo dal diritto nazionale”. Così, testualmente, F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, cit., 344.

Fonte: https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=ca13a5709a&e=d50c1e7a20

Il latino unisce le diocesi di tutto il mondo alla Chiesa Romana e alla Sede di Pietro

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L’EDITORIALE DEL LUNEDI 

di Matteo Castagna per https://www.informazionecattolica.it/2022/11/28/il-latino-unisce-le-diocesi-di-tutto-il-mondo-alla-chiesa-romana-e-alla-sede-di-pietro/

PERCHÉ ANDARE ALLA MESSA IN LATINO

Anche se Paolo VI celebrò, per la prima volta, la Messa in italiano Domenica 7 Marzo 1965, la data dell’entrata in vigore del Novus Ordo Missae in tutte le parrocchie è quella della Prima Domenica di Avvento del 1969 ossia 52 anni fa, da ieri.

Dal Giovedì Santo dell’anno 33 d.C., giorno in cui Nostro Signore Gesù ha celebrato la prima Messa, insegnando agli Apostoli, ossia ai primi Vescovi, i fondamentali del mirabile Mistero della Transustanziazione, ovvero sulla trasformazione di pane e vino nel Suo corpo, sangue, anima e divinità, attraverso formule ben precise, che solo il sacerdote può realizzare, la Chiesa ha elaborato il rito romano aggiungendo, progressivamente, preghiere conformi al Dogma per arricchire la liturgia.

Questa Messa fu celebrata sempre e codificata da san Pio V, a seguito della Controriforma e del Concilio di Trento. Questo atto si rese necessario per ovviare alle eresie di Lutero. La Bolla Quo Primum Tempore servì da accompagnamento al Messale e stabilì l’indulto perpetuo per la Sua celebrazione, prevedendo l’anatema per chiunque ne avesse l’ardire di cambiare anche uno iota.

Una risposta magisteriale potente della Chiesa Cattolica che, dunque, estendeva a tutti, non solo a Lutero, il dovere di attenersi all’unico rito che esprimeva in maniera perfetta la Fede tramandata fin dai secoli precedenti.

La lingua propria della Chiesa Romana è la latina“, scrive san Pio X nella “Tra le sollecitudini” del 22 novembre 1903.

Leone XIII ha insegnato che “Gesù Cristo scelse per sé e consacrò la sola città romana. È qui che volle restasse in perpetuo la sede del suo Vicario“.

Papa Gelasio disse che “per mirabile disposizione di Cristo“, san Pietro scelse Roma come sede episcopale del Principe degli Apostoli. L’utilizzo della lingua latina unisce le diocesi di tutto il mondo alla Chiesa Romana e alla Sede di Pietro.

La Chiesa – scrisse Pio XI nell’Officiorum Omnium del 1° agosto 1922 – abbracciando nel suo seno tutte le Nazioni […] esige per la sua stessa natura una lingua universale“.

Al contrario, lo scisma orientale e la pseudo-riforma protestante rompendo l’unità cattolica, hanno creato “chiese” autocefale e nazionali.

Pio XII, nell’enciclica Mediator Dei del 20 novembre 1947, attesta che l’uso della lingua latina, come vige nella gran parte della Chiesa, “è un chiaro e nobile segno di unità”, poiché l’unità si può fare solo nella Verità, non nella convivenza tra essa e l’errore.

Come possono rispondere oggi alla domanda “perché dite la Messa in latino?” i sacerdoti che lo fanno? In maniera succinta ma che dice tutto don Francesco Ricossa ha risposto così: “semplicemente perché così lo vuole la Chiesa Cattolica, nelle sue rubriche liturgiche e nelle sue leggi canoniche (can. 819 e 1257). Semplicemente, perché siamo Sacerdoti cattolici di rito latino“.

La domanda è stata posta recentemente anche al sottoscritto durante un dibattito sul canale televisivo nazionale La7. Ho replicato così: “andiamo alla Messa in latino perché siamo fedeli cattolici di rito romano; perché la Messa di San Pio V esprime in maniera perfetta la Fede che professiamo e non tolleriamo che la Tradizione venga adulterata, perché il Depositum Fidei non è ‘proprietà privata’ di nessuno, ma un tesoro da tramandare ed arricchire“.

Perciò non abbiamo alcuno scrupolo di coscienza nell’andare alla stessa Messa in cui si sono santificati tutti i più grandi santi della storia della Chiesa, da san Francesco d’Assisi a Padre Pio da Pietrelcina, da san Domenico a Massimiliano Kolbe e tanti altri.

La Russia collabora con la Cina per affrontare i pericoli della NATO

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di Luciano Lago

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov afferma che la NATO ha violato tutti i suoi obblighi nel Trattato di Istanbul e si sta espandendo a est, e avverte dei suoi movimenti ostili al largo della costa cinese.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato oggi, giovedì, che la NATO si sta avvicinando ai confini della Federazione Russa e sta rafforzando le sue capacità offensive.

Lavrov ha spiegato, durante una conferenza stampa sulle questioni di sicurezza europea, che “la NATO sta causando distruzione e sofferenza”, osservando che “la NATO ha violato tutti i suoi obblighi del Trattato di Istanbul e si sta espandendo verso est”. Ha continuato, “I giochi della NATO con il fuoco al largo delle coste della Cina comportano rischi per la Russia. Pertanto, Mosca sta intensificando la sua cooperazione con Pechino. Guardando la retorica che esce da Washington, Bruxelles, Australia, Canada e Londra, il Mar Cinese Meridionale è ora una delle aree in cui la NATO non smette mai di aumentare le tensioni”. Lavrov ha aggiunto: “Sappiamo quanto sia seria la Cina nell’affrontare tali provocazioni, per non parlare di Taiwan e dello Stretto di Taiwan, e ci rendiamo conto che i giochi di fuoco della NATO da quelle parti rappresentano una minaccia e un rischio anche per la Russia, poiché è vicina alle nostre coste e mari, così come è vicino al territorio cinese, quindi stiamo lavorando allo sviluppo della cooperazione militare con la Cina. E il ministero della Difesa russo ha annunciato, mercoledì, che i bombardieri strategici delle forze aeree russa e cinese hanno condotto pattugliamenti congiunti durati circa 8 ore sul Mar del Giappone e sul Mar Cinese Orientale.

È interessante notare che più di 2.000 soldati cinesi si sono uniti alla Russia a settembre per partecipare alle esercitazioni “Vostok 2022”, che sono durate 7 giorni e si sono svolte nel distretto militare dell’Estremo Oriente in Siberia, al largo delle coste dei mari del Giappone e di Okhotsk.

Il ministro degli Esteri russo ha affermato che l’Occidente a guida USA “stava scommettendo sull’imposizione della sua egemonia nel mondo”, aggiungendo che “l’Occidente stava cercando di impedire alla Russia di mantenere la sua posizione, sia in Europa che nel mondo”.

Lavrov ha sottolineato che “l’Occidente ha seguito l’approccio di mantenere accordi e trattati come semplice inchiostro sulla carta”.

Pochi giorni fa, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che il comando militare della Nato potrebbe inviare forze aggiuntive nell’ala orientale, se necessario, rivelando che ci sono 40.000 soldati all’interno del comando Nato a est, sostenuti da grandi forze aeree e navali. Lavrov ha detto che le potenze nucleari devono evitare qualsiasi scontro militare, perché l’escalation potrebbe diventare “fuori controllo”.

Nel contesto, il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin ha annunciato, ieri, giovedì, che il suo Paese sta osservando un aumento senza precedenti della presenza delle forze USA e NATO nell’Europa orientale.

Foto: Afp

2 dicembre 2022

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Fonte: https://www.ideeazione.com/la-russia-collabora-con-la-cina-per-affrontare-i-pericoli-della-nato/

L’inizio dell’anno liturgico: il Tempo d’Avvento

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Segnalazione del Centro Studi Federici

Il Tempo d’Avvento segna l’inizio del nuovo anno liturgico, il “capodanno” cattolico: formuliamo quindi i migliori auguri e segnaliamo due testi relativi all’Avvento.
 
CATECHISMO MAGGIORE DI SAN PIO X – DELL’AVVENTO
 
1 D. Perché si chiamano Avvento le quattro settimane che precedono la solennità del santo Natale?
R. Le quattro settimane che precedono la solennità del santo Natale si chiamano Avvento, che vuoi dire venuta, perché in questo tempo la Chiesa ci dispone a celebrare degnamente la memoria della prima venuta di Gesù Cristo in questo mondo colla sua nascita temporale.
2 D. Che cosa ci propone la santa Chiesa a considerare nell’Avvento?
R. La Chiesa nell’Avvento ci propone a considerare quattro cose:
le promesse che Dio aveva fatte di mandarci il Messia per la nostra salute;
le brame degli antichi Padri, che ne sospiravano la venuta;
la predicazione di S. Giovanni Battista, che esortata il popolo a far penitenza per disporlo a ricevere il Messia;
l’ultima venuta di Gesù Cristo nella sua gloria per giudicare i vivi ed i morti.
3 D. Che cosa dobbiamo noi fare nell’Avvento per secondare le intenzioni della Chiesa?
R. Per secondare le intenzioni della Chiesa, nell’Avvento dobbiamo fare cinque cose:
meditare con viva fede e con ardente amore il grande beneficio dell’incarnazione del Figliuolo di Dio;
riconoscere la nostra miseria e il sommo bisogno che abbiamo di Gesù Cristo;
pregarlo istantemente che venga a nascere e crescere spiritualmente in noi colla sua grazia;
preparargli la strada colle opere di penitenza, e specialmente col frequentare i santi sacramenti;
pensar sovente all’ultima terribile sua venuta, e in vista di questa conformare la nostra alla sua santissima vita per poter essere con Lui a parte della sua gloria.
 
LO SPIRITO D’AVVENTO
 
A differenza della Quaresima, in cui predomina il concetto di penitenza e di lutto pel deicidio che va ormai consumandosi in Gerusalemme, lo spirito della sacra liturgia durante l’Avvento, al lieto annunzio della vicina liberazione, Evangelízo vobis gáudium magnum quod erit omni pópulo (Luc., II, 10.), è quello d’un santo entusiasmo, d’una tenera riconoscenza e d’un intenso desiderio della venuta del Verbo di Dio in tutti i cuori dei figli di Adamo. Il nostro cuore, al pari d’Abramo il quale exultávit, dice Gesù Cristo, ut vidéret diem meum, vidit et gavísus est (Joan., VIII, 56.) deve essere compreso di santo entusiasmo pel trionfo definitivo dell’umanità, la quale per mezzo dell’unione ipostatica del Cristo, viene sublimata sino al trono della Divinità.
I canti della messa, i responsori, le antifone del divin Ufficio sono perciò tutti ingemmati di Alleluia; sembra che la natura intera, come la descrive pure l’Apostolo nell’attesa della finale parusia: “expectátio enim créaturæ revelatiónem filiórum Dei expéctat“ (Rom., VIII, 19.) si senta come esaltata dall’incarnazione del Verbo di Dio, il quale, dopo tanti secoli d’attesa, viene finalmente su questa terra a dare l’ultima perfezione al capolavoro delle sue mani, Instauráre ómnia in Christo (Ephes., 1, 10.).
La sacra liturgia durante questo tempo raccoglie dalle Scritture le espressioni più vigorose e meglio atte ad esprimere l’intenso desiderio e la gioia colla quale i santi Patriarchi, i Profeti e i giusti di tutto l’Antico Testamento hanno affrettato coi loro voti la discesa del Figlio di Dio. Noi non possiamo far di meglio che associarci ai loro pii sentimenti, pregando il Verbo umanato che si degni di nascere in tutti i cuori, estendendo altresì il suo regno anche su tante regioni ove finora il suo santo Nome non è stato annunziato, ove gli abitanti dormono tuttavia nelle tenebre ed ombre di morte.
 (Card. A. I. Schuster, osb, Liber Sacramentorum. Note storiche e liturgiche sul messale romano, II, Torino-Roma, Marietti, 1930, pp. 109-113).
 

Ex gran maestro Grande Oriente: «Alti ambienti massonici ed esoterici caso Narducci e mostro di Firenze»

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Il caso sarà riaperto dal Parlamento. Quella confessione: «So tutto e sono disposto a raccontartelo»

di Gabriella Mecucci

Importanti ambienti massonici, esoterici, sarebbero coinvolti nella vicenda Narducci e del mostro di Firenze. E’ questo il senso della testimonianza dell’ex Gran Maestro del ‘Grande Oriente d’Italia’, Giuliano Di Bernardo. Quando gli inquirenti lo hanno interrogato, ha riferito che un esponente della Massoneria fiorentina gli disse di essere informato dell’intera vicenda: «So tutto e sono disposto a raccontartelo». Purtroppo quell’incontro non poté svolgersi a causa delle divergenze che portarono Di Bernardo ad allontanarsi dal Grande Oriente. E’ questa la vera novità emersa dalla conferenza tenutasi venerdì mattina alla Camera dei deputati, promossa dall’onorevole Stefania Ascari, membro della Commissione Antimafia.

Ricostruzione I magistrati Guido Salvini e Giuliano Mignini, hanno presentato i risultati del lavoro di approfondimento a partire dal delitto Corazzin. L’indagine parlamentare nasce dalle confessioni di Angelo Izzo, uno degli assassini del Circeo, che ha raccontato che la ragazza friulana fu uccisa nella villa dei Narducci a San Feliciano. La commissione parlamentare ha deciso di allargare il campo delle ricerche e i successivi interrogatori hanno consentito di appurare anche il parziale coinvolgimento di personalità legate all’esotremismo di destra. Guido Salvini ha paragonato la vicenda Cirazzin – Narducci a quella terribile di Ludwig: la serie di delitti compiuti alla fine degli anni settanta da Marco Furlan e Wolfgang Abel, i due serial killer, che li rivendicavano con volantini di contenuto neonazista e firmati con lo pseudonimo ‘Ludwig’.

Indagine parlamentare Il rapporto finale della Commissione parlamentare è stato approvato all’unanimità. L’onorevole Ascari chiederà che, viste le importanti novità emerse, l’indagine prosegua anche in questa legislatura. Ha sottolineato inoltre che ha voluto presentare i risultati del lavoro svolto, a partire dal caso di Rossella Corazzin, proprio nel giorno in cui si ricorda la violenza contro le donne. La vicenda Narducci e quella del mostro di Firenze sarà dunque riaperta dal Parlamento.

Fonte: Umbria 24

IL DIVORZIO E’ LA VILTA’ DI COLUI CHE FUGGE DINANZI ALLE DIFFICOLTA’

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Segnalazione BastaBugie
La legge sul divorzio ha dato una facile via d’uscita da ogni responsabilità… ma con danni incalcolabili ai singoli e alla società nel suo complesso
di Pierfrancesco Nardini

«Al massimo puoi sempre divorziare». Questa frase sentita in un film la si prende come spunto perché, se ci si pensa, racchiude la sintesi dei tempi che viviamo sull’argomento matrimonio.
Il divorzio divenuto logica normalità della vita. Se ho sete, bevo. Se sono stanco, mi riposo. Se sono innamorato della mia fidanzata, mi sposo. Se va male, divorzio. Logico, no?
Il personaggio che dice questa frase (per incoraggiare lo sposo!) mica gli parla della giustezza della sua scelta, mica gli ricorda l’amore che ha per la sposa, mica gli rammenta i sogni da loro fatti nei mesi passati, no! Gli dice, in pratica, che tanto al massimo divorzieranno e si libereranno facilmente di qualsiasi problema…

RIMETTERE INSIEME I COCCI
È talmente normale pensare al divorzio come una soluzione che non ci si pone oramai più la domanda se si possano rimettere insieme i cocci, se si possa risolvere il problema.
È proprio vero che la possibilità del divorzio ha inciso sulla mentalità delle persone. Ha inciso, diciamo così, sul loro modo di pensare che è cambiato in modo inconscio. Immagazzinato il file, anche senza pensarci in modo consapevole, c’è questa spia nella mente che sempre più automaticamente fa pensare a questo, non si prende più in considerazione l’altra possibilità, quella di combattere per il proprio matrimonio, affrontando la crisi.
La presenza del divorzio, insomma, ha dato alle persone una facile via d’uscita che rende veloce e (s’illudono) indolore la fine di ogni problema.
È stato giustamente detto che, se una persona vive in una stanza e se l’arreda come più gli piace, ma ha una porta aperta che gli permette di uscirne quando vuole, al primo momento in cui questa stanza non gli piacerà più, uscirà subito, non proverà prima ad aggiustarla (cambiare colori alle pareti, i mobili, ecc…), come invece farebbe se la porta aperta (via d’uscita facile) non ci fosse. Questo vale per matrimonio e divorzio.
Qui non ci si sofferma sulla sempre maggiore superficialità delle relazioni ai giorni nostri, frutto di più cose, che si ripercuote però sui rapporti di coppia e sulla capacità di capire la profondità dei propri sentimenti. Quel che qui si vuol sottolineare è come oramai il divorzio sia entrato appieno nella normale e quotidiana prassi della vita, sia diventato qualcosa di comunemente accettato e abituale, tale da non esser più messo in discussione, ahinoi anche da molti che si dicono cattolici.

UNA CONVINZIONE NATA DALL’ABITUDINE
Se c’è qualcosa che è difficile scardinare dalla mente delle persone, è una convinzione nata dall’abitudine. Se, cioè, una persona si abitua a qualcosa nella propria vita, dopo qualche tempo, giusto o sbagliato che sia quel comportamento, la sua capacità di giudizio sul quella cosa è dominata dall’abitudine.
In conclusione leggiamo queste interessanti parole di Chesterton: “La prima cosa da dire su questi riformatori è che per loro il matrimonio è un discorso senza capo né coda. Non sanno cosa sia, o cosa significhi; essi non vi danno un’occhiata nemmeno quando vi ci si trovano dentro. Semplicemente si liberano della fatica più vicina (…) non hanno la minima idea di quanto sia vasta l’idea che stanno attaccando. (…). Non esiste forse peggior consiglio di quello di liberarsi dalla fatica più vicina (…) sarebbe a dire ‘rosicchia la prima cosa che ti capita a tiro’. L’uomo, come il topo, tende a scardinare ciò che non comprende e, dato che ha sbattuto contro un ostacolo, non importa che questo ostacolo sia il pilastro portante che sostiene il tetto sopra la sua testa (…). Ci accorgeremo di come la grande massa di uomini e donne moderni, che scrivono e parlano del matrimonio, stiano rosicchiandolo ciecamente come un esercito di topi. (…) I ratti sono sempre pronti ad abbandonare la nave che affonda: esiste una nave (fuor di metafora: la famiglia), grande o piccola non fa differenza, che non va abbandonata anche quando si pensa stia affondando. (…) Ogni filosofia dell’amore che non dia conto della sua ambizione di stabilità, come delle sue esperienze di fallimento, è destinata a fallire.”

Titolo originale: Il divorzio, ovvero la viltà che fugge dinanzi alle difficoltà
Fonte: I Tre Sentieri, 18 novembre 2022

Unione europea: cadere dal pero e non chiedersi perché ci si è saliti!

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QUINTA COLONNA

di Ugo Boghetta

UNIONE EUROPEA: FINIREMO COME CASAMICCIOLA?

Sergio Frabbini non smette di illuminarci dalle colonne del Sole 24 domenicale sullo stato, convulso, dell’Unione Europea. Poiché ormai da tempo le cose non evolvono verso gli Stati Uniti d’Europa, il nostro continua a sorprendersi e lamentarsi. Cade sempre dal pero ma non si chiede mai se non sia stato un errore salirci. L’articolo di Domenica 27 novembre è tutto dedicato al voltafaccia di Scholz il quale, all’atto della sua elezione a capo dello stato tedesco, ha affermato che si sarebbe impegnato a portare l’Unione verso uno “stato federale”. Ora invece, a causa della guerra, ha cambiato completamente politica perseguendo solo gli interessi germanici. Le azioni adottate a tale scopo, scrive Fabbrini, sono tante a partire  dall’ostacolare qualsiasi “soluzione europea per favorire quelle nazionali”.
Scholz ha infatti deciso di investire unilateralmente 200 miliardi per sussidiare le imprese tedesche, senza pensare all’impatto negativo che ha sulle quelle degli altri paesi. Cosa che peraltro hanno già fatto gli Usa. Anzi, ha affermato recentemente Bonomi, presidente della Confindustria, che Biden ha imposto alle imprese americane di rifornirsi solo da produttori USA.  Poi è andato a fare affari in Cina, concedendo agli stessi di entrare nel grande porto di Amburgo. Ha anche deciso di investire 100 miliardi nella difesa, ma acquistando gli F35 americani a discapito dello stesso progetto franco-tedesco per la costruzione di un aereo europeo. Non contento di ciò ha proposto a 15 paesi Ue di acquisire tre sistemi di difesa aerea  basati su tecnologie americane e israeliane mettendo fuori gioco l’analogo programma franco-italiano.  Per tacitare la Francia ha siglato con questa una accordo sull’energia che Fabbrini afferma essere solo una foglia di fico. Che è tuttavia pur sempre un accordo bilaterale! E come se nulla fosse ha rispolverato la contrarietà alla riforma del Patto di Stabilità.
Nell’agosto scorso Scholz ha chiarito la sua visione dell’Europa. Ha affermato infatti che interesse nazionale tedesco sarebbe quello di unire tutti i paesi ad est. Di fatto, afferma Fabbrini, questo supererebbe l’Unione verso un associazione di carattere internazionale di fatto confederale finalizzata alla centralità germanica senza condizionamenti. Insomma: bye bye Unione.
Il nostro afferma, bontà sua, che tutto ciò è contrario ai nostri interessi nazionali e che per questi motivi dovremmo allearci con Francia, che vuole una Unione politica, e Spagna.
Dunque anche Fabbrini ritiene superata l’Unione?
Sta di fatto che il caos è massimo e gli unici che sembrano avere le idee chiare sono gli americani contro la Russia, l’Europa e la Germania in particolare. E la Germania che, letteralmente sotto tiro (vedi i sabotaggi dei gasdotti), cerca una via solitaria per tutelare i propri interessi. Cosa tutt’altro che facile. Ad esempio, gli Stati dell’est sono ormai quasi tutti filo americani. Ancora una volta dunque la Germania si trova al centro del guazzabuglio europeo.
Nel medesimo numero del Sole si trova anche un’intervista a Tronchetti Provera, il quale afferma che le imprese italiane stanno perdendo contratti perché siamo, guarda caso, in una crisi asimmetrica che non colpisce gli Usa e l’Asia ma solo l’Europa. Tronchetti Provera affronta anche  il tema  dello stato sociale in decrescita affermando che: “solo la sua difesa consente di mantenere la continuità della democrazia”. Un altro che casca dal pero: tutto ciò si verifica da quando siamo entrati nell’Unione e nell’euro.
Come si vede salgono alti lai e recriminazioni contro questo e quello. C’è l’esigenza di una risposta europea, ma nel contempo appare impossibile. Anzi si sta andando da tutt’altra parte. Se in passato le crisi del 2008 e covid hanno portato ad interventi nel segno del “PiùEuropa” quali il QE e il PNRR, ora l’Unione di Bruxelles, per tenere insieme i pezzi vara la svolta bellicista; vedi la recente assurda mozione che definisce la Russia terrorista. Così, al contrario, le crepe si allargano.
Nonostante tutto ciò in Italia abbiamo il governo più filoamericano della storia della Repubblica e, dunque, in questo momento, il più antinazionale!
Siamo in un Mondo Nuovo come scrive Limes. Servono idee nuove. Poiché, così continuando, rischiamo di finire come Casamicciola. Tante errori, tante avvisaglie, tanti avvertimenti, …….. poi una frana disastrosa e mortifera!

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