Fuori della Chiesa non c’è salvezza (parte seconda)

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Segnalazione di Sursum Corda

… la scorsa settimana concludevamo accennando – con l’opuscolo SOS «Fuori della Chiesa non c’è salvezza», Giovanni Re – che Dio vuole seriamente e sinceramente l’eterna salvezza di tutti ed a tutti concede i mezzi necessari per giungere alla felicità. Dio, inoltre, non comanda delle cose impossibili.

I detrattori vogliono il contrario, dunque le loro conseguenze sono semplicemente e assolutamente false, contrarie agli insegnamenti più elementari della ragione e della fede. Che siano false lo proveremo subito, ma intanto notiamo: se le deduzioni ricavate con rigore logico da un principio sono false, è falso il principio stesso.

Nel caso nostro, dunque, è falso che «chi è veramente in buona fede non si possa salvare». Posto questo, dimostriamo che le conseguenze tratte da questo principio sono false …

– Numero 243. Fuori della Chiesa non c’è salvezza (parte seconda);
– Preghiera a San Benigno, Prete e Martire (13.2);
– Preghiera a San Giovanni di Matha, Prete e Confessore (8.2);
– Preghiera a San Romualdo, Abate (7.2);
– Preghiera a Sant’Apollonia, Vergine e Martire (9.2);
– Preghiera a Sant’Eulalia, Vergine e Martire (12.2);
– Preghiera a Santa Scolastica, Vergine (10.2);
– Preghiera all’Immacolata di Lourdes (11.2);
– Preghiera per le vittime delle foibe (di Mons. Santin)

Libri su Giordano Bruno scritti da due cattolici intransigenti

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Segnalazione del Centro Studi Federici

Mons. Pietro Balan, Il vero volto di Giordano Bruno, ristampa del Centro Librario Sodalitium, 2009.
 
Antonmaria Bonetti, Il campo maledetto: il fiasco delle feste bruniane e il trionfo di Roma cattolica ossia cronistoria veridica dei fatti del giugno 1889, Tip. Editrice Industriale, Roma, 1889.
 

Metaverso: la finanza diventa virtuale. Da JPMorgan al primo mutuo

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Le filiali bancarie chiudono nel mondo reale per aprire nel metaverso

di Deborah Ullasci

Ogni giorno sentiamo notizie con gli approdi di qualcosa o qualcuno nel metaverso, dal calcio agli immobili, dall’abbigliamento di lusso alle auto. Ma come nel mondo reale anche nel metaverso c’è qualcosa che ci perseguita: il mutuo bancario. A ricordarci quanto virtuale e reale saranno concetti superflui.

Il primo mutuo nel metaverso

TerraZero Technologies, azienda di Vancouver, ha emesso uno dei primi mutui nel Metaverso. Ad essere importante per loro è la relazione e la fiducia. I mutui e la disponibilità di finanziamenti accelereranno lo sviluppo e l’adozione del Metaverso. Come un’ipoteca su un immobile fisico, il cliente effettua un pagamento mensile fino all’estinzione del prestito, durante il quale il prestatore possiede il bene ma concede al cliente determinati diritti, come lo sviluppo e l’affitto di proprietà sul proprio terreno. Il cliente ha anche accesso immediato per sviluppare sul proprio terreno, pianificare eventiamministrare i mercati digitali e ospitare il proprio ufficio aziendale interno.

TerraZero ha spiegato che i clienti interessati possono guardare e scegliere offerte ed elenchi (inclusi, ma non limitati, a dimensioni del terreno, posizione ed elementi di costruzione di prefabbricati applicabili) sulla loro piattaforma. I clienti di TerraZero che intendono finanziare l’acquisto di immobili virtuali (rappresentati come token non fungibili ) utilizzeranno gli NFT del cliente come garanzia di asset digitali.

Possono anche proporre altri asset NFT mirati per una transazione individuale basata su mutui. Da qui nascerà quindi l’esigenza di un nuovo consulente moderno. Come per un tipico mutuo nel mondo reale, i clienti devono effettuare pagamenti mensili fino al momento dell’estinzione del mutuo. La terra virtuale (NFT) verrà poi completamente trasferita al cliente.

Sta emergendo un’economia completament nuova.

Perchè le persone dovrebbero chiedere un mutuo nel metaverso?

La quantità di terreni e spazio, in un metaverso decentralizzato come Decentraland, è limitato ed il prezzo sta progressivamente aumentando. Se si volesse costruire un gioco, ospitare un evento o avere un negozio, necessiterai di quegli spazi. Queste attività potranno poi creare valore, anche economico, quindi vigono le stesse regole del mercato tradizionale.

Essendo una risorsa scarsa, nel tempo potrebbe diventare più desiderabile e quindi ci sarà la disponibilità a pagare prezzi più alti. Si pensi che già da ora una parcella di terreno su Decentraland costa dagli 8.000 agli oltre 12.000 dollari. Quelli che hanno vissuto bolle immobiliari nella vita reale, potrebbero dire che è una situazione che si ripete. Altri potrebbero dire che la fortuna aiuta gli audaci. Qualunque sia la propria scuola di pensiero su questo, non c’è dubbio che siamo tutti in un nuovo territorio.

Che cos’è Decentreland?

Decentraland è tra le principali piattaforme di metaverso del momento, un mondo virtuale completamente aperto in cui gli utenti sono chiamati a interagire tra loro come in una vita parallela, socializzando e prendendo parte alle attività e all’economia di Genesis City. Decentraland è anche governato da un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che consente ai titolari di token di votare sulle politiche all’interno del metaverse.

Questo mondo è composto da 23 Kmdi terreno virtuale suddiviso in 90.601 terreni, ogni terreno ha una sua coordinata (x,y) ed è associato ad un NFT. Una volta che si è proprietari, si possono creare qualsiasi tipo di contenuto: case, palazzi, opere d’arte, videogiochi, eventi, gestire punti vendita: come un vero e proprio mondo, ogni utente può esplorarlo, visitarlo e partecipare agli eventi proposti dagli altri utenti. Oltre ad acquistare terreni si possono acquistare anche beni e servizi.

E se puoi comprare beni e servizi, indovina? Puoi anche produrli e venderli!. Una caratteristica importante del mercato Decentraland quindi è la sua capacità di consentire alla comunità di creare i propri NFT, caricarli e offrirli in questo mercato. Gli acquisti avvengono tramite la loro (cripto)moneta ufficiale chiamata MANA il cui valore cresce in proporzione alla crescita di Decentreland e si possono acquistare o rivendere negli exchange di cryptovalute.

Il valore di una singola unità di Mana ha un valore al momento pari a  2,74 euro. Occorre però precisare che tale valore è in continuo mutamento, dal momento che l’andamento del mercato varia quotidianamente. Basta infatti osservare il valore avuto in passato dal Mana per notare come vi sia stato un picco di 5,27 euro tra novembre e dicembre 2021 per poi calare nuovamente e, tra alti e bassi, stabilizzarsi su circa 3 euro. Rispetto a molte altre valute, il numero dei MANA è “bloccato” numericamente a 2.194.460.527 token, di cui 1.816.935.591 token in circolazione.

La differenza fondamentale tra piattaforme come Second Life e i metaversi blockchain è l’esistenza di portafogli virtuali. I token, oltre a facilitare la creazione della propria economia all’interno del metaverso, consentono di connettere il gioco con il mondo reale. Cioè, consentono a qualsiasi profitto realizzato all’interno di questi mondi virtuali di essere immediatamente convertito in denaro per il mondo reale. Se sei curioso di capire come è fatto questo nuovo mondo, ti basterà andare su questo link: https://play.decentraland.org/

JPMorgan è la prima banca tradizionale nel metaverso

A poche settimane dall’annuncio del primo mutuo, arriva la notizia dell’apertura della prima banca tradizionale nel metaverso, e non una qualsiasi, tra le più grandi banche mondiali: JPMorgan, che sigilla così il passaggio da moda del momento a realtà da esplorare.

Si proprio JPMorgan, quella banca il cui amministratore delegato è stato uno degli scettici più espliciti di Wall Street nei confronti del bitcoin e delle relative risorse digitali.

I motivi che hanno spinto JPMorgan a entrare nel Metaverso sono essenzialmente due, ovvero il recente aumento dei prezzi dei terreni digitali in Metaversi come Decentraland il cui prezzo medio per un appezzamento di terreno virtuale è raddoppiato in soli sei mesi l’anno scorso, passando da 6.000 dollari a giugno a 12.000 dollari a dicembre (secondo il rapporto Onyx) ed il contemporaneo successo di molte aziende dell’intrattenimento nel virtuale. I marchi più importanti al mondo stanno contribuendo acquistando spazi in modo da poter creare negozi virtuali e altre nuove esperienze monetizzabili.

Al contempo, però, JP Morgan è attenta anche ad illustrare le discrepanze tra l’entusiasmo creato attorno al Metaverso e la realtà dei fatti, spiegando che quest’ultimo deve ancora migliorare sotto diversi aspetti. Secondo JP Morgan il Metaverso rappresenta un mercato da 1 trilione di dollari che, nei prossimi anni si infiltrerà in ogni settore.

Non ci sono dubbi che JP Morgan veda in questa realtà virtuale un importante opportunità di mercato che con gli anni continuerà a diventare sempre più presente nella vita degli utenti. Durante la sessione pre-market di mercoledì le azioni di JPMorgan erano in calo dello 0,14%; al momento della pubblicazione, il token nativo di Decentraland, MANA, era in rialzo giornaliero del 6,9% a 3,27 dollari.

Questa economia di proprietà democratica – ha affermato JP Morgan nel suo rapporto – unita alla possibilità di interoperabilità, potrebbe sbloccare immense opportunità economiche, per cui beni e servizi digitali non sono più vincolati a una singola piattaforma o marchio di gioco.

Da una prospettiva sociale, lo sviluppo di esperienze virtuali più coinvolgenti sta aiutando le persone a costruire comunità basate su valori condivisi e a potersi esprimersi in modi nuovi e diversi.

Conclusioni

Se prima poteva essere dubbia la crescita e lo sviluppo del Metaverso, ora l’unica domanda è quando questa verrà consolidata. A questo proposito sarà necessario valutare quello che sarà il reale impatto del metaverso sulla vita delle persone. Non tutti potrebbero essere pronti ad un cambiamento epocale che avrà con tutta probabilità lo stesso impatto che hanno avuto a loro tempo la rivoluzione di Internet e l’affermarsi dell’ecosistema mobile.

Attualmente, tuttavia, il metaverso è ancora afflitto da una scarsa esperienza dell’utente, limitate prestazioni degli avatar e ci sono ancora questioni salienti come sulle normative e sulle tasse sempre più urgenti da affrontare in un settore che sta diventando sempre più attrattivo.

Aziende come Meta, Apple, Google e Microsoft potrebbero investire nel metaverso oltre 50 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni e, con il progressivo consolidamento delle nuove tecnologie ed esperienze, il ritmo degli investimenti andrà probabilmente ad aumentare parallelamente al numero degli utenti, o forse meglio chiamarli abitanti.

Deborah Ullasci, 18 febbraio 2022

Una risposta scientifica alle disinformazioni sul Covid

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Segnalazione di Corrispondenza Romana

Pubblichiamo un contributo intitolato “Una risposta scientifica alle disinformazioni sul Covid“, della dottoressa Doyen Nguyen, che rappresenta un importante documento di chiarificazione su molteplici aspetti legati alla pandemia, alla sua gestione da parte delle autorità sanitarie, con particolare riferimento allo sviluppo di vaccini con tecnologia a mRNA, che sono stati utilizzati come principale mezzo di contrasto della diffusione del virus.
Il curriculum della dottoressa è certamente degno di nota, in quanto la sua figura unisce un sapere di carattere tecnico-scientifico ad uno di carattere teologico-morale, permettendo dunque una visione quanto più trasversale e completa possibile del problema. Doyen Nguyen ha infatti conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia presso la Temple University School of Medicine (Philadelphia) e un Dottorato in Sacra Teologia con specializzazione in Teologia morale presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum, Roma). Oltre ad aver lavorato in diverse università mediche sia in America che in Europa (es. University of Southern California, Pathology Institute of the University of Cologne, Germania), ha insegnato Sacra Scrittura e Bioetica rispettivamente all’Università Francescana di Steubenville e all’Angelicum. È autrice di articoli accademici e libri sia di medicina (es. Flow cytometry in Hematopathology: A Visual Approach to Data Analysis and Interpretation, 2nd ed., Humana Press, 2007) sia di teologia/bioetica morale (es. The New Definitions of Death for Organ Donation: A Multidisciplinary Analysis from The perspective of Christian Ethics, Peter Lang, 2018).

A. Prima serie di disinformazioni


Si è affermato che l’immunizzazione con vaccini a mRNA Covid-19 equivale ad un nefasto esperimento medico su larga scala su esseri umani che utilizzano terapie geniche commercializzate come “vaccini”. Tale affermazione implica sostanzialmente che: (i) i vaccini Covid-19 utilizzino nuove tecnologie non provate e (ii) siano terapie geniche sperimentali perché possono alterare il DNA di chi vi si sottopone. Come mostrato di seguito, queste ipotesi non sono fondate su prove scientifiche corrispondenti ai fatti.


Contrariamente alle credenze popolari, la tecnologia mRNA non è emersa con l’inizio della pandemia di Covid-19. Piuttosto, esiste dal 1989, quando è stato dimostrato che il confezionamento di mRNA all’interno di una nanoparticella liposomiale permetteva di veicolare l’mRNA in una varietà di cellule. A ciò è seguito uno studio che mostrava la produzione di proteine da RNA somministrato in vivo. Uno studio nel 1993 ha mostrato che l’mRNA avrebbe potuto essere utilizzato come base per i vaccini quando è stato dimostrato che l’iniezione sottocutanea di mRNA incapsulato in liposomi, che codifica per la nucleoproteina (NP) del virus dell’influenza nei topi, ha indotto la produzione di cellule T citotossiche NP-specifiche. Di pari passo con i progressi della nanotecnologia, da allora il settore del vaccino a mRNA è progredito rapidamente,,,,.LEGGI TUTTO

Virus: sentenza del giudice di Pisa cambia tutto

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Fonte: https://www.hackthemoney.com/virus-sentenza-del-giudice-di-pisa-cambia-tutto/

La sentenza del Tribunale Penale di Pisa del 17 febbraio 2022 – Giud. Lina Manuali – affronta tutte le violazioni costituzionali del periodo della pandemia, inclusa la proroga dello stato di emergenza

Foto della facciata di Palazzo Chigi

Riteniamo di fare cosa gradita nel pubblicare ampi stralci della sentenza n. 1842/2021, emessa in data 8 novembre 2021, depositata oggi, 17 febbraio 2022, dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Pisa Lina Manuali.

La panoramica svolta per pervenire alla decisione della fattispecie in disamina permette di rilevare quale compressione dei diritti fondamentali sia stata realizzata in Italia al tempo della diffusione del virus Sars-Cov-2 avuto riguardo alla libertà personale (art. 13 Cost), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.), al diritto al lavoro (art. 36 Cost), al diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.).

Ma nella significativa pronuncia pisana viene affrontato anche il tema – attualissimo – della proroga dello stato di emergenza.

“Nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività”.

Va posto in risalto che il brano che segue si innesta in una decisione su un capo d’imputazione più esteso, ma che annovera la contestazione del reato di cui all’art. 650 c.p. perché gli imputati avrebbero violato “l’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità”.

Buona lettura, con l’avvertenza che tutti i neretti sono nostri.

TRIBUNALE PENALE DI PISA, giud. Dott.ssa Lina Manuali, sentenza emessa l’8 novembre 2021, depositata in data 17 febbraio 2022, n. 1842/2021

Fonte: Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covidhttps://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEg6bDQz
(www.StudioCataldi.it)

Agli odierni prevenuti e, infine, contestata, ai sensi dell’art. 650 c.p., Ia violazione dell’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per motivi di lavoro, salute o necessità. In merito a tale reato si ritengono sussistenti i presupposti per Ia pronuncia di assoluzione nella formula piu ampia e favorevole al reo, perché il fatto non sussiste e non perché il fatto non e piu previsto dalla Iegge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto, in quanto non si reputa il DPCM 08.03.2020 costituente provvedimento legalmente dato dall’Autorità, come per contro richiesto dall’art. 650 cp.

Si rileva che a causa della epidemia da COVID-19, al fine di tutelare Ia salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa.

Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione stessa, tanto che, secondo Ia dottrina maggioritaria (Cfr. C. Mortati, in “Una e indivisibile”, Milano, Giuffre 2007, p. 216; G. Azzariti, in Revisione Costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, in Nomos, Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 1-2016, p. 3.) non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 Cost. – Revisione della Costituzione, ragion per cui occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela di altri diritti anch’essi costituzionalmente previsti.

Si deve evidenziare che l‘Ordinamento Costituzionale Italiano non contempla ne’ lo stato di eccezione, ne’ lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.

Lo stato di emergenza è una condizione giuridica particolare che pur essere attivata al verificarsi di eventi eccezionali. Questa particolare situazione emergenziale richiede, pertanto, un intervento urgente e con poteri straordinari al fine di tutelare i cittadini e porre rimedi ad eventuali danni.

Tuttavia, per fronteggiare una tale situazione gli strumenti idonei a cui si fa ricorso devono trovare, comunque, un fondamento di rango costituzionale, specie per quanto attiene ai presupposti, qualora incidano e impattino su diritti costituzionalmente garantiti.

Orbene, la Costituzione italiana non prevede alcun articolo che disciplini lo stato d’emergenza/d’eccezione, volta a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne) che non si riferiscano al vero e proprio “stato di guerra” previsto ex art. 78 Cost. (inerente conflitti bellici esterni).

Per altro, Ia situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo “stato di guerra”, per cui non è possibile far ricorso all’applicazione analogica dell’art. 78 Cost.: del resto, l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, Ia proposta di introdurre Ia previsione della stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione della stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione della stesso assetto dei poteri.

L’allora Presidente della Consulta Marta Cartabia, oggi Ministro della Giustizia, il 28 aprile 2020 ebbe a dichiarare: «Non c’è un diritto speciale, anche in emergenza. La Costituzione sia bussola per tutti».

Peraltro, in dottrina si rileva che all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano sia comunque rinvenibile un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza”, quale espressione dei tradizionali principi del primum vivere e del salus rei publicae, è costituito dai principi di unità ed indivisibilità della Repubblica, di tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, da specifiche fonti sulla produzione normativa determinata dalla necessità ed urgenza e dall’intangibilità dei principi supremi del vigente ordine costituzionale, primi su tutti i diritti fondamentali, i quali – per espressa volontà dei padri costituenti – si trovano tra loro in rapporto di integrazione reciproca e mai di prevalenza di uno rispetto agli altri: “dalla sentenza 83/2013 della Consulta si evince chiaramente che Ia tutela dei diritti non puo ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare sulla protezione di altri diritti di pari natura costituzionale.”

Pertanto, qualora emergano situazioni emergenziali, in cui si ravvisi Ia necessità di dare attuazione ai principi precauzionali del primum vivere e del salus rei publicae, occorre sempre tener presente che non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri.

Quindi, qualora l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, Ia limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di Iegge (assoluta o relativa), necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità, in quanta, altrimenti, si determinerebbe l’insorgere del cd. “diritto tiranno” (avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere), con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del perimetro delineate dalla carta costituzionale (non una incostituzionalità ma una “a-costituzionalità“, Cfr. F.Giulimondi, “Ia Costituzione ai tempi del coronavirus (sottacendo sulla “costituzione sospesa“)”, in Foroeuropa, 2020, n. 2).

Poiché nella situazione venutasi a creare con Ia diffusione del virus denominato Sars-Cov-2, si è ravvisata Ia necessità di contemperare Ia tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica, garantita dall’art. 32 Cost., non è irrilevante, ai fini del decidere, verificare se la composita filiera normativa emergenziale posta in essere dal Governo – costituita dalla deliberazione dello stato di emergenza e successive proroghe, dai decreti Iegge e dai DPCM – rispetti o meno principi di legalità e di riserva di Iegge, di temporaneità, ragionevolezza, bilanciamento, e proporzionalità, così come sanciti dalla Carta Costituzionale, e se, pertanto, le delibere emesse dal Consiglio dei Ministri, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri abbiano o meno una copertura normativa.

Lo statuto dell’emergenza ad hoc (come definite da autorevole dottrina, Cfr. M. Calame Specchia, A Lucarelli, F. Salmoni – Sistema Normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. lllegittimità diffuse e strumenti di tutela, in Rivista AIC 2021 n. 1), delineate dal Governo, trae “origine” dalla Delibera 20 del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – emessa in forza del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – con cui veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

II D.Lvo n. 1 del 02.01.2018 (c.d. Codice della Protezione Civile), prevede, infatti, all’art. 24, Ia deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, qualora ricorrano le “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo di cui all’art. 7 lett c). Tale delibera rientra nel novero dei provvedimenti non aventi forza di Iegge, di cui alla previsione di cui alla lett. a) dell’art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti) della Iegge n. 20/1994, e, come tale – anche per espressa previsione del comma 5 dell’art. 24 D.Lgs. n. 1/2018 -, essa è esclusa da qualsiasi controllo preventivo circa Ia legittimità e fondamento, · mentre rimane soggetta al successivo vaglio dell’autorità giudiziaria.

Pertanto, ai fini della sua giustiziabilità, si deve verificare se Ia delibera de qua sia stata effettivamente emanata sulla base di sussistenti presupposti normativi.

Orbene, il D.Lgs n. 1/2018 all’art. 7 individua le tipologie degli eventi emergenziali, fra le quali rientrano, lett. c), le: “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24”.

Si tratta a questo punto di verificare se il “rischio sanitario” connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fondante Ia delibera del Consiglio dei Ministri, rientri o meno negli “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”, di cui all’art. 7 sopra citato, evidenziandosi che per tali si intendono le calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi.

Si deve rilevare come l’epidemia o la pandemia non rientrino in alcun modo nell’ambito della calamità naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di loro.

lnfatti, Ia pandemia, e “una epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti.

La pandemia può dirsi realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione da uomo a uomo; l’epidemia è una manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile.”

La calamità naturale si configura dinanzi ad “ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale, e a foro volta ragionevolmente imprevedibili”.

La calamità naturale, pertanto, non ha nulla a che fare con l’epidemia/pandemia, provocata da agenti virali o batterici.

II Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018non ha indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale.

II Legislatore, ad esempio, cita nel dettaglio l’inquinamento marino all’art. 24, comma 8, d.lgs. 1/2018, ma non fa alcun riferimento all’epidemia.

Certamente non è credibile inserire il plesso epidemia-pandemia nella locuzione “rischio igienico-sanitario”, ex art. 16, comma 2, d.lgs. 1/2018.

II rischio igienico sanitario – di competenza delle ASL- individua e valuta i fattori di rischio chimico e biologico, oltre le relative misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti, nonché le misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro e professionali, di ristorazione, intrattenimento e commercio, degli edifici e delle strade a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti e, infine, degli alimenti e dei prodotti eno-agro-gastronomici.

Dentro i piccoli argini del rischio igienico sanitario – di competenza legislativa esclusiva delle Regioni – non si possono far rientrare le dimensioni nazionali ed internazionali di una pandemia, di spettanza normativa esclusiva dello Stato. Pertanto, le disposizioni normative poste a base della dichiarazione dello stato di emergenza del 31.01.2020 nulla hanno a che vedere con situazioni di “rischio sanitario”, qual è quello derivato dal virus Sars-Cov-2 (certamente evento calamitoso), riguardando altri e diversi eventi di pericolo: “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo” (recita l’art. 7 comma 1) lett. C D.Lgs n. 1118), vale a dire calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi, con Ia conseguenza che viene meno il fondamento giuridico di rango primario della delibera del 31.01.2020.

Venendo meno la fonte normativa primaria, occorre far ricorso alla Carta Costituzionale e, come già sopra ampiamente argomentato, in essa non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra, nel qual caso (le Camere) “conferiscono al Governo i poteri necessari” (art. 78 Cost.).

Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare Ia delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

In conclusione, Ia delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di Iegge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.

A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e Ia gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, nonche tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.

Peraltro, oltre all’acclarata illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, si ravvisano violati i principi di legalità e di riserva di legge, in quanto – nel modello emergenziale costruito dal Governo – le libertà fondamentali sarebbero state limitate formalmente da norme di rango primario (ovvero dai vari decreti Iegge fin in qui adottati) ma nella sostanza sono state compresse dai DPCM, atti di natura amministrativa.

Con Ia dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo assume Ia gestione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, mediante il ricorso alia decretazione d’urgenza, di cui all’art. 77 Cost., a sua volta posta alia base dei DPCM, con i quali sono state adottate misure piu stringenti e limitative dei diritti fondamentali degli individui, anche rispetto a quanto previsto negli stessi decreti – Iegge, primo tra tutti il decreto Iegge n. 6 del 23 febbraio 2020.

lnvero, il D.L. n. 6/2020 costituisce una “delega in bianco” a favore del governo, dotando sé stesso e lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri di poteri extra ordinem.

Difatti, il DL n. 6/2020 conferisce al Governo ed in particolare al Presidente del Consiglio – all’art. 1 – ampi poteri con delega in bianco, con il limite del rispetto dei criteri dell’adeguatezza e della proporzionalità, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”, nonché – all’art. 2 – una delega in bianco, senza limitazione alcuna, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire Ia diffusione dell’epidemia da COVID-19”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia e aile misure atipiche, anche fuori dai casi disciplinati dall’articolo 1, comma 1 e, dunque, diverse da quelle previste nel decreto Iegge in questione, con ciò eludendo sia Ia riserva di Iegge posta a livello costituzione, sia il principio di legalità non solo formale ma anche sostanziale.

Quindi, ogni misura di contenimento e di gestione dell’emergenza, dettata dall’evolversi della situazione epidemiologica, e adottata, sulla base della suddetta procedura, nella forma giuridica del dpcm, ovvero di un atto monocratico, di titolarità e responsabilità politica del presidente del consiglio dei ministri, come tale sottratto al vaglio del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale e della stessa Corte dei Conti. 24 In tal modo – come affermato da autorevole dottrina cui si intende aderire (cfr. A. Lucarelli – Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC 2020 n. 2) – il fondamento giuridico, costituito dai decreti Iegge, si presenta a “maglie larghe“, consentendo ai dpcm un eccesso di discrezionalità, non proporzionata ed adeguata.

Essi, pertanto, esplicano, di fatto, Ia loro carica e funzionalità emergenziale con una portata extra ordinem, tale da violare riserva di Iegge assoluta e principio di legalità sostanziale.

Difatti, il governo non perimetra, né limita l’azione dei dpcm.

Nel caso di specie, si tratta di un ampio trasferimento di poteri a favore del presidente del consiglio dei ministri che, con discrezionalità, ogni qualvolta ritenga che Ia misura sia adeguata e proporzionata per affrontare Ia crisi epidemiologica, può adottare atti amministrativi, e finisce per innovare l’ordinamento giuridico.

Di fatto, Ia riserva di Iegge assoluta che, a determinate condizioni, legittima Ia limitazione dei diritti fondamentali, a partire dalla libertà di circolazione, si trasforma in una riserva di atto amministrativo (dpcm), con un evidente vulnus al principio di legalità sostanziale.

L’innovazione ordinamentale, introdotta dai dpcm, si palesa laddove Ia norma (decreto-legge), che si atteggia nebulosamente quale fondamento attribuzione del potere, non delinea né limiti formali, né sostanziali all’esercizio di tale potere, al di fuori della locuzione «adozione di atti adeguati e proporzionati per affrontare la crisi».

Si tratta, dunque, di atti amministrativi capaci di incidere potenzialmente ed in effetti incidono su tutta la prima parte della Costituzione, con violazione della riserva di legge assoluta e del principio di legalità.

Pare evidente come sia stata conferita al Presidente del Consiglio una delega generale, sia in violazione dell’art. 76 Cost. (rilevandosi che una siffatta delega non potrebbe nemmeno essere conferita al Consiglio dei Ministri, senza indicazione da parte del Legislatore (rectius Parlamento) dei limiti e degli ambiti in cui esercitare la funzione legislativa delegata), sia in violazione dell’art. 78 Cost., in quanto la situazione di emergenza sanitaria non rientra nella previsione di tal norma costituzionale (ove, per altro, si parla di conferimento al Governo, quale organo collegiale, dei poteri necessari e non di certo qualsiasi potere). In altri termini, viene delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di attuare misure restrittive, molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale, con compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali Ia libertà personale (art. 13 Cost), Ia libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), il diritto di professare liberamente Ia propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), il diritto alia scuola (art. 34 Cost.), il diritto al lavoro (art. 36 Cost), il diritto alia libertà di impresa (art. 41 Cost.), e tutto ciò, si ribadisce, non con legge ordinaria, ma con un decreto del Presidente del Consiglio, che risulta inficiato da illegittimità per diversi motivi, tra cui: a) mancanza di fissazione di un effettivo termine di efficacia; b) elencazione meramente esemplificativa delle misure di gestione dell’emergenza adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri; c) omessa disciplina dei relativi poteri.

Pertanto, alia luce delle deduzioni sopra svolte, si deve rilevare, a parere di questo giudice e non solo, come da argomentazioni di eminenti costituzionalisti ed ex presidenti, vice presidenti e consiglieri della Corte Costituzionale (Cassese, Baldassarre, Marini, Cartabia, Onida, Maddalena), oltre che da decisioni di giudici di merito (Frosinone, Roma, Reggio Emilia), Ia indiscutibile illegittimità del DPCM del 8/3/2020 (come pure di quelli successivi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri), ove viene stabilito all’art. 1 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio neii’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;” e ove, all’art. 4, rubricate Monitoraggio delle misure, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM de quo viene punito ai sensi dell’art. 650 c.p.

Disposizione poi estesa a tutto il territorio nazionale per effetto del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, innovando l’ordinamento giuridico con misure sempre più stringenti e limitative delle libertà.

Difatti, con tali provvedimenti, aventi natura meramente amministrativa, si è stabilito un divieto generale e assoluto di spostamento, salvo alcune eccezioni; divieto che si configura, perciò, in un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare e come tale limitativo del diritto di liberta personale, rilevandosi come Ia possibilità di spostamento per comprovate esigenze lavorative veniva riconosciuto unicamente ai lavoratori che esplicavano Ia propria attività nell’ambito dei c.d. servizi essenziali, mentre tutte le restanti attività economiche erano state sospese.

Per Ia nostra Costituzione uno dei diritti fondamentali, il più importante, è costituito dalla libertà personale.

lnfatti, dopo l’art. 3, che sancisce Ia pari dignità sociale di tutti i cittadini, Ia Carta Costituzionale indica una serie di diritti inviolabili, fra i quali pone al primo posto quello della libertà personale, l’art. 13, il quale nei primi tre commi dispone: “La libertà personale e inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Iegge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla Iegge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. [ …)”, sancendo cosi l’inviolabilità della persona (habeas corpus) nei confronti di potenziali abusi delle pubbliche autorità e richiedendo Ia sussistenza di precisi presupposti giuridici per poterne limitare Ia libertà.

Esso si presenta, cioè, non “come illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensi come diritto a che l’opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato e titolare, non sia esercitato se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme” (Corte Cost. sentenza n. 11/1956).

Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare configura una fattispecie restrittiva della libertà personale e, in quanto tale, può essere irrogata solo dal Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico soggetto, sempre in forza di una Iegge che preveda “casi e modi”.

Quindi, “in nessun caso l’uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne dia le ragioni” (Corte Cost. sentenza n. 11 del 19 giugno 1956), avendo il Costituente posto a tutela della inviolabilità personale tre garanzie: a) Ia riserva di Iegge assoluta, per cui solo il legislatore può intervenire in materia e porre dei limiti; b) Ia riserva di giurisdizione, potendo solo l’autorità giudiziaria emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale; c) l’obbligo di motivazione, dovendo essere esplicitate le ragioni alla base dei provvedimenti restrittivi.

Perciò, il vietare ad una persona fisica ogni spostamento anche all’interno del territorio in cui vive o si trova, configurandosi quale vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, a mente dell’ art. 13 Cost., richiede una specifica disposizione legislativa e un atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Consegue, allora, che un DPCM, fonte meramente secondaria, non atto normativo, non puo disporre limitazioni della libertà personale, come invece disposto dal DPCM del 8/3/2020, ove sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori previsti dal medesimo decreto, nonché all’interno dei medesimi territori, e successivamente estese a tutto il territorio nazionale dal DPCM 09.03.2020, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” ed una siffatta previsione viola all’evidenza il citato art. 13 Cost. 28.

Altro diritto che risulta violato e quello della libertà di circolazione, di cui all’art. 16 Cost., in forza del quale “Ogni Cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza[ … ]”.

L’art. 16, come e dato leggere, afferma e tutela Ia libertà di circolazione dei cittadini, cioe Ia libertà di muoversi liberamente da un luogo ad un altro, senza necessità alcuna di richiedere permessi o render conto ad alcuno dei motivi dei propri spostamenti, e, nel far salve le limitazioni a tale libertà, pone dei limiti alia discrezionalità del legislatore, predeterminando già alcuni contenuti che la legge deve avere, c.d. principio di riserva di Iegge rinforzata, in quanto Ia libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo in via generale, nel senso che l’inciso “limitazioni che la legge stabilisce in via generale” “debba essere applicabile alia generalità dei cittadini, non a singole categorie” (cfr. Corte Cost. n. 2/1956), e per motivi di sanità e sicurezza, principio che comunque impedisce restrizioni stabilite sulla base di atti aventi natura diversa dalla legge statale.

Le limitazioni sono dunque garantite da una riserva di legge, con la conseguenza che solo atti aventi valore primario possono prevederle (legge, decreto legge e decreto legislativo) e non provvedimenti aventi natura amministrativa, quali sono per l’appunto i DPCM.

Per altro, come già in precedenza rilevato, il Decreto Legge del 23.02.2020 n. 6, convertito, con modifiche, dalla legge del 05.03.2020 n. 13, nell’attribuire alle autorità competenti il potere di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.”, faceva riferimento ad alcune zone specifiche, alle zone c.d. “rosse”, e non già all’intero territorio nazionale e, né in sede di conversione del decreto, né con altra fonte primaria, è dato rinvenire alcuna estensione, tant’è che il DPCM deii’08.03.2020 si applicava solo alla regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano[-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, mentre solo con il DPCM del 09.03.2020 venivano estese le disposizioni del primo DPMC a tutto il territorio nazionale.

Consegue, allora, che le misure limitative alia libertà di circolazione di cui ai successivi DPCM risultano essere prive di fondamento legislativo di rango primario, in patente violazione, quindi, della stessa riserva di legge di cui all’art. 16 Cost.

Né può costituire fonte di rango primario l’art. 2 del decreto DL n. 6/2020 (“Uiteriori misure di gestione dell’emergenza -1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.”) ove quel semplice rinvio a “ulteriori misure”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia, misure atipiche, diverse da quelle previste dall’art. 1, costituisce di fatto un vulnus ed elusione alia riserva di legge imposta dall’art. 16 Cost.

Non può invocarsi, al fine di attribuire efficacia e legittimità dei DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020, Ia clausola di salvezza degli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, contenuta nell’art. 2 comma 3 del DL del 25.03.2020 n. 19, prevista a fronte dell’espressa abrogazione del DL n. 6/2020, già convertito con Ia L. 5.03.2020 n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, ma comprovante la carenza della disciplina dettata dall’art. 2 del DL n. 6/2020, in merito alia mancata specificazione contenutistica dei DPCM.

Difatti, benché l’art. 2 comma 3 del D.L. n. 19/2020 faccia salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, si ritiene che tale clausola non possa incidere sulla invalidità derivata di cui sono, comunque, affetti i provvedimenti nel frattempo emanati, tra cui per l’appunto i DPCM e i conseguenziali atti amministrativi, considerato che il principio di legalità presuppone che Ia norma abilitante preceda e non segua quella abilitata e che il nesso tra Ia situazione emergenziale e le misure adottate deve essere rigorosamente individuate, in modo che possa essere rispettato il criterio di proporzionalità e adeguatezza a superare l’emergenza e a ripristinare Ia normalità sociale e costituzionale.

D’altro canto, proprio Ia salvezza degli effetti di atti invalidi, in quanto derivanti da fonte normativa (DL n. 6/2020) costituzionalmente illegittima (per violazione dei principi di riserva di legge e di legalità) determina la stessa illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 del DL n. 19/2020, ciò in quanto esso si pone in rapporto di reiterazione implicita del DL n. 6/2020, che continua cosi a fungere da base legale (non conforme alia Costituzione) dei DPCM emanati ed emandandi.

Peraltro, si deve notare come nel corso della gestione della situazione emergenziale, il Governo abbia proceduto a ripetute e successive proroghe della stato di emergenza, che hanno previsto ad oggi come termine ultimo il 31.03.2022, il che dimostra, in realtà, il passaggio dallo stato di emergenza epidemiologico alia gestione ordinaria dell’epidemia, con il conseguente venir meno dei presupposti di temporaneità e, dunque, di straordinarietà giustificativi dell’adozione dei decreti legge e conseguentemente dei DPCM.

Non si può non evidenziare come, con il protrarsi dell’emergenza, si sia assistito al continuo riutilizzo della decretazione di necessità e di urgenza, benché tale “modus operandi” non possa più essere assolutamente considerato una situazione straordinaria e temporanea, determinando una lesione delle prerogative del Parlamento, a cui viene di fatto assegnato il ruolo di mero ufficio di conversione in legge dei decreti del Governo.

Peraltro, occorre rilevare come, a distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico – anzi per negoziazione fra parti della Stato – è una contraddizione in termini, in quanta “normalizza” l’eccezionalità, per cui non servono più situazioni impreviste ed eventi fuori dall’ordinario e basta il principio della precauzione per invocare poteri speciali e non più emergenziali.

Pertanto, al netto di tutte le considerazioni già svolte in merito alia illegittimità della dichiarazione di emergenza a far data dal 31.01.2020, inficiante tutte le successive proroghe, non può non evidenziarsi il venir meno dei presupposti di temporaneità, straordinarietà e necessità, posti a base della concatenazione normativa e amministrativa posta in essere daii’Esecutivo.

II Governo ha deliberato lo stato di emergenza in forza dell’art. 24 del D.Lvo n. 1/2018, il quale – nel prevedere in modo esplicito il termine di durata della stato di emergenza di rilievo nazionale – dispone, al quarto comma, che esso non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Sennonché, lo stato di emergenza è stato dichiarato (nella sua prima fase genetica per Ia minor durata di sei mesi) dal 31.01.2020 al 31.07.2020, per poi essere prorogate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 (quale primo atto di proroga), cui sono seguite le successive proroghe sino al 15 ottobre 2020, poi al 31 gennaio 2021, poi al 30 aprile 2021, al 31 luglio 2021, al 31.12.2021 e infine al 31.03.2022.

Da ciò si deduce che il termine massimo di proroga di 12 mesi previsto dal codice della protezione civile è spirato il 31 .07.2021 e che il DL n. 105/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2021) ed il DL n. 221/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.2022), nonché tutti i Decreti Iegge e provvedimenti amministrativi medio tempore emessi a far data dal 31.07.2021, si pongono al di fuori del “circuito di legittimazione offerto dalla dichiarazione di emergenza” ed eludono il disposto del su citato art. 24 comma 3 D.Lvo n. 1/2018 (Cfr. M. Calamo Specchia, relazione scritta audizione del 06.10.2021 in Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica).

Peraltro, anche qualora si dovesse interpretare Ia norma de qua nel senso di attribuire allo stato emergenziale nazionale Ia durata massima di 24 mesi, il termine decorrente dal 31.01.2020 giunge comunque a scadenza il 31.01 .2022, con il che Ia proroga ultima al 31 .03.2022 si pone comunque in contrasto con la norma succitata – eludendola – evidenziandosi come nel nostro ordinamento giuridico non sia ammessa l’introduzione di un diritto speciale del diritto speciale.

lnfine, va da sé che il requisito della temporaneità risulta facilmente aggirabile attraverso il meccanismo della reiterazione del decreto-legge, non coperto dalla dichiarazione di emergenza, evidenziandosi come Ia mancanza della stessa dichiarazione di emergenza determini il venir meno del presupposto giustificativo della deroga ai diritti fondamentali.

D’altro canto tale deroga non può proseguire oltre, anche alia luce della sentenza n. 213/2021 della Corte Costituzionale, la quale in tema di proroga del blocco degli sfratti per morosità, riconosce che, trattandosi di una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, non vi è possibilità di ulteriore proroga, atteso che la compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando Ia sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione).

Ma se si è pervenuti ad una tale enunciazione con riferimento al diritto di proprietà, riconosciuto dall’art. 42 Cost., a maggior ragione, deve pervenirsi a siffatta conclusione in merito alle libertà ed agli altri diritti fondamentali, evidenziandosi come – in questo periodo emergenziale – tutte le libertà costituzionali siano state trasformate in libertà autorizzate (cit. A. Mangia in ilsussidiario. net).

Con il susseguirsi – spesso in sovrapposizione tra loro – di decreti legge e DPCM, si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare ad incidere sui diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione, con violazione dell’art. 36 Cost, il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione (…) in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alia propria famiglia una esistenza libera e dignitosa; nonché fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alia sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino Ia propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost.), piuttosto che alia sfera della libertà di circolazione.

II tutto in violazione dell’art. 3 Cost., il quale, al comma 1, sancisce il principio di uguaglianza, in forza del quale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alia Iegge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali”, e, al comma 2, statuisce il dovere inderogabile della Repubblica di “rimuovere (con implicito divieto di introdurre) gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Pertanto, quando si introducono misure potenzialmente lesive del principio di eguaglianza e della dignità sociale, occorre far riferimento al rispetto della persona umana, in quanto Ia dignità della persona e il “criterio di misura della compatibilità dei bilanciamenti, continuamente operati dal legislatore e dai giudici, con il quadro costituzionale complessivo.

Sarebbe necessaria, in occasione di ogni operazione di bilanciamento, chiedersi se il risultato incide negativamente sulla dignità della persona, oppure se rimane intatta Ia sua consistenza” (Cfr. G. Silvestri, L’individuazione dei diritti della persona, in Diritto penale contemporaneo).

Dunque, le misure con cui si comprimono diritti e libertà fondamentali dell’uomo non debbono mai incidere sulla dignità umana e Ia tutela dell’interesse della salute collettiva, che con esse si intende perseguire, non può mai superare il limite invalicabile del rispetto della persona umana.

II superamento di tale limite, oltre a porsi in contrasto con Ia Costituzione (se non addirittura a porsi al di fuori del perimetro della stessa), può condurre (come, in effetti, conduce) alia violazione dei Trattati lnternazionali e della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, che sanciscono l’inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo e della dignità della persona umana.

lnfine, pur ribadendo tutte le considerazioni svolte in merito aile sopra indicate questioni di illegittimità, gli effetti di tutte le misure restrittive, adottate in questo periodo emergenziale, non possono protrarsi oltre il periodo della vigenza dello stato di emergenza, in quanto esso ha costituito e costituisce il presupposto che ne ha giustificato l’adozione.

Per cui, nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività.

In caso contrario, le libertà ed i diritti fondamentali, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, verrebbero svuotati nel loro nucleo essenziale, e degradati, come tali, a meri simulacri.

lnfine, per completezza decisione, altro aspetto di illegittimità di cui sono affetti i DPCM giova ripetere atti amministrativi, deve ravvisarsi in un ricorrente difetto di motivazione.

L’art. 3 L. n. 241 del 1990, sancisce «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [ … ]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria». II legislatore ha reso, pertanto, essenziale Ia motivazione, sotto l’aspetto sia testuale (deve essere motivato) che contenutistico (La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato Ia decisione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria).

La motivazione dell’atto amministrativo può essere indicata anche per relationem, nel senso che essa può essere espressa anche con il riferimento ad atti del procedimento amministrativo come, ad esempio, pareri o valutazioni tecniche.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel caso di provvedimento motivato per relationem, sebbene non occorra necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o Ia tipologia dell’atto richiamato, tuttavia esso deve essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 8276 del 3 dicembre 2019: «va ammessa Ia motivazione per relationem, purche l’atto [ … ] al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati e non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento»).

In breve sintesi, l’atto amministrativo ben può fondare Ia propria motivazione su un altro atto, ma a condizione che l’atto richiamato sia reso disponibile agli interessati, non si faccia riferimento a pareri in contrasto con altri pareri o con determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento.

L’art. 21 septies L. n. 241/90 sancisce, a sua volta, “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”.

Pertanto, alia luce di quanto disposto dall’art. 3 della L. n. 241/1990, deve ritenersi invalido per violazione di legge l’atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero non esprima compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alia base dell’atto, ovvero non indichi l’atto cui fa riferimento per Ia motivazione o non lo renda disponibile.

Orbene, provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, oggetto del presente procedimento, hanno fatto uso per lo più proprio della tecnica della motivazione “per relationem”, con particolare riguardo ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Come è notorio, vi sono stati casi in cui tali atti non solo sono stati resi noti dopo lungo tempo, o addirittura in prossimità della scadenza di efficacia dei DPCM, ma addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati” (come i cinque verbali datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, del CTS, che hanno costituito Ia base delle misure di contenimento adottate per l’emergenza COVID, con omissione degli allegati e documenti sottoposti aile valutazioni del CTS), vanificando di fatto Ia stessa procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile Ia stessa tutela giurisdizionale. In sostanza, e stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito Ia disponibilita stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con consequenziale invalidita dello stesso provvedimento.

Perciò, da quanto sopra esposto e argomentato, non si ritiene di poter dubitare della illegittimità e invalidità dei DPCM che hanno imposto Ia compressione di diritti fondamentali e, quindi, dello stesso DPCM del 8/3/2020, che qui interessa e degli altri atti normativi ed amministrativi conseguenti e susseguenti. Consegue che, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, non soggetti al vaglio della Corte Costituzionale, affermata Ia illegittimita dei medesimi per contrasto con gli artt. 13 e ss. Costituzione, oltre che di altre disposizioni legislative, il Giudice deve unicamente procedere alia loro disapplicazione, in ossequio dello stesso dettato dell’art. 5 della Iegge 2248/1865 all. E, in forza del quale “(…) le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi aile leggi”. In ragione di quanto sopra detto e argomentato, dovendosi procedere alia disapplicazione del DPCM del 08.03.2020, si deve concludere per la dichiarazione di inesistenza di alcuna condotta criminosa ascrivibile in capo agli imputati, e si deve conseguentemente pronunciare sentenza di assoluzione, nei confronti degli stessi, perche il fatto non sussiste, nella formula all’evidenza piu favorevole al reo, anziche perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato.

lnfatti, a fronte della depenalizzazione operata dall’art. 4 del D.L. n. 19/20, per i fatti posti in essere prima dell’entrata in vigore dello stesso, alla pronuncia di assoluzione con Ia formula perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato, si dovrebbe poi procedere alia trasmissione degli atti al Prefetto per Ia comminazione della sanzione amministrativa, con pregiudizio per gli odierni imputati, stante la palese illegittimità del DPCM del 08.03.2020.

Fonte: Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covidhttps://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEetk8uG
(www.StudioCataldi.it)

Ucraina: radici e conseguenze della crisi

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del Prof. Roberto De Mattei

Lo “show” mediatico tra Biden e Putin sfocerà in una guerra reale tra Russia e Ucraina, destinata a coinvolgere anche l’Europa? Tutto è possibile, nell’era dell’imprevedibile. In questo caso non si tratterebbe di una guerra civile interna all’Ucraina, ma di un conflitto internazionale che vedrebbe di fronte la Russia e l’Occidente. Però i due contendenti non hanno nessun interesse a uno scontro militare di questo tipo, a meno che nel clima di esasperazione di toni artificialmente creato, un evento inatteso non modifichi le strategie in campo.

Il nome Ucraina (Ukraïna) è etimologicamente legato al termine slavo «kraj» (limite, bordo), che indica una «terra di confine». L’Ucraina è infatti, una vasta pianura dagli incerti confini, densamente popolata, ricca di risorse agricole e minerarie. Le origini storiche di questa terra sono antiche: fu chiamata Scizia dai greci e Sarmatia dai romani. Dal medioevo fino alla caduta dell’Impero austro-ungarico fu conosciuta in Occidente come Rutenia, mentre in Russia, era chiamata “Piccola Russia”, per affermare la sua appartenenza all’Impero degli Zar.

L’Ucraina è infatti la culla della Russia, la cui nascita risale alla conversione al Cristianesimo del principe Vladimir I (980-105), detto il Santo. Il Regno di Kiev da lui fondato fu il più antico Stato slavo cristiano, che si estese dal Baltico al Mar Nero, fino ai Carpazi, costituendo una delle Confederazioni più importanti dell’Europa medioevale. Però nel 1240 questo vasto regno fu quasi completamente distrutto dai mongoli, la cui dominazione si protrasse per oltre 250 anni.

Il regno di Kiev, pur aderendo allo scisma di Oriente (1054), aveva fatto parte della Cristianità occidentale. Lo Stato moscovita che si affermò nel XVI secolo, dopo la liberazione dai mongoli, sviluppò l’eredità di Bisanzio in senso antieuropeo. Sebbene con Pietro il Grande la Russia fosse entrata a far parte del sistema degli Stati europei, l’impero zarista fu sempre percepito come una minaccia dagli altri Stati del vecchio continente per la sua connotazione asiatica e il suo carattere autocratico.

Nel corso dei secoli l’Ucraina fu più volte smembrata e sottoposta, di volta in volta, ai Granduchi lituani e ai re di Polonia, all’Impero russo e a quello austriaco, ma rimase culturalmente legata all’Occidente e i suoi abitanti rifiutarono sempre i termini di ‘piccola Russia’ o ‘nuova Russia’ (‘Novorossija’), usati dagli Zar e oggi riproposti da Putin.

Dopo il crollo dell’Impero zarista durante la Prima guerra mondiale, gli Imperi centrali, con il Trattato di Brest-Litovsk del 3 marzo 1918, imposero ai bolscevichi il riconoscimento dell’Ucraina indipendente. L’Armata rossa, nel suo intento di esportare la Rivoluzione in Occidente, attaccò la Polonia, ma nell’agosto del 1920 fu sconfitta sulla Vistola dal generale Józef Piłsudski (1867-1935), che passò al contrattacco, tentando di riconquistare i territori dell’antica Confederazione polacco-lituana. Il Trattato di Riga, firmato il 18 marzo 1921 dalla Polonia da un lato e dalla Russia e dall’Ucraina dall’altro, segnò il fallimento del progetto di Piłsudski e, come scrive il conte Emmanuel Malinsky (1875-1938), può essere considerato il vero giorno di nascita dello Stato bolscevico (Les Problèmes de l’Est et la Petite-Entente, Librairie Cervantes, Paris 1931, p. 300).  Nel 1922 l’Ucraina entrò ufficialmente a far parte dell’URSS, con l’eccezione della Galizia e della Volinia, assegnate alla Polonia. Da allora, se si eccettua l’occupazione nazionalsocialista del 1941-1943, restò sovietica fino alla proclamazione della sua indipendenza, l’8 dicembre 1991.

L’Ucraina post-sovietica sta cercando di entrare nella Nato e nell’Unione Europea, per difendersi dall’egemonia Russa, mentre Mosca vuole preservare la propria influenza su una nazione con cui condivide oltre 1500 chilometri di confine. Il conflitto in corso è anche una “guerra del gas” in cui è in gioco il futuro energetico dell’Europa. Da una parte c’è la Russia, che è il principale fornitore del nostro continente; dall’altra gli Stati Uniti, che vogliono entrare nel mercato europeo con il loro Gnl (Gas naturale liquido) che viene trasportato sulle navi e costa più di quello della Russia che arriva con le pipeline.

Il problema però non è solo economico. Putin, si propone di restituire alla Russia una nuova coscienza imperiale ed è deciso a non tollerare ulteriori espansioni a Est della Nato dopo l’adesione delle Repubbliche baltiche e dei Paesi dell’ex-Patto di Varsavia. Come osserva il politologo Alexandre Del Valle, «tutta la politica estera di Vladimir Putin si inserisce in questa forte tendenza della geopolitica russa tradizionalmente orientata alla conquista territoriale delle aree che circondano il suo nucleo storico centroeuropeo. In questo sistema, l’Ucraina rappresenta ovviamente il fulcro che permette alla Russia di tornare ad essere una potenza eurasiatica perché, da questo Paese, la Russia può proiettarsi sia sul Mar Nero e sul Mediterraneo orientale che sull’Europa centrale e balcanica. Da qui la strategia americana volta a sostenere in Ucraina, come in Georgia e altrove, le forze politiche ostili a Mosca» (La mondialisation dangereuse, L’Artilleur, Paris 2021, p. 99).

Il prof. Massimo de Leonardis ricorda le parole di Zbigniew Brzesinski (1928-2017) che riassumono la sostanza del problema. «Senza l’Ucraina la Russia cessa di essere un Impero, ma se sottomette l’Ucraina diventa automaticamente un Impero» (Prefazione a Giorgio Cella, Storia e geopolitica della crisi ucraina, Carocci, Roma 2021, p. 12). In questa prospettiva, la Russia, sposta le sue truppe ai confini con l’Ucraina, per non essere accerchiata dalla Nato, ma la Nato mette in allerta i suoi soldati per difendere l’Ucraina dall’accerchiamento della Russia.

Per chi vede le cose con gli occhi della fede, al di là degli interessi geopolitici contrapposti, di Biden e di Putin, la prima domanda da porsi riguarda il bene delle anime. Sotto quest’aspetto, che per noi è il più importante, non possiamo dimenticare che l’Ucraina è il centro della Chiesa greco-cattolica ucraina, di rito bizantino, con sede in Kiev, dove l’arcivescovo Svjatoslav Ševčuk, occupa oggi la cattedra arcivescovile che fu dell’intrepido cardinale Josyp Slipyj (1892-1984), deportato per 18 anni nei lager comunisti. Inoltre nella regione ucraina della Transcarpazia esiste anche la Chiesa greco cattolica rutena di rito bizantino, che conta tra i suoi martiri l’eparca Teodoro Romža, assassinato su ordine di Nikita Chruščëv, il 1º novembre 1947 e beatificato da papa Giovanni Paolo II, il 27 giugno 2001. Oggi costituisce l’eparchia di Mukačevo, immediatamente dipendente dalla Santa Sede.

L’espansionismo della Russia non corrisponde solo alle ambizioni geopolitiche di Putin, ma anche alla richiesta del Patriarcato di Mosca di esercitare la propria autorità religiosa in tutto lo spazio ex-sovietico, contro quelle che esso definisce le indebite ingerenze del Patriarcato di Costantinopoli e soprattutto del Vaticano. Putin, da parte sua, è consapevole del fatto che la Russia non può fare a meno dei suoi legami con la chiesa ortodossa, che conferisce al regime legittimità morale e supporto in termini di consenso.   L’annessione da parte di Putin dell’Ucraina, o di una parte di essa, rappresenterebbe una russificazione del paese che rafforzerebbe il ruolo della chiesa ortodossa russa a scapito di quella cattolica di rito bizantino. Gli interessi politici dei cattolici non coincidono né con quelli di Putin né con quelli di Biden, ma sul piano religioso, che è il più elevato, bisogna respingere ogni forma di espansione del Patriarcato di Mosca nelle terre slave e forse domani in Occidente. La Chiesa cattolica attraversa oggi una grave crisi interna, ma la soluzione a questa crisi può venire solo dalla parola di Verità della Chiesa di Roma, non certo dal «Drang nach Westen», la spinta verso Occidente dall’autocefalia ortodossa.

Referendum su cannabis ed eutanasia bocciati dalla Consulta: ecco i quesiti approvati

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Le motivazioni del presidente Amato: “Si faceva riferimento alle droghe pesanti”. Via libera a 5 consultazioni sulla giustizia. Eutanasia, perché il no della Corte 

Roma, 16 febbraio 2022 – La Corte Costituzionale ha bocciato oggi il referendum sulla cannabis, dichiarando inammissibile il quesito che aveva come obiettivo cancellare il reato di coltivazione di questa sostanza, sopprimendo le pene detentive, da due a sei anni. Lo ha comunicato oggi il presidente Giuliano Amato. Respinto anche il quesito sulla responsabilità diretta dei magistrati. Due bocciature che si uniscono a quella di ieri sul tema dell’eutanasia.

PER APPROFONDIRE:

Referendum giustizia, le toghe si sentono assediate. “A rischio la nostra indipendenza”

La Consulta ha promosso invece gli altri 5 quesiti in esame, tutti relativi alla giustizia. Quesiti che gli italiani saranno chiamati a votare tra aprile e giugno, forse con le amministrative: riguardano l’abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati, l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm, il voto degli avvocati nei Consigli giudiziari in caso di deliberazioni sulla valutazione professionale dei magistrati.

Cannabis, dove e come è legale in Italia, Europa e nel mondo

Sommario:

No al quesito sulla cannabis

Giuliano Amato in conferenza stampa ha spiegato così la bocciatura del referendum sulla coltivazione domestica della canapa. “Il referendum non era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papaverococa, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali”. Giustizia, cosa ha approvato la Corte

In merito ai referendum sulla giustizia, promossi da Lega, radicali e nove consigli regionali, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili i quesiti referendari sull’abrogazione delle disposizioni in materia di valutazione dei magistratiincandidabilità, limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle funzioni dei magistrati, sull’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm e sulla valutazione dei magistrati. I suddetti quesiti sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario.

CONTINUA SU:  https://www.quotidiano.net/cronaca/referendum-giustizia-cannabis-1.7370155?utm_source=Quotidiano_Net&utm_campaign=25719bd9f5-NL-Qnet&utm_medium=email&utm_term=0_ce4b8c31c3-25719bd9f5-360231198

Fuori della Chiesa non c’è salvezza (parte prima)

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Segnalazione di Sursum Corda

… problema gravissimo, veramente assillante è quello della salvezza di tanti uomini, eretici ed infedeli: una moltitudine sterminata, che non appartiene alla Chiesa Cattolica.

Gettando lo sguardo sopra una carta geografica, del mondo, bisogna constatare con dolore che le regioni illuminate dal sole benefico della fede sono una piccola verde oasi in mezzo ad un immenso deserto di tante false regioni, ancora immerse nelle più fitte tenebre dell’errore e dell’idolatria.

Nonostante il lavoro continuo e logorante e i sacrifici sovrumani di tanti missionari di Gesù Cristo, che si affaticavano con generoso entusiasmo e con vero eroismo per la diffusione del santo Vangelo, vi sono ancora numerose nazioni quasi interamente lontane dalla fede.

Molte altre sono quelle nazioni, ex cattoliche, che professano il modernismo, ovvero una sorta di ateismo, più o meno marcato, dietro la nominale etichetta di Cattolicesimo …

– Comunicato numero 242. Fuori della Chiesa non c’è salvezza (parte prima);
– Cristo nei Suoi misteri. PDF di Columba Marmion O.S.B.;
– Cristo vita dell’anima. PDF di Columba Marmion O.S.B.;
– Preghiera a Santa Dorotea, Vergine e Martire (6.2);
– Preghiera a San Biagio, Vescovo e Martire (3.2);
– Preghiera a San Francesco di Sales, Vescovo e Dottore (29.1);
– Preghiera a San Giovanni Bosco, Confessore (31.1);
– Preghiera a San Giovanni Crisostomo, Vescovo e Dottore (27.1);
– Preghiera a San Timoteo, Vescovo e Martire (24.1);
– Preghiera a Sant’Agata, Vergine e Martire (5.2);
– Preghiera a Sant’Andrea Corsini, Vescovo e Confessore (4.2);
– Preghiera a Sant’Ignazio d’Antiochia, Vescovo e Martire (1.2);
– Preghiera a Santa Martina, Vergine e Martire (30.1);
– Preghiera a Santa Paola, Vedova (26.1);
– Preghiera nella Conversione di San Paolo Apostolo (25.1);
– Preghiera nella Festa di San Pietro Nolasco, Confessore (28.1);
– Preghiera nella Purificazione della Beata Vergine Maria (2.2).

Preghiera per le vittime delle Foibe

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Segnalazione del Centro Studi Federici

O Dio, Signore della vita e della morte, della luce e delle tenebre, dalla profondità di questa terra e di questo nostro dolore noi gridiamo a Te. Ascolta, o Signore, la nostra voce. “De profùndis clamàvi ad te, Dòmine; Dòmine, exàudi vocem meam”.
 
Oggi tutti i Morti attendono una preghiera, un gesto di pietà, un ricordo di affetto. E anche noi siamo venuti qui per innalzare le nostre povere preghiere e deporre i nostri fiori, ma anche apprendere l’insegnamento che sale dal sacrificio di questi Morti. E ci rivolgiamo a Te, perché Tu hai raccolto l’ultimo loro grido, l’ultimo loro respiro.
 
Questo calvario, col vertice sprofondato nelle viscere della terra, costituisce una grande cattedra, che indica nella giustizia e nell’amore le vie della pace.
 
In trent’anni due guerre, come due bufere di fuoco, sono passate attraverso queste colline carsiche; hanno seminato la morte tra queste rocce e questi cespugli; hanno riempito cimiteri e ospedali; hanno anche scatenato qualche volta l’incontrollata violenza, seminatrice di delitti e di odio.
 
Ebbene, Signore, Principe della Pace, concedi a noi la Tua pace, una pace che sia riposo tranquillo per i Morti e sia serenità di lavoro e di fede per i vivi.
 
Fa che gli uomini, spaventati dalle conseguenze terribili del loro odio e attratti dalla soavità del Tuo Vangelo, ritornino, come il figlio prodigo, nella Tua casa per sentirsi e amarsi tutti come figli dello stesso Padre.
 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo Nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà.
 
Dona conforto alle spose, alle madri, alle sorelle, ai figli di coloro che si trovano in tutte le foibe di questa nostra triste terra, e a tutti noi che siamo vivi e sentiamo pesare ogni giorno sul cuore la pena per questi Morti, profonda come le voragini che li accolgono.
 
Tu sei il Vivente, o Signore, e in Te essi vivono. Che se ancora la loro purificazione non è perfetta, noi Ti offriamo, o Dio Santo e Giusto, la nostra preghiera, la nostra angoscia, i nostri sacrifici, perché giungano presto a gioire della splendore del Tuo volto.
 
E a noi dona rassegnazione e fortezza, saggezza e bontà. Tu ci hai detto: “Beati i misericordiosi perché otterranno misericordia, beati i pacificatori perché saranno chiamati figli di Dio, beati coloro che piangono perché saranno consolati, ma anche beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati in Te, o Signore, perché è sempre apparente e transeunte il trionfo dell’iniquità.
 
O Signore, a questi nostri Morti senza nome, ma da Te conosciuti e amati, dona la Tua pace. Risplenda a loro la luce perpetua e brilli la Tua luce anche sulla nostra terra e nei nostri cuori. E per il loro sacrificio fa che le speranze dei buoni fioriscano.
 
Domine, coram te est omne desiderium meum et gemitus meus te non latet. Amen
 
Mons. Antonio Santin, Arcivescovo di Trieste-Capodistria, 1959.
 

Paracetamolo e vigile attesa: le linee guida cambiano, le colpe di Speranza restano

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Dall’altro ieri sono state aggiornate le linee guida, ma rimangono forti ombre sulla gestione covid di Speranza e del Cts. Ecco perché

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 419 del 15 gennaio 2022, aveva annullato la circolare ministeriale del 26 aprile 2021 nella parte in cui questa prescriveva ai medici l’utilizzo del protocollo “tachipirina e vigile attesa”, ritenendo che i medici debbano essere lasciati liberi di prescrivere la terapia secondo il principio di “scienza e coscienza”, assumendosene la relativa responsabilità.

Quattro giorni più tardi, il 19 gennaio, la terza sezione del Consiglio di Stato ha sospeso con effetto immediato la decisione del Tar, salvando gli effetti della Circolare ministeriale. L’atto con cui il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar è stato emanato in via cautelare, mentre ieri – 9 febbraio – il Consiglio di Stato si è pronunciato nel merito annullando la sentenza del Tar, motivando la decisione sulla base del fatto che la Circolare ministeriale contiene “mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti e si collocano, sul piano giuridico, a livello di semplici indicazioni orientative, per i medici di medicina generale, in quanto parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello internazionale”.

La sentenza del Consiglio di Stato apre però un’autostrada su molteplici valutazioni da fare.

La prima è se sia sensato rivolgersi al Tar per queste cose. Se il Tar, come nel caso di specie, interviene per una volta contro il governo, c’è comunque il Consiglio di stato che gli dà comunque ragione. Tanta fatica per niente. Anzi il risultato è alla fine controproducente. Eppure, nonostante tutto, noi vogliamo insistere sul punto, sollevando alcuni problemi, che presentano, a nostro avviso, risvolti di natura persino penale. Quello che ci interessa capire, in buona sostanza, è se il comportamento del ministro Speranza e dei suoi collaboratori del Cts abbiano o meno creato danni tanto nella gestione dell’emergenza pandemica quanto nell’efficacia delle cure domiciliari. Andiamo per gradi.

Bergamo, primi di marzo 2020. Le terapie intensive vanno presto in affanno e i medici sono costretti a decidere chi deve vivere e chi morire. E molti, troppi muoiono. Ma su che basi scientifiche vengono curati quei primi malati? In realtà all’inizio si va a tentoni, tanto è vero che il Comitato tecnico scientifico istituito con decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 371 del 5 febbraio 2020 – coordinato all’epoca dal dott. Agostino Miozzo – è scettico in questa prima fase sull’utilizzo degli anti-infiammatori, mentre qualche mese più tardi nelle cure domiciliari contro il Covid-19 il protocollo adottato prende il nome di uso comune “tachipirina e vigile attesa”, cioè proprio un semplice anti-infiammatorio.

Ancora il 16 marzo 2020 Repubblica, l’organo di propaganda del governo, scriveva: “Coronavirus, non prendete antinfiammatori per proteggervi”. Ma è proprio il Comitato tecnico scientifico di allora a fare i danni più grossi. Dal verbale del 28/2/2020 emerge che il Cts si oppose alla chiusura di altre zone rispetto agli undici Comuni già in zona rossa: “Non sono necessarie altre misure restrittive”, eppure il virus circolava ad un ritmo tale che dopo dieci giorni Conte dovrà chiudere tutto il Paese in lockdown.

Ancora il 4 marzo 2020, pochi giorni prima che la situazione precipitasse, con riferimento alla scuola il Cts scriveva: “le scelte di chiusura dovrebbero essere proporzionali al contagio […], non esistono dati che ne indichino la inconfutabile utilità”, salvo poi – dopo qualche giorno – chiudere tutte le scuole per l’intera durata dell’anno scolastico, mettendo milioni di famiglie davanti al fatto compiuto. Il 13 marzo, con l’intero Paese in lockdown totale dal giorno precedente, il Cts affermava “non vi è evidenza per raccomandare indiscriminatamente ai lavoratori di indossare le mascherine. Anzi. Al contrario è stringentemente raccomandato solo per gli operatori sanitari e per chi ha sintomi respiratori”. Visto che oggi, dopo due anni, le mascherine sono obbligatorie ovunque (addirittura quelle ffp2), con una variante meno pericolosa rispetto all’infezione del 2020, le indicazioni del Cts sarebbero da sottoporre al vaglio in sede giurisdizionale penale. Delle due l’una: o aveva ragione il dottor Miozzo e allora tutto quello che è stato fatto dopo è sbagliato o aveva torto e allora dovrebbe renderne conto.

Ma torniamo a Speranza. Con la Circolare ministeriale del 30 novembre 2020 n. 0024970, solo parzialmente modificata con successiva circolare del 26 aprile 2021, le principali indicazioni sono: vigile attesa, paracetamolo, non utilizzare routinariamente corticosteroidi, non utilizzare eparina, non utilizzare antibiotici e non utilizzare idrossiclorochina. Insomma, “curare” il meno possibile. Si tratta certo di “indicazioni”, non di obblighi (la dicitura esatta è “si forniscono le seguenti indicazioni di gestione clinica”), ma in campo medico la violazione di un’indicazione ministeriale potrebbe comportare l’avvio di un procedimento disciplinare, quantomeno da parte dell’ordine dei medici che valuta le contro-indicazioni e l’opportunità della scelta eventualmente contraria all’indicazione ministeriale. E dunque molti medici, sia di famiglia sia soprattutto ospedalieri (i più esposti di tutti), si sono sentiti costretti a rispettare le indicazioni del ministro Speranza.

La Circolare ministeriale del 26 aprile 2021 (n. 0008676), rispetto a quella precedente del 30 novembre, si è soltanto limitata ad aggiungere altri farmaci unitamente al paracetamolo (tachipirina), come i Fans (farmaci antinfiammatori non steroidei) in caso di dolori articolari o muscolari. Anche il protocollo Aifa nel setting domiciliare (datato 20 dicembre 2020) non si discosta molto dalle Circolari ministeriali, limitando l’uso delle eparine e dei corticosteroidi solo in specifiche condizioni, escludendo gli antibiotici (tra i farmaci non raccomandati). Il tutto sempre a titolo di “indicazioni”.

Da ultimo, finalmente, il 10 febbraio 2022, il dicastero ha aggiornato le linee guida, con indicazioni specifiche per i bambini e le donne in gravidanza, alla luce della “sopravvenuta disponibilità di nuovi farmaci antivirali e anticorpi monoclonali”. Peccato che i monoclonali esistano già da quando, a ottobre 2020, Aifa snobbò l’offerta di scorte di quei farmaci da parte della multinazionale Eli Lilly a scopi di sperimentazione. E che, con gli antivirali, si fosse già curato, ad esempio, Donald Trump, sempre nell’autunno del 2020. In realtà, come dimostra l’esistenza di protocolli terapeutici affidabilissimi (basti pensare a quello sviluppato dal professor Giuseppe Remuzzi), ben prima del 10 febbraio 2022 sarebbe stato possibile ampliare le scarne indicazioni ministeriali.

Ma soprattutto, la verità che viene nascosta dalla decisione del Consiglio di Stato è che finora ai medici è stata di fatto vietata – sotto il ricatto di essere cacciati dall’ordine professionale, quindi un obbligo mascherato – la possibilità di agire secondo “scienza e coscienza”. Un medico che volesse curare la Covid con un antibiotico, tanto per fare un esempio, si assume una responsabilità non da poco al cospetto delle autorità competenti gerarchicamente superiori (struttura ospedaliera, ordine dei medici, ministero della salute).

Ma c’è anche un’altra domanda da porsi: quanti decessi si sarebbero potuti evitare se i medici avessero avuto sin da subito indicazioni precise dal Ministero su come curare i malati di Covid? L’eparina, ad esempio, è un farmaco utilizzato dai medici ospedalieri a partire dalla terza settimana di marzo 2020 ed ha salvato molte vite, per quale motivo non ne viene autorizzato l’utilizzo anche per le cure domiciliari? E che dire degli antibiotici? Alcuni salvano la vita, ma il Ministro e i suoi tecnici si sono ben guardati dal consigliarne la somministrazione, anzi l’ hanno sconsigliata.

Continuare sulla strada di “paracetamolo e vigile attesa” ha portato parecchie persone al ricovero in terapia intensiva, e in tanti non sono più tornati. Se sin dall’inizio si fossero date indicazioni più aperte i medici di famiglia si sarebbero sentiti liberi di prescrivere quantomeno gli antibiotici (alcuni funzionano con notevoli risultati) e ci sarebbero stati meno morti. Ci sono studi, inoltre, che dimostrano come la tachipirina in caso di Covid sia addirittura dannosa, dal momento che aumenta il consumo di glutatione da parte dell’organismo, compromettendone la risposta antiossidante e antinfiammatoria. Se questi studi fossero confermati risulterebbe evidente che il Ministro ha indicato e continua ad indicare l’uso di un farmaco non solo sbagliato, ma addirittura dannoso per quei malati.

Per quale motivo il Ministro non ha indicato, per le cure domiciliari, l’uso quantomeno degli antibiotici? Per paura che alcuni di questi funzionassero a tal punto da rendere irragionevole l’adozione dell’obbligo vaccinale? Non tocca certo a noi rispondere, ma crediamo che un giudice dovrebbe far luce sull’operato del Ministro, nonostante la decisione a lui favorevole del Consiglio di Stato.

Fonte: https://www.nicolaporro.it/paracetamolo-e-vigile-attesa-le-linee-guida-cambiano-le-colpe-di-speranza-restano/

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