La strage di civili a Bucha è un ovvio false flag

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Segnalazione di Federico Prati

Il motivo del false flag è quello strillato da LettaPD: la prima gallina che canta ha fatto l’uovo: l’embargo  decretato (in realtà contro gli europei) non stava avendo successo.

La strage di civili a Bucha è un ovvvio false flag

La strage di civili a Bucha è un ovvio false flag

Il motivo del false flag è quello strillato da LettaPD: la prima gallina che canta ha fatto l’uovo: l’embargo d…

“Cosa succede a Zelensky? È eterodiretto?”. I dubbi dell’ambasciatore italiano

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La guerra in fase di stallo, avanzano i negoziati. Marco Carnelos sulla posizione di Kiev: “Che senso ha prolungare l’agonia?”

In Ucraina si intravedono i primi spiragli di tregua. Non solo o non tanto perché alcune truppe russe si stanno allontanando da Kiev. Non per i cento veicoli militari rientrati in Bielorussia dall’Ucraina (anche dalla zona di Chernobyl). Non per la promessa di “riduzione” delle operazioni fatta da Mosca. Né per la presunta mediazione di Mario Draghi nella sua telefonata col Cremlino. Ma perché le trattative in corso su più fronti, in particolare quello turco, sembrano almeno aver aperto una breccia. Certo: Putin ha confermato al nostro premier che la situazione non è ancora matura per un cessate il fuoco. Ma rispetto a qualche giorno fa, quando impazzavano i combattimenti si parlava di squadroni incaricati di uccidere Zelensky, la situazione sul campo è sicuramente cambiata.

A vantaggio di chi? Difficile dirlo con certezza. Mosca intende concentrare i suoi sforzi sul Donbass, magari creando una sorta di corridoio che dalla Crimea porti alle due repubbliche separatiste includendo Mariupol. Odessa per il momento vive una mezza pace armata, ma teme l’invasione da parte delle navi ormeggiate al largo: la caduta della città costiera significherebbe per Kiev perdere ogni sbocco sul mare. E per la Russia governare tutto il commercio marittimo locale, in particolare di grano, mais e olio di semi di girasole. Di cui l’Ucraina è grande produttrice.

Fallito il blitzkrieg, sempre che Putin l’abbia davvero tentato, ora non resta che capire quale obiettivo minimo si è posto il presidente russo. Molto dipenderà dalle mosse del Cremlino e dalle concessioni che è disposto a fare. Ma non è l’unico aspetto da tenere in considerazione. Molti analisti si sono infatti spericolati nel chiedersi quali siano le condizioni che permetterebbero a Putin di considerare “vittoriosa” la sua operazione speciale in Ucraina: basta il Donbass? Serve Mariupol? Vuole anche Odessa e la parte di Ucraina ad Est del Dnepr? Domande legittime, che però bisogna porre anche alla controparte. In particolare, a Zelensky.

Cosa può permettersi di perdere, Kiev? Può accettare la neutralità, magari garantita da una sorta di “piccola Nato” di cui farebbero parte alcuni Paesi tra cui l’Italia. Può anche dichiarare ufficialmente di non voler entrare nell’Alleanza Atlantica. E volendo potrebbe anche accettare la smilitarizzazione parziale. Diverso il discorso su CrimeaDonbass e Mariupol: su questo punto si sono arenati i negoziati, benché Kiev abbia proposto di parlarne per i prossimi 15 anni. A chi spetta fare un passo indietro? L’ex ambasciatore italiano in Iraq, Marco Carnelos, è convinto che il presidente ucraino si stia “dirigendo verso un autodistruttivo punto di non ritorno”: “Che cosa è successo a Zelensky che era Stato eletto proprio con una programma elettorale mirante a trovare un’intesa con la Russia?”.

Da qualche giorno, infatti, la posizione di Zelensky “appare sempre più oltranzista sulla pelle dei propri cittadini”. Secondo Carnelos è ormai evidente che Crimea e Donbass sono perdute, così come “probabilmente anche il Sud del Paese”. Perché allora non accettare la realtà dei fatti e firmare un armistizio? “Che senso ha prolungare l’agonia?“, insiste l’ambasciatore in una lettera a Dagospia. “É Zelensky che ha subito una metamorfosi? È condizionato (minacciato) da oltranzisti interni? Oppure è etero-diretto da Washington e Londra che hanno interesse – adesso che hanno visto le debolezze russe – che Mosca sanguini e si impantani il più possibile in Ucraina”. In fondo solo un giorno fa il Times è arrivato a chiedere ai governi di Usa e Gran Bretagna di armare ancora Kiev affinché “finisca il lavoro” e magari provochi quel “regime change” al Cremlino invocato da Biden.

“Ho la sensazione che qualcuno voglia combattere la Russia fino all’ultimo ucraino o, addirittura, fino all’ultimo europeo”, dice Carnelos. Un allarme già lanciato da Toni Capuozzo e da altri, subito però additati come “putinisti”. Occhio però a non tirare troppo la corda: “Zelensky – conclude l’ambasciatore – sta, forse inconsapevolmente, dirigendosi verso un autodistruttivo punto di non ritorno”.

Fonte: https://www.nicolaporro.it/cosa-succede-a-zelensky-e-eterodiretto-i-dubbi-dellambasciatore-italiano/

Hunter Biden ha finanziato la ricerca di patogeni mortali in Ucraina

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di Redazione

Hunter Biden, figlio del presidente Biden, ha contribuito a garantire milioni di finanziamenti per l’appaltatore statunitense in Ucraina specializzato nella ricerca sui patogeni mortali. Lo rivelano le e-mail contenute nel suo laptop:

EXCLUSIVE: Hunter Biden DID help secure millions in funding for US contractor in Ukraine specializing in deadly pathogen research, laptop emails reveal, raising more questions about the disgraced son of then vice president
  • The Russian government held a press conference Thursday claiming that Hunter Biden helped finance a US military ‘bioweapons’ research program in Ukraine
  • However the allegations were branded a brazen propaganda ploy to justify president Vladimir Putin’s invasion of Ukraine and sow discord in the US
  • But emails and correspondence obtained by DailyMail.com from Hunter’s abandoned laptop show the claims may well be true
  • The emails show Hunter helped secure millions of dollars of funding for Metabiota, a Department of Defense contractor specializing in research on pandemic-causing diseases
  • He also introduced Metabiota to an allegedly corrupt Ukrainian gas firm, Burisma, for a ‘science project’ involving high biosecurity level labs in Ukraine
  • The president’s son and his colleagues invested $500,000 in Metabiota through their firm Rosemont Seneca Technology Partners
  • They raised several million dollars of funding for the company from investment giants including Goldman Sachs

By JOSH BOSWELL FOR DAILYMAIL.COM

Moscow’s claim that Hunter Biden helped finance a US military ‘bioweapons’ research program in Ukraine is at least partially true, according to new emails obtained exclusively by DailyMail.com.

The commander of the Russian Nuclear, Biological and Chemical Protection Forces, claimed there was a ‘scheme of interaction between US government agencies and Ukrainian biological objects’ and pointed to the ‘financing of such activities by structures close to the current US leadership, in particular the investment fund Rosemont Seneca, which is headed by Hunter Biden.’

Intelligence experts say the Russian military leader’s allegations were a brazen propaganda ploy to justify president Vladimir Putin‘s invasion of Ukraine and sow discord in the US.

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But emails from Hunter’s abandoned laptop show he helped secure millions of dollars of funding for Metabiota, a Department of Defense contractor specializing in research on pandemic-causing diseases that could be used as bioweapons.

He also introduced Metabiota to an allegedly corrupt Ukrainian gas firm, Burisma, for a ‘science project’ involving high biosecurity level labs in Ukraine.

And although Metabiota is ostensibly a medical data company, its vice president emailed Hunter in 2014 describing how they could ‘assert Ukraine’s cultural and economic independence from Russia’ – an unusual goal for a biotech firm.

The Russian government held a press conference Thursday claiming that Hunter Biden helped finance a US military bioweapons research program in Ukraine. But emails and correspondence obtained by DailyMail.com from Hunter’s abandoned laptop show the claims may well be true

Metabiota is a Department of Defense contractor specializing in research on pandemic-causing diseases that could be used as bioweapons

In April 2014, Metabiota vice president Mary Guttieri wrote a memo to Hunter outlining how they could 'assert Ukraine's cultural and economic independence from Russia'. 'Thanks so much for taking time out of your intense schedule to meet with Kathy [Dimeo, Metabiota executive] and I on Tuesday. We very much enjoyed our discussion,' Guttieri wrote

In April 2014, Metabiota vice president Mary Guttieri wrote a memo to Hunter outlining how they could ‘assert Ukraine’s cultural and economic independence from Russia’. ‘Thanks so much for taking time out of your intense schedule to meet with Kathy [Dimeo, Metabiota executive] and I on Tuesday. We very much enjoyed our discussion,’ Guttieri wrote

Four days after Guttieri's April 2014 email, Burisma executive Vadym Pozharskyi wrote to Hunter revealing that the then-Vice President's son had pitched a 'science project' involving Burisma and Metabiota in Ukraine. 'Please find few initial points to be discussed for the purposes of analyzing the potential of this as you called, 'Science Ukraine' project,' Pozharskyi wrote

Four days after Guttieri’s April 2014 email, Burisma executive Vadym Pozharskyi wrote to Hunter revealing that the then-Vice President’s son had pitched a ‘science project’ involving Burisma and Metabiota in Ukraine. ‘Please find few initial points to be discussed for the purposes of analyzing the potential of this as you called, ‘Science Ukraine’ project,’ Pozharskyi wrote

Government spending records show the Department of Defense awarded an $18.4million contract to Metabiota between February 2014 and November 2016, with $307,091 earmarked for 'Ukraine research projects'

Government spending records show the Department of Defense awarded an $18.4million contract to Metabiota between February 2014 and November 2016, with $307,091 earmarked for ‘Ukraine research projects’

Emails and defense contract data reviewed by DailyMail.com suggest that Hunter had a prominent role in making sure Metabiota was able to conduct its pathogen research just a few hundred miles from the border with Russia.

Burisma adviser Vadym Pozharskyi (pictured). ‘As I understand the Metabiota was a subcontract to principal contactor of the DoD B&V [Black & Veatch],’ he wrote in an email in 2014

The project turned into a national security liability for Ukraine when Russian forces invaded the country last month.

Metabiota has worked in Ukraine for Black & Veatch, a US defense contractor with deep ties to military intelligence agencies, which built secure labs in Ukraine that analyzed killer diseases and bioweapons.

Earlier this month US officials warned congress that ‘Russian forces may be seeking to gain control’ of these ‘biological research facilities’, prompting fears that deadly and even engineered pathogens could fall into Russian hands.

Hunter and his colleagues at his investment firm Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) routinely raised millions of dollars for technology companies, hoping the firms would take off and make them all fortunes.

Metabiota was one of those firms. Emails between Hunter and his colleagues excitedly discuss how the company’s monitoring of medical data could become an essential tool for governments and companies looking to spot outbreaks of infectious diseases.

The president’s son and his colleagues invested $500,000 in Metabiota through their firm Rosemont Seneca Technology Partners.

They raised several million dollars of funding for the company from investment giants including Goldman Sachs.

But emails show Hunter was also particularly involved in Metabiota’s operations in Ukraine.

Hunter’s pitches to investors claimed that they not only organized funding for the firm, they also helped it ‘get new customers’ including ‘government agencies in case of Metabiota’.

He and his business partner Eric Schwerin even discussed subletting their office space to the firm in April 2014, their emails reveal.

That month, Metabiota vice president Mary Guttieri wrote a memo to Hunter outlining how they could ‘assert Ukraine’s cultural and economic independence from Russia’.

‘Thanks so much for taking time out of your intense schedule to meet with Kathy [Dimeo, Metabiota executive] and I on Tuesday. We very much enjoyed our discussion,’ Guttieri wrote.

‘As promised, I’ve prepared the attached memo, which provides an overview of Metabiota, our engagement in Ukraine, and how we can potentially leverage our team, networks, and concepts to assert Ukraine’s cultural and economic independence from Russia and continued integration into Western society.’

Former senior CIA officer Sam Faddis, who has reviewed emails on Hunter’s laptop, told DailyMail.com that the offer to help assert Ukraine’s independence was odd for a biotech executive.

‘It raises the question, what is the real purpose of this venture? It’s very odd,’ he said.

Mary Guttieri, Metabiota vice president, is seen at a meeting with U.S. and Ukrainian military

Mary Guttieri, Metabiota vice president, is seen at a meeting with U.S. and Ukrainian military

Russia's Defense Ministry on Thursday put out a diagram with arrows connecting Biden, Soros and the Democratic Party to Ukrainian biolabs

Russia’s Defense Ministry on Thursday put out a diagram with arrows connecting Biden, Soros and the Democratic Party to Ukrainian biolabs

The president's son and his colleagues invested $500,000 in Metabiota through their firm Rosemont Seneca Technology Partners. They raised several million dollars of funding for the company from investment giants including Goldman Sachs

The president’s son and his colleagues invested $500,000 in Metabiota through their firm Rosemont Seneca Technology Partners. They raised several million dollars of funding for the company from investment giants including Goldman Sachs

Emails between Hunter and his colleagues at Rosemont Seneca excitedly discuss how the company's monitoring of medical data could become an essential tool for governments and companies looking to spot outbreaks of infectious diseases

Emails between Hunter and his colleagues at Rosemont Seneca excitedly discuss how the company’s monitoring of medical data could become an essential tool for governments and companies looking to spot outbreaks of infectious diseases

Guttieri had a leading role in Metabiota’s Ukraine operations, meeting with other company executives and US and Ukrainian military officials in October 2016 to discuss ‘cooperation in surveillance and prevention of especially dangerous infectious diseases, including zoonotic diseases in Ukraine and neighboring countries’ according to a 2016 report by the Science and Technology Center in Ukraine.

At the time, Hunter was serving as a board member of Ukrainian gas firm Burisma, owned by former top government official and allegedly corrupt billionaire Mikolay Zlochevsky.

Four days after Guttieri’s April 2014 email, Burisma executive Vadym Pozharskyi wrote to Hunter revealing that the then-Vice President’s son had pitched a ‘science project’ involving Burisma and Metabiota in Ukraine.

‘Please find few initial points to be discussed for the purposes of analyzing the potential of this as you called, ‘Science Ukraine’ project,’ Pozharskyi wrote.

‘As I understand the Metabiota was a subcontract to principal contactor of the DoD B&V [Black & Veatch].

‘What kind of partnership Metabiota is looking for in Ukraine? From potential non-governmental player in Kiev? Rebuilt the ties with respective ministries in Ukraine, and on the basis of that reinstate the financing from the B&V? Or they look for partnership in managing projects in Ukraine, PR with Government institutions here, financing of the projects?’

Faddis told DailyMail.com that the attempt to get Metabiota to form a partnership with Burisma was a perplexing and worrying revelation.

‘His father was the Vice President of the United States and in charge of relations with Ukraine. So why was Hunter not only on the board of a suspect Ukrainian gas firm, but also hooked them up with a company working on bioweapons research?’ Faddis said.

‘It’s an obvious Russian propaganda attempt to take advantage of this. But it doesn’t change the fact that there does seem to be something that needs to be explored here.

‘The DoD position is that there’s nothing nefarious here, this is pandemic early warning research. We don’t know for sure that’s all that was going on.

‘But the question still remains: why is Hunter Biden in the middle of all this? Why is the disgraced son of the vice president at the heart of this – the guy with no discernible skills and a cocaine habit.’

Pozharsky said in his email to Hunter that he had encountered such biological research projects before in his former job as a Ukrainian government official, and claimed that B&V worked on ‘similar or the same projects’ as the proposed contract for Metabiota.

Government spending records show the Department of Defense awarded an $18.4million contract to Metabiota between February 2014 and November 2016, with $307,091 earmarked for ‘Ukraine research projects’.

The US Defense Threat Reduction Agency (DTRA) also commissioned B&V to build a Biological Safety Level 3 laboratory in Odessa, Ukraine in 2010, which ‘provided enhanced equipment and training to effectively, safely and securely identify especially dangerous pathogens’ according to a company press release.

Such labs are used to ‘study infectious agents or toxins that may be transmitted through the air and cause potentially lethal infections,’ the US Department of Health and Human Services says.

B&V was awarded a further five-year $85million contract in 2012.

In a May 2014 email, RSTP partner Schwerin suggested: ‘there are obviously some real potential synergies between Xiaoying’s husband’s work at the CDC and what Metabiota does. Something else to think about’

In a May 2014 email, RSTP partner Schwerin suggested: ‘there are obviously some real potential synergies between Xiaoying’s husband’s work at the CDC and what Metabiota does. Something else to think about’

In another sign of the deep ties between Metabiota and the Department of Defense, Hunter's RSTP business partner Rob Walker said he would 'have a friend reach out to DoD on the down low', in order to prove the company's bona fides to top prospective investors Goldman Sachs and Morgan Stanley in October 2014

In another sign of the deep ties between Metabiota and the Department of Defense, Hunter’s RSTP business partner Rob Walker said he would ‘have a friend reach out to DoD on the down low’, in order to prove the company’s bona fides to top prospective investors Goldman Sachs and Morgan Stanley in October 2014

In another sign of the deep ties between Metabiota and the Department of Defense, Hunter’s RSTP business partner Rob Walker said he would ‘have a friend reach out to DoD on the down low’, in order to prove the company’s bona fides to top prospective investors Goldman Sachs and Morgan Stanley in October 2014.

RSTP was a subsidiary of Rosemont Capital, an investment company founded by Hunter and former Secretary of State John Kerry’s stepson Chris Heinz in 2009.

Metabiota also has close ties to the Wuhan Institute of Virology (WIV), suspected to be the source of the COVID-19 outbreak.

WIV was a hotspot for controversial ‘gain of function’ research that can create super-strength viruses.

Chinese scientists performed gain of function research on coronaviruses at the WIV, working alongside a US-backed organization EcoHealth Alliance that has since drawn intense scrutiny over its coronavirus research since the COVID-19 pandemic.

Researchers from the Wuhan institute, Metabiota and EcoHealth Alliance published a study together in 2014 on infectious diseases from bats in China, which notes that tests were performed at the WIV.

Shi Zhengli, the WIV Director of the Center for Emerging Infectious Diseases who became dubbed the ‘bat lady’ for her central role in bat coronavirus research at the lab, was a contributor to the paper.

Metabiota has been an official partner of EcoHealth Alliance since 2014, according to its website.

Fonte: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10652127/Hunter-Biden-helped-secure-millions-funding-military-biotech-research-program-Ukraine.html

Da Kabul a Kiev, il fallimento geopolitico dell’America di Biden

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di Tic Toc

Il crollo democratico nei sondaggi delle elezioni di midterm di fine 2022 non è l’unica fonte di preoccupazione per l’amministrazione Biden. L’apertura americana al colosso cinese, nel disperato tentativo di ricercare un ruolo di mediazione per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina, pare trasmettere la progressiva uscita di scena degli Stati Uniti dal ruolo di prima potenza mondiale, almeno sotto il profilo geopolitico.

La tragica ritirata di Kabul di quest’estate; il rifiuto di Arabia Saudita ed Emirati di parlare telefonicamente con il presidente americano, causa il raffreddamento dei rapporti tra i Paesi dopo la fine del mandato Trump; l’apertura al dialogo con il Venezuela di Maduro, dopo aver criticato il Tycoon di trattare con i dittatori per l’intera campagna elettorale 2020, sono stati alcuni degli esempi che mostrano un’America sempre più isolata, incapace di imporsi in prima persona nel tavolo della grandi potenze geopolitiche globali.

Per ultimo, mentre l’amministrazione Trump mediò con successo numerosi accordi di pace in Medio Oriente tra Israele, Bahrein, Marocco, Sudan ed Emirati Arabi Uniti, i democratici hanno riaperto i canali con Teheran (tra gli alleati di Putin), dichiarando la propria disponibilità a raggiungere un accordo sul nucleare iraniano, congiuntamente con Mosca. La posizione non solo potrebbe essere interpretata come un potenziale e fortissimo fattore di destabilizzazione del Medio Oriente; ma, in ambito internazionale, la decisione pare aver già incrinato i rapporti tra Washington e Gerusalemme, quest’ultima da sempre contraria a qualsiasi discussione sul nucleare iraniano. Lo step che potrebbe alterare definitivamente il ruolo geopolitico statunitense rimane proprio la “questione cinese”. Ci sono almeno due ragioni per cui l’amministrazione Biden dovrebbe scongiurare qualsiasi delega di mediazione al regime cinese nel conflitto russo-ucraino.

La prima: la Cina non è Paese assolutamente neutrale. Non solo perché il Dragone si è astenuto dal condannare l’invasione di Putin in sede Onu, ma anche perché, su confessione dello stesso ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, l’amicizia con la Russia è “solida come una roccia. I due Paesi contribuiscono a portare pace e stabilità nel mondo”. Secondo alcuni scoop di dicembre del “New York Times”, l’amministrazione Biden avrebbe consegnato a Xi dossier e materiale di intelligence americano strettamente riservato, nel tentativo di convincere Putin a rinunciare all’aggressione dell’Ucraina. Anzi, sempre secondo il Nyt, la Cina avrebbe appoggiato l’invasione russa ad una condizione: rimandarla dopo la fine delle Olimpiadi. E non sembra un caso che i rispettivi leader si siano incontrati il 4 febbraio, il giorno dell’inaugurazione dei giochi olimpici.

In definitiva: che senso avrebbe appoggiare la Cina in un’eventuale mediazione tra Ucraina e Russia, se questa si manifesta apertamente a fianco di Putin, contro la Nato e l’Occidente? Un eventuale esito positivo di tale intervento non potrebbe essere frutto di un promesso sostegno russo in caso di invasione del Dragone di Taiwan?

La seconda: l’apertura al regime di Maduro per limitare i prezzi stellari di gas e petrolio significa consegnarsi nelle mani di Russia e Cina. Infatti, ormai da molti anni, sia Mosca che Pechino sono le due principali fonti economiche e militari del Venezuela, fortemente compromesso dalle sanzioni americane imposte dalla precedente amministrazione repubblicana. La Russia sta contribuendo alla ristrutturazione del debito venezuelano con cifre che sfiorano picchi di 40 miliardi; la Cina ha contribuito con prestiti dall’ammontare di 60 miliardi, oltre ad un sostegno di circa 25 miliardi in ambito energetico; compagnie statali russe detengono quasi il 10 per cento del processo di estrazione e trasformazione del petrolio venezuelano.

Insomma, mentre Maduro trattiene stretti rapporti con i due principali avversari politici dell’alleanza atlantica nei settori strategici; proprio in questi ultimi giorni, il leader venezuelano ha incarnato la dose affermando di schierarsi a fianco di Mosca, e definendo le sanzioni “un crimine nei confronti dei russi”. Che senso avrebbe intrattenere legami con uno Stato tra i principali sponsor di Xi e Putin, nemico Usa a pochi chilometri dai propri confini, se non quello di creare un cortocircuito senza precedenti?

Con la precedente amministrazione Trump, gli Stati Uniti erano tornati al centro del ring geopolitico, conciliando al meglio autorevolezza nazionale e contenimento dell’avversario. Quella forza sembra ormai persa, smarrita, scomparsa. E Putin ne ha approfittato. Ad oggi, rimane esclusivamente un’alternativa: aspettare il 2024 per le nuove elezioni americane, in nome di un presidente in grado di conciliare una rispettata alleanza atlantica contro i nuovi regimi. Nel frattempo, incrociamo le dita affinché la Cina non ne approfitti per spogliare Taiwan della sua sovranità…

Ecco le armi che abbiamo spedito in Ucraina

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La lista “segreta” ormai di dominio pubblico

Eccola, la lista “segreta”. Eccole le armi che l’Italia, grazie alla decisione del governo e del Parlamento, ha deciso di inviare a Kiev. Si tratta di un elenco teoricamente secretato dal Copasir, l’organo di vigilanza dei servizi segreti, ma che ormai sta diventando praticamente di dominio pubblico. A organizzare la spedizione sarà il Comando Operativo di Vertice Interforze, coordinato dal generale Figliuolo, e poi ci penserà la Nato a far arrivare – attraversi sentieri segreti – gli armamenti all’Ucraina.

Qui sotto l’elenco degli strumenti con cui armeremo gli ucraini nella speranza che possano resistere alle bombe di Putin.

  • Mitragliatrice Mg 7.62: si tratta di un’arma “automatica di reparto a corto rinvulo di canna con chiusura geopetrica a rulli”. Può sparare fino a 730-900 colpi al minuto. “Può essere impiegata sia con bipiede come arma d’accompagnamento sia con treppiede come mitragliatrice media d’appoggio – si legge sul sito dell’Esercito – installata su veicoli come arma singola di bordo o come arma coassiale”. Il calibro del proiettile è 7,62×51 mm Nato, il peso 10,5 kg, l’alimentazione a nastro e ha un tiro utile di 400-500 metri sul bipiede e 800-1000 metri sul treppiede.

Mitragliatrice media MG 42/59 cal. 7,62 mm

  • Mitragliatrici 12.7 Browning: questa arma, spiega l’Esercito, “è stata acquisita allo scopo di garantire un adeguato supporto di fuoco alla manovra delle unità terrestri in termini di volume, gittata e letalità d’ingaggio”. Si tratta di un’arma “a corto rinculo e tiro selettivo (colpo singolo e raffica libera)” ed “è dotata di otturatore e meccanismo di alimentazione invertibili per consentire l’introduzione del nastro da destra o da sinistra secondo il tipo di installazione previsto, ovvero montaggio su aereo o su veicolo”. A cosa serve? “L’arma può essere impiegata per effettuare azioni di fuoco sia terrestre che contraereo e può essere montata a bordo di mezzi. Le caratteristiche tecniche e balistiche della Browning, unite ai più moderni tipi di munizionamento (in grado di perforare a una distanza di oltre mille metri una lastra di acciaio balistico di 10 mm di spessore), ne fanno un’arma versatile e pienamente rispondente alle necessità operative.​​​

Mitragliatrice BROWNING cal. 12,7 mm

  • Mortai da 120 (oltre alle bombe da mortaio):  mortaio Thomson-BrandtTr61 da 120 mm a canna rigata si tratta di “un’arma semplice, rustica, di facile maneggio e impiego, in grado di fornire supporto di fuoco di accompagnamento a tiro curvo alle lunghe distanze”. L’arma presenta diversi vantaggi: “Oltre ad essere trainabile, è anche avio-trasportabile, caratteristiche che gli conferiscono elevata mobilità e una capacità di rapido schieramento sul campo di battaglia”.​​

Mortaio rigato da 120 mm

  • Razioni alimentari da combattimento
  • 100 missili
  • Lanciatori Stinger e relativi missili: ​si tratta di “un sistema d’arma missilistico terra-aria impiegato contro la minaccia aerea condotta alle bassissime quote”.
    Il sistema d’arma è composto da:

    • missile;
    • tubo di lancio;
    • unità di alimentazione elettrica;
    • sistema di identificazione: il missile, una volta esploso il colpo, riconosce l’obiettivo e lo insegue.

Stinger, arma missilistica terra-aria

  • Centinaia di missili Milan (Missile d’Infanterie Léger ANtichar): è un missile anticarro a medio raggio
  • Elmetti militari, 5mila giubbotti antiproiettile
  • 200 missili C-c Mk72Law

Povera Italia! Tutto quello che esula dalla narrazione imposta è “putinismo”

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di Dalila Di Dio

LICIA RONZULLI, SENATRICE TUTTOLOGA IN QUANTO POSIZIONATA DALLA PARTE GRADITA AL MAINSTREAM, È LIBERA DI PROPINARE AI TELESPETTATORI SPAVENTOSE ABERRAZIONI…

«Intanto devo fare delle premesse: che parlo a titolo personale, che non rappresento nessuno, che condanno la Russia e che sono schierato dalla parte dell’Ucraina. Penso che quando un professore universitario prima di parlare deve fare tutte queste premesse, non penso che sia un bel clima…».

Con queste parole il professore Alessandro Orsini ha aperto il suo intervento giovedì sera, ospite di Piazza Pulita su La7.

No, non è un bel clima. Non è affatto un bel clima quello in cui, a un accademico di incontestata competenza, è consentito esprimere il proprio pensiero solo previe premesse.

La storia ricorda un po’ quella di chiunque, fino a un paio di settimane fa, volesse esprimere una posizione contro l’aberrazione del green pass: «premetto che sono vaccinato e credo ne #LaScienza» era il mantra. E, ora come allora, la premessa non serve affatto ad avvalorare la tesi proposta dal malcapitato di turno ma è più un tentativo di mitigare la reazione di parte avversa, di contenere la violenza di quelli che, ineluttabilmente dalla parte giusta, con la laurea in niente spiegavano, allora a medici e docenti di diritto e oggi ad esperti di geopolitica di chiara fama, che si sbagliano perché tutto quello che esula dalla narrazione imposta è complottismo, terrapiattismo, negazionismo, putinismo.

Peccato che, mentre al professore Orsini vengono richieste le premesse di cui sopra, altrove senatrici tuttologhe Licia Ronzulli siano libere di scorrazzare per le televisioni nazionali ciarlando di guerra e geopolitica ed affermando che «è inutile cercare le motivazioni della guerra in Ucraina nella storia». Una visione illuminante, quella della senatrice forzista, che in quanto posizionata dalla parte gradita al mainstream è libera di propinare ai telespettatori spaventose aberrazioni, senza che alcuno osi alzare il ditino per domandarle dall’alto di quali studi e con quali competenze affermi ciò che afferma.

Dopotutto, stiamo affrontando una delle crisi geopolitiche più gravi di sempre avendo al comando della nostra diplomazia Giggino Di Maio, che forte delle sue competenze maturate nel corso dei suoi studi al Liceo Classico Vittorio Imbriani di Pomigliano D’Arco, dopo aver definito Putin peggio di un animale, sentenzia: «dobbiamo indebolire pesantemente Putin e l’economia russa. Ben venga il quarto pacchetto di sanzioni, che stanno avendo un impatto clamoroso. Praticamente quando dicono che pagano solo in rubli significa che c’è già stato il default. Quanto più li indeboliamo, tanto più Putin avrà difficoltà a sostenere guerre».

Non ha bisogno di premesse, Di Maio. Lui che, purtroppo, parla a nome di una intera nazione, può andare a ruota libera senza dover premettere alcunché e senza dover spiegare come sia pervenuto alla conclusione che «praticamente quando dicono che pagano solo in rubli significa che c’è già stato il default».

Non deve neppure spiegare se ha capito che non sta giocando a Risiko. Nessuno gli domanda come intenda far fronte ai disastri che le scelte sue e del governo di cui si fregia di far parte stanno già causando all’economia italiana e alle tasche dei cittadini già in ginocchio dopo due anni di restrizioni.

A chi sta dalla parte giusta non sono richieste premesse, non è richiesto di offrire prova della propria competenza, non è domandato, a ben vedere, neppure di pensare. Già, pensare. «Siamo pagati per pensare» ha sostenuto, visibilmente provato dalle pressioni subite, Orsini.

Una affermazione deflagrante e rivoluzionaria in un tempo in cui la verità ci viene servita ogni mattina, tostata e imburrata, e alla gente è richiesto solo di mandarla giù.

Pensare. Interrogarsi. Capire che la posta in palio è altissima, che questa non è una guerra in cui un pazzo cattivo ha invaso un paese pacifico e inerme ma è il punto di rottura di una lunghissima partita geopolitica il cui approdo era chiaro e prevedibile da tempo.

Pensare. Interrogarsi. Capire perché dopo otto anni di massacri in Donbass l’occidente si sia accorto solo oggi dei profughi e dei bambini morti.

Pensare. Interrogarsi. Capire chi può trarre vantaggio a costo zero dal protrarsi di un conflitto nel cuore dell’Europa.

Pensare. Interrogarsi. Capire.
Una vera rivoluzione, in un sistema che ti consente di parlare solo dopo le dovute premesse.

Fonte: https://www.informazionecattolica.it/2022/03/13/povera-italia-tutto-quello-che-esula-dalla-narrazione-imposta-e-putinismo/

Il diktat UniDem

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di Marcello Veneziani

Fonte: Marcello Veneziani

Come funziona la macchina dei media e delle opinioni al tempo della guerra all’Ucraina? Segue lo schema già collaudato con la pandemia, con i grandi temi storici e con le gravi crisi: in primo luogo diventa monomaniacale, ossessivo, pervasivo, passa da tema principale a tema unico dei telegiornali, degli approfondimenti. Non accadde neanche durante la guerra mondiale che i giornali fossero ridotti al solo tema principale di quei giorni.

La fabbrica del consenso fornisce poi la ripetizione all’infinito dell’Identico: fiumi di servizi e di reportage che si discostano poco o nulla, che riferiscono ogni giorno la stessa versione ufficiale dei fatti e commentano le stesse immagini restando nello stesso ambito, con un sottofondo da propaganda di guerra.

Guai a chi accenna a una lettura semplicemente richiamando dati: ad esempio, chiedono di cacciare Marc Innaro dalla corrispondenza da Mosca per la Rai solo perché ha osato accennare all’espansione della Nato. Che è un fatto oggettivo, basta vedere in qualsiasi cartina come si è allargata negli ultimi vent’anni. Ma notare questo diventa subito intelligenza col nemico… Da qui la militarizzazione delle opinioni: se non ripeti tutto quel che ripetono ogni giorno, allora sei dalla parte di Putin, sei un suo sostenitore. E se sei in servizio pubblico, è un’aggravante.

Avviso superfluo a chi ragiona ma necessario ribadirlo per i poliziotti del pensiero e per gli imbecilli militanti: vedere le cose in un orizzonte più ampio e articolato e non attraverso lo schemino puerile e manicheo del bene/male esclude ogni indulgenza verso l’aggressione e il metodo sovietico di Putin e include ogni solidarietà verso il popolo ucraino che è sicuramente vittima e sta patendo l’inferno.

Infine, anche in questo caso, conservatori e progressisti, moderati e radicali, falchi e colombe, populisti ormai ridotti a baciapile; nazionalisti e radicali antisistema aderiscono tutti all’UniDem, ovvero l’unificazione di tutte le posizioni al Canone Dem, valevole negli States da quando sono tornati al potere i democratici con Biden, nell’Europa tecno-dem e in Italia con le sue periferiche. Ricordate come erano diverse le opinioni tre anni fa, o anche meno? È bastato il covid, e ora la guerra, e si è arrivati all’Uniformità assoluta, con minime sfumature e variabili lessicali secondarie. Draghi per tutti, tutti per Draghi. E a sua volta Draghi è la continuazione della Nato in campo economico-finanziario.

È lecito dubitare che se si fosse aperta seriamente la trattativa sulla possibilità di rendere neutrale l’Ucraina, cioè fuori dalla presenza Nato e dall’influenza russa, forse non saremmo arrivati a questo? Poi possiamo fare tutti i processi alle intenzioni e dire che Putin ha preso a pretesto la rigidità occidentale e la sue pretesa egemonia, per attaccare. È lecito dire che forse con Trump non saremmo arrivati a questo punto, considerando che con quel bizzarro spaccone guerre non sono esplose? È un dubbio, quantomeno, ma la questione Ucraina/Europa/Nato ribolliva già nei suoi anni.

È lecito notare che dopo aver per anni calpestato, svilito, squalificato ogni richiesta di sovranità nazionale e ogni relativo nazionalismo, è grottesco ora elogiare il patriottismo sovrano degli ucraini? È lecito sostenere che il dramma aggiuntivo di questo conflitto è che non ci sono arbitri, garanti, figure terze che possano essere accettate da ambo le parti per cercare una soluzione? Finora solo le figure religiose, soprattutto della Chiesa ortodossa, possono svolgere un ruolo importante quando non diventano chiese nazionali. Ma non ci sono Stati terzi, leader di organismi internazionali come l’ONU, in grado di svolgere questo ruolo di ponte. Solo mediatori.

E infine, è lecito dire che aver reso Putin il nemico numero uno dell’umanità, già prima che invadesse l’Ucraina, anziché considerarlo un autocrate con cui doversi inevitabilmente confrontare come con Xi Jin Ping, Erdogan e altri, può far precipitare la situazione a livelli impensati. Se davvero Putin è quel dittatore folle additato, incarnazione del maligno, dovrebbe inquietare il fatto che non avrebbe remore a usare il famoso bottone nucleare già minacciato.

E allora si avvia un gioco assai pericoloso: cercare di far cadere Putin, caldeggiare la congiura degli oligarchi, acuire il dissenso interno, spaccare il potere russo e la sua filiera. Pericolo seguente: un paese isolato dal mondo, un leader nemico di tutti può essere spinto all’alleanza con la Cina che ha rispetto alla Russia un profilo più inquietante per il mondo: la Russia vuole ripristinare il suo dominio di area, la Cina sta cercando di colonizzare il mondo, di invaderlo con l’economia, la tecnologia, espandendosi e incuneandosi in ogni sistema-paese. La Russia ha solo la possibilità di incidere attraverso il gas e in generale le energie. Si capirà il potere inquietante di un blocco asiatico tra Russia e Cina.

Chi sostiene queste cose non sta assolutamente stabilendo una preferenza verso la dittatura di Putin e nemmeno una sorta di neutrale indifferenza tra una democrazia e un’autocrazia. Ma sta semplicemente cercando di dire che non andiamo avanti se continuiamo con questa semplificazione militante, militare e bipolare, per cui la verità coincide con l’Occidente, il Bene Assoluto con la Nato.

Stendiamo infine un velo pietoso sui tre populismi, grillino, leghista e nazionale e il loro capovolgimento nell’arco breve di un paio d’anni. Se sono solo la versione debole dell’UniDem hanno perso la loro funzione, non garantiscono la dialettica politica necessaria a ogni democrazia, e non rappresentano la loro area d’opinione, così subalterni al Pensiero Corretto.

Ogni volta che il pensiero smette di osservare la realtà da più punti di vista e in tutte le sfaccettature, non è solo una mortificazione per l’intelligenza; ma si mette in pericolo la libertà e la dignità dei singoli, dei gruppi, dei popoli e degli Stati. Insomma, il Male a cui stiamo assistendo in Ucraina è doppio, e non è solo quello che ci fanno vedere.

“E’ il nuovo 11 settembre”: parola di Enrico Letta (toglietegli il vino)

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di Adolfo Spezzaferro

Roma, 25 feb – “Questo momento, il 24 febbraio 2022 è il nuovo 11 settembre“: così Enrico Letta definisce la guerra in Ucraina. Con totale assenza del senso della misura e chiamando in causa uno scenario assolutamente fuori luogo, il segretario del Pd evoca l’attentato di New York forse per dire che Putin è il nuovo Bin Laden. E forse – peggio ancora – per dire che gli Usa, con l’Ue e la Nato, dovrebbero andare a fare la guerra in Russia come fu con l’Afghanistan dopo l’attentato alle Torri gemelle. Comunque la si mette, tuttavia, l’uscita del leader dem è a dir poco imbarazzante.

Per Enrico Letta la guerra in Ucraina “è il nuovo 11 settembre”

“Dobbiamo cambiare la bussola con cui abbiamo agito fino a oggi su questo tema. Due giorni fa, in questa Aula, e i toni erano ben diversi. Questo momento, il 24 febbraio 2022 è il nuovo 11 settembre, è il cambio del mondo, e quindi dobbiamo cambiare l’approccio”. Così Letta, intervenendo dopo l’informativa alla Camera del premier Mario Draghi sul conflitto tra Russia e Ucraina. “Il più importante principio è la difesa della libertà e della democrazia – prosegue Letta -. Ieri l’approccio di tutti noi era di limitare i danni il più possibile, oggi tutti insieme dobbiamo dire che Putin non deve vincere questa guerra, che è alla libertà e alla democrazia“.

Il segretario Pd con il suo “armiamoci e partite”

Sembra a tutti gli effetti un “armiamoci e partite”, quello di Letta. Il leader dem, deposti per un attimo gessetti colorati e bandiere della pace alla Coop, parla proprio di intervento militare a difesa dell’Ucraina. Per la pace, s’intende. Non sia mai che qualcuno possa pensare che a sinistra ci sono guerrafondai, tipo D’Alema con i bombardamenti sulla Serbia. Per carità.

Quello che fa specie è che mentre la Cina – non esattamente la comunità “Peace and Love” di San Francisco – chiede una soluzione diplomatica e invita al dialogo, Enrico Letta – tornato da Parigi per dettare l’agenda liberal del Pd – ora soffia sul fuoco della guerra. Invoca un “aiuto più concreto agli ucraini a difendersi dall’invasione russa. Non bastano le parole”. Diremmo che nel caso del segretario dem, le parole sono pure troppe.

Alternativa prende sul serio il leader dem

Infine, segnaliamo i deputati di Alternativa (gli ex M5S espulsi), che prendono sul serio Letta. “Anche solo ipotizzare una replica della fallimentare campagna in Afghanistan nei confronti della Russia è follia. Non è quella la strada da seguire e la storia ce lo ha insegnato. Evidentemente Letta e chi come lui blatera soluzioni di questo tipo non ha imparato nulla dalla storia. Se Putin ha innescato una nuova fase pericolosa della guerra ucraina, in corso dal 2014, non dovrà essere un Letta a farci trascendere verso una guerra totale“. Ma quando mai.

Impossibile non immaginarsi Letta a cavalcioni di una bomba atomica in stile Dottor Stranamore, ma con la bandiera arcobaleno sulle spalle.

Adolfo Spezzaferro

Fonte: https://www.ilprimatonazionale.it/politica/e-il-nuovo-11-settembre-parola-di-enrico-letta-toglietegli-il-vino-225265/

La Russia apre la partita di scacchi in Ucraina

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Un articolo mai fu più profetico. Scritto il 22/02/2022 (n.d.r.)

Putin riconosce le Repubbliche di Donetsk e Lugansk e invia le truppe. E ora?

Il proverbio russo “Русские долго запрягают, но быстро едут” si può tradurre “i russi sellano il cavallo lentamente però corrono veloci”.

Putin ha preparato con lentezza esasperante questa accellerazione degli ultimi due giorni. Il presidente russo ha attrezzato lo stato e l’economia russa per affrontare questa partita fin dal golpe subito a Maidan nel 2014, dove la parte della popolazione ucraina più sentitamente russofobica ha rovesciato un governo eletto con libere elezioni (con i voti della parte russofila del paese).

Il Presidente ha reso la nazione leader mondiale nella produzione di cereali, ha rinnovato le forze armate, ha rafforzato la posizione nel settore energetico, niente è stato lasciato al caso.

Ha provato l’apertura diplomatica con gli USA in maniera teatrale ricevendo in cambio malcelata noncuranza alle legittime richieste di sicurezza di Mosca che intravedeva le basi Nato in Ucraina a cinque minuti di volo di missile da Mosca.

Fu l’estremo tentativo di svegliare una Europa soggiogata da un sistema di potere economico-militare di stampo neoliberista che ha nel “deep state” americano il vero cartaio di una partita di poker che i russi non hanno mai accettato. La posta era il legame economico tra Germania e Russia: congelato quello, Putin ha aperto una partita a scacchi in Ucraina.

L’Europa era già persa e l’Ucraina sarà il premio di consolazione spettante alla Russia.

Mentre Biden aveva appena finito di perdere la voce nello scandire le date dell’invasione russa, questa riconosce le repubbliche popolari del Donbass il 21 di febbraio. Non è una data qualunque: sono passati esatti 8 anni da Maidan e dalla proibizione della lingua russa in Ucraina.

Mosca non poteva dimenticare questo affronto alla sua storia e all’interdipendenza tra est Ucraina, detta anche “Malorussia”, Piccola Russia o Nova Russia, e la madrepatria. Basterebbero gli attuali otto milioni di russofoni con passaporto ucraino e gli 800.000 ucraini che hanno il passaporto russo a dare una risposta a questo schiaffo subito.

Avevo previsto nella mia trasmissione del 17 febbraio questi avvenimenti.

Oggi 22 febbraio Putin in conferenza stampa ha elencato in maniera chiara le tre condizioni per ristabilire rapporti di buon vicinato con Kiev:

1) smilitarizzazione, che vuol dire uscita delle truppe occidentali dal paese e smantellamento dell’apparato militare nazionalista e neonazista (Pravj Sektor, Battaglione Azov e via dicendo);

2)nessuna adesione alla Nato e alla UE;

3)riconoscimento della Crimea e delle Repubbliche del Donbass.

Una richiesta di resa incondizionata che suona agli americani come un secondo sferzante tutti a casa stile Afghanistan.

Gli USA manterranno i loro schiavi europei – ma li avevano mai persi? – che continueranno ad inocularsi vaccini di produzione americana e a comprare da oltreoceano gas liquefatto al doppio del prezzo russo, ma pagheranno un prezzo strategico la perdita della presenza a Kiev.

La reazione ucraina comandata o no da Washinton sarà scomposta, sono già 5 giorni che bombardano incessantemente il fronte in Donbass. Niente di nuovo per gli ucraini che lo fanno da otto anni ma adesso, sia di fronte a loro che dietro di loro vi è il meglio dell’esercito russo, addestrato ed armato nei dettagli e soprattutto determinato. Il grido di battaglia sarà “ricordatevi di Odessa”, il pogrom dove il 2 maggio 2014 furono bruciati vivi o bastonati a morte cinquanta filorussi.

Tutto starà nelle mani di Biden: quanto più in fretta si vorrà arroccare nella sua posizione di dominio di noi europei, meno umiliazioni subirà Kiev e lui stesso… Il cavallo russo si sella lento ma dopo corre veloce.

https://proitalia.org/articoli/la-russia-apre-la-partita-di-scacchi-in-ucraina

Virus: sentenza del giudice di Pisa cambia tutto

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Fonte: https://www.hackthemoney.com/virus-sentenza-del-giudice-di-pisa-cambia-tutto/

La sentenza del Tribunale Penale di Pisa del 17 febbraio 2022 – Giud. Lina Manuali – affronta tutte le violazioni costituzionali del periodo della pandemia, inclusa la proroga dello stato di emergenza

Foto della facciata di Palazzo Chigi

Riteniamo di fare cosa gradita nel pubblicare ampi stralci della sentenza n. 1842/2021, emessa in data 8 novembre 2021, depositata oggi, 17 febbraio 2022, dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Pisa Lina Manuali.

La panoramica svolta per pervenire alla decisione della fattispecie in disamina permette di rilevare quale compressione dei diritti fondamentali sia stata realizzata in Italia al tempo della diffusione del virus Sars-Cov-2 avuto riguardo alla libertà personale (art. 13 Cost), alla libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), al diritto alla scuola (art. 34 Cost.), al diritto al lavoro (art. 36 Cost), al diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.).

Ma nella significativa pronuncia pisana viene affrontato anche il tema – attualissimo – della proroga dello stato di emergenza.

“Nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività”.

Va posto in risalto che il brano che segue si innesta in una decisione su un capo d’imputazione più esteso, ma che annovera la contestazione del reato di cui all’art. 650 c.p. perché gli imputati avrebbero violato “l’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità”.

Buona lettura, con l’avvertenza che tutti i neretti sono nostri.

TRIBUNALE PENALE DI PISA, giud. Dott.ssa Lina Manuali, sentenza emessa l’8 novembre 2021, depositata in data 17 febbraio 2022, n. 1842/2021

Fonte: Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covidhttps://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEg6bDQz
(www.StudioCataldi.it)

Agli odierni prevenuti e, infine, contestata, ai sensi dell’art. 650 c.p., Ia violazione dell’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, di non uscire se non per motivi di lavoro, salute o necessità. In merito a tale reato si ritengono sussistenti i presupposti per Ia pronuncia di assoluzione nella formula piu ampia e favorevole al reo, perché il fatto non sussiste e non perché il fatto non e piu previsto dalla Iegge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto, in quanto non si reputa il DPCM 08.03.2020 costituente provvedimento legalmente dato dall’Autorità, come per contro richiesto dall’art. 650 cp.

Si rileva che a causa della epidemia da COVID-19, al fine di tutelare Ia salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa.

Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione stessa, tanto che, secondo Ia dottrina maggioritaria (Cfr. C. Mortati, in “Una e indivisibile”, Milano, Giuffre 2007, p. 216; G. Azzariti, in Revisione Costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, in Nomos, Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 1-2016, p. 3.) non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 Cost. – Revisione della Costituzione, ragion per cui occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela di altri diritti anch’essi costituzionalmente previsti.

Si deve evidenziare che l‘Ordinamento Costituzionale Italiano non contempla ne’ lo stato di eccezione, ne’ lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.

Lo stato di emergenza è una condizione giuridica particolare che pur essere attivata al verificarsi di eventi eccezionali. Questa particolare situazione emergenziale richiede, pertanto, un intervento urgente e con poteri straordinari al fine di tutelare i cittadini e porre rimedi ad eventuali danni.

Tuttavia, per fronteggiare una tale situazione gli strumenti idonei a cui si fa ricorso devono trovare, comunque, un fondamento di rango costituzionale, specie per quanto attiene ai presupposti, qualora incidano e impattino su diritti costituzionalmente garantiti.

Orbene, la Costituzione italiana non prevede alcun articolo che disciplini lo stato d’emergenza/d’eccezione, volta a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne) che non si riferiscano al vero e proprio “stato di guerra” previsto ex art. 78 Cost. (inerente conflitti bellici esterni).

Per altro, Ia situazione attuale causata dal Covid 19 non è nemmeno giuridicamente assimilabile allo “stato di guerra”, per cui non è possibile far ricorso all’applicazione analogica dell’art. 78 Cost.: del resto, l’assenza di uno specifico diritto speciale per lo stato di emergenza è frutto di una consapevole scelta dei padri costituenti; infatti, Ia proposta di introdurre Ia previsione della stato di emergenza per ipotesi diverse da eventi bellici (come ad esempio per motivi di ordine pubblico durante lo stato di assedio) non venne accolta, onde evitare che attraverso la dichiarazione della stato di emergenza si potessero comprimere diritti fondamentali con conseguente alterazione della stesso assetto dei poteri.

L’allora Presidente della Consulta Marta Cartabia, oggi Ministro della Giustizia, il 28 aprile 2020 ebbe a dichiarare: «Non c’è un diritto speciale, anche in emergenza. La Costituzione sia bussola per tutti».

Peraltro, in dottrina si rileva che all’interno dell’ordinamento costituzionale italiano sia comunque rinvenibile un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza”, quale espressione dei tradizionali principi del primum vivere e del salus rei publicae, è costituito dai principi di unità ed indivisibilità della Repubblica, di tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza, da specifiche fonti sulla produzione normativa determinata dalla necessità ed urgenza e dall’intangibilità dei principi supremi del vigente ordine costituzionale, primi su tutti i diritti fondamentali, i quali – per espressa volontà dei padri costituenti – si trovano tra loro in rapporto di integrazione reciproca e mai di prevalenza di uno rispetto agli altri: “dalla sentenza 83/2013 della Consulta si evince chiaramente che Ia tutela dei diritti non puo ingigantirsi a tal punto da tiranneggiare sulla protezione di altri diritti di pari natura costituzionale.”

Pertanto, qualora emergano situazioni emergenziali, in cui si ravvisi Ia necessità di dare attuazione ai principi precauzionali del primum vivere e del salus rei publicae, occorre sempre tener presente che non è possibile istituire una gerarchia tra le varie figure di diritti fondamentali, non sussistendo nell’ordinamento costituzionale alcuna presunzione assoluta di prevalenza di un diritto su tutti gli altri.

Quindi, qualora l’esercizio di un diritto comporti, in caso di necessità ed urgenza, Ia limitazione di altri, ciò deve avvenire nel rispetto dei principi della legalità, riserva di Iegge (assoluta o relativa), necessità, proporzionalità, bilanciamento e temporaneità, in quanta, altrimenti, si determinerebbe l’insorgere del cd. “diritto tiranno” (avanti al quale tutti gli altri diritti dovrebbero soccombere), con conseguente non solo violazione della Costituzione, ma addirittura superamento del perimetro delineate dalla carta costituzionale (non una incostituzionalità ma una “a-costituzionalità“, Cfr. F.Giulimondi, “Ia Costituzione ai tempi del coronavirus (sottacendo sulla “costituzione sospesa“)”, in Foroeuropa, 2020, n. 2).

Poiché nella situazione venutasi a creare con Ia diffusione del virus denominato Sars-Cov-2, si è ravvisata Ia necessità di contemperare Ia tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica, garantita dall’art. 32 Cost., non è irrilevante, ai fini del decidere, verificare se la composita filiera normativa emergenziale posta in essere dal Governo – costituita dalla deliberazione dello stato di emergenza e successive proroghe, dai decreti Iegge e dai DPCM – rispetti o meno principi di legalità e di riserva di Iegge, di temporaneità, ragionevolezza, bilanciamento, e proporzionalità, così come sanciti dalla Carta Costituzionale, e se, pertanto, le delibere emesse dal Consiglio dei Ministri, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri abbiano o meno una copertura normativa.

Lo statuto dell’emergenza ad hoc (come definite da autorevole dottrina, Cfr. M. Calame Specchia, A Lucarelli, F. Salmoni – Sistema Normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. lllegittimità diffuse e strumenti di tutela, in Rivista AIC 2021 n. 1), delineate dal Governo, trae “origine” dalla Delibera 20 del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – emessa in forza del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – con cui veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

II D.Lvo n. 1 del 02.01.2018 (c.d. Codice della Protezione Civile), prevede, infatti, all’art. 24, Ia deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, qualora ricorrano le “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo di cui all’art. 7 lett c). Tale delibera rientra nel novero dei provvedimenti non aventi forza di Iegge, di cui alla previsione di cui alla lett. a) dell’art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti) della Iegge n. 20/1994, e, come tale – anche per espressa previsione del comma 5 dell’art. 24 D.Lgs. n. 1/2018 -, essa è esclusa da qualsiasi controllo preventivo circa Ia legittimità e fondamento, · mentre rimane soggetta al successivo vaglio dell’autorità giudiziaria.

Pertanto, ai fini della sua giustiziabilità, si deve verificare se Ia delibera de qua sia stata effettivamente emanata sulla base di sussistenti presupposti normativi.

Orbene, il D.Lgs n. 1/2018 all’art. 7 individua le tipologie degli eventi emergenziali, fra le quali rientrano, lett. c), le: “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24”.

Si tratta a questo punto di verificare se il “rischio sanitario” connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fondante Ia delibera del Consiglio dei Ministri, rientri o meno negli “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”, di cui all’art. 7 sopra citato, evidenziandosi che per tali si intendono le calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi.

Si deve rilevare come l’epidemia o la pandemia non rientrino in alcun modo nell’ambito della calamità naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di loro.

lnfatti, Ia pandemia, e “una epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti.

La pandemia può dirsi realizzata soltanto in presenza di queste tre condizioni: un organismo altamente virulento, mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione da uomo a uomo; l’epidemia è una manifestazione collettiva d’una malattia (colera, influenza ecc.), che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile.”

La calamità naturale si configura dinanzi ad “ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale, e a foro volta ragionevolmente imprevedibili”.

La calamità naturale, pertanto, non ha nulla a che fare con l’epidemia/pandemia, provocata da agenti virali o batterici.

II Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018non ha indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale.

II Legislatore, ad esempio, cita nel dettaglio l’inquinamento marino all’art. 24, comma 8, d.lgs. 1/2018, ma non fa alcun riferimento all’epidemia.

Certamente non è credibile inserire il plesso epidemia-pandemia nella locuzione “rischio igienico-sanitario”, ex art. 16, comma 2, d.lgs. 1/2018.

II rischio igienico sanitario – di competenza delle ASL- individua e valuta i fattori di rischio chimico e biologico, oltre le relative misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti, nonché le misure di sicurezza per la salubrità degli ambienti di lavoro e professionali, di ristorazione, intrattenimento e commercio, degli edifici e delle strade a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti e, infine, degli alimenti e dei prodotti eno-agro-gastronomici.

Dentro i piccoli argini del rischio igienico sanitario – di competenza legislativa esclusiva delle Regioni – non si possono far rientrare le dimensioni nazionali ed internazionali di una pandemia, di spettanza normativa esclusiva dello Stato. Pertanto, le disposizioni normative poste a base della dichiarazione dello stato di emergenza del 31.01.2020 nulla hanno a che vedere con situazioni di “rischio sanitario”, qual è quello derivato dal virus Sars-Cov-2 (certamente evento calamitoso), riguardando altri e diversi eventi di pericolo: “eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo” (recita l’art. 7 comma 1) lett. C D.Lgs n. 1118), vale a dire calamità naturali, quali terremoti, maremoti, alluvioni, valanghe ed incendi, con Ia conseguenza che viene meno il fondamento giuridico di rango primario della delibera del 31.01.2020.

Venendo meno la fonte normativa primaria, occorre far ricorso alla Carta Costituzionale e, come già sopra ampiamente argomentato, in essa non è riscontrabile alcuna disposizione che conferisca poteri particolari al Governo, tranne che venga deliberato dalle Camere lo stato di guerra, nel qual caso (le Camere) “conferiscono al Governo i poteri necessari” (art. 78 Cost.).

Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare Ia delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

In conclusione, Ia delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di Iegge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario.

A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e Ia gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, nonche tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.

Peraltro, oltre all’acclarata illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza, si ravvisano violati i principi di legalità e di riserva di legge, in quanto – nel modello emergenziale costruito dal Governo – le libertà fondamentali sarebbero state limitate formalmente da norme di rango primario (ovvero dai vari decreti Iegge fin in qui adottati) ma nella sostanza sono state compresse dai DPCM, atti di natura amministrativa.

Con Ia dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo assume Ia gestione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, mediante il ricorso alia decretazione d’urgenza, di cui all’art. 77 Cost., a sua volta posta alia base dei DPCM, con i quali sono state adottate misure piu stringenti e limitative dei diritti fondamentali degli individui, anche rispetto a quanto previsto negli stessi decreti – Iegge, primo tra tutti il decreto Iegge n. 6 del 23 febbraio 2020.

lnvero, il D.L. n. 6/2020 costituisce una “delega in bianco” a favore del governo, dotando sé stesso e lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri di poteri extra ordinem.

Difatti, il DL n. 6/2020 conferisce al Governo ed in particolare al Presidente del Consiglio – all’art. 1 – ampi poteri con delega in bianco, con il limite del rispetto dei criteri dell’adeguatezza e della proporzionalità, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”, nonché – all’art. 2 – una delega in bianco, senza limitazione alcuna, laddove si dispone che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire Ia diffusione dell’epidemia da COVID-19”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia e aile misure atipiche, anche fuori dai casi disciplinati dall’articolo 1, comma 1 e, dunque, diverse da quelle previste nel decreto Iegge in questione, con ciò eludendo sia Ia riserva di Iegge posta a livello costituzione, sia il principio di legalità non solo formale ma anche sostanziale.

Quindi, ogni misura di contenimento e di gestione dell’emergenza, dettata dall’evolversi della situazione epidemiologica, e adottata, sulla base della suddetta procedura, nella forma giuridica del dpcm, ovvero di un atto monocratico, di titolarità e responsabilità politica del presidente del consiglio dei ministri, come tale sottratto al vaglio del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale e della stessa Corte dei Conti. 24 In tal modo – come affermato da autorevole dottrina cui si intende aderire (cfr. A. Lucarelli – Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC 2020 n. 2) – il fondamento giuridico, costituito dai decreti Iegge, si presenta a “maglie larghe“, consentendo ai dpcm un eccesso di discrezionalità, non proporzionata ed adeguata.

Essi, pertanto, esplicano, di fatto, Ia loro carica e funzionalità emergenziale con una portata extra ordinem, tale da violare riserva di Iegge assoluta e principio di legalità sostanziale.

Difatti, il governo non perimetra, né limita l’azione dei dpcm.

Nel caso di specie, si tratta di un ampio trasferimento di poteri a favore del presidente del consiglio dei ministri che, con discrezionalità, ogni qualvolta ritenga che Ia misura sia adeguata e proporzionata per affrontare Ia crisi epidemiologica, può adottare atti amministrativi, e finisce per innovare l’ordinamento giuridico.

Di fatto, Ia riserva di Iegge assoluta che, a determinate condizioni, legittima Ia limitazione dei diritti fondamentali, a partire dalla libertà di circolazione, si trasforma in una riserva di atto amministrativo (dpcm), con un evidente vulnus al principio di legalità sostanziale.

L’innovazione ordinamentale, introdotta dai dpcm, si palesa laddove Ia norma (decreto-legge), che si atteggia nebulosamente quale fondamento attribuzione del potere, non delinea né limiti formali, né sostanziali all’esercizio di tale potere, al di fuori della locuzione «adozione di atti adeguati e proporzionati per affrontare la crisi».

Si tratta, dunque, di atti amministrativi capaci di incidere potenzialmente ed in effetti incidono su tutta la prima parte della Costituzione, con violazione della riserva di legge assoluta e del principio di legalità.

Pare evidente come sia stata conferita al Presidente del Consiglio una delega generale, sia in violazione dell’art. 76 Cost. (rilevandosi che una siffatta delega non potrebbe nemmeno essere conferita al Consiglio dei Ministri, senza indicazione da parte del Legislatore (rectius Parlamento) dei limiti e degli ambiti in cui esercitare la funzione legislativa delegata), sia in violazione dell’art. 78 Cost., in quanto la situazione di emergenza sanitaria non rientra nella previsione di tal norma costituzionale (ove, per altro, si parla di conferimento al Governo, quale organo collegiale, dei poteri necessari e non di certo qualsiasi potere). In altri termini, viene delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di attuare misure restrittive, molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale, con compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali Ia libertà personale (art. 13 Cost), Ia libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), il diritto di professare liberamente Ia propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), il diritto alia scuola (art. 34 Cost.), il diritto al lavoro (art. 36 Cost), il diritto alia libertà di impresa (art. 41 Cost.), e tutto ciò, si ribadisce, non con legge ordinaria, ma con un decreto del Presidente del Consiglio, che risulta inficiato da illegittimità per diversi motivi, tra cui: a) mancanza di fissazione di un effettivo termine di efficacia; b) elencazione meramente esemplificativa delle misure di gestione dell’emergenza adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri; c) omessa disciplina dei relativi poteri.

Pertanto, alia luce delle deduzioni sopra svolte, si deve rilevare, a parere di questo giudice e non solo, come da argomentazioni di eminenti costituzionalisti ed ex presidenti, vice presidenti e consiglieri della Corte Costituzionale (Cassese, Baldassarre, Marini, Cartabia, Onida, Maddalena), oltre che da decisioni di giudici di merito (Frosinone, Roma, Reggio Emilia), Ia indiscutibile illegittimità del DPCM del 8/3/2020 (come pure di quelli successivi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri), ove viene stabilito all’art. 1 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio neii’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;” e ove, all’art. 4, rubricate Monitoraggio delle misure, il mancato rispetto degli obblighi di cui al DPCM de quo viene punito ai sensi dell’art. 650 c.p.

Disposizione poi estesa a tutto il territorio nazionale per effetto del D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, innovando l’ordinamento giuridico con misure sempre più stringenti e limitative delle libertà.

Difatti, con tali provvedimenti, aventi natura meramente amministrativa, si è stabilito un divieto generale e assoluto di spostamento, salvo alcune eccezioni; divieto che si configura, perciò, in un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare e come tale limitativo del diritto di liberta personale, rilevandosi come Ia possibilità di spostamento per comprovate esigenze lavorative veniva riconosciuto unicamente ai lavoratori che esplicavano Ia propria attività nell’ambito dei c.d. servizi essenziali, mentre tutte le restanti attività economiche erano state sospese.

Per Ia nostra Costituzione uno dei diritti fondamentali, il più importante, è costituito dalla libertà personale.

lnfatti, dopo l’art. 3, che sancisce Ia pari dignità sociale di tutti i cittadini, Ia Carta Costituzionale indica una serie di diritti inviolabili, fra i quali pone al primo posto quello della libertà personale, l’art. 13, il quale nei primi tre commi dispone: “La libertà personale e inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla Iegge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla Iegge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. [ …)”, sancendo cosi l’inviolabilità della persona (habeas corpus) nei confronti di potenziali abusi delle pubbliche autorità e richiedendo Ia sussistenza di precisi presupposti giuridici per poterne limitare Ia libertà.

Esso si presenta, cioè, non “come illimitato potere di disposizione della persona fisica, bensi come diritto a che l’opposto potere di coazione personale, di cui lo Stato e titolare, non sia esercitato se non in determinate circostanze e col rispetto di talune forme” (Corte Cost. sentenza n. 11/1956).

Nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare configura una fattispecie restrittiva della libertà personale e, in quanto tale, può essere irrogata solo dal Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico soggetto, sempre in forza di una Iegge che preveda “casi e modi”.

Quindi, “in nessun caso l’uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne dia le ragioni” (Corte Cost. sentenza n. 11 del 19 giugno 1956), avendo il Costituente posto a tutela della inviolabilità personale tre garanzie: a) Ia riserva di Iegge assoluta, per cui solo il legislatore può intervenire in materia e porre dei limiti; b) Ia riserva di giurisdizione, potendo solo l’autorità giudiziaria emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale; c) l’obbligo di motivazione, dovendo essere esplicitate le ragioni alla base dei provvedimenti restrittivi.

Perciò, il vietare ad una persona fisica ogni spostamento anche all’interno del territorio in cui vive o si trova, configurandosi quale vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, a mente dell’ art. 13 Cost., richiede una specifica disposizione legislativa e un atto motivato dell’autorità giudiziaria.

Consegue, allora, che un DPCM, fonte meramente secondaria, non atto normativo, non puo disporre limitazioni della libertà personale, come invece disposto dal DPCM del 8/3/2020, ove sono adottate le misure volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori previsti dal medesimo decreto, nonché all’interno dei medesimi territori, e successivamente estese a tutto il territorio nazionale dal DPCM 09.03.2020, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” ed una siffatta previsione viola all’evidenza il citato art. 13 Cost. 28.

Altro diritto che risulta violato e quello della libertà di circolazione, di cui all’art. 16 Cost., in forza del quale “Ogni Cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza[ … ]”.

L’art. 16, come e dato leggere, afferma e tutela Ia libertà di circolazione dei cittadini, cioe Ia libertà di muoversi liberamente da un luogo ad un altro, senza necessità alcuna di richiedere permessi o render conto ad alcuno dei motivi dei propri spostamenti, e, nel far salve le limitazioni a tale libertà, pone dei limiti alia discrezionalità del legislatore, predeterminando già alcuni contenuti che la legge deve avere, c.d. principio di riserva di Iegge rinforzata, in quanto Ia libertà di circolazione e soggiorno può essere impedita solo in via generale, nel senso che l’inciso “limitazioni che la legge stabilisce in via generale” “debba essere applicabile alia generalità dei cittadini, non a singole categorie” (cfr. Corte Cost. n. 2/1956), e per motivi di sanità e sicurezza, principio che comunque impedisce restrizioni stabilite sulla base di atti aventi natura diversa dalla legge statale.

Le limitazioni sono dunque garantite da una riserva di legge, con la conseguenza che solo atti aventi valore primario possono prevederle (legge, decreto legge e decreto legislativo) e non provvedimenti aventi natura amministrativa, quali sono per l’appunto i DPCM.

Per altro, come già in precedenza rilevato, il Decreto Legge del 23.02.2020 n. 6, convertito, con modifiche, dalla legge del 05.03.2020 n. 13, nell’attribuire alle autorità competenti il potere di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.”, faceva riferimento ad alcune zone specifiche, alle zone c.d. “rosse”, e non già all’intero territorio nazionale e, né in sede di conversione del decreto, né con altra fonte primaria, è dato rinvenire alcuna estensione, tant’è che il DPCM deii’08.03.2020 si applicava solo alla regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano[-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, mentre solo con il DPCM del 09.03.2020 venivano estese le disposizioni del primo DPMC a tutto il territorio nazionale.

Consegue, allora, che le misure limitative alia libertà di circolazione di cui ai successivi DPCM risultano essere prive di fondamento legislativo di rango primario, in patente violazione, quindi, della stessa riserva di legge di cui all’art. 16 Cost.

Né può costituire fonte di rango primario l’art. 2 del decreto DL n. 6/2020 (“Uiteriori misure di gestione dell’emergenza -1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.”) ove quel semplice rinvio a “ulteriori misure”, senza specificazione alcuna in ordine alia tipologia, misure atipiche, diverse da quelle previste dall’art. 1, costituisce di fatto un vulnus ed elusione alia riserva di legge imposta dall’art. 16 Cost.

Non può invocarsi, al fine di attribuire efficacia e legittimità dei DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020, Ia clausola di salvezza degli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, contenuta nell’art. 2 comma 3 del DL del 25.03.2020 n. 19, prevista a fronte dell’espressa abrogazione del DL n. 6/2020, già convertito con Ia L. 5.03.2020 n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, ma comprovante la carenza della disciplina dettata dall’art. 2 del DL n. 6/2020, in merito alia mancata specificazione contenutistica dei DPCM.

Difatti, benché l’art. 2 comma 3 del D.L. n. 19/2020 faccia salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del DL n. 6/2020, si ritiene che tale clausola non possa incidere sulla invalidità derivata di cui sono, comunque, affetti i provvedimenti nel frattempo emanati, tra cui per l’appunto i DPCM e i conseguenziali atti amministrativi, considerato che il principio di legalità presuppone che Ia norma abilitante preceda e non segua quella abilitata e che il nesso tra Ia situazione emergenziale e le misure adottate deve essere rigorosamente individuate, in modo che possa essere rispettato il criterio di proporzionalità e adeguatezza a superare l’emergenza e a ripristinare Ia normalità sociale e costituzionale.

D’altro canto, proprio Ia salvezza degli effetti di atti invalidi, in quanto derivanti da fonte normativa (DL n. 6/2020) costituzionalmente illegittima (per violazione dei principi di riserva di legge e di legalità) determina la stessa illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 del DL n. 19/2020, ciò in quanto esso si pone in rapporto di reiterazione implicita del DL n. 6/2020, che continua cosi a fungere da base legale (non conforme alia Costituzione) dei DPCM emanati ed emandandi.

Peraltro, si deve notare come nel corso della gestione della situazione emergenziale, il Governo abbia proceduto a ripetute e successive proroghe della stato di emergenza, che hanno previsto ad oggi come termine ultimo il 31.03.2022, il che dimostra, in realtà, il passaggio dallo stato di emergenza epidemiologico alia gestione ordinaria dell’epidemia, con il conseguente venir meno dei presupposti di temporaneità e, dunque, di straordinarietà giustificativi dell’adozione dei decreti legge e conseguentemente dei DPCM.

Non si può non evidenziare come, con il protrarsi dell’emergenza, si sia assistito al continuo riutilizzo della decretazione di necessità e di urgenza, benché tale “modus operandi” non possa più essere assolutamente considerato una situazione straordinaria e temporanea, determinando una lesione delle prerogative del Parlamento, a cui viene di fatto assegnato il ruolo di mero ufficio di conversione in legge dei decreti del Governo.

Peraltro, occorre rilevare come, a distanza di due anni del suo inizio, uno stato di emergenza prorogato per accordo politico – anzi per negoziazione fra parti della Stato – è una contraddizione in termini, in quanta “normalizza” l’eccezionalità, per cui non servono più situazioni impreviste ed eventi fuori dall’ordinario e basta il principio della precauzione per invocare poteri speciali e non più emergenziali.

Pertanto, al netto di tutte le considerazioni già svolte in merito alia illegittimità della dichiarazione di emergenza a far data dal 31.01.2020, inficiante tutte le successive proroghe, non può non evidenziarsi il venir meno dei presupposti di temporaneità, straordinarietà e necessità, posti a base della concatenazione normativa e amministrativa posta in essere daii’Esecutivo.

II Governo ha deliberato lo stato di emergenza in forza dell’art. 24 del D.Lvo n. 1/2018, il quale – nel prevedere in modo esplicito il termine di durata della stato di emergenza di rilievo nazionale – dispone, al quarto comma, che esso non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Sennonché, lo stato di emergenza è stato dichiarato (nella sua prima fase genetica per Ia minor durata di sei mesi) dal 31.01.2020 al 31.07.2020, per poi essere prorogate con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 (quale primo atto di proroga), cui sono seguite le successive proroghe sino al 15 ottobre 2020, poi al 31 gennaio 2021, poi al 30 aprile 2021, al 31 luglio 2021, al 31.12.2021 e infine al 31.03.2022.

Da ciò si deduce che il termine massimo di proroga di 12 mesi previsto dal codice della protezione civile è spirato il 31 .07.2021 e che il DL n. 105/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2021) ed il DL n. 221/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.2022), nonché tutti i Decreti Iegge e provvedimenti amministrativi medio tempore emessi a far data dal 31.07.2021, si pongono al di fuori del “circuito di legittimazione offerto dalla dichiarazione di emergenza” ed eludono il disposto del su citato art. 24 comma 3 D.Lvo n. 1/2018 (Cfr. M. Calamo Specchia, relazione scritta audizione del 06.10.2021 in Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica).

Peraltro, anche qualora si dovesse interpretare Ia norma de qua nel senso di attribuire allo stato emergenziale nazionale Ia durata massima di 24 mesi, il termine decorrente dal 31.01.2020 giunge comunque a scadenza il 31.01 .2022, con il che Ia proroga ultima al 31 .03.2022 si pone comunque in contrasto con la norma succitata – eludendola – evidenziandosi come nel nostro ordinamento giuridico non sia ammessa l’introduzione di un diritto speciale del diritto speciale.

lnfine, va da sé che il requisito della temporaneità risulta facilmente aggirabile attraverso il meccanismo della reiterazione del decreto-legge, non coperto dalla dichiarazione di emergenza, evidenziandosi come Ia mancanza della stessa dichiarazione di emergenza determini il venir meno del presupposto giustificativo della deroga ai diritti fondamentali.

D’altro canto tale deroga non può proseguire oltre, anche alia luce della sentenza n. 213/2021 della Corte Costituzionale, la quale in tema di proroga del blocco degli sfratti per morosità, riconosce che, trattandosi di una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, non vi è possibilità di ulteriore proroga, atteso che la compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando Ia sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione).

Ma se si è pervenuti ad una tale enunciazione con riferimento al diritto di proprietà, riconosciuto dall’art. 42 Cost., a maggior ragione, deve pervenirsi a siffatta conclusione in merito alle libertà ed agli altri diritti fondamentali, evidenziandosi come – in questo periodo emergenziale – tutte le libertà costituzionali siano state trasformate in libertà autorizzate (cit. A. Mangia in ilsussidiario. net).

Con il susseguirsi – spesso in sovrapposizione tra loro – di decreti legge e DPCM, si è assistito all’introduzione di sempre più stringenti restrizioni e limitazioni nell’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, fino ad arrivare ad incidere sui diritto al lavoro e ad un’equa retribuzione, con violazione dell’art. 36 Cost, il quale riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione (…) in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alia propria famiglia una esistenza libera e dignitosa; nonché fino ad escludere una categoria di persone dalla vita sociale, e dunque, da tutte quelle attività che attengono alia sfera della libertà personale, intesa quale diritto di svolgere attività che sviluppino Ia propria dimensione psicofisica (come riconosciuta dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 Cost.), piuttosto che alia sfera della libertà di circolazione.

II tutto in violazione dell’art. 3 Cost., il quale, al comma 1, sancisce il principio di uguaglianza, in forza del quale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alia Iegge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali o sociali”, e, al comma 2, statuisce il dovere inderogabile della Repubblica di “rimuovere (con implicito divieto di introdurre) gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Pertanto, quando si introducono misure potenzialmente lesive del principio di eguaglianza e della dignità sociale, occorre far riferimento al rispetto della persona umana, in quanto Ia dignità della persona e il “criterio di misura della compatibilità dei bilanciamenti, continuamente operati dal legislatore e dai giudici, con il quadro costituzionale complessivo.

Sarebbe necessaria, in occasione di ogni operazione di bilanciamento, chiedersi se il risultato incide negativamente sulla dignità della persona, oppure se rimane intatta Ia sua consistenza” (Cfr. G. Silvestri, L’individuazione dei diritti della persona, in Diritto penale contemporaneo).

Dunque, le misure con cui si comprimono diritti e libertà fondamentali dell’uomo non debbono mai incidere sulla dignità umana e Ia tutela dell’interesse della salute collettiva, che con esse si intende perseguire, non può mai superare il limite invalicabile del rispetto della persona umana.

II superamento di tale limite, oltre a porsi in contrasto con Ia Costituzione (se non addirittura a porsi al di fuori del perimetro della stessa), può condurre (come, in effetti, conduce) alia violazione dei Trattati lnternazionali e della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, che sanciscono l’inviolabilità dei diritti fondamentali dell’uomo e della dignità della persona umana.

lnfine, pur ribadendo tutte le considerazioni svolte in merito aile sopra indicate questioni di illegittimità, gli effetti di tutte le misure restrittive, adottate in questo periodo emergenziale, non possono protrarsi oltre il periodo della vigenza dello stato di emergenza, in quanto esso ha costituito e costituisce il presupposto che ne ha giustificato l’adozione.

Per cui, nel momento in cui viene meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di operatività.

In caso contrario, le libertà ed i diritti fondamentali, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, verrebbero svuotati nel loro nucleo essenziale, e degradati, come tali, a meri simulacri.

lnfine, per completezza decisione, altro aspetto di illegittimità di cui sono affetti i DPCM giova ripetere atti amministrativi, deve ravvisarsi in un ricorrente difetto di motivazione.

L’art. 3 L. n. 241 del 1990, sancisce «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [ … ]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria». II legislatore ha reso, pertanto, essenziale Ia motivazione, sotto l’aspetto sia testuale (deve essere motivato) che contenutistico (La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato Ia decisione, in relazione aile risultanze dell’istruttoria).

La motivazione dell’atto amministrativo può essere indicata anche per relationem, nel senso che essa può essere espressa anche con il riferimento ad atti del procedimento amministrativo come, ad esempio, pareri o valutazioni tecniche.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel caso di provvedimento motivato per relationem, sebbene non occorra necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione sia portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o Ia tipologia dell’atto richiamato, tuttavia esso deve essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 8276 del 3 dicembre 2019: «va ammessa Ia motivazione per relationem, purche l’atto [ … ] al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati e non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento»).

In breve sintesi, l’atto amministrativo ben può fondare Ia propria motivazione su un altro atto, ma a condizione che l’atto richiamato sia reso disponibile agli interessati, non si faccia riferimento a pareri in contrasto con altri pareri o con determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento.

L’art. 21 septies L. n. 241/90 sancisce, a sua volta, “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”.

Pertanto, alia luce di quanto disposto dall’art. 3 della L. n. 241/1990, deve ritenersi invalido per violazione di legge l’atto amministrativo sfornito di motivazione ovvero non esprima compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alia base dell’atto, ovvero non indichi l’atto cui fa riferimento per Ia motivazione o non lo renda disponibile.

Orbene, provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, oggetto del presente procedimento, hanno fatto uso per lo più proprio della tecnica della motivazione “per relationem”, con particolare riguardo ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Come è notorio, vi sono stati casi in cui tali atti non solo sono stati resi noti dopo lungo tempo, o addirittura in prossimità della scadenza di efficacia dei DPCM, ma addirittura classificati come “riservati”, o meglio “secretati” (come i cinque verbali datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020, del CTS, che hanno costituito Ia base delle misure di contenimento adottate per l’emergenza COVID, con omissione degli allegati e documenti sottoposti aile valutazioni del CTS), vanificando di fatto Ia stessa procedura di accesso agli atti e rendendo impossibile Ia stessa tutela giurisdizionale. In sostanza, e stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito Ia disponibilita stessa degli atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con consequenziale invalidita dello stesso provvedimento.

Perciò, da quanto sopra esposto e argomentato, non si ritiene di poter dubitare della illegittimità e invalidità dei DPCM che hanno imposto Ia compressione di diritti fondamentali e, quindi, dello stesso DPCM del 8/3/2020, che qui interessa e degli altri atti normativi ed amministrativi conseguenti e susseguenti. Consegue che, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, non soggetti al vaglio della Corte Costituzionale, affermata Ia illegittimita dei medesimi per contrasto con gli artt. 13 e ss. Costituzione, oltre che di altre disposizioni legislative, il Giudice deve unicamente procedere alia loro disapplicazione, in ossequio dello stesso dettato dell’art. 5 della Iegge 2248/1865 all. E, in forza del quale “(…) le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi aile leggi”. In ragione di quanto sopra detto e argomentato, dovendosi procedere alia disapplicazione del DPCM del 08.03.2020, si deve concludere per la dichiarazione di inesistenza di alcuna condotta criminosa ascrivibile in capo agli imputati, e si deve conseguentemente pronunciare sentenza di assoluzione, nei confronti degli stessi, perche il fatto non sussiste, nella formula all’evidenza piu favorevole al reo, anziche perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato.

lnfatti, a fronte della depenalizzazione operata dall’art. 4 del D.L. n. 19/20, per i fatti posti in essere prima dell’entrata in vigore dello stesso, alla pronuncia di assoluzione con Ia formula perché il fatto non è più previsto dalla Iegge come reato, si dovrebbe poi procedere alia trasmissione degli atti al Prefetto per Ia comminazione della sanzione amministrativa, con pregiudizio per gli odierni imputati, stante la palese illegittimità del DPCM del 08.03.2020.

Fonte: Compressione dei diritti fondamentali al tempo del Covidhttps://www.studiocataldi.it/articoli/43894-compressione-dei-diritti-fondamentali-al-tempo-del-covid.asp#ixzz7LEetk8uG
(www.StudioCataldi.it)

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