DDL Zan: quando la norma penale è strumento di rieducazione

Condividi su:

di Pietro Dubolino

Fonte: Centro studi Livatino

La reclusione può essere strumento ‘pedagogico’ per sanzionare chi non si allinea con la ‘cultura dell’indifferenza sessuale’? Considerazioni di Pietro Dubolino, presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione, a margine dell’articolo del prof Giuseppe Savagnone, comparso su Giustizia insieme: il quale difende il filo conduttore delle nuove disposizioni, pur al prezzo di negare l’antico brocardo ‘Cogitationis poenam nemo patitur’.

1.  Nell’ambito dell’ormai strabocchevole pubblicistica che, dalle opposte trincee, ha per oggetto il DDL Zan sulla “omotransfobia”, mette conto segnalare l’articolo comparso il 25 maggio scorso sulla rivista giuridica Giustizia insieme a firma di Giuseppe Savagnone, professore emerito di storia e filosofia nei licei statali e direttore, per molti anni, dell’ufficio per la pastorale della cultura della diocesi di Palermo.

Articolo, quello anzidetto, che, pur provenendo da una sponda dichiaratamente di sinistra, e quindi comunque favorevole al disegno di legge in questione, vuole tuttavia caratterizzarsi per un approccio apparentemente moderato e conciliativo, manifestato in particolare nel richiamo, in termini di apprezzamento, se non anche di condivisione, alla presa di posizione di alcune associazioni femministe contrarie al concetto di “identità di genere”, accomunato, nel testo approvato dalla Camera ed attualmente in discussione al Senato, a quelli di “sesso”, “genere”, “orientamento sessuale” e definito come “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso”. Si tratta, però, di un’unica concessione che, guarda caso, viene rivolta ad un mondo, quello appunto delle associazioni femministe, tradizionalmente vicinissimo alla sinistra e delle cui opinioni, quindi, sarebbe assai sconsigliabile non tenere conto.

2. Quanto al resto, il sostegno al DDL Zan, nella sua attuale formulazione risulta, pur nell’apprezzabile pacatezza del linguaggio, assoluto e granitico. Il che non lo renderebbe particolarmente interessante se non fosse per il fatto che l’Autore, per un verso, minimizza quello che dovrebbe essere il contenuto meramente precettivo della norma in gestazione, affermando che essa prevederebbe “soltanto l’estensione ai comportamenti violenti ‘fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità’ [del]le aggravanti che già il nostro ordinamento prevede per quelli che riguardano i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso”; per altro verso riconosce espressamente che il DDL Zan, in realtà, vuole avere un “carattere simbolico e pedagogico” e, pertanto, “non si limita a difendere i diritti delle persone omosessuali” ma, proprio per tale suo carattere, “pone le basi per una educazione capillare alla cultura dell’indifferenza sessuale”, per cui “si può facilmente prevedere che i suoi effetti non si manifesteranno [solo – N.d.R.] nelle aule dei tribunali, ma in tutte le sedi in cui si realizza un’opera educativa”. Continua a leggere

CASSAZIONE: PROPAGANDA LEGITTIMA SE L’ALTRUI CREDO NON È VILIPESO

Condividi su:

di Angelo Salvi, avvocato in Roma

1. Con l’ordinanza n. 7893 del 17 aprile 2020 la prima sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad interessarsi di libertà religiosa, nella sua accezione negativa di libertà di coscienza, diritto di non avere alcun credo, di professare e propagandare l’ateismo e l’agnosticismo. La pronuncia ribadisce posizioni già note e fornisce alcune interessanti indicazioni in merito ai limiti cui soggiace il diritto di propaganda, espressamente riconosciuto dall’art. 19 della Costituzione.

La vicenda ha per oggetto il rifiuto del Comune di V. di autorizzare l’affissione di dieci manifesti recanti la parola, a caratteri cubitali, “Dio“, con la “D” a stampatello barrata da una crocetta e le successive lettere “io” in corsivo, e sotto la dicitura, a caratteri più piccoli, “10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c’è l’UAAR al loro fianco“. L’UAAR-Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti proponeva ricorso ai sensi degli artt. 43 e 44 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e dell’art. 28 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, chiedendo al Tribunale di Roma l’accertamento del carattere discriminatorio del rifiuto del Comune di V. di affiggere i suddetti manifesti, con condanna dell’ente pubblico alla cessazione della condotta discriminatoria, risarcimento dei danni e pubblicazione della decisione su un quotidiano a spese dell’ente. Si costituiva nel giudizio il Comune di V., sviluppando la propria difesa sull’assunto per cui «il rifiuto non era affatto diretto a discriminare l’attività del sodalizio ricorrente, essendo stato, per contro, determinato da una valutazione negativa della rappresentazione grafica che, così come effettuata, era “tale da urtare la sensibilità del sentimento religioso in generale”».

La fase di merito si concludeva con una doppia conforme favorevole al Comune e, dunque, nel senso dell’insussistenza della lamenta discriminazione. In particolare, per la Corte d’Appello di Roma non sarebbe stata ravvisabile alcuna condotta discriminatoria, mancando in primo luogo una qualsiasi forma “positiva” di propaganda a favore dell’ateismo o dell’agnosticismo e difettando, in secondo luogo, un trattamento differenziato rispetto ad altre associazioni. Nel medesimo contesto locale e temporale, infatti, il Comune di V. non aveva rilasciato alcuna autorizzazione, né concesso ad alcun altro soggetto la possibilità di manifestare il proprio credo religioso. Continua a leggere

1 2 3