Si intensifica lo scontro fra la Commissione europea e l’Ungheria: il veto del governo magiaro all’introduzione della ‘global minimum tax’ induce Bruxelles a portare la procedura di infrazione per violazione dello ‘stato di diritto’ alla Corte di giustizia, e a mantenere il blocco alla erogazione dei fondi del PNRR di Budapest, dopo averlo appena tolto alla Polonia, per contrastare la legge ungherese che vieta l’ideologia gender nelle scuole.
Secondo Budapest, il maggior onere fiscale, nel generale contesto della guerra russo-ucraina, potrebbe essere “fatale” per le aziende manifatturiere e andrebbe a danno della competitività Ue.
Il Parlamento invece ritiene che il veto ungherese sia stato opposto, come già accaduto con la Polonia (che lo ha ritirato, appena prima che lo ponesse l’Ungheria, solo lo scorso 18 giugno, una volta ottenuta l’ammissione da parte della Commissione UE al PNRR–Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in modo strumentale per superare, per l’appunto, la sospensione nell’erogazione dei fondi del Next Generation UE, pari a circa 7 miliardi di euro, vincolata alla verifica del rispetto da parte del Paese magiaro dei princìpi dello ‘stato di diritto’.
I deputati europei sollecitano la Commissione e il Consiglio “a non entrare in contrattazioni politiche”, e ad “astenersi dall’approvare il piano nazionale ungherese per la ripresa e la resilienza fintanto che l’Ungheria non avrà pienamente rispettato tutti i criteri stabiliti nel regolamento”.
Da un lato, quindi, ci si lamenta che il veto ungherese sia lesivo dell’esigenza di rendere efficace la nuova tassazione sui profitti delle multinazionali operanti all’interno dell’Unione; dall’altro, si mantiene la pretesa di bloccare l’erogazione dei fondi europei di aiuto ai singoli Stati membri finché questi non dimostrino che i propri ordinamenti domestici siano rispettosi delle regole dello ‘stato di diritto’.
2. Mettiamo un momento da parte i problemi che il nuovo sistema di tassazione comunque pone (su cui cf. www.centrostudilivatino.it/global-minimum-tax-iii-quando-gli-stati-sono-estromessi-dalla-decisione/): il che rende non peregrina la preoccupazione della sua introduzione in un contesto geopolitico profondamente aggravatosi dalla sua approvazione. Veniamo al dato politico: censurare la strumentalità dell’opzione ungherese dopo avere imposto tale condizionalità agli aiuti economico-finanziari somiglia tanto al detto popolare del “bue che chiama cornuto l’asino”; resta di fondo che il contrasto tra gli organi dell’Unione, principalmente il Parlamento europeo, e con minore veemenza la Commissione europea, contro alcuni degli Stati membri, segnatamente Polonia ed Ungheria, continua a mostrarsi più ideologico che politico-giuridico.
Va infatti ribadito che le materie controverse con i Paesi dell’Est, per le quali questi sono richiesti da anni dal Parlamento europeo di procedura di infrazione davanti alla Corte di Bruxelles, e oggi sono inflitti della condizionalità economica applicata al Next Generation EU, non sono, in base ai Trattati istitutivi, di competenza della UE, ma rimangono di pertinenza dei singoli Stati membri. Se così è, riesce difficile non leggere nella pretesa del Parlamento e della Commissione UE il tentativo di imporre una visione dei princìpi dello ‘stato di diritto’ ispirata al ‘politicamente corretto’ del pensiero unico globalizzante; per esso, vietare la propaganda di contenuti omossessuali ai minori è condotta qualificata come “vergognosa”, come conferma la Presidente della Commissione, Ursula von del Leyen: «I capi di stato e di governo hanno condotto una discussione molto personale ed emotiva sulla legge ungherese, praticamente l’omosessualità viene posta a livello della pornografia, e questa legge non serve alla protezione dei bambini, è un pretesto per discriminare. Questa legge è vergognosa».
Se l’Ungheria non «aggiusterà il tiro», ha aggiunto la Presidente, la Commissione «userà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati, dobbiamo dirlo chiaramente noi ricorriamo a questi poteri a prescindere dallo stato membro». «Dall’inizio del mio mandato abbiamo aperto circa quaranta procedure di infrazione legate alla protezione dello stato diritto e altri valori Ue e se necessario apriremo altre procedure», ha specificato Ursula von der Leyen.
La Commissione ha infatti appena deferito lo Stato ungherese alla Corte di Giustizia per l’asserito contrasto della propria legge sul ‘divieto di promozione dell’omosessualità ai minori’, che vieta di mostrare ai minori qualsiasi contenuto, nei media e nelle scuole, che ritragga o promuova l’omosessualità o il cambio di sesso: secondo la Commissione, la legge viola le regole del mercato interno, i valori europei e i diritti fondamentali degli individui, in particolare delle persone Lgbtiq. Bruxelles, che ribadisce come la protezione dei bambini sia una priorità assoluta per l’Ue e gli Stati membri, ritiene che il provvedimento ungherese contenga disposizioni che “non sono giustificate sulla base della promozione di questo interesse fondamentale o sono sproporzionate a raggiungere l’obiettivo dichiarato“!
3. La legge magiara, che il premier ungherese Viktor Orban qualifica come “non omofoba” e tesa unicamente alla protezione dei minori, nella prospettazione della Commissione viola invece “in modo sistematico diversi diritti fondamentali” sanciti dalla Carta dei diritti Ue, tra cui l’inviolabilità della dignità umana, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata e familiare, nonché il diritto alla non discriminazione. “Per la gravità di tali violazioni – scrive Bruxelles – le disposizioni impugnate violano anche i valori comuni di cui all’articolo 2 Tue“. Il deferimento alla Corte è la fase successiva della procedura d’infrazione avviata dalla Commissione il 15 luglio 2021 con l’invio a Budapest di una lettera di messa in mora; a essa ha dato riscontro il Governo magiaro con l’invio di un parere motivato, ma le autorità ungheresi – rileva l’Esecutivo UE – non hanno risposto in misura sufficiente alle preoccupazioni sollevate in merito all’uguaglianza e alla protezione dei diritti fondamentali, e non hanno mostrato alcun impegno a porre rimedio all’incompatibilità.
Nella medesima occasione della discussione all’Assemblea plenaria di Strasburgo, Von der Leyen ha stigmatizzato l’istituzione in Polonia delle cosiddette zone «Lgbt free», ovvero le amministrazioni del Paese che si autoqualificano come libere dalla «ideologia Lgbt». «Non possiamo – ha detto von der Leyen – restare a guardare quando ci sono regioni che si dichiarano libere dagli Lgbt. Non lasceremo mai che parte della nostra società sia stigmatizzata a causa di quello che si pensa, dell’etnia, delle opinioni politiche o credi religiosi».
Tale dura presa di posizione, fortemente criticata dalla presidente della coalizione parlamentare europea ‘Conservatori e riformisti’, Giorgia Meloni, come «l’ennesimo inaccettabile ricatto politico contro il legittimo governo di una nazione sovrana», è del 6 luglio; il giorno dopo, l’ANSA ha dato notizia che “Dopo il via libera di Bruxelles al piano di ripresa e resilienza polacco, si sono registrati significativi passi in avanti nei negoziati tra Ue e Ungheria. Budapest ha accettato le condizioni della Commissione europea per l’approvazione del piano di ripresa e resilienza ungherese. Ad annunciarlo Gergely Gulyas, capo di gabinetto del premier: la posizione dell’Esecutivo europeo è stata accolta su quattro punti che riguardano, tra gli altri, la lotta alla corruzione, gli appalti pubblici e l’uso di parte significativa dei fondi europei per il raggiungimento del livello più alto possibile di indipendenza energetica, ma non è dato sapere, al momento, quale sarà la conclusione di possibile accordo sullo ‘stato di diritto’.
4. Il 13 luglio è stato approvato il progetto di relazione della LIBE-la commissione per le libertà civili del Parlamento europeo, con 47 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astensioni, che verrà discusso e messo al voto nella prossima sessione plenaria in programma dal 12 al 15 settembre a Strasburgo: in base a esso la mancanza di un’azione decisiva dell’Ue ha contribuito all’emergere in Ungheria di un “regime ibrido di autocrazia elettorale“, e un ulteriore ritardo nella procedura di cui all’articolo 7 equivarrebbe a una violazione dello stato di diritto da parte dello stesso Consiglio dell’Ue.
Gli eurodeputati esortano, pertanto, la Commissione europea a ricorrere a tutti gli strumenti a disposizione e, alla luce della guerra russa contro l’Ucraina e delle azioni anti-Ue di Budapest, chiedono all’Esecutivo di non approvare il PNRR magiaro fino a quando l’Ungheria non avrà rispettato le raccomandazioni contenute nel semestre europeo e applicato le sentenze della Corte di giustizia dell’Ue e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tra learee che destano preoccupazione: l’indipendenza della magistratura, la corruzione e i conflitti di interesse, la libertà di espressione, tra cui il pluralismo dei media, il diritto alla parità di trattamento, compresi i diritti Lgbtiq, i diritti delle minoranze, migranti, richiedenti asilo e rifugiati.
5. E’ un caso che tutto ciò sia avvenuto appena qualche giorno dopo che l’Ungheria ponesse il veto all’introduzione della ‘global minimum tax’ in Europa, per la quale occorre l’unanimità dei consensi da parte dei 27 Stati membri, o è pensar male che si tratti della ennesima strumentalizzazione nell’ambito dello scontro, appunto, ideologico sopra descritto?
Ed è pensar male anche che chi vuole – come il Presidente del Consiglio, ovvero l’appena rieletto Presidente della Francia, Emmanuel Macron – introdurre meccanismi di superamento del criterio della unanimità (nonostante i casi di suo utilizzo siano già, a Trattati vigenti, ben limitati), non lo faccia solo per rendere la UE più capace di adottare misure adeguate contro le emergenze belliche o economiche, bensì per più agevolmente perseguire il disegno di una Europa ispirata non al rispetto della sua identità plurale, bensì alla omologazione del pensiero unico ‘progressista’?
QUANDO L’IDEOLOGIA PREVARICA SULLA LOGICA E AZZERA IL BUON SENSO SI TRASFORMANO I SIGNIFICATI DEI TERMINI E LA SOCIETÀ FINISCE PER PAGARNE TUTTE LE CONSEGUENZE…
Quando l’ideologia prevarica sulla logica e azzera il buon senso comune, si trasformano i significati dei termini. Spesso la cosa è voluta per motivi propagandistici. Ma l’italiano è bello perché, come lingua neo-latina, dà significati precisi alle parole. Nella società a-morale o im-morale, il diritto è la legalizzazione della facoltà di fare ciò che si vuole. Rousseau sarebbe felice nel veder realizzato uno dei suoi sogni: l’abolizione del dovere, considerato come pratica oscurantista e retrograda, per lasciar posto al desiderio che si trasforma in diritto, ovvero il vizio che si confonde con la virtù o addirittura sostituisce la virtù diventando diritto.
Per un cattolico vero, che non fa distinzione tra morale pubblica e privata né si piega alle mode del mondo, le parole devono tornare ad avere un loro significato preciso. Nel caso delle unioni tra persone dello stesso sesso, non possiamo parlare di amore, perché è attrazione fisica disordinata rispetto al Creato ed al suo fine riproduttivo. La sodomia è un vizio, dovuto a mille fattori, che alcuni vorrebbero veder confermato dalla Chiesa e dallo Stato, per giustificare uno status differente rispetto a quanto stabilito dalla natura e praticato dalla maggioranza della popolazione. Lo chiamano “diritto”, ma è un “desiderio”.
La sentenza n. 4184/2012 della I Sez. Civ. della Cassazione stabilisce che, in Italia, debba essere riconosciuto ai «componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto» «il diritto alla vita familiare» e ad «un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata», in conformità con quanto già stabilito dalla Corte di Strasburgo – con sentenza del 24 giugno 2010. Infatti, aggiunge la Cassazione, in base all’art.12 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, bisogna considerare «radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire “naturalistico”, della stessa esistenza del matrimonio».
L’Europa, insomma, sembra chiedere all’Italia non solo “lacrime e sangue” in materia economica, ma anche di mutare radicalmente l’«esprit des lois» del proprio diritto di famiglia: passare da un diritto che disciplina la famiglia ad un diritto che “costruisce” la famiglia, che forma cosa sia, o non sia, “famiglia”. Quest’ultimo, formalmente, è un compito del diritto positivo? A questo riguardo, l’art. 29 della nostra Costituzione, stabilisce chiaramente che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»: 1) Con il verbo “riconoscere” si afferma che il diritto positivo riconosce la famiglia come qualcosa che gli pre-esiste e, per questo, si limita a disciplinarla secondo le linee poste dalla natura: prima viene la famiglia, poi il diritto di famiglia; 2) La famiglia è una “società naturale”, sia nel senso di unione tra uomo e donna come previsto dalla natura, sia nel senso di attenere all’ambito del diritto naturale che, in quanto tale, non può essere contraddetto dal diritto positivo.
La sentenza sembra sancire, a livello giuridico, ciò che Marcel Gauchet ha definito la «de-istituzionalizzazione della famiglia» (Il figlio del desiderio, Edizioni Vita e Pensiero, Milano 2010, p. 58). «La prodigiosa novità della nostra situazione – ha scritto il sociologo francese – sta nel fatto che la famiglia non detta più legge a nessun livello. Non le si chiede più di produrre il legame sociale; l’imperativo della riproduzione non è più un imperativo sociale. La “de-istituzionalizzazione della famiglia” si realizza in due direzioni: la famiglia non è più il luogo di socializzazione dei soggetti e non è più interpretata a partire dalla sua funzione generativa a servizio della società. La famiglia è diventata la realizzazione della coppia in quanto coppia, è la formalizzazione di un legame privato, fine a se stesso; anche la scelta di fare un figlio si colloca tutta nell’ambito del privato: il compito genitoriale non ha più una ragione sociale, non è più vista a vantaggio della comunità sociale».
Se la famiglia è «de-istituzionalizzata» nella sua dimensione privata, e il compito genitoriale non ha più una ragione sociale, qual è l’unica motivazione che può condurre una coppia a sposarsi e a generare? Non potrà essere che il solo desiderio della coppia di realizzare se stessa: i figli di questa epoca – scrive Gauchet – sono «i figli del desiderio» e, per estensione, diciamo che anche le famiglie di questa epoca sono “le famiglie del desiderio”.
La famiglia dovrebbe restare il luogo per venire al mondo, per accogliere l’Altro, e lasciarlo andare nel mondo come altro da sé. La famiglia realizza i desideri dell’Altro, non fa dell’Altro la realizzazione dei propri desideri; nella famiglia ci si sacrifica per la realizzazione dell’Altro, non si usa l’Altro per la realizzazione di sé: «l’arte ci consegna un’immagine altissima di questa autentica genitorialità nella Pietà di Michelangelo Buonarroti. Nel dolore di una madre che abbraccia il corpo defunto di suo figlio si realizza una maternità inedita. A quel figlio Ella è stata sempre vicina e distante allo stesso tempo, lasciandolo essere ciò che non poteva immaginare o prevedere per lui. […] Nel suo stare, tenace e poderoso, sotto la croce – rappresentato dal corpo gigantesco e stabile, mascolino nella muscolatura e nelle dimensioni – la Madre torna a offrire dal proprio grembo, a partorire al mondo il suo figlio. La Vita è così ridonata al mondo. In questa figura suprema della Pasqua, in cui morte e vita coesistono nella fede della Vergine Maria, risplendono le vicende di tante donne e tanti uomini, che con il loro permanere e con la loro premura consentono ancora oggi ad un uomo di venire al mondo». (Stefano Cucchetti, Ho acquistato un uomo grazie al Signore, La Scuola Cattolica, gennaio-marzo 2012, pp. 145-146)
«La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio», un luogo che attende la vita per consegnarla al mondo: non lasciamola diventare una coppia, che reclama diritti dalla società, per soddisfare desideri privati.
Alfredo Mantovano, tramite il Centro Studi Livatino di cui è vicepresidente ha sostenuto: “con la sentenza n. 51/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato non ammissibile il quesito referendario che puntava a rendere legale la coltivazione di piante da cui ricavare qualsiasi tipo di stupefacente, inclusi papavero da oppio e coca, e ad abolire la reclusione per il traffico e lo spaccio delle droghe c.d. leggere”. Tuttavia lo sforzo per liberalizzare la droga prosegue: in tale direzione all’ordine del giorno dell’Aula della Camera dei Deputati, dopo l’approvazione in Commissione Giustizia, vi è un testo che riunisce varie proposte di legge. Con il volume Droga. Le ragioni del no (Edizioni Cantagalli) che si inserisce nel solco dei precedenti curati sempre dal magistrato cattolico sull’eutanasia e sul DDL Zan, Mantovano intende offrire un quadro d’insieme che:
– illustra gli effetti delle principali sostanze stupefacenti, in particolare dei derivati della cannabis, sul fisico, sul sistema neurologico e sull’equilibrio psichico;
– riassume l’evoluzione del quadro normativo dalla prima legge di disciplina della materia fino alle più recenti sentenze costituzionali e di legittimità, e al testo unificato all’esame del Parlamento,- descrive il profilo criminologico del traffico, della diffusione e del consumo delle droghe in Italia;
– replica ai più frequenti luoghi comuni che si usano per sostenere la legalizzazione di quelle c.d. leggere, anche alla luce di quanto accaduto negli ordinamenti che hanno introdotto leggi permissive;
– apre la prospettiva sul pieno recupero della persona, sul quale sono impegnate da tempo le Comunità.
La similitudine tra “famiglia di desiderio” e “sballo di desiderio” è presto fatta dall’egoistico bisogno di alcuni di soddisfare la propria debolezza, giustificandola tramite la legalizzazione delle droghe, allo scopo di far passare come normale la necessità di alienazione. La distruzione dell’ordine naturale passa dalla sovversione della Famiglia e dalla legalizzazione dell’alienazione. Domine salva nos, perimus!
Il mancato raggiungimento del quorum costituisce non soltanto il naufragio dell’iniziativa referendaria – dagli obiettivi condivisibili, ma operata coi mezzi più confusi e contraddittori (cf. https://www.centrostudilivatino.it/referendum-per-la-giustizia-giusta-una-lettura-ragionata-dei-quesiti-proposti/)-, bensì pure il fallimento sui temi della giustizia di una intera legislatura: partita dalla manipolazione della prescrizione, proseguita con l’introduzione di istituti dagli effetti devastanti, quale l’improcedibilità in appello e in cassazione, e con destinazioni dei fondi Pnrr provvisorie e inutili, come l’ufficio per il processo, senza affrontare direttamente uno solo dei problemi emersi dal c.d. ‘caso Palamara’.
Se il bilancio è di cinque anni perduti, unitamente a risorse e a occasioni di riforme, il senso di responsabilità impone alle forze politiche, all’indomani di questa manifestazione di sfiducia dell’elettorato, di individuare i veri nodi della questione giustizia in Italia e, al di là delle divisioni, di assumere l’impegno perché la prossima legislatura sia dedicata ad affrontarli e a risolverli.
Ciò vuol dire, per restare allo stretto ambito della magistratura, puntare, oltre che a una vera e formale separazione delle carriere, che comunque ha bisogno di una modifica costituzionale, a estrapolare il giudizio disciplinare dal CSM, per affidarlo a un giudice non elettivo, ad adeguare gli organici di magistrati e personale di cancelleria, elevando l’attuale media della metà rispetto agli organici degli altri Pesi UE, a rivedere i meccanismi di ingresso nella funzione e di progressione in carriera, e quindi a cambiare le modalità del concorso e della nomina dei capi degli uffici.
Chi ha ricevuto un mandato dagli elettori, e siede in Parlamento e nel Governo, vari queste indilazionabili riforme, senza aggiramenti per via referendaria: che fanno tornare al punto di partenza, avendo nel frattempo bruciato tempo e denaro.
Se il terreno del diritto per Hegel è l’elemento spirituale, l’essenza del diritto razionale va cercata nell’esistenza positiva, nella forma storica delle leggi: il sistema del diritto è così il mondo dello spirito “prodotto come una seconda natura”. Con Hegel il discorso filosofico del fondamento dello spirito del mondo immanente nella storia fa venire meno la distinzione tra ragione e realtà, e conseguentemente nega la possibilità stessa della priorità deontologica della prima sulla seconda. Alla manifestazione concreta della volontà dello Stato, in cui lo spirito della nazione si sostanzia nel suo divenire, non è possibile contrapporre la vigenza di un qualsivoglia diritto posto su altro fondamento: Hegel nega pertanto che possa sussistere una sfera di diritti naturali presupposta e tutelata di fronte allo Stato. L’identità oggettiva tra ragione e realtà apre alla realpolitik del diritto positivo e alla ragion di Stato, per cui il diritto trova esclusivamente nella forza e nella volontà dello Stato il suo unico fondamento e motivazione. La rottura con il giusnaturalismo diventa netta e definitiva.
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nacque a Stoccarda nel 1770. Già negli anni giovanili, trascorsi come studente di teologia a Tubinga e poi come precettore a Berna e a Francoforte, si trovò immerso nel fervido moto d’idee che agitava la Germania del tempo; trasferitosi a Jena, la cui università, con Reinhold, con Fichte, e da ultimo con Schelling, era divenuta il centro della filosofia idealistica, accentuò e precisò i suoi interessi filosofici, assumendo dapprima una posizione assai prossima a quella schellinghiana, ma sviluppando ben presto un proprio originale pensiero.
Questo venne manifestandosi in campi diversi, ma si orientò sempre più verso la costruzione di un sistema: era ciò che di Hegel costituiva la vocazione filosofica più profonda. Di ciò è documento, tra gli altri, uno scritto rimasto a lungo inedito, il Sistema dell’eticità (System der Sittlichkeit), redatto nel 1802, di particolare interesse, come pure un’altra opera dello stesso periodo (1802-1803), apparsa nella rivista da Hegel fondata insieme con Schelling, il Giornale critico della filosofia: il lungo articolo Sui modi di trattare scientificamente il diritto naturale, il posto di esso nella filosofia pratica e il suo rapporto con le scienze giuridiche positive (Ueber die wissenschalichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven Rechtswissenschaen).
Ancor maggiore tendenza alla sistematicità rivelano la Fenomenologia dello Spirito (Phänomenologie des Geistes: 1807) e un’opera edita postuma, scritta dal 1809 al 1811, Propedeutica filosofica (Philosophische Propädeutik), che presenta motivi d’interesse per il filo conduttore di quel rubrica perché vi è per gran parte contenuta la filosofia del diritto hegeliana, certo meno approfondita che nelle opere successive, ma in forma più accessibile per il lettore comune.
2. Assai presto si manifesta negli scritti di Hegel l’esigenza di una sintesi teoretica, fondata sull’idea della filosofia come razionalità assoluta e universale che si attua dialetticamente quale forma dell’esperienza totale, coscienza del reale in quanto processo svolgentesi organicamente nei suoi molteplici aspetti: coscienza che è poi autocoscienza, coscienza che l’Assoluto ha di sé stesso in quanto pensiero che torna a sé ritrovando sé in tutto il reale. Tale esigenza si precisa nelle opere scritte quando Hegel era professore a Heidelberg, la Scienza della logica (Wissenscha der Logik: 1812- 1816) e l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaen in Grundrisse: 1817), in cui è esposto l’intero suo sistema filosofico.
Dopo che egli fu passato all’università di Berlino – dalla cui cattedra dominò, in ogni senso, la cultura tedesca del tempo –, nei Lineamenti fondamentali della filosofia del diritto, ovvero Diritto naturale e scienza dello Stato in compendio (Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaim Grundrisse): apparsi nel 1821, furono l’ultima opera che Hegel pubblicò. Postume apparvero tuttavia le sue lezioni, in cui la sua teoria filosofica è applicata in diversi campi, storia, arte, religione, storia della filosofia. Vittima di un’epidemia di colera, Hegel morì a Berlino nel 1831.
3. Hegel dichiara nei Lineamenti che il diritto è il regno della libertà realizzata; nello stesso paragrafo però l’autore prosegue specificando che, se la libertà è sostanza e determinazione del diritto, quest’ultimo è “mondo dello spirito prodotto muovendo dallo spirito stesso”, ovvero è “come una seconda natura”[1].
Tale concetto non è affatto inedito nella storia della filosofia occidentale, ma affonda le radici nel pensiero greco, quando Aristotele instaura un nesso tra consuetudine e abitudine, indole e costume a partire dai termini ηθoς ed εθoς[2], secondo l’idea che a generare i caratteri etici non siano le capacità innate, ma le disposizioni risultato di un apprendimento e di un esercizio costante[3]. Tale etimologia, coniata attraverso la somiglianza dei due termini greci, ha avuto molto seguito, non solo nel mondo classico, cosicché, a differenza della specificità delle considerazioni e dei giudizi di merito, la seconda natura si definisce come sinonimo di costume, prodotto di una dimensione specificamente umana, ulteriore rispetto ai caratteri che contraddistinguono l’individuo in quanto essere naturale.
L’idealismo tedesco rappresenta nella storia della fortuna del concetto un momento decisivo, nella misura in cui coinvolge il rapporto fra il piano naturale, come determinazione necessaria, e l’orizzonte della libertà: se Fichte allora indica che lo stato deve diventare “lo stato di natura dell’uomo”, per Schelling “al di sopra della prima natura, una seconda e più elevata deve, per dir così, essere istituita dove regni una legge naturale, ma del tutto altra rispetto a quella della natura visibile, ossia una legge naturale al fine della libertà…Una siffatta legge naturale è la legge giuridica, e la seconda natura, nella quale domina tale legge, è la costituzione del diritto che pertanto è dedotta come condizione del perdurare della coscienza”[4].
4. La nozione di diritto come seconda natura nasconde due indicazioni apparentemente contraddittorie: da una parte essa rimarca come nel diritto sia presente un elemento artificiale, in quanto ordine costruito al di sopra di quello naturale, dall’altra sottolinea il carattere di necessità di tale ordine, il quale si sostituisce letteralmente al primo e presenta gli stessi caratteri di cogenza.
Sebbene Hegel non offra mai una definizione esplicita di seconda natura, utilizzata principalmente come attributo di qualcos’altro e mai come soggetto di un’enunciazione, essa risulta molto importante nell’economia della riflessione sul diritto, in quanto mette in relazione la dimensione etica con la soggettività e la libertà con i costumi[5].
Nelle Lezioni di filosofia della storia Hegel dichiara che “noi dobbiamo considerare la natura per scorgere come anch’essa sia, in sé, un sistema della ragione”, ovvero “dobbiamo considerarla solo in relazione allo spirito”, in quanto l’uomo “costituisce l’antitesi del cosmo naturale: è l’essere che si eleva nel secondo cosmo”[6].
La seconda natura coincide dunque con l’eticità, la quale rappresenta il punto più alto dello spirito oggettivo, in quanto corrisponde al concetto della libertà divenuto mondo sussistente e natura dell’autocoscienza.
L’orizzonte di fondo delle istituzioni, a partire dalla famiglia, dal mercato, dalle corporazioni e dalla polizia, nonché l’oggetto di riferimento costantemente presente nel discorso hegeliano è allora lo Stato, istituzione delle istituzioni, il quale rappresenta la dimensione concreta della stessa eticità, dal momento che essere liberi significa partecipare a certe istituzioni, che costituiscono l’articolazione dello stato moderno.
Lo Stato è infatti per lo Hegel l’organismo etico assoluto, l’ethos che si fa autocosciente come spirito di un popolo: è «il razionale in sé e per sé», «unità sostanziale fine a sé stessa».[7] È nello Stato che l’identità di razionale e di reale si attua concretamente; con espressione divenuta famosa, Hegel lo chiama addirittura «l’ingresso di Dio nel mondo»[8] .
Sovrano anche nei riguardi esterni, lo Stato non sottostà ad alcun altro potere; dei conflitti fra i vari Stati decide, arbitro supremo, la guerra[9]. Dello Stato, «spirito determinato di un popolo», Hegel fa il protagonista della storia universale del mondo, «le cui vicende rappresentano la dialettica degli spiriti particolari dei diversi popoli, il tribunale del mondo» [10]: cioè il processo dello spirito del mondo (Weltgeist) che nei vari popoli si incarna e nella storia universale «esercita il suo diritto, che è il diritto più alto di tutti»[11].
[1] Rph, § 4, p. 46; tr. it., p. 27. «Die Welt der Freiheit ist so gut eine Wirklichkeit als das Reich der Natur. Dieses Reich der Freiheit ist nun auch ein in sich Gesetzmäßiges, hat Notwendigkeit in sich, ist niche eine Wirklichkeit die aus Zufälligkeit besteht, die ewiges Gesetz ist, wie in der Natur» (Rph IV, § 4, p. 42).
[2] Arist., Etica Nicomachea, 1103a 14-26, p. 47; Id., Hist. An. VIII, 1, 588a 18. Il riferimento ad Aristotele è esplicitato da Hegel in Rph IV, § 151, p. 155. Vedi a riguardo C. Cesa, «La ʻseconda naturaʼ tra Kant e Hegel», in Natura, XII Colloquio Internazionale, a cura di D. Giovannozzi e M. Veneziani, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2008, pp. 485-503, in particolare p. 485 e L. Cortella, L’etica della democrazia, cit., p. 20. 383 Vedi E. Bories, Hegel. Philosophie du droit, cit., pp. 27-32
[3] Vedi E. Bories, Hegel. Philosophie du droit, cit., pp. 27-32.
[4] J. G. Fichte, Diritto Naturale, cit., p. 133; F.W.J. Schelling, Sistema dell’idealismo trascendentale, cit., pp. 493-495
[5] Sul concetto di seconda natura in Hegel, vedi L. Marino, «L’idealismo politico e il diritto della natura», in Rivista di filosofia, 77, 1986, pp. 141-171; R. Bonito Oliva, L’individuo moderno e la nuova comunità, Guida, Napoli 2000, pp. 121-144; A. Peperzak, «Second Nature: Place and significance of the Objektive Spirit in Hegel’s Enciclopedia», in The Owl of Minerva, 27, I, 1995, pp. 51-66; M. Riedel, hrsg. von, Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1969, vol. II, pp. 109-127; V. Verra, «Storia e seconda natura in Hegel», in Letture hegeliane, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 81-98; I. Testa, «Selbstbewusstsein und Zweite Natur», in K. Vieweg-W. Welsch, hrsg. von, Hegels Phänomenologie des Geistes, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2008, pp. 286-307.
Si è tenuto ieri, 6 maggio 2022, il convegno organizzato dal Centro Studi Livatino “Droga, le ragioni del NO. Scienza, contrasto, prevenzione e recupero”. L’evento è stato trasmesso in diretta sui canali tv e YouTube del Senato.
Di seguito una breve panoramica di foto e qualche estratto dei vari interventi.
Alfredo Mantovano, vice Presidente del Centro Studi Livatino: “Le battaglie che e’ giusto fare, si possono anche perdere, ma c’e’ un modo sicuro di perderle, che e’ quella di non combatterle”.
Angelo Vescovi, Università di Milano Bicocca e direttore scientifico dell’IRCSS Casa Sollievo della Sofferenza e dell’Istituto CSS-Mendel: “Bisogna smettere con una leggenda metropolitana secondo la quale se si liberalizza l’uso della cannabis, se ne diminuisce l’uso. E’ vero l’esatto opposto, i dati lo dicono”.
Giovanni Russo, procuratore nazionale vicario antimafia e antiterrorismo: “Si assiste alla tendenza per cui il consumatore diventa egli stesso spacciatore per procurarsi la sostanza e questo fenomeno viene incentivato dalle organizzazioni criminali perché si tratta di soggetti facilmente sacrificabili il cui arresto non mette a repentaglio l’organizzazione nel suo complesso.”
“Al policonsumo di più sostanze, alcol e altro, corrisponde sempre di più la policriminalità, ossia la diversificazione della tipologia di offerta di prodotti da parte della criminalità”
“E se si depenalizzasse ? Io non ho mai visto un gruppo criminale che abbia chiuso i battenti per essere venuto meno l’oggetto della sua attività; cercano il businness, quindi diversificano le loro attività”
Letizia Moratti, vice presidente e Assessore al Welfare della Regione Lombardia: “Aumentare l’offerta significa automaticamente aumentare la dipendenza”.
“Ma ogni persona che fa uso di sostanza può essere salvata. Occorre cambiare l’approccio culturale: da problema cronico alla possibilità del recupero”.
“Occorre un intervento precoce e tempestivo e un nuovo modo di fare prevenzione, con testimonianze di chi proviene dall’esperienza della droga che indichino la possibilità del recupero”.
“A chi è nel problema della dipendenza occorre mandare il messaggio che esiste una seconda possibilità, perché nessuna si senta abbandonato quando decide di cambiare strada”.
Antonio Maria Costa, già Vice segretario ONU e Direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC): “Dobbiamo avere il coraggio di passare a un tipo contrasto diverso dal passato, diventando seri nella lotta contro trafficanti e intermediari. Se questa osservazione schiocca alcuni di voi, riflettete: i proventi illeciti della droga circolano liberamente nel sistema economico. Ho personalmente constatato che tutte le grandi banche internazionali sono state e rimangono coinvolte nel riciclaggio del denaro mafioso per centinaia di miliardi. Chi gestisce i miliardi dei clan mafiosi è impunito, mentre il tossicodipendente finisce in galera”.
“Occorre contrastare non solo i banchieri, ma anche la lobby pro-droga che loro finanziano… esistono gruppi di pressione capaci di mobilitare enormi somme per influenzare cittadinanza e parlamenti contro le norme vigenti – in definitiva per votare in un possibile referendum, oppure influenzare i legislatori. Il business del cannabis legale, iniziato da piccoli produttori, è ora quotato in borsa. Ne fanno parte anche i grandi colossi farmaceutici, alimentari e del tabacco”.
“Più risorse a favore di prevenzione e recupero rendono le risorse spese per il contrasto più efficaci. E non c’è misura preventiva più efficace di quelle condotte attraverso la famiglia e la scuola”.
Mauro Ronco, docente emerito di Diritto Penale e presidente del Centro Studi Livatino: “La distinzione tra droghe pesanti e leggere non esiste, ma dal punto di vista fenomenologico la questione è superata perché spesso il consumatore ne assume più di una e di diverso tipo”.
“Va recuperata la solidarietà, che caratterizza tutta la nostra Costituzione, e che implica doveri verso gli altri e non solo diritti”
“Non siamo su un fronte arretrato, siamo su un fronte avanzato, se si ammette che la solidarietà deve costituire il punto di riferimento per per tutti gli uomini di buona volontà”.
Il testo unificato in materia di ‘morte medicalmente assistita’, approvato dalla Camera il 10 marzo 2022 agevola la procedura di suicidio assistito, accentua la sua identità eutanasica; non prescrive più al medico e al Comitato per la valutazione clinica di tenere conto delle ragioni familiari e sociali che motivano la richiesta di morte; consente al Comitato di accertare la volontà di morire del paziente anche in modalità telematica; restringe l’obiezione di coscienza. Esso non contiene alcun impegno di spesa per attuare la disciplina, e quindi per favorire l’accesso alle cure palliative e per aiutare le famiglie. Emblematica del valore conferito alla vita, alla dignità e all’autonomia del malato, è la disciplina provvisoria che consentirebbe l’accesso al suicidio assistito per un tempo di 270 giorni dall’eventuale approvazione definitiva, in assenza delle garanzie procedurali minime previste dallo stesso t.u.
di Carmelo Domenico Leotta
1. Il testo unificato in contrasto con le indicazioni della Corte costituzionale. La proposta di legge approvata il 10 marzo scorso alla Camera, assegnata al Senato il successivo 16 marzo (Atto S.2553) recante Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, presenta modifiche rispetto al testo unificato licenziato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali il 9 dicembre 2021 (Atto C.3101). Per comodità di lettura, verrà indicata come t.u.
Di tali modifiche si può prendere visione tramite la tabella di confronto tra i due testi, che pubblichiamo a seguire; in taluni casi si tratta di semplici mutamenti lessicali, come la sostituzione della parola “malato” con la parola “persona” all’art. 2 co. 3 lett. a); in altri casi le modifiche, se colte nel loro contesto, radicalizzano la scelta di fondo del t.u., sostanzialmente ispirata ad un favor mortis del malato. Tale impostazione disattende gravemente le indicazioni della Corte costituzionale che, pochi giorni prima dell’approvazione della p.d.l. da parte della Camera, con la sentenza n. 50 depositata il 2 marzo (ud. 15 febbraio), ha dichiarato l’inammissibilità della proposta referendaria sull’omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.). Con tale decisione, la Consulta ha ribadito, richiamando la propria costante giurisprudenza, che “il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost., è “da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (sentenza n. 35 del 1997). Esso “concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona” (sentenza n. 238 del 1996)” (cf. https://www.centrostudilivatino.it/omicidio-del-consenziente-e-droga-le-motivazioni-della-corte-costituzionale/#more-10292).
2. Elementi di divergenza rispetto alle sentenze della Consulta. La sentenza n. 50/2022, che pur si è espressa per la non ammissibilità della proposta referendaria avente a oggetto l’omicidio del consenziente, non ha mancato di richiamare l’ordinanza n. 207/2018 e la sentenza n. 242/2019 della medesima Consulta in materia di aiuto al suicidio (art. 580 cod. pen.), nelle quali si è detto a chiare lettere che il godimento del diritto alla vita, “primo dei diritti inviolabili dell’uomo” (sentenza n. 223/1996) comporta “il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire”.
Ancorché l’impostazione fatta propria dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 207/2018 e con la sentenza n. 242/2019 non sia condivisibile nel suo contenuto decisorio – perché ammette una deroga, seppur in casi limitati, al principio di indisponibilità della vita e fa un’equiparazione, tutt’altro che pacifica, tra rifiuto della cura e suicidio assistito (sui problemi posti dall’ordinanza cf. il volume (a cura) di Mauro Ronco, Il ‘diritto’ di essere uccisi: verso la morte del diritto?, Giappichelli 2019 https://www.centrostudilivatino.it/il-diritto-di-essere-uccisi-verso-la-morte-del-diritto/; sulla sentenza, ex multis, (a cura) di Alfredo Mantovano, Eutanasia le ragioni del no. Il referendum, la legge, le sentenze, Cantagalli 2021 https://www.edizionicantagalli.com/shop/eutanasia-le-ragioni-del-no/)– essa ha avuto il pregio di escludere che la richiesta di morte assurga a diritto soggettivo del malato e si è limitata a prevedere una causa di non punibilità a vantaggio di chi, liberamente accogliendo la richiesta dell’interessato, ne abbia cagionato il decesso.
l’affievolimento degli strumenti di controllo sulla libertà di scelta del malato;
la restrizione dell’obiezione di coscienza;
la previsione di una disciplina provvisoria.
Che, d’altronde, la tutela del diritto alla vita non sia tema di particolare interesse per il t.u. è dato inequivocabile, posto che all’art. 2 co. 3 nell’elenco dei princìpi fondamentali che il Servizio sanitario nazionale deve rispettare in materia di suicidio assistito, si menzionano la dignità e l’autonomia del malato; la qualità della vita e il sostegno al malato, ma (nella versione del 9 dicembre così come in quella approvata il 10 marzo) del diritto alla vita… nessuna traccia! Ciò premesso, si segnala nel dettaglio quanto segue.
3. Art. 5 co. 2: soppressa la considerazione delle condizioni familiari e sociali del suicidio assistito. Il medico che riceve la richiesta di morte medicalmente assistita da parte del paziente, nella versione del t.u. approvata il 10 marzo, redige “un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata”.
La precedente versione prevedeva che oggetto del rapporto fossero anche le condizioni familiari e sociali del malato. Tale espunzione è grave e foriera di conseguenze negative per la tutela del malato; il rapporto è infatti oggetto di vaglio da parte del Comitato di valutazione clinica (art. 5 co. 5 ss.) e si conclude con il parere dello stesso Comitato, favorevole o contrario alla richiesta di morte medicalmente assistita. L’esclusione, prima per il medico che riceve la richiesta poi per il Comitato, dell’esame delle condizioni sociali e familiari del paziente rende impossibile, soprattutto da parte del Comitato, una valutazione complessiva che tenga conto, per es., di quanto possano avere inciso sulla scelta di morire opinioni o pressioni familiari ed eventuali ristrettezze economiche. Tale modifica è segno evidente e inequivocabile del fatto che, nell’impianto del t.u., il suicidio assistito, anziché essere la risposta estrema a mali ritenuti non altrimenti affrontabili – soluzione che comunque non è eticamente e giuridicamente ammissibile perché comporta la partecipazione a un atto causativo della morte di una persona –, si presta a divenire una sempre più larga “via di uscita” dall’esistenza, di fronte a situazioni di grave problematicità sociale e familiare generate dalla malattia.
L’espunzione delle condizioni familiari e sociali dal campo di indagine del medico e del Comitato non solo snellisce e agevola l’accesso al suicidio assistito ma è anche indice del reale valore che il t.u. assegna all’autonomia del paziente; a fronte dei proclami altisonanti sull’autonomia, sull’autodeterminazione e sulla dignità personale, la soluzione normativa che la Camera ha adottato è di non prevedere che il medico che riceve la richiesta e il Comitato che la valuta debbano tenere in conto proprio quei fattori ambientali che maggiormente interferiscono con la formazione della volontà del malato .
4. Art. 5 co. 5: volontà di morire accertabile per il Comitato anche ‘da remoto’. Non sono bastati due anni di vita sulle piattaforme online per rendere evidente a chiunque che l’interazione telematica tra le persone non è efficace come quella “in presenza”: ne parlano docenti, psicologici, esperti della comunicazione, sociologi, ma non ne tiene conto la Camera; essa rettifica l’art. 5 co. 5, prevedendo che l’audizione personale del malato finalizzata – si badi – ad “accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera” possa avvenire anche telematicamente. La precedente versione del testo, pur senza qualificare tale procedura come obbligatoria, quanto meno prevedeva che, ove il Comitato intendesse sentire il malato, si dovesse recare, anche tramite un delegato, al domicilio del paziente.
La modifica è chiaramente pur essa volta, come la precedente, a snellire la procedura di accertamento delle condizioni che consentono la richiesta di morte medicalmente assistita, in vista di un suo più rapido espletamento. Anche in questo caso è evidente quanto poco stia a cuore il reale controllo della libertà di scelta del malato, da sentire tranquillamente in modalità smart. In fondo il malato che ha deciso di morire potrebbe già aver assorbito tante risorse di denaro e di tempo: un’ultima call basta per mettere “agli atti” che davvero la morte era ciò che voleva, precludendo quel contatto diretto che permetterebbe di coglierne fino in fondo le reali motivazioni e i disagi sottostanti!
5. L’obiezione di coscienza. Nessuna obiezione (art. 6 t.u.) per il pubblico ufficiale che, nel testo approvato il 10 marzo, interviene nella procedura di morte medicalmente assistita, ai sensi dell’art. 4 co. 2, attestando l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato. Eppure, l’intervento del pubblico ufficiale – non contemplato nel t.u. del 9 dicembre – ha un’efficacia causale indispensabile e diretta nell’espletamento della procedura, e quindi realizza quel contrasto fra il precetto normativo, la deontologia e i dettami intimi della coscienza, tale da meritare tutela.
Circa l’operatore sanitario, la precedente formulazione dell’art. 6 t.u. prevedeva che l’obiezione di coscienza spettasse al “personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie”: il testo del 10 marzo riferisce invece il diritto all’obiezione solo all’esercente la professione sanitaria in senso stretto, escludendo quanti esercitano attività ausiliarie, senza essere al contempo esercenti professioni sanitarie.
6. La clausola di invarianza finanziaria. L’art. 9 t.u. fissa la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale, dall’attuazione della legge “non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
La previsione è neutra solo in apparenza, e costituisce il contrario di quel segnale virtuoso che parrebbe costituire per la finanza pubblica, rassicurante per chi è contrario al suicidio assistito e all’eutanasia. Se davvero il suicidio assistito, come si fa credere all’opinione pubblica, fosse inteso, nell’impianto del t.u., come il rimedio estremo dinnanzi al fallimento di tutte le altre vie proposte al malato, come è possibile, nel momento in cui se ne consente la pratica, non investire contestualmente sulle cure palliative e sul sostegno agli informal caregiver, vale a dire a quei soggetti, appartenenti alla rete familiare e amicale del malato, che gli prestano assistenza?
La scelta del t.u. che da un lato esige, per l’accesso al suicidio assistito, il previo coinvolgimento del malato (salvo il suo rifiuto) in un percorso di cure palliative, dall’altro non impiega nessuna risorsa per rendere concrete tali cure, mostra come in realtà il suicidio assistito sia, nel testo approvato dalla Camera, non tanto la soluzione di extremaratio per chi non sopporta più le proprie sofferenze, quanto la via più semplice, immediata ed economica offerta a chi deve affrontare un grave dolore.
7. L’entrata in vigore e la disciplina transitoria. Il t.u. approvato dall’Aula si conclude con un nuovo art. 11, che stabilisce l’entrata in vigore della legge 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.
L’art. 11 co. 2 prevede tuttavia che, nelle “more dell’entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 554 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, conformemente alle prestazioni previste dalle disposizioni della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente”: è un comma avente efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Occorre chiedersi, tuttavia, se le pratiche di suicidio assistito possano effettivamente essere inserite, stando al diritto vigente, nelle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, in via provvisoria prima dell’entrata in vigore di una (eventuale) disciplina organica qual è quella dettata dagli art. 1-10, dai regolamenti istitutivi dei Comitati per la valutazione clinica (art. 7) e dal decreto del Ministro della salute (art. 10). Per verificare tale ipotesi occorre richiamare alcune norme in materia.
Anzitutto, l’art. 1 co. 554 L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) – cui l’art. 11 co. 2 t.u. rinvia – stabilisce che i livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA) di cui all’art. 1 co. 7 D.Lgs. 502/1992 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’art. 1 co. 7 D.Lgs. n. 502/1992 prevede, a sua volta, che sono “posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”.
Ai sensi dello stesso art. 1 co. 7 cit., sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie che (tra gli altri casi di esclusione) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 1 co. 2 dello stesso D.Lgs. Il co. 2 da ultimo richiamato sancisce espressamente che i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, siano in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli art. 1 e 2 L. n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale. L’art. 1 L. n. 833 al co. 3 stabilisce che finalità del servizio sanitario nazionale siano la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica (e non, ad es., il dare la morte al paziente). L’art. 2 della stessa L. n. 833, sempre elencando i princìpi ispiratori del S.S.N., prevede al comma 2, lett. f) «la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione».
In breve, le prestazioni di suicidio assistito, a fortiori prima dell’entrata in vigore di una disciplina organica, non tollerano l’inserimento nei LEA, perché incompatibili con i principi ispiratori di erogazione delle prestazioni rese dal S.S.N. in base alla L. n. 833/ 1978 e al D.Lgs. n. 502/1992.
Vi è poi da chiedersi come sia possibile prevedere una disciplina provvisoria prima della istituzione, di cui all’art. 7 t.u., dei Comitati di valutazione clinica, i quali hanno la funzione precipua di garantire la tutela della dignità del malato. I Comitati potranno essere istituiti in un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la quale a sua volta entrerebbe in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. La disciplina provvisoria dell’art. 11 co. 2 invece entrerebbe in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta, come previsto dallo stesso art. 11 co. 3. Discorso analogo riguarda l’emanazione del decreto del Ministro della salute, considerato dall’art. 10 t.u., in cui dovrebbero essere previste norme di prim’ordine, relative ai requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte (lett. a); ai protocolli e alle modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte (lett. b); alle procedure di sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari (lett. c); alle modalità di un’informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n.219 (lett. e); alle modalità di monitoraggio e di potenziamento delle cure palliative (lett. f).
La norma provvisoria prevista dall’art. 11 co. 2 t.u. è pertanto inattuabile: ancora una volta, segnala l’inadeguatezza tecnica del testo approvato dall’Aula della Camera. L’inserimento della disposizione provvisoria dice molto sul piano politico: che un ramo del Parlamento approvi un testo che permette l’accesso al suicidio assistito in totale assenza di una tutela minima per il malato per un tempo di 270 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta – 180 giorni necessari per l’istituzione dei Comitati e per l’emanazione del decreto ministeriale dall’entrata in vigore della legge, cui aggiungere 90 giorni per la stessa entrata in vigore della legge, che decorrono dalla sua pubblicazione – è il segnale più chiaro e incontrovertibile di quanto poco valga, per l’odierna rappresentanza della Nazione, la vita della persona malata.
Testi a confronto: in rosso le novità apportate dall’Aula della Camera rispetto al testo delle Commissioni riunite (a cura di Carmelo Domenico Leotta e di Aldo Rocco Vitale)
A.C. 2-1418-1586-1655-1875-1888-2982-3101-ATesto unificato (versione 9 dicembre 2021)
A.S.2553Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistitaapprovato dalla Camera il 10 marzo 2022 e trasmesso al Senato l’11 marzo 2022
Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Art. 2. (Definizione) 1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5. 2. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere. 3. Le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato; b) tutela della qualità della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.
Art. 2. (Definizione) 1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5. 2. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere. 3. Le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: a) tutela della dignità e dell’autonomia della persona; b) tutela della qualità della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.
Art. 3. (Presupposti e condizioni) 1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate. 2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante e dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili; b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
Art. 3. (Presupposti e condizioni) 1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte. 2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili; b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
Art. 4. (Requisiti e forma della richiesta) 1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. 2. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni. 3. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. 4. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
Art. 4. (Requisiti e forma della richiesta) 1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà. 2. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato. 3. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. 4. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
Art. 5. (Modalità) 1. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all’atto del decesso. 2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all’articolo 4 redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo inoltra al Comitato di valutazione clinica di cui all’articolo 7 territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente. 3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata. 4. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione. 5. Il Comitato per la valutazione clinica, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l’equipe sanitaria per una audizione e può altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, al domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera. 6. Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al Comitato per la valutazione clinica e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato. 7. Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica. 8. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere. 9. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato. 10. Il medico presente all’atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui all’articolo 3. 11. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Art. 5. (Modalità) 1. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all’atto del decesso. 2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, espressa nelle forme di cui all’articolo 4, redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo trasmette senza ritardo al Comitato per la valutazione clinica di cui all’articolo 7 territorialmente competente e all’interessato. Il rapporto è corredato di copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente. 3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata. 4. Per laredazione del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3, il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando per iscritto la sua decisione al richiedente. 5. Il Comitato per la valutazione clinica, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l’équipe sanitaria per un’audizione ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera. 6. Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al Comitato per la valutazione clinica e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato. 7. Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme con tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e che esso sia consentito alle persone prive di autonomia fisica mediante l’adozione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di strumenti, anche tecnologici, che consentano il compimento dell’atto autonomo secondo le disposizioni della presente legge. 8. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunqueper la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistitala possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezionedella decisione motivata del medico di cui al comma 4 o del parerecontrario del Comitato. 9. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato. 10. Il medico presente all’atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui all’articolo 3. 11. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Art. 6. (Obiezione di coscienza) 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all’articolo 7 al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente. 2. L’obiezione di coscienza può sempre essere revocata o essere proposta anche fuori del termine di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione ai soggetti di cui al comma 1. 3. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento. 4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione.
Art. 6. (Obiezione di coscienza) 1. L’esercente la professione sanitaria non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all’articolo 7 al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente. 2. L’obiezione di coscienza può sempre essere revocata o essere proposta anche fuori del termine di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione ai soggetti di cui al comma 1. 3. L’obiezione di coscienza esonera l’esercente la professione sanitaria dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento. 4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge adottando tutte le misure, anche di natura organizzativa, che si rendano necessarie. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione.
Art. 7. (Comitati per la valutazione clinica) 1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali. 2. Tali organismi devono essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.
Art. 7. (Comitati per la valutazione clinica) 1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamentoadottato con decreto del Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali. 2. I Comitati di cui al comma 1 devono essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati. 3. Ai componenti dei Comitati di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 8. (Esclusione di punibilità) 1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata.
Art. 8. (Esclusione della punibilità) 1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge e la volontà attuale, libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata.
Art. 9. (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9. (Disposizioni finali) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto: a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita; b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita; c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari; d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa in modo digitale; e) definisce le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219; f) definisce le modalità di monitoraggio e di implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale. 2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 10. (Disposizioni finali) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto: a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita; b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita; c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari; d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa in forma digitale; e) definisce le modalità di un’informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n.219; f) definisce le modalità di monitoraggio e di potenziamento della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale. 2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 11. (Entrata in vigore)1. Salvo quanto previsto dal comma 3, la presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.2. Nelle more dell’entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 554 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, conformemente alle prestazioni previste dalle disposizioni della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente.3. Il comma 2 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
L’ondata culturale per il riconoscimento giuridico dell’aiuto al suicidio e della morte inflitta deliberatamente con il consenso della vittima (la c.d. eutanasia) è l’effetto di una cultura anti-solidaristica, in cui san Giovanni Paolo II ha visto quasi l’espressione di una vera «cultura di morte»[1]. Se costituisce oggetto di un obbligo morale contrastare la richiesta di erodere la tutela giuridica della vita, non meno importante è comprendere sul piano intellettuale i fattori causali che rendono il corpo sociale disponibile a dare l’assenso a riforme che abbattono gli steccati giuridici a protezione della vita. L’adesione di una consistente porzione della nostra società alla proposta referendaria di abrogare le norme di legge a tutela della vita deve condurre a una riflessione profonda. Il problema, prima che morale e giuridico, è antropologico.
1. La cifra della solitudine nelle vicende eutanasiche. Ilprocesso verso la legalizzazione dell’uccisione su richiesta ha avuto per motore, a partire dagli anni ’60 del secolo scorso, il tema della sofferenza del malato per una patologia incurabile che cagiona forti sofferenze fisiche e psichiche. Questa situazione è stata presentata come il motivo principale della richiesta di essere uccisi. L’inclinazione primaria della persona umana di permanere nell’esistenza, che è rivelata da tutte le potenze del suo essere, è stata talmente logorata dalla malattia e dalla sofferenza, che il desiderio di non più soffrire finisce di prevalere sull’inclinazione naturale.
Il carattere drammatico di questa condizione della vita umana è comprensibile, sicché non può non destare sentimenti di autentica compassione la visione e la conoscenza del fatto che uomini e donne patiscono dolori e sofferenze a causa della malattia. A questa condizione triste di vita non è possibile offrire veri rimedi; tuttavia, la società non deve rimanere indifferente al dolore e alla sofferenza altrui. La medicina ha sempre più progredito nella somministrazione delle terapie che mitigano il dolore con l’uso efficace degli analgesici, al punto che le attuali cure palliative sono oggi patrimonio della medicina e del diritto. La loro promozione per la diffusione in tutte le strutture sanitarie e curative è obbligatoria per la L. 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore). La sofferenza psicologica può essere – rectius, deve essere – mitigata dall’accompagnamento del malato, nel rispetto della sua essenziale dignità, da parte dei medici e degli addetti alle cure, nonché da parte dei familiari, dei conviventi e degli amici.
I fattori più acerbi di dolore sono infatti il sentimento di abbandono e la condizione di solitudine in cui il malato può venire a trovarsi. La sensazione dell’inutilità; la percezione di essere stato scartato dagli altri e di essere per gli altri soltanto un peso che si sopporta con fastidio e fatica costituiscono per la persona gravemente ammalata la ferita più grande.
Se l’ordinamento offre alle persone vulnerabili la facoltà di farsi uccidere da un medico in modo indolore, il sentimento dell’inutilità si accresce; il desiderio secondo natura di permanere nell’esistenza viene vissuto come una colpa dalla persona fragile, come se tale desiderio fosse frutto di un ingiusto egoismo che sottrae risorse agli altri, ai familiari e all’intera società.
La previsione come lecita e praticabile dell’uccisione su richiesta o dell’aiuto al suicidio recide in modo tragico il rapporto tra l’io e gli altri. Vuol significare: tu sei tutto a te stesso e per te stesso; la tua dignità sta nello stare solo di fronte alla vita o alla morte. Decidi tu per te stesso; noi, per rispetto a te, siamo indifferenti alle tue scelte.
La medaglia dell’autonomia presenta due facce: da un lato, la libertà assoluta; dall’altro, la solitudine e l’abbandono. Si dirà: non è detto che ciò accada. Certamente. Potranno trovarsi persone che non abbandonano il malato. Tuttavia: è il diritto che lo abbandona. Si dirà: il diritto non può imporre la solidarietà. Ma il diritto non deve favorire la solitudine e l’abbandono, erigendo normativamente un simbolo che significa: alla società non importa che tu viva o che tu muoia. La cifra dell’uccisione su richiesta è la solitudine.
2. Verso l’accettazione della teorica del ‘completed life’? La solitudine non riguarda soltanto le persone malate, bensì tutti coloro che si sentono gettati nel mondo senza poter riconoscere un fine per sé, né in vita né al di là della vita terrena.
E’ noto che in Olanda la liberalizzazione dell’uccidere, formatasi per via giurisprudenziale fin dal 1991, è divenuta legge nel 2001 (l. 12 aprile 2001, n. 137). I requisiti dell’uccisione legale sono la richiesta volontaria e la sofferenza insopportabile e senza prospettiva di miglioramento del richiedente. L’area dell’eutanasia legale si è allargata anche agli adolescenti pervenuti all’età di dodici anni, che difficilmente sono in grado di assumere decisioni mature sulla propria morte e, infine, ai neonati fino al compimento del primo anno di età, dei quali, secondo la relazione ministeriale della l. 11 dicembre 2015 (New Regulation on late-term Abortions and Terminations of Lives of Neonates), è ammissibile l’uccisione anche quando, pur non dipendendo la loro sopravvivenza da un trattamento medico intensivo, sia formulabile un giudizio circa le serie difficoltà che incontreranno nella vita futura nell’affrontare la sofferenza.
In Olanda è ora animata la discussione sull’opportunità di compiere un passo ulteriore sulla via eutanasica, rendendo legale l’uccisione o l’aiuto a uccidersi quando la persona dichiara al sanitario che per lui la vita si è completata (teoria del ‘Completed life’).
Nel 2014 il Governo dei Paesi Bassi ha incaricato un Comitato di esperti di fornire un parere in vista di riconoscere l’aiuto al suicidio e l’uccisione su richiesta per coloro che ritengono la loro vita completata e il cui desiderio non potrebbe essere esaudito alla stregua della legge del 2001. Il Comitato, rilevato che il problema non sussiste per coloro che, ritenuto di aver completato il ciclo di vita, sono affetti da sofferenze che presentano anche una dimensione medica – i quali possono già ricorrere oggi senza ostacolo all’uccisione – ha proposto, tra le altre ipotesi, di ricondurre la fattispecie di ‘Completed Life’ sotto lo spettro applicativo della legge che esclude la punibilità.
Nel gennaio 2020 i risultati di una ricerca sociologica sono stati presentati in un’ampia relazione al ministero olandese per la salute, il benessere e lo sport[2]. Lo scopo era quello di esplorare in modo più dettagliato le dimensioni, le caratteristiche e le circostanze degli anziani desiderosi di morire, pur senza malattie gravi. Più di 21.000 adulti di età superiore ai 55 anni hanno completato un questionario completo, e i ricercatori hanno condotto interviste approfondite con decine di persone anziane.
Da questa indagine, i ricercatori hanno stimato che lo 0,18% di tutte le persone di età di 55 anni e oltre desidererebbero terminare la loro vita anche in assenza di malattia grave. La percentuale equivale a poco più di 10.000 persone. I ricercatori hanno anche scoperto che poco più di un terzo di questo gruppo vorrebbe ricevere un aiuto per morire, mentre due terzi preferirebbe terminare la propria vita da soli. Nonostante la grave problematicità della questione, il partito progressista socioliberale Democraten 66 (D66) ha annunciato che avrebbe presentato una proposta per una nuova legge nel 2021.
Iniziative private, peraltro, non ostacolate dall’Autorità giudiziaria, sono all’opera per incentivare la richiesta di morte assicurando all’interessato un procedimento terminativo senza dolore. Lo psichiatra e psicoterapeuta olandese Boudewijn Chabot, dopo aver contribuito, nel periodo antecedente al 1991, all’approvazione della legge eutanasica provvedendo egli stesso a uccidere impunemente i richiedenti la morte, si è dedicato negli ultimi venti anni alla descrizione teorica e alla realizzazione operativa del ‘sogno’ di affrettare la morte degli individui insegnando a loro stessi a uccidersi senza dolore – e senza il controllo medico – con il metodo detto del Voluntary Refusal of Food and Fluid (VRFF), corredato dal sostegno di qualche farmaco a scopo palliativo. L’itinerario proposto è di un morire ‘dignificato’ dalla piena espressione della libertà individuale, facendo prevalere sul ‘fato’ e sulla malattia la ‘dignità’ della persona umana[3].
3. La cifra antropologica del ‘completed life’. La proposta di estendere la proposta eutanasica ai casi di ‘completed life’ è emblematica della cifra antropologica della cultura di morte, basata nella solitudine dell’io che ha smarrito ogni tipo di relazione, con i familiari e con gli amici innanzitutto, e poi con l’intera società. La radice di questo smarrimento è il venir meno dell’idea relativa alla sacralità della vita, che costituisce il vincolo primordiale dell’esistere dell’uomo con l’essere che è il fondamento metafisico dell’esistenza; in definitiva, il venir meno della consapevolezza di essere creatura, cioè un quid unisussistente creato da Dio.
Già si è accennato: l’altra faccia dell’autonomia autoreferenziale, da cui dovrebbe scaturire, secondo gli eutanasisti, la decisione per la morte, è il naufragio del soggetto individuale nella completa solitudine. Ma – insegna San Paolo -: “in effetti nessuno di noi vive per se stesso, né muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore” (Rom, 14, 7-8). Chi vive per se stesso, recidendo i rapporti con Dio e con gli altri, si avvia a un destino di solitudine e questa è la condizione in cui si alimentano il tedio per la vita, la disperazione e, alla fine, anche il rifiuto del legame ontologico di se stessi con la vita.
4. Esistenza e società secolarizzate sono all’origine del rifiuto della vita. Che il fondamento giuridico della legalizzazione dell’uccidere su richiesta e dell’aiutare a suicidarsi stia nella secolarizzazione dell’esistenza, che segue alla deriva della secolarizzazione del diritto e della società, risulta evidente tanto dai dati empirici tratti dalla condizione secolarizzata della società olandese, quanto dalla giustificazione ideologica che gli eutanasisti forniscono a sostegno della legalizzazione.
Il tema è stato razionalizzato in modo compiuto da Norbert Hoester, filosofo del diritto penale di area linguistica germanica, per il quale non sussiste alcun diritto alla vita in coloro che non sono in grado di manifestare un interesse attuale a proseguire l’esistenza. Egli ha elaborato la teoria dell’interesse come base del diritto alla vita in relazione all’aborto, dapprima in alcuni articoli e successivamente nello scritto Abtreibung im säkularen Staat del 1991[4]. Ha successivamente sviluppato il tema del diritto alla vita con riferimento ai soggetti nei primi mesi di vita nel 1995[5] e, con riferimento a ogni persona, nello scritto Sterbehilfe im säkularen Staat del 1998[6].
L’idea della tutela della vita prenatale poggerebbe esclusivamente sul dogma della creazione divina dell’uomo; pertanto, non avrebbe diritto di cittadinanza nello Stato secolare. I soggetti ancora non nati non posseggono un interesse proprio alla prosecuzione della vita. L’idea cardine del diritto nello Stato secolare sarebbe quella di interesse; il criterio di esistenza dell’interesse è la sua azionabilità. Ove non v’è interesse azionabile, in modo diretto o indiretto, lì non vi sarebbe diritto. Lo Stato secolare, come mero regolatore degli interessi azionabili, in tanto si potrebbe determinare alla protezione di un bene in quanto vi sia un soggetto che rivendichi la tutela di quel bene come interesse proprio. Lo Stato secolare, fondando il diritto esclusivamente sul substrato degli interessi azionabili, è costretto dalla sua logica interna a togliere ogni fondamento oggettivo al diritto e a riconoscere come giusto o ingiusto soltanto ciò che trova sostegno o contrasto nell’interesse attuale di coloro che sono ritenuti partecipi del patto sociale stipulato per la convenienza di tutti.
Gli stessi principi sono affermati nell’ambito della corrente etico-antropologica rappresentata dall’influente bioeticista australiano-americano Peter Singer, sul rilievo che non ogni essere umano è persona e che soltanto la persona ha dei diritti. Egli cancella infatti ogni differenza tra l’uomo e l’animale superiore assumendo che la scoperta di Darwin circa le nostre origini e il declino della “credibilità della narrazione della nostra creazione divina secondo l’immagine di Dio”[7] ha sovvertito la tradizionale concezione dell’uomo.
La conclusione di Singer non riguarda soltanto gli infanti attinti da disabilità intellettive irreversibili, che non sarebbero mai capaci di divenire esseri razionali e autocoscienti, bensì riguarda tutti i bambini fino a un certo limite di età. Nessuno infatti può rivendicare il diritto alla vita se non è in grado di concepire se stesso come un’entità distinta che esiste nel tempo. Con ciò Singer perviene al punto nevralgico della sua teoria: il diritto alla vita spetta soltanto a chi è capace attualmente di desiderare di vivere. Chi non può esternare questo desiderio non ha il diritto alla vita. Non hanno il diritto in questione tutti i bambini fino al termine del terzo mese di vita e tutti coloro che si trovano in stato mentale tale da non poter esprimere questo desiderio. La ragione per cui non li si uccide è di carattere utilitaristico. La diversa pregnanza delle ragioni utilitaristiche vale poi per estendere o restringere l’opportunità dell’uccisione di cui Singer discetta a lungo nei suoi scritti.
5. Conclusione. Se il problema è antropologico, come si è cercato sia pur brevemente di dimostrare, allora il contrasto alla legalizzazione dell’uccidere deve essere riscoperto e rivissuto nella corretta comprensione della persona umana come ente creato per un fine naturale e soprannaturale. L’idea esistenzialistica e materialistica che l’uomo si un oggetto gettato nel mondo senza un perché e senza un destino è l’origine remota, anche se forse non consapevole in molti che la accettano, di ogni proposta eutanasica. La riscoperta del bene che è il fine della vita farà germogliare nuovamente quei legami di solidarietà tra gli uomini e le donne che sembrano oggi desolatamente in via di sparizione. Le proposte eutanasiche appariranno allora come destituite di senso. La ferita che esse vogliono introdurre nel più intimo dell’esistenza dell’uomo verrà allora risanata. L’opposizione alla deriva eutanasica troverà nuova linfa ed energia.
Mauro Ronco
[1] Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, 25 marzo 1995, 12.
[2] Van Wijngaarden et al., Perspectivien op de Doodswens bij Voltooid Leven: De Mens en de Cijfers, 2020. I risultati della ricerca, che è esposta in lingua olandese, sono esaminati da Sjaak van der Geest, Prya Satalkar, Thinking about ‘Completed Life’ Euthanasia in the Netherlads from the Generativity Perspective: A Reflexive Exploration, in Anthropology Aging, 2021,vol. 42, No. 1, 128-139.
[3] V., in particolare, B. Chabot, Dying gone astray, Nijmegen, 1996; Id., Taking Control of your Death by Stopping Eating and Drinking, Amsterdam, 2014.
[4] N. Hoerster, Die unbegründete Unverfügbarkeit ungeborenen menschlichen Lebens, in Juristen Zeitung, 1991, 503-505; Id., Haben Föten ein Lebensinteresse?, in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 1991, 385-395; Id., Abtreibung im säkularen Staat. Argumente gegen den § 218, Frankfurt am Main, 1991.
[5] N. Hoerster, Neugeborene und das Recht auf Leben, Frankfurt am Main, 1995.
[6] Hoerster, Sterbehilfe im säkularen Staat, cit.
Da una prima lettura della sentenza 9 settembre 2021, n. 24414 delle Sezioni unite civili della Cassazione, sull’esposizione del crocifisso nelle scuole, emergono luci e ombre, le cui ricadute pratiche saranno tutte da verificare.
1. Sono due i punti centrali affrontati nella sentenza.
Quanto al primo punto, le Sezioni unite evidenziano come l’obbligo di esposizione del crocifisso (art. 118 del r.d. n. 965/1924) si inserisca in un «quadro normativo fragile», ponendosi in contrasto con l’ordinamento costituzionale. Esso si sostanzierebbe in una precisa «scelta confessionale» con la quale lo Stato si identifica con una religione, violando il principio che distingue l’ordine suo proprio da quello delle confessioni religiose (art. 7 c. 1 e 8 c. 2 Cost.). Lo Stato, del resto, non può servirsi di simboli religiosi per conseguire i suoi fini.
Il richiamo di tale principio suscita perplessità alla luce della funzione e del significato del crocifisso nel contesto italiano. La Cassazione infatti sottolinea come la croce «descriv[a] anche uno dei tratti del patrimonio culturale italiano e rappresent[i] una storia e una tradizione di popolo», richiamando «valori (la dignità umana, la pace, la fratellanza, l’amore verso il prossimo e la solidarietà) condivisibili, per il loro carattere universale, anche da chi non è credente». La centralità della valenza culturale e valoriale del crocifisso ci pare faccia sì che l’imposizione dello stesso possa considerarsi un’opzione pienamente laica – anche per il credente, si badi bene, nel contesto scolastico, e proprio per quel dualismo che connota nel profondo il cristianesimo –. L’obbligo di esibizione del simbolo non si traduce in una scelta tipica di uno Stato confessionale, introducendo semmai una differenziazione ragionevole tra simboli religiosi che prende atto di come il cattolicesimo sia parte della cultura popolare italiana (cfr. art. 9, n. 2 Accordo 1984). Appare allora incongruo invocare la distinzione degli ordini, onde restituire a Dio un simbolo che appartiene pure a Cesare, avendo contribuito a forgiare la sua identità.
2. Le Sezioni unite menzionano altri due corollari del principio di laicità: «l’imparzialità e l’equidistanza che devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni». I giudici tuttavia avallano una certa idea di neutralità, omettendo di richiamare parti della nota sentenza Lautsi c. Italia della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, ove si è precisato che «la decisione di perpetuare o meno una tradizione rientra in linea di principio nell’ambito del potere discrezionale dello Stato» (§ 68). In Europa, d’altronde, convivono diversi modelli di laicità; pertanto occorrerebbe relativizzare il concetto di neutralità perché lo Stato, qualsiasi decisione prenda circa i simboli religiosi, è in qualche modo ‘di parte’: e ciò sia quando li vieta, sia quando li include, sia quando ne impone uno solo per ragioni culturali e valoriali, compiendo, nel rispetto dei diritti e delle libertà individuali, valutazioni politiche di sua esclusiva pertinenza. E questo a fortiori sulla base dell’asserto della Corte di Strasburgo fatto proprio dalla Cassazione, che ribadisce come il crocifisso sia «un simbolo essenzialmente passivo, perché non implica da parte del potenziale destinatario alcun atto, neppure implicito, di adesione ad esso». Continua a leggere
Il 15 giugno 2021 Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avelino e vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino, ha svolto davanti alla Commissione Giustizia del Senato un’audizione sui “Disegni di legge n. 2005 e n. 2205, contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità”, il c.d. d.d.l. Zan sull’omofobia. A seguire il testo della relazione, trasmessa agli atti della Commissione, centrata sui profili penalistici della nuova disciplina.
Onorevole Presidente,
Onorevoli Senatori,
vi ringrazio per l’invito.
Desidero sottoporre alla vostra attenzione alcune brevi riflessioni su un aspetto, in particolare, del disegno di legge recante il nr. 2005, già oggetto, per la verità, di condivisibili rilievi critici da parte di insigni esponenti della scienza penalistica: mi riferisco alla disposizione incriminatrice che andrebbe ad integrare l’art. 604 bis del codice penale.
L’indeterminatezza del precetto penale non è mera questione accademica, da puristi del diritto. Chi vi parla è un pratico del diritto, un tecnico che è chiamato ad interpretare la norma, a farla vivere nella concretezza delle relazioni personali. La mia, dunque, è la preoccupazione di chi cerca di capire quali saranno i possibili scenari applicativi, mostrando al legislatore come verosimilmente andrà a finire. Ed il finale, assai prevedibile, non tranquillizza. Cerco di spiegare in sintesi le principali ragioni di siffatta preoccupazione.
L’art. 2 del disegno di legge in questione non incrimina un fatto, una condotta che abbia una sua materialità, bensì l’istigazione, cioè una condotta di incitamento che è fatta di parole. Un incitamento, peraltro, non a commettere reati ma a compiere atti di discriminazione. Va pure evidenziato che abbiamo a che fare con discriminazioni sui generis, perché non si tratta di situazioni oggettivamente uguali trattate in modo disuguale (si pensi al razzismo, pure considerato dall’art. 604 bis c.p.), ma situazioni ritenute uguali secondo prospettazioni soggettive e, nel caso della cosiddetta identità di genere (come definita dall’art. 1 del medesimo d.d.l.), volutamente distoniche rispetto all’evidenza, oggettivamente percepibile, del corpo.
Come farà l’interprete a stabilire quando quelle parole di incitamento siano da considerare penalmente rilevanti? L’interprete è chiamato a stabilire, in buona sostanza, se quelle parole siano espressive di un hate speech, di un discorso di odio. E qui incontriamo la prima grande difficoltà.
Il pubblico ministero, prima, ed il giudice, poi, non sono psicologi; direi di più, non devono fare gli psicologi. L’indagine su una disposizione interiore non compete ai magistrati, è strutturalmente estranea alle aule di giustizia. Può esservi interesse ad accertare i motivi che hanno spinto a commettere un reato, certo! Ma il motivo, così come il movente, innervano la condotta; e dunque si rivestono di materialità. L’odio può essere al fondo del movente, ma è quest’ultimo che va provato, che può essere provato.
Nel caso dell’art. 2 del disegno di legge in questione, tuttavia, è proprio questo che si chiede all’interprete, soprattutto se lo si legge unitamente all’art. 4. Si chiede a chi dovrà applicare quel precetto di stabilire quando le parole di incitamento siano motivate da ragioni culturali, etiche o religiose, e quando, invece, da odio. Ed allora bisogna chiedersi quali potrebbero essere le strade, processualmente praticabili, che possono consentire di dimostrare che si è in presenza di un discorso di odio penalmente rilevante. Leggo, nelle relazioni di accompagnamento ai testi normativi poi unificati nel presente disegno di legge, che la differenza dipenderà dalle modalità di estrinsecazione del pensiero o da precedenti condotte dell’autore.E però questi sono indici che il diritto penale considera ai fini della graduazione della pena o della pericolosità sociale; oppure, come nel caso delle modalità espressive, quando siam dinanzi a parole che sono oggettivamente offensive. Ma quando si è dinanzi a chi sostiene -come ha fatto Luciana Piddiu, autodefinitasi femminista e comunista su Micromega del 26 aprile di quest’anno- che “la differenza sessuale, che piaccia o no, non è un’opinione. E’ ciò che ha consentito alla nostra specie di riprodursi e sopravvivere”; cioè dinanzi a chi incita a non obliterare l’evidenza del corpo, potrà dire l’interprete che quella frase è da ritenersi omofoba, che cioè è un discorso di odio, sol perché espressa in modo polemico?
Il pericolo è che, allora, la vaghezza del precetto finisca con l’attribuire all’interprete il compito di stabilire, egli, quando si è dinnanzi ad un discorso di odio; cioè quando un’opinione integra un crimine. Ed in una materia così delicata e controversa, terreno di scontri culturali accesi, assegnare il compito non di arbitro ma, per il contenuto etico che lo stigma omofobico porta con sé, il ruolo di vero e proprio scrittore delle tavole della nuova legge morale al giudice appare operazione rischiosa. Essendo questo uno dei risvolti, ed il peggiore, del cosiddetto panpenalismo, che altro non è, come avvertito da autorevoli giuristi, che la delega dell’etica pubblica alle aule giudiziarie.
Vi è, poi, un secondo aspetto sul quale desidero richiamare la vostra attenzione; anche questo tratto dalla mia esperienza professionale. Questa tecnica normativa fondata sulla individuazione dell’odiatore può condurre ad un effetto, certo non voluto, ma assai probabile, di aumentare, paradossalmente, la conflittualità su questi temi anziché attenuarla. Ed infatti, dal momento che si tratta di temi ad alto contenuto di contrapposizione culturale, direi antropologico, può manifestarsi la tentazione, una volta che si ha a disposizione l’arma della sanzione penale, di trasferire il confronto dal piano del confronto delle idee a quello del confronto nelle aule di giustizia, attraverso la denuncia penale dell’avversario. Denuncia che sarebbe agevolata proprio dalla vaghezza del precetto penale. Denuncia che porterebbe all’apertura di un procedimento penale, che, a prescindere dal suo esito, espone, di suo, chi lo subisce ad una pena, spesso dalla durata intollerabile.
Non solo: invocando l’intervento del giudice penale, si espone il denunciato allo stigma pubblico dell’odiatore omofobo, con tutto quel che ne consegue. E se consideriamo la vastità dei campi che possono essere interessati dal confronto su questi temi (dalla famiglia alla scuola, dagli ambienti religiosi a quelli più ampiamente sociali e politici), non sfugge quali e quante persone potrebbero ritrovarsi incasellati in questa categoria non proprio piacevole, al pari, appunto, di un razzista. Con ciò alimentando rancore, conflittualità, discordia.
Qualcuno ha detto che la legge penale di una generazione diventa la morale della generazione successiva: ecco, io non vorrei che passasse l’idea che l’indispensabile confronto culturale su temi importanti come la sessualità sia vissuto come una battaglia che si concluda con la criminalizzazione del dissenso. Usando la sanzione penale non più come extrema ratio, ma come, osservato dal presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick, “come strumento primario di controllo sociale”.
Lo stigma mediatico-culturale incombe già, come dimostra il caso del mio libro bloccato dalla Feltrinelli. Il ddl Zan traduce quel marchio in sanzioni penali.
Un paio di mesi fa Simonetta Matone, un magistrato che ha speso la vita per la tutela dei diritti, soprattutto dei più deboli e dei minori, riceve dalla Rettrice de La Sapienza l’incarico di Consigliera di fiducia dell’Ateneo romano: in base al Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali del gennaio 2021, questa figura fornisce consulenza e assistenza alle vittime. Le associazioni di area Lgbt+ chiedono pubblicamente il ritiro della nomina perché la cons. Matone sarebbe “nota da sempre per le posizioni omofobe”. Prova certa e unica del crimine di “omofobia” da lei perpetrato è la sua firma – fra circa 400 di giudici, avvocati e docenti – all’appello del gennaio 2016 del Centro studi Livatino, che era critico nei confronto dell’allora ddl Cirinnà, poi diventato legge nel maggio successivo.
Più o meno negli stessi giorni giunge il libreria un volume scritto a più mani con amici del Centro studi, da me curato, di commento articolo per articolo al ddl Zan: il ddl, approvato alla Camera nell’autunno 2020, è attualmente all’esame del Senato. Giunge in libreria? Così dovrebbe avvenire per contratto: l’editore Cantagalli lo aveva consegnato al principale distributore italiano, e questi, a sua volta, lo aveva smistato per le varie reti librarie. Peccato che nelle librerie Feltrinelli il testo non si trovi: dopo varie segnalazioni di persone che vorrebbero acquistarlo, e alle quali vengono date le risposte più improbabili, un accertamento svolto contestualmente in più città italiane fa constatare che è rimasto bloccato. Le proteste ottengono di farlo rimettere in circolazione, con annesse scuse; inutile dire che, come la d.ssa Matone è la persona meno adatta a essere marchiata quale soggetto discriminatorio, così il nostro libro è un testo scientifico privo di offese nei confronti di chiunque.
MA QUALE “PRIORITÀ”
A pandemia non ancora superata, con la devastazione economica a essa seguita, il leader di un importante partito italiano individua quale “priorità” l’approvazione del ddl Zan: perché lo stigma dell’omofobia da mediatico-culturale, quale incombe pesantemente, come dimostrano le due vicende appena riferite, sia tradotto in sanzioni penali; e perché in tal modo passi dal mito della discriminazione omotransfobica alla realtà della discriminazione di chi ritiene che la famiglia sia un dato di natura.
L’omofobia è il marchio di infamia per condurre oggi all’esilio sociale, domani agli arresti chi, non si omologa al verbo dei talk show, delle fiction, delle emergenze che non esistono e egli esperimenti di disaggregazione di quel poco che ha mantenuto un profilo strutturato. Nella metà degli anni 1970, allorché il Partito comunista italiano concludeva il suo percorso di conquista delle istituzioni con l’ingresso nelle maggioranze di solidarietà nazionale, l’indimenticato Augusto Del Noce enucleava la categoria del “mito del fascismo”. Egli distingueva tra il fascismo storico e il fascismo demonologico: il primo, allora un po’ più di oggi, contava su nulla più di un gruppo di nostalgici; il secondo costituiva un’arma di esclusione, poiché sovrapponeva a una persona, a un’associazione, a un gruppo culturale l’etichetta di fascismo, e con questo lo estrometteva da ogni ambito di confronto, di discussione, di semplice ascolto. Arbitro ultimo di chi meritasse o meno quella qualifica esiliante era il PCI, o chi, nei vari ambiti, si esprimeva per conto di quell’area politica.
COME SI ROMPE L’INCANTESIMO
Quarant’anni dopo ‘omofobo’ sostituisce ‘fascista’, e titolato ad adoperarlo nei confronti del nemico di volta in volta preso di mira è il mainstream anni 2020, meno strutturato rispetto all’antico PCI: una galassia che conosce punti di forza nelle redazioni dei media più diffusi, e individua nella giurisdizione lo strumento attraverso cui stroncare, se necessario col carcere, non già chi in qualsiasi modo offende una persona perché omo o transessuale, bensì chi esprime riserve e perplessità per i c.d. nuovi diritti. Il pensiero debole, che ruota attorno alla fluidità del gender, ha necessità di sanzioni forti, con le quali impedire il dissenso, pur se civile e ragionato, per l’equiparazione delle unioni same sex alla famiglia fondata sul matrimonio, per l’adozione omogenitoriale, per la maternità surrogata.
È una pesante cappa su un corpo sociale che non cessa di soffrire le ferite della pandemia: quelle fisiche, i contraccolpi psicologici, le ricadute economiche. Così pesante che in occasione della Festa dei lavoratori il tema dominante, invece delle morti sul lavoro, o della tragica dilatazione della disoccupazione, o della rimozione degli ostacoli fiscali e burocratici a rendere effettiva la ripresa, è stata l’intimazione ad approvare il ddl Zan il prima possibile!
L’incantesimo si rompe se si apre la finestra e si guarda alla realtà, mettendo da parte i consiglieri fraudolenti. Per svegliare il debole Theoden e ricordargli la sua missione di re non serve tentare la mediazione con Saruman, che non ha nessuna intenzione di venire a patti: è sufficiente smascherare la schiera dei Vermilinguo oggi presenti ovunque; è raccontare che col testo Zan la posta in gioco è la libertà, di formazione, di istruzione, scientifica e di opinione; è convincersi che va fatto adesso e senza complessi.