Il New York Times piagnucola il calo di donne americane disposte a vendere il proprio corpo a causa del vaccino anti Covid… e non si può più ricorrere nemmeno all’Ucraina
Cercasi disperatamente surrogate. Il titolo campeggiava qualche giorno fa nientepopodimeno che sulla home page del New York Times. Il lungo articolo parte raccontando la storia di Charlie «e suo marito» che stanno aspettando da 15 mesi la loro “surrogata” quando l’agenzia con cui hanno siglato il contratto aveva parlato di «una attesa di sei mesi al massimo». Un disservizio non da poco… I due uomini hanno già effettuato l’inseminazione artificiale attraverso gli ovuli di una donna cosiddetta donatrice (in realtà pagata per questo “servizio”) ed erano alla ricerca di una donna che si fosse resa disponibile per la gestazione, una surrogata appunto. E siccome non la trovano, scrive il New York Times, sono disposti ad alzare la posta in gioco, 50mila dollari al posto di 35mila, più extra per i vestiti, gli spostamenti e altre amenità. Chi offre di più?
Secondo il quotidiano americano nella stessa “situazione” ci sarebbero «migliaia di aspiranti genitori» negli ultimi anni a causa della pandemia, si è registrata una diminuzione di circa il 60% delle potenziali “madri surrogate”, i tempi di attesa sono raddoppiati e i costi sono aumentati sensibilmente. Ogni tanto una bella notizia, verrebbe da dire.
Tra le motivazioni di questo calo, rileva il Nyt c’è il vaccino anti Covid. Nel contratto che le parti in causa firmano – i committenti che richiedono il bambino e la mamma gestante che porta avanti la gravidanza – ci sono sempre state molte limitazioni della libertà della donna stessa, che per contratto è tenuta ad osservare una determinata dieta, stile di vita ecc. Ora però il contratto prevede la vaccinazione anti Covid che molte potenziali surrogate non sono disposte a fare. Non solo. Nei contratti viene ora richiesto di non viaggiare oppure di partecipare, per tutta la durata della gravidanza, a grandi eventi o raduni pubblici, scenario che, dopo due anni di lockdown, ha evidentemente scoraggiato anche chi ha molto bisogno di soldi. Inoltre pare che il periodo della pandemia abbia portato molte donne a ridefinire le priorità e molte scelgono di non mettersi più a disposizione per questa pratica.
Il Nyt riporta con rammarico che le coppie di “aspiranti genitori” sono così sfortunate da non poter contare su quella che è sempre stata la più economica opzione B, ovvero l’Ucraina, a causa del conflitto in corso. Un bel problema, le americane non sembrano più così disposte a farsi schiavizzare e nemmeno in Ucraina si può più rimediare. E dunque le agenzie corrono ai ripari, spingendo più sul marketing, aumentando compensi, offrendo premi extra a chi si vaccina, insomma ricchi premi e cotillons.
Sempre utile poi è raccontare le storie “positive”. Come quella di Amir «e suo marito», che sono al terzo bambino commissionato ottenuto tramite utero in affitto.
Scrive sempre il Nyt: «Hanno pagato circa $ 200.000 in totale per la loro prima maternità surrogata nel 2017: $ 35.000 per le spese di screening delle donatori di ovociti, una donazione di ovociti, l’assicurazione per la donazione di ovociti, la quota dell’agenzia di donazione, le spese di viaggio e le spese legali; $ 35.000 per la fecondazione in vitro, che includeva il recupero degli ovuli, la creazione degli embrioni e il trasferimento dell’embrione; e più di $ 120.000 per il processo di maternità surrogata, che includeva un compenso di $ 35.000 per la surrogata, più le spese di agenzia surrogata, l’assicurazione per la surrogata, le spese legali, lo screening, le spese di viaggio e altre varie. La seconda volta, a settembre 2020, hanno pagato $ 150.000, utilizzando un’agenzia diversa».
Nessuno pensa minimamente ai bambini, o anche “solo” alle donne utilizzate come forni. L’importante è risolvere il problema della carenza di prodotto sul mercato. È l’Occidente, bellezza.
Nota di BastaBugie:l’autrice del precedente articolo, Raffaella Frullone, nell’articolo seguente dal titolo “8 marzo per le donne ucraine, ma non si parla di utero in affitto” parla della situazione delle donne in ucraina e dei loro bambini.
Ecco l’articolo completo pubblicato sul Sito del Timone il 9 marzo 2022:
E così anche questo 8 marzo è passato, con il suo carico di retorica, finte rivendicazioni, strumentalizzazioni e pseudo battaglie fuori tempo massimo. Il tutto condito da mazzi di mimose ovunque. […] La variante sul tema, quest’anno, ça va sans dire, era l’Ucraina, e dunque già il giorno precedente il Ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti ci aveva tenuto a specificare che questo 8 marzo sarebbe stato per loro, «per le donne ucraine».
E infatti ieri nel suo discorso al Quirinale ha affermato: «L’8 marzo nasce come universo di storie e lo è anche oggi: un popolo di volti e di nomi. […] Oggi, quelli delle nostre sorelle ucraine, così coraggiose, cui voglio dire: noi siamo con voi, al fianco della vostra storia e delle vostre storie. Sono le nostre storie che ci fanno rinascere quando siamo laceri, feriti, persino distrutti. Storie che, ogni giorno a rischio della propria vita, le donne raccontano da giornaliste o soccorrono da volontarie o proteggono al servizio dello Stato. Tutti questi volti, li portiamo nel cuore».
Chissà se tra le donne ucraine a cui il ministro pensa in questo 8 marzo ci sono anche le cosiddette madri surrogate, ovvero quelle migliaia di donne ucraine che ogni anno vengono sfruttate per portare avanti su commissione gravidanze per cittadini stranieri, prevalentemente occidentali, ma non solo, a cui cedono il bambino dietro compenso di denaro.
Sì perché l’Ucraina – in pochi lo stanno ricordando in questi giorni – è un hub internazionale dell’utero in affitto, uno dei pochi Paesi al mondo che consente agli stranieri di stipulare veri e propri contratti per “ottenere” un figlio da una gestante. Ciò significa che persone provenienti da Stati Uniti, Germania o Australia, ma anche dall’Italia, possono semplicemente andare e acquistare un bambino. E se i termini vi sembrano eccessivi beh, basta andare a vedere direttamente come vengono presentati questi “servizi” dalle agenzie per la cosiddetta surrogacy che si trovano prevalentemente a Kiev, la più nota delle quali è la Biotex di cui abbiamo parlato diverse volte. In Ucraina i prezzi sono più convenienti della scintillante California, dove l’operazione “bambino in mano” può arrivare a costare oltre i centocinquantamila euro, le donne ucraine sono pagate molto meno dalle loro “colleghe” californiane e quindi il prezzo scende di molto. Ce la si può cavare con circa quarantamila euro, a seconda del “pacchetto” scelto.
Eccolo un simbolo dell’occidentalizzazione ucraina, piccolo ma significativo. La reificazione dei bambini che diventano merce e lo sfruttamento delle donne ridotte ad apparati riproduttivi per altri. Il tutto per guadagnare qualche migliaia di euro insieme all’illusione – che poi verrà tradita – di una vita migliore. Che ne è di loro in queste ore? Che ne è del “corpo è mio è lo gestisco io” quando tu, il corpo, la donna, vorresti fuggire da un Paese sotto attacco ma un contratto che hai firmato come “surrogata” ti vincola a un altro corpo, quello che porti in grembo, e a restare in un determinato posto? E quando questo posto magari è un bunker anti missile nel quale sei costretta a rifugiarti e quindi ad allontanarti dalla tua famiglia che non si sa quando e se rivedrai. Che ne è di queste donne? E degli embrioni occidentali congelati in attesa di impianto, piccole vite dimenticate, che ne sarà? Nessuno se lo chiede, nemmeno quell’Occidente che pure a parole dice di aver a cuore le donne ucraine.
Anche la Russia, oggi vista come contraltare all’Ucraina, non è stata risparmiata dalla penetrazione di questo business disumano. Anche lì l’utero in affitto è stato legalizzato, per giunta da tempo, nel 1993, con Eltsin, ai tempi del far west delle liberalizzazioni. Businnes is businnes. E oggi a Mosca ci sono agenzie che realizzano la maternità surrogata – seppur con limitazioni – da oltre vent’anni. Perché il mondo non è diviso in blocchi monolitici, il male è trasversale, la realtà è molto più complessa di come ce la presentano. E non esiste l’Impero del bene, non su questa terra, si intende.
Titolo originale: L’America piagnucola: Cercasi disperatamente surrogate
Ci mancava solo il doppio cognome inclusivo: e tutti vissero felici e contenti. Sicuro?
di Max Del Papa
Le Marche sono una piccola povera regione Calimero che sta evaporando, piegata da: un doppio terremoto, sei anni di ricostruzione fantasma, una pandemia, innumerevoli zone rosse, arancio, gialle, acrobaleno, lockdown a profusione, spopolamento dell’entroterra e spappolamento della costa: però sulle cose essenziali tiene duro: è tutto marchigiano infatti il record della prima sentenza di un tribunale, quello di Pesaro, che sancisce il già leggendario doppio cognome: oggi siamo tutti più felici, più ricchi e guardiamo con rinnovata fiducia al futuro, certi dell’immancabile vittoria finale, contro cosa non si sa.
Un percorso epocale, tipo Anabasi, partito, riferiscono le cronache, più di vent’anni fa e finalmente approdato alla recente pronuncia della Corte Costituzionale il cui nuovo presidente Giuliano Amato ha subito impresso il suo stile: tanta roba, altro che l’esordio in bianco e nero di De Nicola nel ’56. Una marcia trionfale, un piccolo passo per l’uomo anagrafico ma un grande balzo per l’umanità. Sì, il balzo in avanti. Finalmente siamo più europei, del resto era proprio l’Europa, tanto per cambiare, che ce lo chiedeva di sanare questo vulnus barbarico e infine sanato dalla Consulta che ha recepito la condanna, nel 2014, del Tribunale di Strasburgo, indignato per l’orientamento criminalmente omertoso del Parlamento italiano. Adesso, come dice il segretario piddino Letta, l’Italia è un Paese più giusto e meno maschilista: l’intendenza seguirà.
Tu chiamale, se vuoi, battaglie di civiltà: dopo la “e” capovolta, detta “shwa”, dopo la nevicata di asterischi politicamente corretti, dopo le reprimende della paziente Boldrini che apostrofa l’ingrato medico che l’ha appena operata (ingrato lui, capite?), un fascistone capace di entrare in reparto e salutare “Buongiorno a tutti”, dimenticando le tutte, dopo le favolette riscritte, i libri all’indice gender, i film cassati, le canzoni silenziate, dopo l’abolizione di parole cariche di storia e di musica, come “negro”, come “zingaro”, mancava il doppio cognome inclusivo, mica pizza e fichi. Perché il doppio cognome è di sinistra, come le Ong, l’Anpi, il sessantottismo proustiano, l’ambientalismo gretino, l’anticapitalismo sostenibile, la pace che è bella, il pianeta che respira, senza sfruttati né sfruttatori, né padroni né servi, né individui con un solo cognome.
Dio, volendo si potrebbe osservare che la storica pronuncia del tribunale di Pesaro trae origine da una banalissima meschinissima squallidissima faida matrimoniale, cioè mami e papi a un certo punto si odiano, si fanno i dispetti, se ne combinano di tutti i colori, tipo guerra dei Roses, ovviamente sulla pelle del figlio, sino all’ultima fermata: voglio che porti pure il mio cognome, sibila lei; non se ne parla, bofonchia lui; lei va per avvocati e alla fine, essendo mamma, ma soprattutto donna, giustamente la spunta. La cosa appena un po’ grottesca è che alla fine di tutto questo casino il doppio cognome della prole viene occultato, in omaggio alla privacy: si discute di qualcosa di cui non si può discutere, ma insomma noi sappiamo che c’è, che è andata così, e tutti vissero felici e contenti.
Chissà se il ragazzo doppio avrà una doppia vita o, speriamolo, una vita doppiamente bella. Di sicuro ce l’avrà doppiamente stressante, perché se c’è una cosa che in Italia, isole comprese, non fa che crescere rigogliosa, questa è la dannatissima burocrazia, per cui lo sventurato dovrà raddoppiare le firme in cartaceo e pure in digitale. Ma forse sarà doppiamente appagato, vergandosi con moltiplicata decisione, sentendosi più figlio dei tempi, più cittadino, più emblema vivente del Progresso Civile, Sociale e Sindacale. Solo che, a questo punto, non si capisce perché, per quale motivo, limitarsi solo al doppio cognome e non anche al nome; e poi, perché solo il cognome dei genitori e non anche quello dei nonni, i trisavoli, gli antenati, su per li rami dell’albero genealogico?
Le cose, o si fanno politicamente per bene, o non si fanno. Io, per esempio, sono un oriundo, mezzo marchigiano e mezzo mantovano, le due terre, rispettivamente, di Giacomo Taldegardo Francesco Salesio Pietro Leopardi Antici, e di Publio Virgilio Marone e “Mantua me genuit”; potete chiamarmi Massimo Max Del Papa Mazzolini Truzzi Merlotti o, più semplicemente, Max Massimo Del Papa Mazzolini Merlotti Truzzi: il greenpass, che tanto non me lo toglieranno mai, me lo faccio fare in 16:9 e così spero di voi. Peraltro ci fu una squisita, forse un tempo avvenente giornalista di un giornale progressista torinese che, anni fa, intese insultarmi chiamandomi “quel tizio dal doppio cognome”: lo fece mentre il portatore non sano di quel cognome, che poi doppio non era, andava morendo di cancro all’ospedale. Ed era il nome del figlio di un pompiere, che poi era mio nonno, Pietro Del Papa: mica di un aristocratico.
Oggi, essendo cambiato il vento, la democratica madamin non si azzarderebbe perché il doppio cognome non è più prerogativa dei nobili un po’ stronzi, tipo contessa Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare o Giovan Maria Catalan Belmonte, quello della “Volls” bianca “allevato da cinque puttane scatenate”, ma del popolo lavoratore, del proletariato che ha finito di essere discriminato e vessato da questa condanna reazionaria. Maestà, il popolo ha fame, ha freddo e non sa come tirare avanti. Dategli dei doppi cognomi.
L’epopea del famigerato disegno di legge Zan contro l’omotransfobia è ancora lontana dal dirsi conclusa. È stato lo stesso deputato piddino Alessandro Zan, in una pomposa intervista a Repubblica, ad annunciare quello che per gli addetti ai lavori non è stato esattamente un colpo di scena. Mercoledì prossimo, infatti, saranno passati esattamente sei mesi esatti dal voto segreto che cestinò il ddl con l’ormai noto “tagliola” chiesta da Fdi e Lega e accordata dal Presidente Elisabetta Casellati (si tratta del meccanismo previsto dall’articolo 96 del Regolamento del Senato, che a certe precise condizioni consente di «proporre che non si passi all’esame di un disegno di legge»).
Uno stop a tempo, dunque, arrivato dopo che il Paese è rimasto ostaggio per mesi di un dibattito estenuante e tossico. Senza soluzione di continuità, Alessandro Zan riparte proprio da lì, in quinta, con un personalissimo amarcord che regala il mood che sarà: «L’ultima immagine è quella dell’applauso sgangherato e violento delle destre, da ultrà dello stadio, che ha fatto il giro del mondo, facendoci quasi vergognare di essere italiani. Ma il 27 aprile, mercoledì prossimo, scade l’embargo di sei mesi».
PIANTARE BANDIERINE ANCHE SOTTO LE BOMBE
Alla domanda su cosa dovrebbe esserci di diverso oggi rispetto allo stallo politico di sei mesi fa, dalle parole di Zan viene fuori una discreta e nemmeno troppo dissimulata dose di cinismo: «La Lega è molto in difficoltà, e i trascorsi legami con Putin stanno logorando Salvini e le sue posizioni sovraniste. Siamo nel pieno di una guerra in Europa, dunque – togliendo i “benaltristi” che ci saranno sempre – la questione dei diritti è urgente e centrale». Difficile non scorgere in questa risposta la cifra di una sinistra che, scagliando contro chiunque sia in disaccordo la facile accusa di benaltrismo, ha come unico obiettivo quello di piantare le sue bandierine.Perfino sotto le bombe, e con alle porte una paurosa crisi economica.
Chi certamente non abbocca ai lamenti dell’onorevole lettiano è Filippo Savarese, direttore delle campagne di ProVita& Famiglia, che così twitta: «Attenzione, se dal 27 aprile non sentirete più parlare di guerra, Russia, Ucraina sarà solo perché riparte l’iter del ddl Zan, e quindi si imporrà la narrativa sull’(inesistente) “emergenza omofobia in Italia” opportun(istic)amente silenziata negli ultimi mesi».
TORNA IL DDL ZAN? TORNA ANCHE LA RESISTENZA
Nell’enorme macchina propagandistica che si sta rimettendo in moto (partiti, giornali, tv) un particolare può guastare di nuovo la festa. Proprio come il ddl Zan sarà ostinatamente ripresentato nella sua integrità (senza considerare nessuna delle obiezioni da più parti sollevate), con la stessa determinazione tornerà a far sentire la propria voce la maggioranza silenziosa, contraria a provvedimenti liberticidi(delle posizioni di laici come Luca Ricolfi, di costituzionalisti come Michele Ainis e Giovanni Maria Flick, di leader sessantottini come Mario Capanna, di sportivi come Sara Simeoni, scrivemmo già qui).
LE FEMMINISTE TIRANO LA VOLATA
A raccontare la varietà di posizioni su un tema così caldo, va detto che nelle prime ore dall’annuncio del ritorno del ddl Zan, le prime a organizzare una controffensiva sono state le femministe di Rad Fem Italia, allertando intorno alle macerie umane che la codificazione legislativa dell’identità di genere («vera architrave delle legge») porterebbe con sé. «Il mondo occidentale arretra dopo avere constatato i danni causati dall’autoidentificazione di genere e dal self-id», scrivono le femministe gender critical, «a cominciare dall’enorme aumento dei casi di disforia tra le-i minori, trattati precocemente con farmaci dagli effetti irreversibili». Trattamenti che dopo «averedanneggiato seriamente la salute di molte bambine e bambini», sono stati sospesi in molti Paesi «pionieri di queste crudeli terapie di conversione»: dall’Inghilterra alla Svezia, dalla Finlandia all’Australia, fino a vari stati americani.
Per Rad Fem – che nel loro post, quasi un avamposto di resistenza, ricordano i problemi legati ai corpi maschili negli sport femminili (vedi caso Lia Thomas), nonché l’aumento degli stupri nelle carceri comuni a donne e transgender – tutto racconta della «colonizzazione del simbolico femminile», della crescente «impossibilità di dirsi donna» e della cecità di quei politici («soprattutto le senatrici») che «si dispongono a combattere per importare in Italia un prodotto nocivo, già scaduto altrove».
LO SCOPO SONO I BABY TRANS
Del resto, che il ddl sull’omotransfobia non sia nient’altro che il cavallo di Troia per introdurre l’autodeterminazione di genere, è qualcosa che lo stesso Alessandro Zan, forse in un momento di “distrazione” dalla sua tattica rassicurante, ha sciorinato in diretta, ospite di Fedez, con queste precise parole: «Bisogna aiutare i bambini in un percorso di transizione». Uno degli scopi della legge di (in)civiltà, per bocca del suo estensore (trattasi dunque di interpretazione autentica), è quello di agevolare il cambiamento di sesso nei bambini. Avevamo bisogno di una guerra nella guerra?
Fino a pochi mesi fa era l’eroina azzurra dello sci, due volte campionessa del mondo di discesa libera, atleta portentosa, capace di scaldare i cuori degli italiani anche a bordo pista, con il suo entusiasmo e la sua spontaneità. Ma siccome la franchezza e la libertà di parola sono diventate pericolose, la scure del pensiero unico era destinata ad abbattersi anche su Sofia Goggia.
Galeotta fu l’intervista al “Corriere della Sera”, in cui la sciatrice bergamasca s’è fatta scappare una scorrettissima battuta sugli omosessuali nel suo sport: “Se ce ne sono? Tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono gettarsi giù dalla Streif di Kitz…”.
Come dire: non possono esserci sciatori gay, perché non avrebbero il coraggio dei veri uomini per affrontare sfide estreme. Una sortita infelice? Offensiva? Disturbante? In un mondo in cui non si può più scherzare sulle “categorie protette”, l’effetto, inevitabilmente, è stato questo. Così, la Goggia è stata costretta a fare pubblica ammenda: si può ridere di tutto, ma non delle presunte “minoranze perseguitate”. Ciò che disturba ancora di più, però, è che nel calderone delle critiche piccate siano finite anche certe frasi ragionevolissime, sull’inopportunità di far gareggiare i transgender con le donne, pronunciate nell’interviste: “Un uomo che si trasforma in donna”, ha osservato la Goggia, “ha caratteristiche fisiche, anche a livello ormonale, che consentono di spingere di più. Non credo allora che sia giusto” consentire ai maschi di sfidare le ragazze, solo perché si sentono e si dichiarano tali.
Insomma: gli uomini sono uomini, le donne sono donne. La biologia non mente: nello sport, l’uniformazione si trasforma in un ingiusto vantaggio per i maschi. Un’ovvietà, peraltro condivisa da molte femministe, che tuttavia, per gli agit-prop arcobaleno equivale a un vilipendio. Ormai il livello del dibattito è questo: non solo è preclusa la facoltà di esprimersi liberamente; è diventato un lusso specialmente dire la verità.
Se poi ci si lascia scappare un’uscita in odore di russofilia, la frittata è fatta: la campionessa dal sorriso solare, orgoglio dell’Italia intera, finisce sulla bacheca Twitter di Gianni Riotta, il poliziotto cibernetico a caccia di “putiniani”. Il crimine della Goggia è di aver manifestato apprezzamento per le posizioni di Alessandro Orsini: “Stimolanti”, le ha definite la sciatrice, che studia scienze politiche alla Luiss e darà un esame proprio con il professore. “Dobbiamo sempre preferire la discussione alla propaganda”, ha osservato giustamente la Goggia. Visto il clima che c’è nel Paese, è sufficiente per essere considerata un’agente del Cremlino.
Ci siamo talmente abituati alle gogne mediatiche per i “devianti”, che una tirata contro l’ortodossia gender-pandemico-bellica sembra ormai un vano esercizio di retorica. Chi ha ancora a cuore ciò che contraddistingue la civiltà occidentale e la differenzia anche dalla Russia – ovvero la libertà di critica – non può comunque restare indifferente dinanzi all’aggressiva avanzata di questa forma di colonizzazione ideologica. Ci piacerebbe poter ancora fare satira su tutti; ci piacerebbe poter ancora dire che le foglie sono verdi d’estate e gli uomini sono uomini; ci piacerebbe poter ancora dire che è legittimo ragionare sulla guerra in atto, senza perciò stesso parteggiare per Mosca.
Ma come stanno davvero le cose? La gente comune ha ancora a cuore questo buon senso della libertà? Gli assalti censori fanno rumore, ma sono in fondo solo la campagna aggressiva di una minoranza organizzata? O il conformismo del pensiero, con cui siamo costantemente bombardati, ha già riprogrammato le nostre menti?
È una lettera aperta, ma non firmata quella con cui diversi dipendenti della Disney hanno accusato l’azienda d’aver assunto e fatto propria una politica «progressista», che avrebbe di fatto imposto all’interno un «ambiente di paura» per quanti non vi si adeguino. La singolare denuncia, ripresa dall’agenzia InfoCatólica, non nasconde le difficoltà e l’inquietudine serpeggianti tra il personale: «La Walt Disney Company è diventata un posto di lavoro sempre più scomodo per quelli di noi le cui opinioni politiche e religiose non siano esplicitamente progressiste – si legge –. Guardiamo in silenzio, mentre le nostre convinzioni vengono attaccate dal nostro stesso datore di lavoro e spesso vediamo coloro che condividono le nostre opinioni bollati come cattivi dal nostro management».
Recentemente l’azienda, assieme ai suoi principali marchi quali Espn e National Geographic,aveva espresso solidarietà al mondo Lgbtqia+ dopo il varo della legge statale, che vieta agli insegnanti di affrontare in classe questioni quali l’orientamento sessuale e l’identità di genere prima della terza elementare. Secondo i dirigenti della Disney, tale legge violerebbe «i diritti umani fondamentali» e l’azienda, secondo loro, avrebbe dovuto fare di più per evitarlo.
La lettera aperta dei dipendenti invece specifica come quelli tra loro «che vogliono che la Walt Disney Company faccia dichiarazioni politiche di sinistra vengono incoraggiati, mentre quelli che vogliono che l’azienda rimanga neutrale possono dirlo solo sottovoce per paura di rappresaglie professionali. Questa politicizzazione della nostra cultura aziendale sta danneggiando il morale e fa percepire a molti di noi che i nostri giorni nella Walt Disney Company potrebbero essere contati». Un clima molto pesante, quello instaurato internamente, in base a quanto par di capire dalle parole degli autori di questa missiva, che hanno peraltro chiesto agli altri dipendenti, agli azionisti ed ai clienti della Disney di dar loro solidarietà, supportando la loro richiesta di neutralità, probabilmente gradita anche alla stragrande maggioranza del pubblico, che ad un’azienda come questa chiede di curare l’intrattenimento, non di far politica.
Intanto, l’Arizona e l’Oklahoma hanno approvato leggi, denominate «Save Women’s Sports Act»,che impediscono a quanti si proclamino transgender di iscriversi alle gare sportive per donne, adeguandosi a quanto già legiferato in merito in Texas, Alabama, Iowa e Mississippi. In particolare, l’Arizona ha approvato anche altre due normative, una che vieta per i minori la chirurgia mirata ad un riorientamento di genere, l’altra che vieta in tutto lo Stato gli aborti dopo la quindicesima settimana di gestazione con multe per i trasgressori fino a 10 mila dollari, nonché con la revoca o almeno con la sospensione della loro licenza.Dall’altra parte del mondo, intanto, in Senegal, ai primi di gennaio l’Assemblea Nazionale ha respinto un progetto di legge, finalizzato a modificare il paragrafo 3 dell’art. 319 del codice penale, per incrementare i provvedimenti già previsti contro qualsiasi atto definibile «contro natura», dall’omosessualità alla transessualità, dalla necrofilia alla zooerastia, tutti posti sullo stesso piano. La proposta era quella di portare da 5 a 10 anni di reclusione il massimo della pena, nonché di aumentare la relativa sanzione da 2.287 a circa 7.600 euro. Secondo Aymérou Gningue, presidente della maggioranza parlamentare «Benno Bokk Yakaar», si tratterebbe di un «falso dibattito» dal sapore elettoralistico, secondo invece gli 11 deputati firmatari della proposta, per la maggior parte dell’opposizione, guidati da Mamadou Lamine Diallo, l’appello avrebbe fatto eco «alle legittime preoccupazioni della stragrande maggioranza» dei cittadini «di questo Paese, nonché di molte autorità religiose». Si prevede che la decisione dell’Assemblea Nazionale non blocchi i promotori dell’iniziativa, pronti a ripresentare la proposta – od un’altra analoga – in aula, all’attenzione di tutti i deputati.
Il testo unificato in materia di ‘morte medicalmente assistita’, approvato dalla Camera il 10 marzo 2022 agevola la procedura di suicidio assistito, accentua la sua identità eutanasica; non prescrive più al medico e al Comitato per la valutazione clinica di tenere conto delle ragioni familiari e sociali che motivano la richiesta di morte; consente al Comitato di accertare la volontà di morire del paziente anche in modalità telematica; restringe l’obiezione di coscienza. Esso non contiene alcun impegno di spesa per attuare la disciplina, e quindi per favorire l’accesso alle cure palliative e per aiutare le famiglie. Emblematica del valore conferito alla vita, alla dignità e all’autonomia del malato, è la disciplina provvisoria che consentirebbe l’accesso al suicidio assistito per un tempo di 270 giorni dall’eventuale approvazione definitiva, in assenza delle garanzie procedurali minime previste dallo stesso t.u.
di Carmelo Domenico Leotta
1. Il testo unificato in contrasto con le indicazioni della Corte costituzionale. La proposta di legge approvata il 10 marzo scorso alla Camera, assegnata al Senato il successivo 16 marzo (Atto S.2553) recante Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, presenta modifiche rispetto al testo unificato licenziato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali il 9 dicembre 2021 (Atto C.3101). Per comodità di lettura, verrà indicata come t.u.
Di tali modifiche si può prendere visione tramite la tabella di confronto tra i due testi, che pubblichiamo a seguire; in taluni casi si tratta di semplici mutamenti lessicali, come la sostituzione della parola “malato” con la parola “persona” all’art. 2 co. 3 lett. a); in altri casi le modifiche, se colte nel loro contesto, radicalizzano la scelta di fondo del t.u., sostanzialmente ispirata ad un favor mortis del malato. Tale impostazione disattende gravemente le indicazioni della Corte costituzionale che, pochi giorni prima dell’approvazione della p.d.l. da parte della Camera, con la sentenza n. 50 depositata il 2 marzo (ud. 15 febbraio), ha dichiarato l’inammissibilità della proposta referendaria sull’omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.). Con tale decisione, la Consulta ha ribadito, richiamando la propria costante giurisprudenza, che “il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost., è “da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (sentenza n. 35 del 1997). Esso “concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona” (sentenza n. 238 del 1996)” (cf. https://www.centrostudilivatino.it/omicidio-del-consenziente-e-droga-le-motivazioni-della-corte-costituzionale/#more-10292).
2. Elementi di divergenza rispetto alle sentenze della Consulta. La sentenza n. 50/2022, che pur si è espressa per la non ammissibilità della proposta referendaria avente a oggetto l’omicidio del consenziente, non ha mancato di richiamare l’ordinanza n. 207/2018 e la sentenza n. 242/2019 della medesima Consulta in materia di aiuto al suicidio (art. 580 cod. pen.), nelle quali si è detto a chiare lettere che il godimento del diritto alla vita, “primo dei diritti inviolabili dell’uomo” (sentenza n. 223/1996) comporta “il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire”.
Ancorché l’impostazione fatta propria dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 207/2018 e con la sentenza n. 242/2019 non sia condivisibile nel suo contenuto decisorio – perché ammette una deroga, seppur in casi limitati, al principio di indisponibilità della vita e fa un’equiparazione, tutt’altro che pacifica, tra rifiuto della cura e suicidio assistito (sui problemi posti dall’ordinanza cf. il volume (a cura) di Mauro Ronco, Il ‘diritto’ di essere uccisi: verso la morte del diritto?, Giappichelli 2019 https://www.centrostudilivatino.it/il-diritto-di-essere-uccisi-verso-la-morte-del-diritto/; sulla sentenza, ex multis, (a cura) di Alfredo Mantovano, Eutanasia le ragioni del no. Il referendum, la legge, le sentenze, Cantagalli 2021 https://www.edizionicantagalli.com/shop/eutanasia-le-ragioni-del-no/)– essa ha avuto il pregio di escludere che la richiesta di morte assurga a diritto soggettivo del malato e si è limitata a prevedere una causa di non punibilità a vantaggio di chi, liberamente accogliendo la richiesta dell’interessato, ne abbia cagionato il decesso.
l’affievolimento degli strumenti di controllo sulla libertà di scelta del malato;
la restrizione dell’obiezione di coscienza;
la previsione di una disciplina provvisoria.
Che, d’altronde, la tutela del diritto alla vita non sia tema di particolare interesse per il t.u. è dato inequivocabile, posto che all’art. 2 co. 3 nell’elenco dei princìpi fondamentali che il Servizio sanitario nazionale deve rispettare in materia di suicidio assistito, si menzionano la dignità e l’autonomia del malato; la qualità della vita e il sostegno al malato, ma (nella versione del 9 dicembre così come in quella approvata il 10 marzo) del diritto alla vita… nessuna traccia! Ciò premesso, si segnala nel dettaglio quanto segue.
3. Art. 5 co. 2: soppressa la considerazione delle condizioni familiari e sociali del suicidio assistito. Il medico che riceve la richiesta di morte medicalmente assistita da parte del paziente, nella versione del t.u. approvata il 10 marzo, redige “un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata”.
La precedente versione prevedeva che oggetto del rapporto fossero anche le condizioni familiari e sociali del malato. Tale espunzione è grave e foriera di conseguenze negative per la tutela del malato; il rapporto è infatti oggetto di vaglio da parte del Comitato di valutazione clinica (art. 5 co. 5 ss.) e si conclude con il parere dello stesso Comitato, favorevole o contrario alla richiesta di morte medicalmente assistita. L’esclusione, prima per il medico che riceve la richiesta poi per il Comitato, dell’esame delle condizioni sociali e familiari del paziente rende impossibile, soprattutto da parte del Comitato, una valutazione complessiva che tenga conto, per es., di quanto possano avere inciso sulla scelta di morire opinioni o pressioni familiari ed eventuali ristrettezze economiche. Tale modifica è segno evidente e inequivocabile del fatto che, nell’impianto del t.u., il suicidio assistito, anziché essere la risposta estrema a mali ritenuti non altrimenti affrontabili – soluzione che comunque non è eticamente e giuridicamente ammissibile perché comporta la partecipazione a un atto causativo della morte di una persona –, si presta a divenire una sempre più larga “via di uscita” dall’esistenza, di fronte a situazioni di grave problematicità sociale e familiare generate dalla malattia.
L’espunzione delle condizioni familiari e sociali dal campo di indagine del medico e del Comitato non solo snellisce e agevola l’accesso al suicidio assistito ma è anche indice del reale valore che il t.u. assegna all’autonomia del paziente; a fronte dei proclami altisonanti sull’autonomia, sull’autodeterminazione e sulla dignità personale, la soluzione normativa che la Camera ha adottato è di non prevedere che il medico che riceve la richiesta e il Comitato che la valuta debbano tenere in conto proprio quei fattori ambientali che maggiormente interferiscono con la formazione della volontà del malato .
4. Art. 5 co. 5: volontà di morire accertabile per il Comitato anche ‘da remoto’. Non sono bastati due anni di vita sulle piattaforme online per rendere evidente a chiunque che l’interazione telematica tra le persone non è efficace come quella “in presenza”: ne parlano docenti, psicologici, esperti della comunicazione, sociologi, ma non ne tiene conto la Camera; essa rettifica l’art. 5 co. 5, prevedendo che l’audizione personale del malato finalizzata – si badi – ad “accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera” possa avvenire anche telematicamente. La precedente versione del testo, pur senza qualificare tale procedura come obbligatoria, quanto meno prevedeva che, ove il Comitato intendesse sentire il malato, si dovesse recare, anche tramite un delegato, al domicilio del paziente.
La modifica è chiaramente pur essa volta, come la precedente, a snellire la procedura di accertamento delle condizioni che consentono la richiesta di morte medicalmente assistita, in vista di un suo più rapido espletamento. Anche in questo caso è evidente quanto poco stia a cuore il reale controllo della libertà di scelta del malato, da sentire tranquillamente in modalità smart. In fondo il malato che ha deciso di morire potrebbe già aver assorbito tante risorse di denaro e di tempo: un’ultima call basta per mettere “agli atti” che davvero la morte era ciò che voleva, precludendo quel contatto diretto che permetterebbe di coglierne fino in fondo le reali motivazioni e i disagi sottostanti!
5. L’obiezione di coscienza. Nessuna obiezione (art. 6 t.u.) per il pubblico ufficiale che, nel testo approvato il 10 marzo, interviene nella procedura di morte medicalmente assistita, ai sensi dell’art. 4 co. 2, attestando l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato. Eppure, l’intervento del pubblico ufficiale – non contemplato nel t.u. del 9 dicembre – ha un’efficacia causale indispensabile e diretta nell’espletamento della procedura, e quindi realizza quel contrasto fra il precetto normativo, la deontologia e i dettami intimi della coscienza, tale da meritare tutela.
Circa l’operatore sanitario, la precedente formulazione dell’art. 6 t.u. prevedeva che l’obiezione di coscienza spettasse al “personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie”: il testo del 10 marzo riferisce invece il diritto all’obiezione solo all’esercente la professione sanitaria in senso stretto, escludendo quanti esercitano attività ausiliarie, senza essere al contempo esercenti professioni sanitarie.
6. La clausola di invarianza finanziaria. L’art. 9 t.u. fissa la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale, dall’attuazione della legge “non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
La previsione è neutra solo in apparenza, e costituisce il contrario di quel segnale virtuoso che parrebbe costituire per la finanza pubblica, rassicurante per chi è contrario al suicidio assistito e all’eutanasia. Se davvero il suicidio assistito, come si fa credere all’opinione pubblica, fosse inteso, nell’impianto del t.u., come il rimedio estremo dinnanzi al fallimento di tutte le altre vie proposte al malato, come è possibile, nel momento in cui se ne consente la pratica, non investire contestualmente sulle cure palliative e sul sostegno agli informal caregiver, vale a dire a quei soggetti, appartenenti alla rete familiare e amicale del malato, che gli prestano assistenza?
La scelta del t.u. che da un lato esige, per l’accesso al suicidio assistito, il previo coinvolgimento del malato (salvo il suo rifiuto) in un percorso di cure palliative, dall’altro non impiega nessuna risorsa per rendere concrete tali cure, mostra come in realtà il suicidio assistito sia, nel testo approvato dalla Camera, non tanto la soluzione di extremaratio per chi non sopporta più le proprie sofferenze, quanto la via più semplice, immediata ed economica offerta a chi deve affrontare un grave dolore.
7. L’entrata in vigore e la disciplina transitoria. Il t.u. approvato dall’Aula si conclude con un nuovo art. 11, che stabilisce l’entrata in vigore della legge 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.
L’art. 11 co. 2 prevede tuttavia che, nelle “more dell’entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 554 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, conformemente alle prestazioni previste dalle disposizioni della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente”: è un comma avente efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Occorre chiedersi, tuttavia, se le pratiche di suicidio assistito possano effettivamente essere inserite, stando al diritto vigente, nelle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, in via provvisoria prima dell’entrata in vigore di una (eventuale) disciplina organica qual è quella dettata dagli art. 1-10, dai regolamenti istitutivi dei Comitati per la valutazione clinica (art. 7) e dal decreto del Ministro della salute (art. 10). Per verificare tale ipotesi occorre richiamare alcune norme in materia.
Anzitutto, l’art. 1 co. 554 L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) – cui l’art. 11 co. 2 t.u. rinvia – stabilisce che i livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA) di cui all’art. 1 co. 7 D.Lgs. 502/1992 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’art. 1 co. 7 D.Lgs. n. 502/1992 prevede, a sua volta, che sono “posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”.
Ai sensi dello stesso art. 1 co. 7 cit., sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie che (tra gli altri casi di esclusione) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 1 co. 2 dello stesso D.Lgs. Il co. 2 da ultimo richiamato sancisce espressamente che i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, siano in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli art. 1 e 2 L. n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale. L’art. 1 L. n. 833 al co. 3 stabilisce che finalità del servizio sanitario nazionale siano la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica (e non, ad es., il dare la morte al paziente). L’art. 2 della stessa L. n. 833, sempre elencando i princìpi ispiratori del S.S.N., prevede al comma 2, lett. f) «la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione».
In breve, le prestazioni di suicidio assistito, a fortiori prima dell’entrata in vigore di una disciplina organica, non tollerano l’inserimento nei LEA, perché incompatibili con i principi ispiratori di erogazione delle prestazioni rese dal S.S.N. in base alla L. n. 833/ 1978 e al D.Lgs. n. 502/1992.
Vi è poi da chiedersi come sia possibile prevedere una disciplina provvisoria prima della istituzione, di cui all’art. 7 t.u., dei Comitati di valutazione clinica, i quali hanno la funzione precipua di garantire la tutela della dignità del malato. I Comitati potranno essere istituiti in un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la quale a sua volta entrerebbe in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. La disciplina provvisoria dell’art. 11 co. 2 invece entrerebbe in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta, come previsto dallo stesso art. 11 co. 3. Discorso analogo riguarda l’emanazione del decreto del Ministro della salute, considerato dall’art. 10 t.u., in cui dovrebbero essere previste norme di prim’ordine, relative ai requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte (lett. a); ai protocolli e alle modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte (lett. b); alle procedure di sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari (lett. c); alle modalità di un’informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n.219 (lett. e); alle modalità di monitoraggio e di potenziamento delle cure palliative (lett. f).
La norma provvisoria prevista dall’art. 11 co. 2 t.u. è pertanto inattuabile: ancora una volta, segnala l’inadeguatezza tecnica del testo approvato dall’Aula della Camera. L’inserimento della disposizione provvisoria dice molto sul piano politico: che un ramo del Parlamento approvi un testo che permette l’accesso al suicidio assistito in totale assenza di una tutela minima per il malato per un tempo di 270 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta – 180 giorni necessari per l’istituzione dei Comitati e per l’emanazione del decreto ministeriale dall’entrata in vigore della legge, cui aggiungere 90 giorni per la stessa entrata in vigore della legge, che decorrono dalla sua pubblicazione – è il segnale più chiaro e incontrovertibile di quanto poco valga, per l’odierna rappresentanza della Nazione, la vita della persona malata.
Testi a confronto: in rosso le novità apportate dall’Aula della Camera rispetto al testo delle Commissioni riunite (a cura di Carmelo Domenico Leotta e di Aldo Rocco Vitale)
A.C. 2-1418-1586-1655-1875-1888-2982-3101-ATesto unificato (versione 9 dicembre 2021)
A.S.2553Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistitaapprovato dalla Camera il 10 marzo 2022 e trasmesso al Senato l’11 marzo 2022
Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Art. 2. (Definizione) 1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5. 2. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere. 3. Le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato; b) tutela della qualità della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.
Art. 2. (Definizione) 1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5. 2. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere. 3. Le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: a) tutela della dignità e dell’autonomia della persona; b) tutela della qualità della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.
Art. 3. (Presupposti e condizioni) 1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate. 2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante e dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili; b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
Art. 3. (Presupposti e condizioni) 1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte. 2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili; b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
Art. 4. (Requisiti e forma della richiesta) 1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. 2. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni. 3. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. 4. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
Art. 4. (Requisiti e forma della richiesta) 1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà. 2. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato. 3. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. 4. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
Art. 5. (Modalità) 1. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all’atto del decesso. 2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all’articolo 4 redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo inoltra al Comitato di valutazione clinica di cui all’articolo 7 territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente. 3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata. 4. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione. 5. Il Comitato per la valutazione clinica, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l’equipe sanitaria per una audizione e può altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, al domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera. 6. Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al Comitato per la valutazione clinica e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato. 7. Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica. 8. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere. 9. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato. 10. Il medico presente all’atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui all’articolo 3. 11. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Art. 5. (Modalità) 1. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all’atto del decesso. 2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, espressa nelle forme di cui all’articolo 4, redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo trasmette senza ritardo al Comitato per la valutazione clinica di cui all’articolo 7 territorialmente competente e all’interessato. Il rapporto è corredato di copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente. 3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata. 4. Per laredazione del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3, il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando per iscritto la sua decisione al richiedente. 5. Il Comitato per la valutazione clinica, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l’équipe sanitaria per un’audizione ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera. 6. Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al Comitato per la valutazione clinica e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato. 7. Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme con tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e che esso sia consentito alle persone prive di autonomia fisica mediante l’adozione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di strumenti, anche tecnologici, che consentano il compimento dell’atto autonomo secondo le disposizioni della presente legge. 8. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunqueper la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistitala possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezionedella decisione motivata del medico di cui al comma 4 o del parerecontrario del Comitato. 9. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato. 10. Il medico presente all’atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui all’articolo 3. 11. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Art. 6. (Obiezione di coscienza) 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all’articolo 7 al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente. 2. L’obiezione di coscienza può sempre essere revocata o essere proposta anche fuori del termine di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione ai soggetti di cui al comma 1. 3. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento. 4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione.
Art. 6. (Obiezione di coscienza) 1. L’esercente la professione sanitaria non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all’articolo 7 al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente. 2. L’obiezione di coscienza può sempre essere revocata o essere proposta anche fuori del termine di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione ai soggetti di cui al comma 1. 3. L’obiezione di coscienza esonera l’esercente la professione sanitaria dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento. 4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge adottando tutte le misure, anche di natura organizzativa, che si rendano necessarie. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione.
Art. 7. (Comitati per la valutazione clinica) 1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali. 2. Tali organismi devono essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.
Art. 7. (Comitati per la valutazione clinica) 1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamentoadottato con decreto del Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali. 2. I Comitati di cui al comma 1 devono essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati. 3. Ai componenti dei Comitati di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 8. (Esclusione di punibilità) 1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata.
Art. 8. (Esclusione della punibilità) 1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge e la volontà attuale, libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata.
Art. 9. (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9. (Disposizioni finali) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto: a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita; b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita; c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari; d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa in modo digitale; e) definisce le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219; f) definisce le modalità di monitoraggio e di implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale. 2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 10. (Disposizioni finali) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto: a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita; b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita; c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari; d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa in forma digitale; e) definisce le modalità di un’informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n.219; f) definisce le modalità di monitoraggio e di potenziamento della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale. 2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 11. (Entrata in vigore)1. Salvo quanto previsto dal comma 3, la presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.2. Nelle more dell’entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 554 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, conformemente alle prestazioni previste dalle disposizioni della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente.3. Il comma 2 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
E intanto Tiziano Ferro annuncia trionfale insieme al compagno di aver avuto un bambino con l’utero in affitto e paradossalmente chiede il rispetto della loro privacy pur avendola infranta lui per primo
di Luca Marcolivio
Con la complicità dei media patinati e non, da La Stampa a Repubblica, fino a Elle, le “scuole” per drag queen sono una realtà che definire assurda e choccante è forse poco.
«L’idea è nata per gioco (gioco??? ndr), soprattutto su richiesta di alcune donne che volevano migliorare il proprio portamento e imparare a camminare con i tacchi», spiega a Repubblica Dario Bellotti, in arte Barbie Bubu, attore e trasformista, che si esibisce come drag queen da 21 anni, fondatore dell’Art Studio Drag Queen. Al “corso”, infatti, partecipano sia uomini che donne.
Tanto per cambiare l’impostazione dell’iniziativa è all’insegna del gender fluid più spinto. Sembra quasi che più le idee sono confuse, meglio è: «La drag queen non è per forza omosessuale può essere anche una donna, si chiama bio queen», spiega ancora Bellotti, in un video postato sulla pagina Facebook de La Stampa. Non può mancare il riferimento alle lotte per i «diritti omosessuali» che le drag queen incarnano. «In vent’anni è cambiato tutto», aggiunge l’artista, «abbiamo tolto parecchi blocchi, ci sono meno pregiudizi. Le persone hanno capito che essere drag queen non significa essere volgari o vendere sesso, ma semplicemente divertirsi».
Intanto Bellotti gongola per l'”evoluzione” che questi personaggi hanno conosciuto negli ultimi anni: se prima erano quelle che portavano «folclore» alle manifestazioni, oggi «le abbiamo portate nei teatri».
Giancarlo, un allievo (peraltro non giovanissimo) della scuola per drag queen non riesce a contenere tutto il suo entusiasmo: «Cosa mi affascina? Il fatto di essere qualcosa che nella vita forse non potrò mai essere. La drag queen invece è proprio diva per definizione». La scuola per drag queen, a suo dire, aiuterebbe a «superare i limiti che uno ha» e a vincere i «tanti pregiudizi» e «preconcetti che uno ha in testa».
Sul fenomeno, già di suo, ci sarebbe molto da discutere anche se coinvolgesse soltanto adulti. Invece, dai servizi che stanno girando in queste settimane, emerge che a frequentare i corsi per drag queen a Torino sono anche tanti minori. Non solo adolescenti, anche bambini. Alessandro (nome di fantasia, mentre sui social viene usato il suo nome vero ma noi preferiamo evitare) ad esempio, ha intorno ai 9-10 anni e il suo sogno è «essere Elektra Bionic perché innanzitutto è bellissima». La mamma è totalmente dalla sua parte, al punto che, afferma, «per me vederlo felice è la cosa che mi riempie». Tutti i «sacrifici» che una madre può fare per il figlio «svaniscono perché so che lui è contento, è felice e va bene così».
Il giornalista non manca poi di fare la domanda capziosa: «C’è molta discriminazione su queste tematiche… avete per caso subito qualche attacco?». La mamma di Alessandro risponde affermativamente: «Purtroppo sì, la discriminazione c’è, quello che mi fa più male è che parta dalle famiglie… una persona adulta che lo insegna a un bambino». Al figlio dice sempre di «non attaccare» ma di «difendersi».
L’interrogativo più importante, tuttavia, è: che bene può fare (noi crediamo l’esatto opposto) alla crescita di un bambino essere portato ad una scuola di drag queen? È la domanda che anche noi di Pro Vita & Famiglia, con rispetto, rivolgiamo al signor Bellotti, alla mamma di Alessio e al giornalista che l’ha intervistata.
Nota di BastaBugie:Tommaso Scandroglio nell’articolo seguente dal titolo “Tiziano Ferro, quante stecche oltre lo zucchero filato” parla dell’annuncio della “paternità” del cantante che non rivela come ha avuto i due bambini per non creare polemiche sul tema utero in affitto e chiede il rispetto della loro privacy infrangendolo lui per primo.
Ecco l’articolo completo pubblicato su La Nuova Bussola Quotidiana il 2 marzo 2022:
Post su Instagram di Tiziano Ferro: “Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres”. A corredo del post una foto in cui il cantante abbraccia i due bambini e dietro lui Victor Allen, l’uomo che Ferro ha “sposato” negli Usa.
Il post, dopo qualche pensierino sulla paternità al sapore di zucchero filato, così continua: “Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere ‘quando’ – e soprattutto ‘se’ – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile”.
Qualche pensierino nostro, però, purtroppo, non al gusto di zucchero filato. Ferro non rivela come ha avuto questi due bambini. Due sono le ipotesi, escludendo un incontro amoroso del nostro con una donna: l’adozione e la pratica dell’utero in affitto. La maggior parte dei media parla di adozione, ma non ne abbiamo le prove. Come ha fatto notare acutamente la giornalista di Repubblica Elena Stancanelli, se Ferro avesse adottato i due pargoli lo avrebbe detto. Infatti il cantante da anni adotta cani e non ne ha mai fatto mistero, anzi. Il fatto che invece sia omertoso sul come i due bebè siano entrati in casa Ferro puzza di bruciato. Si potrebbe quindi ipotizzare che il cantante abbia preferito non rivelare che i due bambini provengono dall’utero affittato di una donna dato che la pratica qui da noi è vietata (ma se la pratichi all’estero nulla quaestio). Insomma un silenzio voluto per non creare polemiche e per non incrinare l’immagine patinata in bianco e nero di lui che stringe a sé i due marmocchi.
Seconda riflessione che già alcuni tabloid hanno fatto. Il post su Instagram di Ferro è un vero e proprio ossimoro, una contraddizione in termini: mostra i due bambini sui social e nello stesso tempo chiede di rispettarne la privacy, già violata con questo primo scatto. E’ come appiccare un incendio in un bosco e sperare che non divampi. E’ come dare un sorso d’acqua all’assetato ed esigere da lui che non chieda altra acqua. Se si voleva davvero proteggere la vita privata dei due bambini, non sarebbe stato più semplice, sin dall’inizio, non dire nulla su di loro, non postare nemmeno una foto? Se si afferma che saranno loro a decidere se divulgare i fatti della loro vita privata perché allora non si è rispettato questo principio sin da subito?
Ma – e qui sta il punto fondamentale di tutta questa vicenda – se davvero si avesse avuto a cuore il bene di questi bambini in primis non si doveva chiamarli ad esistenza tramite fecondazione artificiale eterologa e poi tramite utero in affitto (se realmente si è fatto ricorso a queste pratiche) e in secondo luogo, sia nel caso fossero nati in modo naturale sia nel caso opposto, i due bambini, a proposito di diritti insindacabili come dice Ferro, hanno il diritto nativo di essere educati dai propri genitori o, se questi fossero ritenuti non idonei alla loro educazione, hanno il diritto di essere cresciuti da un uomo e da una donna (in merito ai danni sui minori provocati da un’educazione priva della figura materna o paterna ci permettiamo di rimandare ad un lungo elenco di studi scientifici contenuti in T. Scandroglio, Dizionario elementare dei luoghi comuni – voce Figli di coppie gay? L’importante è l’amore, IdA, Milano).
Quante stecche per un cantante.
Titolo originale: Torino choc. Scuola drag queen per bambini
Un mercato senza legge, madri invisibili usa e getta, coppie benestanti accecate dal proprio interesse (leggi la clamorosa storia di una coppia americana che prende la bambina che aveva ordinato e scappa dalla guerra)
di Caterina Giojelli
«Oh mio Dio, ce l’abbiamo fatta». Emozionati, Jacob e Jessie Boeckmann sorridono a telecamere e obiettivi, tutti, dalla Cnn al Los Angeles Times, vogliono intervistarli con il loro prezioso fagotto in braccio: Vivian, venuta alla luce quattro giorni prima che cadessero le bombe su Kiev.
La coppia americana racconta di non aver perso un secondo: svegliati dalle esplosioni, sfidando l’ospedale che non voleva firmare loro le dimissioni della piccola che aveva avuto qualche problema a prendere il latte, hanno caricato la bambina in macchina, viaggiato per 27 ore fino al confine con la Polonia, percorso le ultime otto miglia a piedi sotto la neve tra le auto bloccate in coda. Fino alla frontiera, dove grazie all’intervento telefonico dell’ambasciata americana i due si sono lasciati alle spalle migliaia di donne e bambini premuti sui cancelli chiusi.
I due ricordano quella marcia terribile, la morsa del gelo, il terrore che Vivian morisse, le suppliche alle guardie perché Jacob che era stato trattenuto (nessun uomo tra i 18 e i 60 può lasciare il paese) potesse allungare la borsa dei biberon a Jessie, già sul suolo polacco, gli sguardi di “disapprovazione” delle profughe anziane e l’arrivo alla stazione, «è stato uno spettacolo molto triste vedere così tante donne e bambini separate dai loro padri, dai loro mariti e dai loro fratelli».
MIGLIAIA DI MADRI INVISIBILI
Già, il dramma della separazione. A questo proposito qualche giornalista a fine servizio chiede molto discretamente come sta la madre della bambina. Che domanda impertinente da rivolgere a due che hanno rischiato la vita per prelevare la seconda figlia commissionata, come la prima, a una surrogata ucraina, una donna che non aveva consegnato la figlia alla presunta data del parto, quella del giorno di San Valentino. I medici avevano spiegato ai genitori intenzionali che la bambina aveva bisogno di “più tempo” in pancia, e si erano assolutamente rifiutati di indurre il parto come supplicato da Jacob e Jessie affinché la bambina nascesse il prima possibile e i tre potessero lasciare quel posto in cui la guerra era imminente.
Finalmente Lilya, la loro surrogata, aveva “consegnato” Vivian: non c’era il foglio di dimissioni ma il certificato di nascita sì, tanto era bastato per permettere alla coppia di lasciare immediatamente l’Ucraina. Quanto a Lilya, «è al sicuro, a casa, con i suoi due figli e il marito che però vuole andare a combattere contro i russi», tagliano corto gli americani. Il suo ultimo messaggio risale a lunedì, «ci hanno sparato addosso violentemente. Abbiamo costantemente paura», si legge nel testo, «Abbiamo paura di quello che accadrà dopo».
Lilya è una madre invisibile. Peggio, una donna a cui non è riconosciuto nemmeno lo status di mamma o la tristezza di una separazione. Vista da Jacob e Jessie non sarà mai come quelle madri strappate ai loro mariti, o padri strappati ai loro figli dalla guerra alla frontiera. Perché Lilya è stata pagata, il suo utero è stato affittato. A dirla tutta, nella storia di Jacob e Jessie, Lilya non è che una intrusa. Come lo sono le centinaia di surrogate di cui diamo per scontata l’esistenza e di cui non vogliamo sapere nulla, perché guasterebbero la crosta del sentimento con il quale, dal Regno Unito alla Francia, dall’Irlanda agli Stati Uniti, cercano di venderci i racconti di chi «ce l’ha fatta», «siamo tornati con nostra figlia».
La quantità di genitori intenzionali in fuga dall’Ucraina con i neonati acquistati, pronti a raccontare alla stampa e alla tv il loro avventuroso viaggio per mettersi in salvo dalla guerra, deve tuttavia avere costretto i giornali a riflettere sulla portata del business alimentato da oltre 33 cliniche private e 5 cliniche statali. «Non si sa quanti bambini nascano in Ucraina attraverso la maternità surrogata, forse 2.500 all’anno – scrive l’Atlantic -. BioTexCom, una grande clinica per la fertilità con sede a Kiev, mi ha confermato che nei prossimi tre mesi nasceranno circa 200 bambini surrogati».
IL CIECO EGOISMO DEGLI AFFITTAUTERI
Già, la BioTexCom, quella del “Make Babies, not War” di cui Tempi ha già scritto, che orgogliosa girava filmati per i suoi clienti dal bunker antiatomico costruito vicino alla clinica dove «i vostri neonati saranno al sicuro». Nei giorni scorsi sui social del colosso della surrogata si leggevano messaggi perentori ai genitori intenzionali tedeschi in procinto di raggiungere l’Ucraina per mettere in salvo i loro preziosi embrioni e i feti che crescevano nelle pance delle donne contrattualizzate: «Molti genitori stanno esprimendo il desiderio di portare urgentemente le loro madri surrogate al confine e fare partorire il loro bambino all’estero. Ma vi avvisiamo! Dare alla luce il bambino al di fuori dell’Ucraina non è legale e avrà conseguenze legali: la surrogata sarà considerata sua madre e il tentativo di far nascere il bambino sarà considerato traffico di minori, non sarete mai i genitori del vostro bambino», scrive il personale della clinica. I procacciatori di uteri schiaffeggiati dalla guerra schiaffeggiano i clienti: sotto il cotone idrofilo usato per ammantare l’operazione, la madre di un figlio comprato resta colei che l’ha partorito.
Quanto alle surrogate, prima che le cose precipitassero la Delivering Dreams aveva deciso di trasferirle a Leopoli, e loro avevano obbedito, «ci mancano i nostri bambini, spero che torneremo a Kiev il prima possibile», messaggiavano alla giornalista dell’Atlantic. Sappiamo tutti cosa è successo dopo a Kiev.
È successo anche che una guerra mostruosa abbia sventrato la crosta di una industria avida di denaro e alimentata dall’avidità di occidentali che non sanno vedere al di là del proprio desiderio personale, «non una parola, non una sentenza per queste “madri surrogate” la cui temporanea sopravvivenza è solo sperata perché consegnino la merce ordinata, e che possano poi tornare al loro destino, ancora più tragico di quello dell’indigenza finanziaria che le ha spinte a portare un figlio per altri al fine di nutrire il proprio». Lo ha scritto magnificamente Céline Revel-Dumas sul Figaro.
Per l’autrice di Gpa. Le Grand Bluff è una indecenza che mentre arrivano le immagini feroci di morte e terrore dall’Ucraina, le committenti francesi lancino appelli in tv perché il governo si dia una mossa a rimpatriarle quanto prima con «il loro bambino» rivolgendo un pensiero ai genitori meno fortunati che non potranno «recuperarlo» in questi giorni. «La copertura mediatica delle coppie che ricorrono alla maternità surrogata in Ucraina mentre la guerra scoppia con una violenza senza precedenti è rivelatrice. La meccanica di fondo della maternità surrogata, di un cinismo implacabile, appare ora in piena luce: rivela un mercato senza fede né legge, donne ridotte in schiavitù e poi gettate via, coppie benestanti ossessionate dai propri interessi e media che riescono, nella tragica attualità, a vendere un programma politico, rinunciando a ogni etica. Tale è la morale della guerra: distruggi l’illusione, rivela l’orrore, scegli una pace razionale. C’è anche altro da sperare, una pace del ventre».
Nota di BastaBugie: dall’indipendenza dall’Unione Sovietica ad oggi in Ucraina sono stati uccisi 55 milioni di bambini con l’aborto. Ma di questo nessuno parla e a nessuno interessa in Occidente.
Inoltre l’Ucraina è leader della pratica dell’utero in affitto: clicca sul link per leggere i seguenti articoli.
IL TERRIFICANTE VIDEO DEI BIMBI NATI DA UTERO IN AFFITTO BLOCCATI IN UCRAINA DAL CORONAVIRUS
La straziante storia dei 46 neonati piangenti che attendono di essere ritirati da chi li ha ordinati e pagati in internet
di Costanza Miriano http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=6125
LA SQUALLIDA CERIMONIA DELLA CONSEGNA DEI BIMBI NATI DA UTERO IN AFFITTO BLOCCATI IN UCRAINA DAL CORONAVIRUS
Lo straziante epilogo della storia dei neonati che a causa del lockdown attendevano di essere ritirati da chi li aveva ordinati e pagati in internet (VIDEO: i bambini prodotti in Ucraina)
di Caterina Giojelli http://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=6414
DOSSIER “GUERRA RUSSIA-UCRAINA”
L’offensiva di Putin nel 2022
Per vedere tutti gli articoli, clicca qui!
Titolo originale: La surrogata è al sicuro. L’implacabile cinismo degli affittauteri in Ucraina
Come molti ben sapranno, la Corte costituzionale di recente ha bocciato il quesito referendario dei Radicali sull’abrogazione quasi totale dell’art. 579 cp che sanziona l’omicidio del consenziente. L’avvocato Filomena Gallo, storica leader dell’associazione radicale Luca Coscioni, subito dopo la sentenza ha messo in luce una contraddizione evidente che potremmo così esprimere: se noi abbiamo una Corte costituzionale che nel 2019 ha chiesto al Parlamento di legittimare il suicidio assistito, non si vede perché quella stessa Corte oggi ha buttato nel cestino le legittimazione dell’omicidio del consenziente. È su questa contraddizione che i Radicali puntano per far passare in futuro una norma che consenta l’eutanasia anche attraverso la modalità dell’omicidio del consenziente. E, purtroppo, hanno ragione a credere che una simile legge prima o poi passerà.
Infatti già oggi esistono le premesse per varare in futuro una normativa di tal specie. Da anni la giurisprudenza, tramite un’errata interpretazione di una parte dell’art. 32 della Costituzione (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”), ha già sdoganato il suicidio tramite il rifiuto di trattamenti salvavita. Questo orientamento prevalente è stato fatto proprio dalla legge 219/17 che permette non solo il rifiuto di trattamenti salvavita da iniziare, ma anche di quelli già in essere tra cui quelli che, per essere interrotti, necessitano dell’intervento del medico (si configura quindi un primo caso legittimato di omicidio del consenziente). Inoltre la legge 219 permette di abusare delle terapie antalgiche per fini eutanasici. Terza premessa che ci porterà all’abrogazione parziale del reato di omicidio del consenziente: come accennato la Consulta a più riprese chiese al Parlamento di varare una norma che legittimasse il suicidio assistito, cosa che sta avvenendo con il disegno di legge Bazoli-Provenza.
Dunque se già abbiamo e stiamo già avendo normative eutanasiche non si vede il motivo per cui dovremmo scampare alla legittimazione dell’omicidio del consenziente. Accettato il principio dell’assassinio o del suicidio per motivi pietistici (non per motivi pietosi, perché la pietà è altra cosa dal pietismo), si devono accettare tutte le modalità di attuazione di questo stesso principio. Permettere solo alcune modalità – suicidio solo tramite il rifiuto di trattamenti salvavita o tramite preparato letale, assassinio solo per mezzo dell’interruzione di presidi vitali o per mezzo di oppiacei – apparirebbe irragionevole, contraddittorio.
È ciò che è accaduto puntualmente ad esempio con la legge sull’aborto, sulla fecondazione artificiale e sul divorzio. Accettare il principio che si può uccidere il bambino nel ventre della madre ha portato non solo all’accettazione dell’aborto chirurgico, ma anche a quello chimico, semplicemente perché l’aborto in pillole configura una diversa applicazione dello stesso principio. Accettare il principio che si può produrre un bambino in provetta ha portato all’accettazione non solo delle tecniche di fecondazione extracorporea omologa, ma anche a quelle eterologhe, all’abbattimento del limite di tre embrioni per ogni ciclo, all’accesso a queste tecniche anche di coppie fertili (e in futuro alla legittimazione dell’utero in affitto), perché tutte modalità di applicazione del medesimo principio. Accettare il principio che si può sciogliere il vincolo matrimoniale (questo l’intento, perché poi nella realtà i matrimoni validi rimangono indissolubili) ha portato a restringere il tempo per chiedere separazione e divorzio perché mera e differente declinazione di quello stesso principio. Dunque l’accettazione di un certo principio porta all’espansione di quello stesso principio tramite modalità sempre più numerose e differenti.
Proviamo a tradurre queste riflessioni in termini propri della filosofia del diritto ed in altri attinenti alla storia del diritto. La ratio di una legge chiede di perfezionarsi, perché la natura di qualsiasi ens, legge compresa, tende al suo perfezionamento. Se infatti la natura è fine, la natura di una legge tenderà ad essere sempre più se stessa, ad attualizzarsi sempre più conformemente alla propria forma giuridica. Questo comporterà che la sua ratio esigerà di trovare sempre nuovi modi per incarnarsi, esigerà una sua progressiva espansione.Ecco perché – e così transitiamo alla seconda riflessione ora di carattere storico-giuridico – i paletti che molti parlamentari hanno tentato di inserire nell’articolato di una legge ingiusta al fine di limitarne l’iniquità sono saltati tutti, proprio perché erano in contraddizione con la ratio medesima della legge la quale nel suo intrinseco dinamismo ha portato all’eliminazione di qualsiasi barriera contenitiva. È come mettere in una gabbia fatta di balsa un feroce leone: la natura del leone porterà a distruggere queste fragili sbarre (ci eravamo occupati di questo argomento su queste stesse colonne circa un anno e mezzo fa).
E dunque la ratio eutanasica presente in alcune decisioni giurisprudenziali, nella legge 219 e nel ddl Bazoli-Provenza chiede di attuarsi, di concretarsi anche tramite l’omicidio del consenziente. Poiché, date le premesse non si possono che accettare le conseguenze, è necessario capovolgere i presupposti etici e giuridici che ispirano la Corte Costituzionale per avviare una reale difesa dell’ordine naturale violato o debolmente e incoerentemente difeso.
Le motivazioni del presidente Amato: “Si faceva riferimento alle droghe pesanti”. Via libera a 5 consultazioni sulla giustizia. Eutanasia, perché il no della Corte
Roma, 16 febbraio 2022 – La Corte Costituzionale ha bocciato oggi il referendum sulla cannabis, dichiarando inammissibile il quesito che aveva come obiettivo cancellare il reato di coltivazione di questa sostanza, sopprimendo le pene detentive, da due a sei anni. Lo ha comunicato oggi il presidente Giuliano Amato. Respinto anche il quesito sulla responsabilità diretta dei magistrati. Due bocciature che si uniscono a quella di ieri sul tema dell’eutanasia.
Referendum giustizia, le toghe si sentono assediate. “A rischio la nostra indipendenza”
La Consulta ha promosso invece gli altri 5 quesiti in esame, tutti relativi alla giustizia. Quesiti che gli italiani saranno chiamati a votare tra aprile e giugno, forse con le amministrative: riguardano l’abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, la limitazione delle misurecautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati, l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm, il voto degli avvocati nei Consigli giudiziari in caso di deliberazioni sulla valutazione professionale dei magistrati.
Giuliano Amato in conferenza stampa ha spiegato così la bocciatura del referendum sulla coltivazione domestica della canapa. “Il referendum non era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali”. Giustizia, cosa ha approvato la Corte
In merito ai referendum sulla giustizia, promossi da Lega, radicali e nove consigli regionali, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili i quesiti referendari sull’abrogazione delle disposizioni in materia di valutazione dei magistrati, incandidabilità, limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle funzioni dei magistrati, sull’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm e sulla valutazione dei magistrati. I suddetti quesiti sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario.