Ddl Zan, nel “salva-idee” i segnali di uno Stato totalitario

Condividi su:

 

Chiariamo le idee sull’emendamento di Forza Italia, che non è quello che sembra o si vuol far apparire come un “compromesso”. Chi deciderà cos’è pluralismo di idee? L’indeterminazione della legge ricorda l’ Unione Societica. Non è Zan a “consentire” la libera espressione, ma la Costituzione della Repubblica italiana.

di Gianfranco Amato

In realtà si tratta di un emendamento esile: «Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte».

Ma questo non cambia il vulnus della legge, per tre motivi fondamentali:

1) Chi decide quando una condotta si può ritenere riconducibile al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte? Prendiamo, ad esempio, l’ormai celebre vicenda di Lizzano, ovvero l’iniziativa di preghiera in chiesa ritenuta istigazione all’odio. In quel caso, chi avrebbe dovuto preventivamente valutare se l’iniziativa potesse o meno rientrare nel pluralismo delle idee e nella libertà delle scelte: il parroco, i fedeli, l’Arcigay, i contestatori, l’esagitato sindaco, i Carabinieri o la competente Procura della Repubblica?

2) L’esperienza del sistema anglosassone ha ampiamente dimostrato che nei cosiddetti “hate crime” (crimini d’odio) la valutazione circa la riconducibilità di una condotta alle libertà costituzionali spetta al giudice. Ci avviamo, quindi, verso l’ipotesi di un reato giurisprudenziale? Se così fosse, però, si porrebbe un problema. Introdurre un reato senza definirne il suo presupposto giuridico è tipico dei sistemi totalitari. In uno Stato di diritto vige quello che viene definito principio di legalità, in virtù del quale il cittadino ha diritto di sapere quali sono le conseguenze del suo comportamento – soprattutto se si tratta di conseguenze di carattere penale – prima del processo e non al processo. Il contrario è tipico delle dittature. In Unione Sovietica, per esempio, vigeva il tristemente noto “delitto di azione controrivoluzionaria”, previsto dall’art. 58 del Codice Penale, che definiva tale reato in questo modo: «Un’azione controrivoluzionaria è qualunque azione diretta a rovesciare, minare o indebolire il potere dei soviet operai e contadini e dei governi operai e contadini dell’U.R.S.S. […], o a minare o indebolire la sicurezza esterna dell’U.R.S.S. e le fondamentali conquiste economiche, politiche e nazionali della rivoluzione proletaria». Qualunque azione. In realtà, non esisteva una definizione chiara del delitto di azione controrivoluzionaria semplicemente perché esso veniva utilizzato come strumento per schiacciare l’opposizione e la dissidenza contro il regime comunista. Esattamente come ora si pretenderebbe di schiacciare l’opposizione e la dissidenza rispetto all’ideologia omosessualista. Continua a leggere

Il ddl Zan & C. produrrebbe l’effetto di rovesciare l’ordine etico della società

Condividi su:

In Parlamento si discute sul testo unificato che contiene il Ddl contro l’omotransfobia. Quali saranno le ricadute se dovesse diventare legge? Cosa si potrà dire e cosa no? Avremo ancora un diritto d’opinione o questo segnerà la fine del libero pensiero? Ne abbiamo parlato con Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita.

di Ida Giangrande

Il quotidiano Avvenire ha ospitato l’onorevole Alessandro Zan per spiegare che il testo unificato delle proposte di legge in materia di omotransfobia non sono liberticide e che per i cattolici non c’è nessun problema per quanto riguarda il diritto d’opinione e di credo religioso. L’hanno convinta le rassicurazioni dell’on. Zan?

In effetti l’on. Zan ha precisato che l’estensione dell’attuale art.604 bis del Codice penale non riguarderebbe la «propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico». Sembrerebbe, quindi, che in caso di approvazione delle modifiche proposte, ai cattolici sarà possibile affermare che gli eterosessuali sono superiori agli omosessuali o, se si preferisce, che gli omosessuali sono inferiori agli eterosessuali. Sarebbe inoltre consentito, sempre secondo Zan, affermare pubblicamente che l’omosessualità è una «grave depravazione», come sancisce il punto 2357 del Catechismo della Chiesa cattolica. Bene, questo ci tranquillizza. Ciò che, invece, ci lascia alquanto perplessi è il secondo aspetto del ragionamento di Zan. Secondo il deputato del PD, infatti, ciò che verrebbe punito è la discriminazione o l’istigazione alla discriminazione basata su motivi di genere, orientamento sessuale e identità di genere, e la violenza o la provocazione alla violenza basata sempre sui predetti motivi.

Quali sono gli elementi che la lasciano perplessa circa la discriminazione e la violenza?

Ci sono due obiezioni che subito mi vengono in mente. La prima riguarda la definizione del concetto di discriminazione che la proposta di legge non chiarisce. E non è un problema da poco se si formulano alcune ipotesi che certamente interessano cattolici e relativa Chiesa. Se, per esempio, il Rettore di un Seminario diocesano decidesse di non ammettere o di espellere un seminarista perché pratica l’omosessualità, integrerebbe evidentemente un atto di discriminazione sanzionabile ai sensi dell’art. 604 bis, lett. a) del Codice penale, secondo la riforma voluta da Zan. Stessa cosa se un parroco decidesse di non dare un incarico pastorale ad un omosessuale convivente e militante per i diritti LGBT, o decidesse di non affidare i ragazzi dell’oratorio per un campo estivo ad un responsabile scout che si trovasse nelle stesse condizioni. Nell’identica situazione di troverebbe un parroco che rifiutasse la provocazione di due lesbiche conviventi e militanti per i diritti LGBT che chiedessero, per la strana coppia, una benedizione in chiesa.  Discriminazione sarebbe considerata anche quella di un pasticciere cattolico che si rifiutasse di confezionare una torta “nuziale” per la cerimonia di un’unione civile tra due omosessuali. O un fotografo cattolico che rifiutasse di prestare il proprio servizio fotografico per un’analoga cerimonia. Le ipotesi potrebbero proseguire fino all’esclusione di un uomo che si “sente” donna dall’accesso ai bagni riservati alle donne, o dall’accesso agli spogliatoi femminili di una piscina. In questo caso la discriminazione avverrebbe sulla base dell’identità di genere. Sempre rispetto a questo tema, un istituto scolastico non potrebbe imporre un codice di abbigliamento ad un insegnante transessuale o persino ad un docente Drag Queen, perché il variopinto trucco e l’eccentrico costume costituirebbero un’espressione dell’identità di genere tutelata per legge. La scuola non potrebbe porre in essere una discriminazione nei confronti dell’insegnante come i genitori non potrebbero rifiutarsi di mandare i propri bimbi a scuola con una simile maestra. Raccogliere, poi, le firme per protestare contro l’istituto scolastico integrerebbe un’istigazione alla discriminazione. Né sarebbe, ovviamente, consentito ai genitori impedire che i propri figli partecipino ai cosiddetti “corsi gender”, quelli appunto basati sul concetto di identità di genere.  Continua a leggere