DDL Zan: quando la norma penale è strumento di rieducazione
di Pietro Dubolino
Fonte: Centro studi Livatino
La reclusione può essere strumento ‘pedagogico’ per sanzionare chi non si allinea con la ‘cultura dell’indifferenza sessuale’? Considerazioni di Pietro Dubolino, presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione, a margine dell’articolo del prof Giuseppe Savagnone, comparso su Giustizia insieme: il quale difende il filo conduttore delle nuove disposizioni, pur al prezzo di negare l’antico brocardo ‘Cogitationis poenam nemo patitur’.
1. Nell’ambito dell’ormai strabocchevole pubblicistica che, dalle opposte trincee, ha per oggetto il DDL Zan sulla “omotransfobia”, mette conto segnalare l’articolo comparso il 25 maggio scorso sulla rivista giuridica Giustizia insieme a firma di Giuseppe Savagnone, professore emerito di storia e filosofia nei licei statali e direttore, per molti anni, dell’ufficio per la pastorale della cultura della diocesi di Palermo.
Articolo, quello anzidetto, che, pur provenendo da una sponda dichiaratamente di sinistra, e quindi comunque favorevole al disegno di legge in questione, vuole tuttavia caratterizzarsi per un approccio apparentemente moderato e conciliativo, manifestato in particolare nel richiamo, in termini di apprezzamento, se non anche di condivisione, alla presa di posizione di alcune associazioni femministe contrarie al concetto di “identità di genere”, accomunato, nel testo approvato dalla Camera ed attualmente in discussione al Senato, a quelli di “sesso”, “genere”, “orientamento sessuale” e definito come “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso”. Si tratta, però, di un’unica concessione che, guarda caso, viene rivolta ad un mondo, quello appunto delle associazioni femministe, tradizionalmente vicinissimo alla sinistra e delle cui opinioni, quindi, sarebbe assai sconsigliabile non tenere conto.
2. Quanto al resto, il sostegno al DDL Zan, nella sua attuale formulazione risulta, pur nell’apprezzabile pacatezza del linguaggio, assoluto e granitico. Il che non lo renderebbe particolarmente interessante se non fosse per il fatto che l’Autore, per un verso, minimizza quello che dovrebbe essere il contenuto meramente precettivo della norma in gestazione, affermando che essa prevederebbe “soltanto l’estensione ai comportamenti violenti ‘fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità’ [del]le aggravanti che già il nostro ordinamento prevede per quelli che riguardano i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso”; per altro verso riconosce espressamente che il DDL Zan, in realtà, vuole avere un “carattere simbolico e pedagogico” e, pertanto, “non si limita a difendere i diritti delle persone omosessuali” ma, proprio per tale suo carattere, “pone le basi per una educazione capillare alla cultura dell’indifferenza sessuale”, per cui “si può facilmente prevedere che i suoi effetti non si manifesteranno [solo – N.d.R.] nelle aule dei tribunali, ma in tutte le sedi in cui si realizza un’opera educativa”. Continua a leggere

