NOTE CIRCA LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUL SUICIDIO ASSISTITO

Condividi su:

Segnalazione del Centro Studi Livatino

di Francesco Farri

1. La proposta di legge regionale di iniziativa popolare su “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per l’effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019” richiede, anzitutto, di chiarire un equivoco di fondo, che essa si presta a generare fin dalla sua intitolazione.

Il richiamo fin dal titolo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019 sembra presentare la proposta di legge come qualcosa di costituzionalmente necessario, ossia di indispensabile per dare attuazione ai principi costituzionali, come affermati – secondo la proposta stessa – dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019.

Sennonché, essa in verità non ha e non può avere tale portata.

Infatti, la sentenza n. 242/2019 ha un ambito ben preciso, che è quello di dichiarare incostituzionale la norma che puniva in ogni caso e senza differenziazione l’aiuto al suicidio; non è una sentenza la cui portata precettiva investe l’organizzazione amministrativa e sanitaria; non è una sentenza che istituisce un “diritto al suicidio”.

La sentenza stabilisce che, in alcuni casi peculiari, l’aiuto al suicidio non deve essere punito in maniera identica alla generalità dei casi; non dichiara illegittime le norme sul servizio sanitario nazionale nella parte in cui non stabiliscono procedure e tempi per l’aiuto al suicidio. La sentenza si limita a dichiarare la non punibilità di alcuni comportamenti, non fonda un diritto pretensivo a ottenere dall’amministrazione pubblica il comportamento scriminato (come efficacemente precisato da G. Razzano, Le proposte di leggi regionali sull’aiuto al suicidio, in Consulta Online, 2024, 77). E non fonda un simile “diritto pretensivo”, non già per ragioni formali o processuali, ma ben più radicalmente perché esclude nel merito che un tale diritto esista: la sentenza afferma infatti, a chiare lettere, che “la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici” (par. 6) e che dalla Costituzione “discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire” (par. 2.2.).

Questa differenza di portata precettiva è fondamentale e va tenuta ben presente quando si affronta il tema.

La sentenza è quindi di per sé già del tutto autosufficiente per conseguire il risultato che essa ritiene costituzionalmente doveroso, ovvero differenziare il trattamento di alcuni casi di aiuti al suicidio rispetto agli altri. Essa non richiede affatto come costituzionalmente necessario un intervento del legislatore per completarla.

La Corte “auspica” solamente che la materia formi oggetto di compiuta disciplina da parte del legislatore, ma non detta un obbligo vincolante in tal senso, né detta tempi, né suggerisce contenuti.

Tanto meno la Corte ha imposto al servizio sanitario nazionale di erogare prestazioni di suicidio assistito: essa ha unicamente affidato al servizio sanitario nazionale una fase di verifica delle condizioni e delle modalità del protocollo suicidario, non certo la diretta erogazione del servizio o assistenza per la sua esecuzione materiale, come invece propugna la proposta di legge di cui si discute (art. 2, comma 5; art. 3, commi da 5 a 7; art. 4).

Occorre quindi sgombrare il campo dal possibile equivoco che la proposta di legge in questione sia costituzionalmente doverosa. Essa non lo è e rappresenta unicamente una proposta politica, rispondente a una precisa scelta ideologica.

2. Appurato che la proposta di legge non è costituzionalmente necessaria, se la si esamina nel dettaglio balzano agli occhi – per converso – macroscopici profili di incostituzionalità, che rendono pressoché certo il suo annullamento da parte della Corte Costituzionale, nella ipotesi in cui venisse approvata.

I profili di incostituzionalità si possono dividere in due gruppi.

Un primo gruppo attiene all’incompetenza delle regioni a legiferare in materia.

Un secondo gruppo attiene ai contenuti della proposta di legge stessa, che violano i paletti posti dalla Corte Costituzionale nella stessa sentenza n. 242/2019 cui pure la proposta ambirebbe a dare esecuzione.

Vediamoli con ordine.

3. A dispetto del titolo, la proposta di legge va ben oltre il perimetro dell’organizzazione sanitaria di competenza (concorrente) regionale e impinge in modo consistente in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tale aspetto è stato analiticamente dimostrato, tra l’altro, da un parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato ai Presidenti dei Consigli Regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, nn. 39326/23 e 40525/23 del 15 novembre 2023.

3.1. Anzitutto, è evidente che la proposta normativa in questione incide in modo diretto sul diritto alla vita, introducendo un “diritto al suicidio”, ossia a disporre della propria vita, addirittura esigendo la cooperazione dell’amministrazione pubblica per renderlo effettivo.

Ebbene, come ben evidenziato anche nella prima parte del parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 15 novembre 2023, la Corte Costituzionale, per giurisprudenza costante (ribadita sia nella sentenza n. 242/2019, sia nella giurisprudenza successiva, si pensi, in particolare, alla sent. n. 50/2022), qualifica il diritto alla vita come diritto inviolabile supremo, “cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”, costituendo “la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona”.

Se così è, ogni bilanciamento che lo riguardi non può che attenere ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti civili che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il discorso va oltre la formale individuazione dei LEA e attiene al cuore dello stesso concetto di “livello essenziale” dei diritti civili, utilizzato dalla Costituzione (art. 117, c. 2, lett. m). Se per la Corte Costituzionale il diritto alla vita attiene “all’essenza dei valori supremi”, ne consegue che tutto ciò che direttamente lo riguarda integra per sua natura un nucleo “essenziale” dei diritti civili. Come tale, ciò rientra nella competenza esclusiva statale perché non può che essere disciplinato in modo unitario su tutto il territorio nazionale, pena una radicale compromissione dei principi supremi di pari dignità sociale di tutti i cittadini (art. 3 Cost.) e di unità della Repubblica (art. 5 Cost.).

3.2. In materia affine, quella delle d.a.t., dove una regione aveva tentato di introdurre una regolamentazione regionale prima di una legge nazionale (poi approvata con legge n. 219/2017), la Corte ha chiaramente affermato che si tratta di temi che “necessita[no] di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di uguaglianza” (Corte Cost., n. 262/2016), pena la violazione anche di un altro ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ossia l’ordinamento civile e penale della Repubblica (art. 117, c. 2, lett. l Cost.).

Invero, se rientrano nel concetto di ordinamento civile tutte quelle norme suscettibili di incidere “su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona” (Corte Cost., n. 262/2016), appare evidente come una norma, che sancisca un “diritto al suicidio” e lo disciplini per esigere una cooperazione di soggetti terzi per realizzarlo, non potrebbe che essere emanata – sul puro piano delle competenze (e ferma la sua incostituzionalità nel merito, cfr. infra par 4.1.) – unicamente dal legislatore statale. Una norma del genere, infatti, inciderebbe in sommo grado sulla “integrità della persona”, compromettendola alla radice (F. Piergentili, Progresso tecnologico e nuove questioni costituzionali: la (in)competenza delle Regioni sul fine vita, in Dir. Merc. Tecn., 2023, par. 4).

3.3. E’ chiarissimo, d’altronde, che l’invito – non vincolante – che la Corte rivolge al legislatore affinché intervenga a disciplinare compiutamente la materia è rivolto specificamente al Parlamento, e non al legislatore regionale. E’ il Parlamento cui si rivolge la propedeutica ord. n. 207/2018 ed è il Parlamento a essere evocato nei passaggi della sent. n. 242/2019 che al possibile intervento del legislatore si riferiscono.

A ciò si aggiunga che, come rilevato dall’Avvocatura Generale dello Stato, “i criteri dettati dalla Corte nella sentenza n. 242/2019 scontano un inevitabile tecnicismo (si pensi, ad esempio, alla nozione di “trattamenti di sostegno vitale”), che, inevitabilmente, si prestano ad interpretazioni non omogenee, le quali potrebbero determinare una ingiustificabile disparità di trattamento, per casi analoghi, sul territorio nazionale”, laddove la normativa fosse dettata da leggi regionali, così ledendo anche sotto questo ulteriore profilo la competenza esclusiva statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui all’articolo 117, c. 2, lett. m), Cost..

3.4. Alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaro come sia dunque privo di attinenza il richiamo, compiuto dalla proposta di legge, al principio di “cedevolezza invertita”, secondo cui l’intervento del legislatore regionale potrebbe anticipare l’inerzia del legislatore statale, nelle more e fino a un intervento di quest’ultimo. Tale principio, infatti, “attiene pur sempre (e soltanto) a materie di competenza concorrente della Regione” (Corte Cost., n. 1/2019), per cui non vale neppure in parte nel caso di specie dove, come si è detto, vengono in rilievo competenze legislative esclusive dello Stato.

Anche sul punto, davvero nessun dubbio può sussistere, poiché il tema è già stato affrontato dalla Corte Costituzionale nel già menzionato affine caso del “testamento biologico” regionale. Anche in quel caso la Regione interessata (il Friuli Venezia Giulia) ritenne di aver titolo a intervenire a fronte della mancata regolamentazione da parte del legislatore nazionale (poi, in qual caso, superata dalla l. n. 219/2017). La Corte, tuttavia, non ebbe dubbi nel dichiarare incostituzionale la legge regionale, statuendo che, in una materia affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, l’affermata inerzia del Parlamento “non vale a giustificare in alcun modo l’interferenza della legislazione regionale” (Corte Cost., n. 262/2016).

Risulta quindi confermata, sotto ogni aspetto, l’incompetenza della Regione a legiferare su aspetti come quelli fatti oggetto della proposta di legge sul suicidio assistito in commento.

4. Vi è di più, in quanto l’incostituzionalità della proposta di legge in commento non attiene soltanto al versante dell’incompetenza legislativa regionale, ma anche al merito dei contenuti.

Una legge del genere sarebbe incostituzionale anche se fosse in ipotesi approvata dallo Stato, poiché essa non viola soltanto i criteri di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ma anche altri principi costituzionali e gli stessi criteri di fondo della sent. n. 242/2019 cui pretenderebbe di dare esecuzione.

4.1. Anzitutto, contrasta alla radice con la Costituzione una proposta di legge che sancisca un “diritto al suicidio” e ne affidi l’esecuzione al sistema sanitario nazionale. L’art. 32 della Costituzione afferma che la Repubblica e, dunque, il sistema sanitario pubblico tutela la “salute” e garantisce “cure” alle persone, mentre per definizione il farmaco suicidario non tutela la salute della persona e non la cura, bensì la sopprime. La sentenza della Corte, n. 242/2019 è ben attenta a distinguere il profilo su cui si pronuncia della non punibilità della condotta di aiuto al suicidio, in alcuni frangenti, rispetto all’affermazione di un diritto a suicidarsi con l’aiuto di terzi, che essa al contrario nega.

La Corte, infatti e sulla base di costante giurisprudenza (cfr. par. 2.2.), afferma che “dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)”.

4.2. Ferma tale preclusiva ragione, la proposta di legge in esame viola i paletti posti dalla Corte Costituzionale anche se si limitasse a disciplinare i casi di non punibilità, anziché debordare nella costituzione di un preteso diritto al suicidio e alla cooperazione di terzi per realizzarlo.

La Corte Costituzionale, infatti, ha indicato chiaramente tra i pre-requisiti per la non punibilità dell’aiuto al suicidio che “il paziente sia stato adeguatamente informato … in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua”. Requisito, questo, totalmente dimenticato dalla proposta di legge in commento.

La proposta di legge in questione, quindi, non appare idonea neppure a regolare validamente le condizioni scriminanti rispetto alla condotta di aiuto al suicidio.

Da ciò discende, altresì, un ulteriore profilo di violazione dell’art. 117, c. 2, lett. l, Cost.: omettendo di considerare il pre-requisito delle cure palliative, la proposta di legge di fatto allarga l’esimente introdotta dalla Corte Costituzionale, così intervenendo in modo diretto e illegittimo sull’ordinamento penale, riservato in via esclusiva allo Stato (M. Ronco – D. Menorello, “Legge Cappato”: la scorciatoia regionale è incostituzionale, in www.centrostudilivatino.it, 30 ottobre 2023, par. 3).

Occorre osservare, al riguardo, che la dimenticanza delle cure palliative non appare casuale, bensì al contrario consentanea rispetto all’impianto assiologico di fondo della proposta di legge in discorso. La palliazione, infatti, risponde a un modello di cura della persona opposto rispetto al suicidio.

4.3. Oltre a ciò, la proposta è costituzionalmente illegittima anche nella misura in cui, in violazione del principio di libertà di coscienza (derivante dagli artt. 2 e 19 Cost.) non consente ai medici l’obiezione di coscienza, espressamente richiesta dal par. 6 della sentenza della Corte (M. Ronco – D. Menorello, op. cit., par. 1).

La proposta è ulteriormente incostituzionale nella parte in cui impone al Servizio Sanitario Nazionale una prestazione da offrire gratuitamente agli utenti (art. 4) senza indicare analiticamente la copertura degli oneri per farvi fronte e senza addirittura allegare una relazione tecnica, in doppia violazione dell’art. 81 Cost.. Non sarebbe possibile, infatti, attingere le somme per finanziare il suicidio assistito dal fondo per le cure palliative, poiché la legislazione nazionale ne ha previsto l’utilizzo per una finalità diversa – e opposta – rispetto all’aiuto al suicidio e ha espressamente stabilito il vincolo delle somme all’utilizzo per il fine stabilito dalla legge (ossia appunto le cure palliative, non il suicidio assistito) (art. 12, c. 2 della l. n. 38/2010), nonché rigorosi meccanismi di monitoraggio dell’effettivo utilizzo per tali finalità, a pena della perdita per la Regione dei finanziamenti integrativi del sistema sanitario a carico dello Stato (art. 5, c. 4-bis della l. n. 38/2010).

Altri profili di incostituzionalità potrebbero essere individuati nella proposta di legge in commento (si rinvia, sul punto, a M. Ronco – D. Menorello, op. cit.). Si confida, tuttavia, che quanto sopra sia sufficiente a dimostrare come l’approvazione di una legge del genere da parte del Consiglio Regionale costituirebbe un’operazione giuridicamente priva di fondamento e destinata al sicuro insuccesso di fronte alla Corte Costituzionale.

 

LEGGI ANCHE:

https://www.centrostudilivatino.it/legge-cappato-la-scorciatoia-regionale-e-incostituzionale/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=1&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=1

 

https://www.centrostudilivatino.it/suicidio-assistito-in-versione-regionale-uninvasione-di-campo-statale-incostituzionale/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=0&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=0

 

https://www.centrostudilivatino.it/suicidio-assistitouna-corsa-per-la-morte-nel-caos-dei-comitati-etici/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=2&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=2&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=2&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=2&relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=12902&relatedposts_position=2

Cibo sintetico, insetti e altre leccornie.

Condividi su:

QUINTA COLONNA

di Alfio Krancic

Sostiene marco Cappato:

Marco Cappato

Viva la carne sintetica, viva il cibo sintetico. (una volta provata la sicurezza, valutato l’ impatto ambientale e… tutti gli altri aspetti che solo l’ideologia antiscientifica può considerare irrilevanti, come lo sono per il Ministro Lollobrigida)

Sostiene Carlo Cottarelli…

Carlo Cottarelli

·Lollobrigida dice che il governo si opporrà in ogni modo al cibo sintetico perché contrario alla nostra cultura. Capisco l’opposizione per motivi sanitari, ma perché lo stato deve impedirmi di mangiare o bere quello che voglio? Anche la coca cola non era parte della nostra cultura.

Dopo il via libera agli alimenti OMG, agli insetti eccoci ai cibi sintetici, in particolar modo alla carne sintetica. Scrive Carlo Cottarelli: “ma perché lo stato deve impedirmi di mangiare o bere quello che voglio?” Giusto. Perchè impedire agli antropofagi di mangiare carne umana o bere sangue umano? Tranquilli ci arriveremo. Abbiate un po’ di pazienza. “Loro” stanno lavorando per il nostro bene. Non disturbiamoli

https://alfiokrancic.com/2022/11/18/cibo-sintetico-inseti-e-altre-leccornie/

 

Il necroforo dei suicidi

Condividi su:

di Antonio Catalano

Il necroforo dei suicidi

Fonte: Antonio Catalano

Noi in Italia abbiamo un signore, Marco Cappato, che orgogliosamente rivendica di accompagnare in Svizzera persone dove legalmente accedono al “servizio” di suicidio assistito. Missione di Cappato: garantire il “diritto assoluto di morire”. A prescindere dall’esistenza stessa di una malattia. Secondo Cappato lo Stato deve garantire il diritto di uccidersi o di essere ucciso in modo “degno”, cioè secondo certi protocolli medico-sanitari. L’ultimo caso (2 agosto) riguarda una paziente malata di cancro, non una persona dipendente da “sostegni di trattamento vitale”, condizione posta dalla Corte Costituzione dopo il caso Fabo. Cappato ritiene che questa condizione sia “discriminatoria” verso quei malati che non dipendono da alcun sostegno di trattamento vitale. Cappato quindi, con questo ultimo viaggio in Svizzera, ha voluto fissare l’asticella un po’ più in alto: perché si reinterpretino le condizioni della Corte Costituzionale perché, anche IN ASSENZA DI DIPENDENZA DA TALI SOSTEGNI VITALI, si possa aspirare al suicidio assistito. Cappato fa parte di quel partito che, molto giustamente, Gianluca Marletta definisce il più iniquo fra tutti i partiti italiano: il Partito Radicale.
Andiamo in Canada. Abbiamo qui a disposizione il rapporto annuale che riguarda l’applicazione della legge sulla morte medicalmente assistita. I dati sono inquietanti. Nel 2021 si sono registrati 10.064 decessi assistiti. Di questi 1.740 riguardano persone che hanno chiesto e ottenuto l’eutanasia o il suicidio assistito solo perché soffrivano di solitudine e isolamento. Faccio presente che il Canada l’anno scorso (2021) ha approvato la nuova legge con un emendamento per aprirla anche a depressi e malati mentali. “Uccidiamoli così non dovranno suicidarsi”. I malati di mente già possono accedere alla morte assistita.
In questo nostro mondo, nel quale avanza la disgregazione delle forme associate, nel quale la famiglia, cellula primaria della comunità umana, è letteralmente aggredita perché non consona alle transumane leggi del capitalismo della sorveglianza, l’individuo deve sballarsi e divertirsi finché fa mercato, finché è prestante, poi deve semplicemente togliersi dai coglioni; e se si sente solo, depresso o escluso sappia che può tranquillamente levare il disturbo: ci pensa lo Stato-Cappato.

Nuova legge ingiusta in Italia: la legittimazione dell’omicidio di Stato

Condividi su:

Segnalazione di Corrispondenza Romana

di Fabio Fuiano

La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha annunciato che il 25 ottobre l’aula della Camera esaminerà la nuova proposta di legge sull’eutanasia. Il testo della proposta, adottato come testo base dalle commissioni, intitolato “Rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia” è a dir poco agghiacciante.

Cercheremo di fare un’analisi articolo per articolo e di fare delle osservazioni per ognuno di essi.

L’articolo 1 definisce la finalità della legge, ovvero quella di disciplinare la facoltà di una persona «affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita». Ecco la prima contraddizione logica: si afferma che una persona in quelle condizioni possa porre “autonomamente” fine alla propria vita … richiedendo però “assistenza medica” a tal fine. Il medico, dunque, è costretto ad uccidere il paziente (l’obiezione di coscienza non è mai minimamente citata), però l’atto del paziente rimane “autonomo”.

La contraddizione viene ulteriormente confermata nell’articolo 2, dove si tenta una maldestra definizione di “morte volontaria medicalmente assistita” (il solito acronimo asettico per definire l’omicidio di un paziente) come un «decesso cagionato da un atto autonomo con il quale […] si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del SSN». Il tutto, chiaramente, a spese dei contribuenti, come per aborto e fecondazione artificiale, costringendo tutti i cittadini ad essere involontari cooperatori di quello che a tutti gli effetti è un delitto.

Nell’articolo 3 si descrivono i cosiddetti “paletti” per l’accesso all’eutanasia, come di consueto nella legislazione italiana, che saranno via via demoliti a colpi di sentenze dalla Corte Costituzionale (cosa già ampiamente verificatasi per l’iniqua legge 40). Ciononostante, già allo stato attuale, tali “condizioni” sono solo apparenti. Infatti, può fare richiesta chiunque sia affetto «da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili». Il verbo “ritenute” indica la volontà del legislatore di soggettivizzare completamente il grado di sofferenza. Chi ci assicura che non potrà farsi uccidere anche una persona perfettamente sana ma che “ritiene” di esser vittima di un disagio psicologico intollerabile (per lei)?

Subito l’articolo cerca di correre ai ripari, ponendo altri immaginari paletti alla pretesa eutanasica di una persona, affermando che essa debba essere anche «affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile». Che vuol dire tutto e niente. Cosa si intende per “condizione clinica irreversibile”? E l’irreversibilità è qualcosa che il legislatore considera permanente oppure suscettibile del progresso tecnologico e medico?

Infine, tale persona deve «essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». Questa frase raccoglie quel bacino di credenze magiche per le quali un ventilatore polmonare, l’alimentazione o la nutrizione, abbiano il potere di mantenere in vita qualcuno «anche se è ad un passo dalla morte» … un po’ come il sangue degli unicorni in noti romanzi. Il testo di questa legge cerca così surrettiziamente di classificare tali sostegni come “accanimento terapeutico”, pur senza mai citarlo esplicitamente, in virtù di questo loro presunto potere. Chiunque preservi ancora un minimo di buon senso sa perfettamente che si può morire anche con la presenza di sostegni vitali.

L’articolo 4 definisce requisiti e forma della richiesta eutanasica. Anche qui le contraddizioni logiche sono palesi: si afferma fin dalle prime righe che tale richiesta possa essere revocata in qualsiasi momento dal paziente «con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà». Dal momento che molti potrebbero lecitamente chiedersi come faccia un paziente in condizioni gravi (es. in coma) ad esprimere inequivocabilmente tale volontà, subito l’articolo corre maldestramente ai ripari affermando che: «Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà».

Probabilmente il legislatore aveva in mente quei malati di SLA che sono in grado di comunicare tramite dispositivi che convertono il movimento oculare in parole nonostante la totale paralisi muscolare. Ciononostante, esistono moltissime situazioni, completamente ignorate dal presente testo, in cui la volontà del paziente non può essere espressa ed è quindi presumibile pensare che essa venga “cristallizzata” ad un passato più o meno remoto (ad esempio tramite DAT).

L’articolo 5 definisce le “modalità” del c.d. “atto del decesso” (una nuova categoria di atti umani). Al di là di tutto è interessante notare come tale legge preveda l’istituzione di un Comitato ad hoc chiamato “Comitato per l’etica nella clinica” che «entro sette giorni dal ricevimento della richiesta del paziente deve esprimere un parere sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita». In questo articolo vediamo scritta, nero su bianco, una delle aporie più grandi della pretesa eutanasica: essa sembra fondarsi sulla “volontà libera”, sull’autodeterminazione del paziente, ma in definitiva è lo Stato (in questo caso un Comitato ad hoc istituito dallo Stato) a decidere chi può accedere e chi no all’eutanasia. Infatti, se anche definisse la possibilità di accesso alla stessa per X pazienti ed N malattie, vi sarà sempre la (N+1)esima malattia non contemplata nelle ipotesi della legge, che escluderà l’(X+1)esimo paziente affetto dalla stessa, il quale non potrà esercitare la sua tanto decantata “autodeterminazione”. Questo è il motivo per cui la retorica eutanasica si trova ad un bivio: o si ammette che siamo di fronte ad un vero e proprio omicidio di Stato, ben lontani dalla “libertà” dei singoli, oppure che arriverà il momento in cui la facoltà di richiedere l’eutanasia sarà estesa a tutti, indipendentemente dall’effettiva condizione individuale.

Il comma 8 dell’articolo 5 merita speciale menzione: si spiega, candidamente, che il decesso per morte medicalmente assistita (alias, omicidio del consenziente), è totalmente assimilabile al decesso per cause naturali. Dovremmo rimettere in discussione tutte le decisioni prese a Norimberga. Dopotutto, l’Aktion T4 nazista fu semplicemente una “causa naturale” che ha provocato tanti morti.

L’articolo 7 serve ad escludere qualsiasi persona agevoli o cooperi all’atto eutanasico dalla punibilità secondo gli articoli 580 (istigazione al suicidio) e 593 (omissione di soccorso). Tale esclusione ha persino un valore retroattivo per tutti coloro che in passato fossero stati condannati per tali reati! Questa è la logica conseguenza della sentenza che assolse Marco Cappato dopo la vicenda di dj Fabo, nonché della legge 219/17 sulle DAT (che infatti viene espressamente richiamata dall’articolo). L’articolo 8 definisce semplicemente i “doveri” del Ministero della Salute nell’attuazione di tali disposizioni di legge.

Siamo di fronte alla legittimazione definitiva dell’omicidio di Stato, nel silenzio generale persino di coloro che avrebbero dovuto tenacemente opporvisi.

 

Fonte: https://scholapalatina.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY29ycmlzcG9uZGVuemFyb21hbmEuaXQlMkZudW92YS1sZWdnZS1pbmdpdXN0YS1pbi1pdGFsaWEtbGEtbGVnaXR0aW1hemlvbmUtZGVsbG9taWNpZGlvLWRpLXN0YXRvJTJG&sig=FassndGy3gxjE56UgioqEtbVS9t9zJ7x5ZBR6RRk1iQ1&iat=1634743529&a=%7C%7C650260475%7C%7C&account=scholapalatina%2Eactivehosted%2Ecom&email=WGByPjZY3AMGHbnlPw2cQTpxdzkQNl9LgdxZ9pnzLRY%3D&s=7fe708e192b517c76cb9155f667678b1&i=641A679A15A6433