O con la Nato o con Putin. Se questo è il bivio, lei da che parte va?
«Quando sei di fronte a una guerra, non puoi che andare ai fondamentali nudi e crudi. La situazione è questa: la Russia muove sullo scacchiere e invade l’Ucraina. Ho ben chiaro chi attacca e chi difende, chi è l’aggressore e chi l’aggredito. Ma in Italia la cosa che più mi colpisce è l’assenza di un serio dibattito. Tutto è destinato alla propaganda, alla malafede obbligata».
In che senso obbligata?
«Nel senso che a questa propaganda sei costretto ad adeguarti. L’Italia, rispetto alla Nato, è come la Bielorussia per Putin. Solo l’infinita autorevolezza di Draghi, grazie a Dio, gli impedisce di vestire i panni del Lukashenko occidentale. Per il resto, non abbiamo margini di manovra. Ricordiamoci che tra le potenze sconfitte nella seconda guerra mondiale il nostro Paese è l’unico che non ha potuto imbastire una sua autonomia in assenza di sovranità. La Germania un primato egemonico in economia se l’è costruito, e oggi si avvia al riarmo; lo stesso Giappone ha superato il grande tabù sulle forze armate. L’Italia no».
Dunque non abbiamo la forza per perseguire i nostri interessi nazionali?
«Chi avrebbe mai immaginato che la Turchia sarebbe diventata il protagonista Nato nel continente euroasiatico? Conta molto più dell’Italia e della Francia, è diventato il punto di riferimento degli Stati Uniti. Non avendo problemi di sovranità, i turchi possono fare delle scelte sulla base del loro interesse nazionale, anche assumendo una posizione critica sulle sanzioni. Cosa che a noi è impedito».
Le sanzioni fanno più male a noi che a loro?
«Quando il Fondo Monetario Internazionale dice che l’Italia rischia la recessione senza il gas russo, si incarica, purtroppo, di smentire compassati editorialisti di cui beviamo ogni parola, e autorevoli statisti cui guardiamo sempre con trepidazione e indiscussa fedeltà. Forse seguendo l’esempio di altri con la testa a posto, come Germania e Turchia, cambieremo registro anche noi. A meno che l’ansia di essere la Bielorussia dell’Occidente non ci faccia scantonare».
Anche in passato eravamo definiti un Paese a sovranità limitata. Oggi è peggio di ieri?
«Neppure la democrazia cristiana più cattocomunista dei Dossetti ha mai avuto un atteggiamento di tale sudditanza. Forse anche perché il pontificato dell’Italia di allora aveva un peso che l’attuale non ha. Oggi agli Stati Uniti non importa nulla del Vaticano, sono indifferenti e quasi sprezzanti. Non considerano questo Papa un interlocutore. Purtroppo siamo sempre costretti a ragionare in un ambito angusto: quando alziamo lo sguardo sulla scena internazionale non ci rendiamo conto di come all’estero considerino le vicende italiane».
Parlava della mancanza di dibattito. Intende dire che dinanzi alla linea bellicista dell’appoggio armato agli Ucraini, non è ammesso dissenso?
«Una volta c’era un minimo di confronto. Ma oggi siamo nell’epoca del conformismo compiuto, non ti puoi consentire più margini di discussione eterodossa. Tutto si è trasformato in un immenso bar sport. Hanno passato intere stagioni a inseguire il populismo, quando invece il populismo se lo sono fabbricato nelle cattedrali della rispettabilità istituzionale dell’informazione e della cultura».
La sorprende questo centrosinistra ultra-atlantista?
«Non mi stupisce perché conosco la loro ideologia: quella di avere sempre uno Stato guida cui fare riferimento. È l’ortodossia togliattiana».
E oggi lo Stato guida è l’America di Biden?
«No, è direttamente il «deep state» americano. D’altro canto, in una situazione come questa non possiamo pensare che sia Biden l’eminenza grigia, il cervello fondante. Semmai è la Cia e quelle strutture di sistema che costituiscono l’apparato di potere dell’Occidente».
Il Pd terminale della Cia?
«Intendo dire che, in questa particolare fase della storia, il Pd è il partito unico a tutti gli effetti. Teniamo conto che gli italiani non sono mai stati fascisti, democristiani o comunisti: sono sempre stati italiani. E gli italiani applaudono il re come il presidente della repubblica, erano tutti iscritti al Pnf e poi tranquillamente alla Dc e al Pci. Tutto risponde a un istinto comune, quello del guelfismo nazionale che si identifica con il partito unico delle carriere. In un Paese di uomini o caporali, alla fine i caporali sono sempre loro».
E il Pd dunque rappresenta questo guelfismo?
«Il Pd l’ha perfezionato: oggi è il primo partito di governo, il primo editore, il primo educatore, domina anche mentalmente, è il punto di riferimento dell’alta burocrazia, è il veicolo di carriera dei giovani arrembanti, basta vedere le facce di chi lavora a Palazzo Chigi. Pensa invece al destino da fessacchiotti in cui si ritrovano a vivere quelli di centrodestra nell’attuale maggioranza, dove sui temi fondamentali non vincono mai».
Fino a ieri i punti di riferimento a sinistra erano Angela Merkel e il ticket Joe Biden-Kamala Harris. Oggi il pantheon sembra spopolarsi.
«Vuoi che si spaventino per questo? Questi si sono fatti la villa con i rubli e oggi sono i portabandiera della Nato. Avranno sempre e comunque ragione, essendo loro i padroni della parola e della vetrina. Solo per fare un esempio: è stato il governo Letta quello che ha costruito i rapporti più forti con la Federazione Russa. Ma tutto è dimenticato, perché nel cancellare le tracce sono i più bravi di tutti».
Che succederà se Putin uscirà vincitore in Ucraina, o comunque non sconfitto?
«Già mi vedo le prime pagine dei giornali: cercheranno di convincerci che non possiamo fare a meno dello Zar Putin. E già pregusto il Caffè di Gramellini corretto alla vodka».
Trova analogie tra la gestione della pandemia e la gestione della crisi ucraina, con l’aut aut tra pace e aria condizionata?
«Questo governo ha ereditato dal precedente la logica del Cts e dell’escatologia sanificatrice. Passeremo in un niente dalla mascherina obbligatoria al ventaglio obbligatorio. Con lo stesso giudizio morale, e la stessa ansia di scovare il nemico interno. Sono formidabili nel neutralizzare il dissenso: o ti ridicolizzano, o ti criminalizzano. E alla fine sfoceremo nel solito provincialismo: levata la mascherina, sventoliamo la bandierina (ucraina). Insomma, stanno approfittando di una catastrofe mondiale per regolamentare i conti nel proprio cortile. E sa qual è la cosa davvero
straordinaria?».
Quale?
«Che gli artisti, di solito detentori della sovversione, oggi sono i primi guardiani della fureria: passano le giornate a scrivere tweet con il ditino alzato».
Un’eredità del cortigianesimo?
«Peggio. Il cortigiano si riservava uno spiraglio di crudele ironia. Invece gli intellettuali di regime, i comici di regime, i drammaturghi di regime, non sono genuini creatori di rivoluzione, come poteva essere un Majakovskij. No, questi credono davvero a ciò che dicono».
Ha scritto che gli Stati Uniti vogliono trasformare la Russia nell’Unione Europea. Ce la spiega?
«Per l’Occidente la Russia è un nemico più ostile persino dell’Unione Sovietica, perché decenni di materialismo scientifico non sono riusciti a scalfirne l’identità e lo spirito. La Russia è la prima potenza cristiana sul continente europeo, ha solide tradizioni, a Dio i russi ci credono davvero. Tutto ciò appare preoccupante e odioso per chi guarda il mondo con gli occhi del laicismo e dello scientismo occidentale».
Insomma, dietro il conflitto armato si cela uno scontro di civiltà?
«Da un lato c’è «l’imperium», le potenze imperiali, Stati Uniti compresi: come dice Dario Fabbri, sono i popoli che non prendono l’aperitivo, che hanno spirito combattivo e identità plurali. Dall’altro c’è il «dominium» di noi europei, il tentativo di riunire il mondo ad unica identità, ad un unico progetto. Anziché perdere tempo con la propaganda, dovremmo riflettere su una guerra che mette in discussione la globalizzazione. Noi occidentali siamo convinti di avere la parola definitiva sugli eventi della storia, ma esiste un disegno globale dove potenze spiritualmente fortissime si sono incontrate: Cina, Russia, India, Pakistan».
Che effetto le fa vedere l’Europa in ordine sparso, dal Baltico alla Germania al Mediterraneo, senza una guida?
«Come abbiamo detto all’inizio, torniamo ai fondamentali. Chi sono i due soggetti attualmente egemoni nel mediterraneo, con un ruolo attivo? Quando mi affaccio dalla spiaggia iblea, in Sicilia, vedo passare incrociatori battenti bandiera russa e turca. Noi italiani, invece, possiamo fare tutto: tranne quello che non ci consentono di fare».
Brusca battuta d’arresto per l’economia italiana nel corso dei primi tre mesi del 2022. Secondo quanto appena reso noto dall’Istat il Pil ha registrato una flessione dello 0,2%, un dato migliore comunque delle attese degli analisti ferme al -0,8%. Su base annua l’economia italiana registra invece un progresso del 5,8%. Nel trimestre precedente la crescita si era attestata allo 0,6 per cento.
Secondo l’Istat la variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto nel comparto dell’agricoltura, di una riduzione in quello dei servizi e di una stazionarietà nell’industria. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.
Da registrare che anche gli Usa l’economia ha registrato una frenata nei primi tre mesi dell’anno. Secondo le prime stime del Bureau of Economic Analysis il Pil è diminuito ad un tasso annuo dell’1,4% nel primo trimestre 2022 rispetto al +6,9% del quarto trimestre al +1,1% previsto dagli economisti.
Italia in recessione?
L’allarme sull’andamento della congiuntura era arrivato nei giorni scorsi da Confindustria. In uno scenario in cui “la durata della guerra è una variabile cruciale”, e ipotizzando che da luglio finisca o si riducano incertezza e tensioni, il Centro studi di Confindustria stima una crescita del Pil 2022 tagliata a +1,9% “con un’ampia revisione al ribasso (-2,2 punti)” rispetto alle stime dello scorso ottobre “quando tutti i previsori erano concordi su un +4%”.
“Anche nello scenario meno complicato i numeri che sono usciti dal rapporto spaventano, spaventano in maniera molto forte”, sottolinea il leader degli industriali, Carlo Bonomi.
Considerando il +2,3% di crescita acquisita per “l’ottimo rimbalzo dell’anno scorso” l’Italia “entrerebbe così in una recessione tecnica seppur di dimensioni limitate”. Il ritorno a livelli pre-Covid “slitta dal secondo trimestre di quest’anno al primo del prossimo”. Nello scenario di previsione “nella prima metà del 2022, quando si dispiegheranno pienamente gli effetti negativi della guerra, l’economia italiana” entrerebbe “in una ‘recessione tecnica’ con un calo di -0,2% e di -0,5% nei primi due trimestri”.
Il Circolo Cattolico Christus Rex-Traditio si riconosce nell’analisi fatta da Marcello Veneziani e la fa propria. Sono questi i motivi per cui noi, pur pregando in suffragio di tutti i caduti, celebriamo pubblicamente solo quelli che rimasero fedeli alla Patria, fino alla fine (n.d.r.)
QUINTA COLONNA
di Marcello Veneziani
Non celebro il 25 aprile per sette motivi.
-Uno, perché non è una festa inclusiva e nazionale, ma è sempre stata la festa delle bandiere rosse e del fossato d’odio tra due italie.
-Due, perché è una festa contro gli italiani del giorno prima, ovvero non considera che gli italiani fino allora erano stati in larga parte fascisti o comunque non antifascisti e dunque istiga alla doppiezza e all’ipocrisia.
-Tre, perché non rende onore al nemico ma nega dignità e memoria a tutti coloro che hanno dato la vita per la patria, solo per la patria, pur sapendo che si trattava di una guerra perduta.
-Quattro, perché l’antifascismo finisce quando finisce l’antagonista da cui prende il nome: il fascismo è morto e sepolto e non può sopravvivergli il suo antidoto, nato con l’esclusiva missione di abbatterlo.
-Cinque, perché quando una festa aumenta l’enfasi col passare degli anni anziché attenuarsi, come è legge naturale del tempo, allora regge sull’ipocrisia faziosa e viene usata per altri scopi; ieri per colpire Berlusconi, oggi Salvini.
-Sei, perché è solo celebrativa, a differenza delle altre ricorrenze nazionali, si pensi al 4 novembre in cui si ricordano infamie e orrori della Grande Guerra; invece nel 25 aprile è vietato ricordare le pagine sporche o sanguinarie che l’hanno accompagnata e distinguere tra chi combatteva per la libertà e chi voleva instaurare un’altra dittatura.
-Sette, perché celebrando sempre e solo il 25 aprile, unica festa civile in Italia, si riduce la storia millenaria di una patria, di una nazione, ai suoi ultimi tempi feroci e divisi. Troppo poco per l’Italia e per la sua antica civiltà.
Quando avremo una memoria condivisa? Quando riconosceremo che uccidere Mussolini fu una necessità storica e rituale per fondare l’avvenire, ma la macelleria di Piazzale Loreto fu un atto bestiale d’inciviltà e un marchio d’infamia sulla nascente democrazia. Quando riconosceremo che Salvo d’Acquisto fu un eroe, ma non fu un eroe ad esempio Rosario Bentivegna con la strage di via Rasella. Quando ricorderemo i sette fratelli Cervi, partigiani uccisi in una rappresaglia dopo un attentato, e porteremo un fiore ai sette fratelli Govoni, uccisi a guerra finita perché fascisti. Quando diremo che tra i partigiani c’era chi combatteva per la libertà e chi per instaurare la dittatura stalinista. Quando distingueremo i partigiani combattenti sia dai terroristi sanguinari che dai partigiani finti e postumi, che furono il triplo di quelli veri.
Quando onoreremo con quei partigiani chiunque abbia combattuto lealmente, animato da amor patrio, senza dimenticare “il sangue dei vinti”. Quando celebrando le eroiche liberazioni, chiameremo infami certi suoi delitti come per esempio l’assassinio del filosofo Giovanni Gentile, dell’archeologo Pericle Ducati o del poeta cieco Carlo Borsani.
Quando celebrando la Liberazione ricorderemo che nel ventennio nero furono uccisi più antifascisti italiani nella Russia comunista che nell’Italia fascista (lì centinaia di esuli, qui una ventina in vent’anni); che morirono più civili sotto i bombardamenti alleati che per le stragi naziste; che ha mietuto molte più vittime il comunismo in tempo di pace che il nazismo in tempo di guerra, shoah inclusa. Quando sapremo distinguere tra una Resistenza minoritaria che combatté per la patria e la libertà, cattolica, monarchica o liberale, come quella del Colonnello Cordero di Montezemolo o di Edgardo Sogno, e quella maggioritaria comunista, socialista radicale o azionista-giacobina che perseguiva l’avvento di un’altra dittatura. I comunisti, che erano i più, non volevano restituire la patria alla libertà e alla sovranità nazionale e popolare ma volevano una dittatura comunista internazionale affiliata all’Urss di Stalin.
Da italiano avrei voluto che la Resistenza avesse davvero liberato l’Italia, scacciando l’invasore. Avrei voluto che la Resistenza fosse stata davvero il secondo Risorgimento d’Italia. E avrei voluto che il 25 aprile avesse unito un’Italia lacerata. Sarei stato fiero di poter dire che l’Italia si era data con le sue stesse mani il suo destino di nazione sovrana e di patria libera. In realtà l’Italia non fu liberata dai partigiani ma dagli alleati che ci dettero una sovranità dimezzata. Il concorso dei partigiani fu secondario, sanguinoso ma secondario. La sconfitta del nazismo sarebbe avvenuta comunque, ad opera degli Alleati e dei Sovietici.
I partigiani non agirono col favore degli italiani ma di una minoranza: ci furono altre due italie, una che rimase fascista e l’altra che si ritirò dalla contesa e ripiegò neutrale e spaventata nel privato o si rifugiò a sud sotto le ali della monarchia.
Il proposito di unire gli italiani non rientrò mai nelle celebrazioni in rosso sangue del 25 aprile. Fu sempre una festa contro: contro quei morti e i loro veri o presunti eredi. Chi ha provato a unirsi alla Festa da altri versanti è stato insultato e respinto in malo modo. Accadrà quest’anno pure ai grillini ignari?
Non vanno dimenticati gli italiani che restarono fascisti fino alla fine, combatterono, morirono senza macchiarsi di alcuna ferocia, pagarono di persona la loro lealtà, la loro fedeltà a un’idea, a uno Stato e a una Nazione; la futura classe dirigente dell’Italia fu falcidiata dalla guerra civile. Sia tra gli antifascisti che tra i fascisti vi furono patrioti e mazziniani che pensarono, credettero e combatterono nel nome della patria. L’antifascismo fu una pagina di dignità, fierezza e libertà quando il fascismo era imperante; ma non lo fu altrettanto l’antifascismo a babbo morto, cioè a fascismo sconfitto e finito. Era coraggioso opporsi al regime fascista, non giurargli fedeltà, ma fu carognesco sputare sul suo cadavere e oltraggiarlo. E infame è farlo ancora oggi, 74 anni dopo. Distinguiamo perciò tra gli antifascisti che rifiutarono di aderire al regime fascista, pagandone le conseguenze; e gli antifascisti del 25 aprile da corteo postumo e permanente.
Su un crinale pericoloso. I rischi maturano di giorno in giorno, alcuni svaniscono, poi riappaiono.
E di nuovo c’è il rischio di un’estensione della guerra, sia territorialmente sia dal punto di vista delle armi usate. A dirlo chiaro è stato Scholz:
“Sto facendo tutto il possibile per evitare un’escalation che porterebbe dritto alla terza guerra mondiale. E’ possibile una guerra atomica” (Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben)
Chi conosce un poco Scholz e la politica tedesca capisce bene. Non sono come i nostri Draghi e Di Maio. E’ gente misurata che usa le parole dopo averle pesate. E Scholz sta dicendo che l’Occidente sta esasperando le cose per arrivare a un guerra atomica, non totale ma regionale.
Di fatto in Germania vi è un tentativo di regime change. Merz, capo della CDU e notoriamente uomo proveniente dalle banche, sta spingendo in questa direzione, puntando sul filoatlantismo dei verdi. Scholz e la SPD stanno resistendo ma l’attacco è frontale. Difficile dire come si svilupperà.
Poiché uno degli argomenti centrali è che la Germania è isolata, molto dipende da come si risolveranno le elezioni francesi e dalla posizione che prenderà il prossimo presidente francese, una volta che non ha più la pressione elettorale.
Tutta una serie di altri segnali vanno in direzione di una aggravamento e di un’estensione del conflitto.
L’ambasciatore in Canada ma anche altre fonti, compresi i cinesi, hanno avvisato circa la possibilità di “false flag”, cioè di eventi crea dai servizi inglesi e americani per addossarli ai russi: uso di nucleare tattico o di armi chimiche. Poi fra 20 anni si saprà che erano false flag, ma intanto la Lucia Annunziata e company martellerà e convincerà che dobbiamettere l’elmetto.
Il rischio è un coinvolgimento della NATO, cosa che è controversa anche dentro l’amministrazione americana, per cui è un’opzione: dipende da chi ha la meglio nell’amministrazione.
Molto dipende dal fatto che il regime change in Germania riesca o che Scholz si pieghi del tutto, dal fatto che il nuovo presidente francese riapra la questione facendo sponda con la Germania.
L’Italia non conta niente perché Draghi sta lì per ubbidire e quindi non è da qui che può partire un’iniziativa.
Il nostro paese non esiste da nessun punto di vista. E’ l’unico paese al mondo che antepone gli interessi degli Stati Uniti ai propri.
Speriamo che l’Europa centrale sappia reagire. Ho dubbi. Se non lo farà andiamo verso un futuro orribile.
L’autunno potrebbe essere freddo a causa della mancanza di gas, ma anche caldissimo.
Le proiezioni delle cosche regione per regione: dal Nord “colonizzato” alle enclavi in Toscana e nel centro del Paese
Insediamenti ormai strutturati in “locali” in tante regioni, soprattutto del Nord, propaggini e ramificazioni in altre: la ‘ndrangheta è ormai dovunque ci siano interessi economici e business. La mappa della presenza delle cosche calabresi anche oltre i confini della regione è ben delineata nell’ultima relazione semestrale della Dia (Direzione investigativa antimafia), che, sulla scorta di risultanze investigative e anche giudiziarie, definisce ormai «emblematica» la «forza espansionistica» della ‘ndrangheta e la sua «vocazione a replicare fuori delle aree di origine lo schema tipico delle organizzazioni calabresi». Una presenza massiccia soprattutto nel Nord Italia, nel quale la Dia ha censito 46 “locali” (25 in Lombardia, 16 in Piemonte, 3 in Liguria, 1 in Veneto, 1 in Valle d’Aosta e 1 in Trentino Alto Adige”) ma sempre più palpabile anche nel Centro Italia.
Dalle “locali” in Piemonte alle “camere di controllo” in Liguria
A partire dal Lazio nel quale – rimarca la Dia – «coesisterebbero le matrici criminali autoctone con quelle tradizionali di ‘ndrangheta, camorra, mafia siciliana e criminalità pugliese, che alla violenza prediligono la ricerca di produce relazioni affaristico-imprenditoriali tese alla contaminazione del tessuto economico legale». Addirittura la ‘ndrangheta viene descritta nella relazione Dia come «una seria minaccia allo scenario socio-economico» del Piemonte, nel quale «si conferma una ormai consolidata inversione di rotta della ‘ndrangheta laddove le azioni violente vengono intraprese solo quale extrema ratio in ossequio alla necessità di agire sotto traccia. Ciò consente ai vertici delle consorterie di tessere fitte trame affaristiche imprenditoriali e politiche senza i riflettori investigativi accesi e focalizzati. Dalle prime cellule di ‘ndrangheta si è giunti nel tempo alla costituzione di veri e propri locali e pertanto all’esatta riproduzione nell’area di strutturati organismi mafiosi calabresi». Nella relazione della Dia vengono poi censiti i “locali” ormai costituiti nelle varie aree del Piemonte, a partire dal capoluogo Torino, dove è emersa l’operatività del “locale” di Natile di Careri costituito dai Cua-Ietto-Pipicella, insieme a esponenti delle ‘ndrine Cataldo di Locri, Pelle di San Luca e Carrozza di Roccella Jonica, inoltre insiste a Torino anche il “locale” di Siderno fondato dai Commisso e da alcuni esponenti dei Cordì di Locri. A questi vanno poi aggiunti gli insediamenti ‘ndranghetistici censiti praticamente in tutto il Piemonte, al punto che – sottolinea l’ultima relazione semestrale della Dia – «può affermarsi come allo stato non vi siano segnali di un ridimensionamento della ‘ndrangheta, che potrà continuare a rivestire un ruolo di primissimo piano sullo scenario grazie alla capillarità dei sodalizi». Inoltre, «già da diverso tempo si ha contezza di insediamenti ‘ndranghetistii attivi in Valle d’Aosta», aggiunge la Dia registrando «segnali inequivocabili relativi alla presenza di soggetti contigui a talune potenti consorterie calabresi quali gli Iamonte, i Facchineri e i Nirta. In tale contesto i gruppi criminali organizzati si sono dimostrati sempre pronti a contaminare i mercati leciti al fine di riciclare gli ingenti capitali di cui dispongono»: l’operazione “Geena” ha inoltre sancito l’esistenza adì un “locale” di ‘ndrangheta riconoscibile alla cosca sanlucota Nirta-Scalzone. In Liguria, a sua volta, per la Dia «pare ormai assodato il coinvolgimento delle consorterie ‘ndranghetiste radicate sul territorio» nei maggiori traffici illeciti, in particolare quello della cocaina: «Numerose inchieste hanno fatto emergere la presenza di una struttura criminale ‘ndranghetista denominata “Liguria”, alla quale fanno riferimento altre unità periferiche e locali che seppur strettamente collegati al “Crimine” reggino sono comunque dotati di autonomia strategico-operativa dislocate a Genova, Lavagna, Ventimiglia. Alcune ricostruzioni investigative hanno fatto emergere in capo al locale di Genova anche il ruolo di “camera di controllo” regionale, al cui vertice si collocherebbe la famiglia Gangemi con la funzione di raccordo tra il Crimine reggino e le unità periferiche liguri. Il locale di Ventimiglia invece – si legge nella relazione – svolgerebbe la funzione di “camera di passaggio” deputata a garantire una “continuità” operativa e strategica con le analoghe strutture ultra nazionali presenti in Costa Azzurra (Francia)».
Nicolino Grande Aracri, boss dell’omonima cosca di Cutro operativa in Emilia Romagna
La capillare penetrazione in Lombardia e il radicamento in Emilia Romagna
Confermata poi dalla Dia la penetrazione capillare della ‘ndrangheta in Lombardia «mediante le proprie strutture organizzative a partire da quella di coordinamento cosiddetta camera di controllo la Lombardia” sovraordinata ai locali presenti nella regione e in collegamento con la casa madre reggina. Nella regione risulterebbero operativi 25 locali di ‘ndrangheta nelle province di Milano (locali di Milano, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico, Pioltello, Rho, Solaro e Legnano), Como (locali di Erba, Canzo-Asso, Mariano-Comense, Appiano Gentile, Senna Comasco, Fino Mornasco-Cermenate), Monza-Brianza (locali di Monza, Desio, Seregno, Lentate, Limbiate), Lecco (locali di Lecco e Calolziocorte), Brescia (locale di Lumezzane), Pavia (locali di Pavia e Voghera) e Varese (Lonate Pozzolo). Tale schema – sostiene la Direzione investigativa antimafia – deve intendersi solo indicativo e non esaustivo in termini di mappatura criminale calabrese nel territorio lombardo in considerazione delle caratteristiche dei gruppi criminali che operano in Lombardia ove, al di là di alcune eccezioni, non sempre è replicato il modello di controllo del territorio tipico delle organizzazioni di riferimento delle regioni d’origine». Quanto al Trentino, la posizione geografica della Regione – scrive la Dia – «ha favorito in particolare la ‘ndrangheta che nel tempo ha costitutivo una sorta di testa di “ponte” verso le sue proiezioni radicate in Germania (la presenza della criminalità calabrese è formalizzata con la costituzione del locale di ‘ndrangheta insediato a Lona Laes, in provincia di Trento, espressione della cosca reggina Serraino)». Così come «già da tempo» secondo la Dia anche il Veneto «è risultato appetibile per le consorterie mafiose e in particolare per la criminalità calabrese» come emerge da operazioni come “Isola Scaligera”, condotta contro un sodalizio facente capo alla cosca Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto e l’operazione “Taurus” nei confronti di esponenti delle famiglie Gerace-Albanese-Napoli-Versace», e ancora in Friuli «è emersa da anni la presenza di soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta specialmente nel settore edile, estrattivo e del trasporto in conto terzi». In Emilia Romagna la Dia registra «la perdurante operatività della cosca cutrese dei Grande Araci» ma anche «a testimonianza di un “sistema integrato e radicato” tra imprese, appalti e affari in cui opererebbero le consorterie», il «consolidato e persistente radicamento della ‘ndrangheta con qualificate proiezioni d cosche reggine (Bellocco, Iamonte, Mazzaferro, Morabito-Palamara-Bruzzaniti), vibonesi (Mancuso), crotonesi (oltre ai curtensi, anche i cirotani Farao Marincola) e di altre famiglie calabresi che in generale compongono una mappatura criminale complessa». In Toscana poi – prosegue la Dia – «le attività info-investigative pregresse ed attuali hanno evidenziato la capacità di erosione del tessuto economico toscano soprattutto della ‘ndrangheta e della camorra e in misura meno diffusa di Cosa Nostra» confermando come «elementi contigui alla criminalità calabrese operino sul territorio conformemente alle consolidate strategie dell’organizzazione mafiosa mantenendo il centro nevralgico in Calabria ma svolgendo molte attività criminale attraverso una costante opera di proiezione fuori dall’area di origine. Particolarmente accentuata sembrerebbe anche la capacità della ‘ndrangheta di infiltrare il settore politico-amministrativo regionale. Così è emerso dai riscontri giudiziari delle operazioni “Calatruria”, “Keu” e “Geppo”», concluse a carico di soggetti riconducibili alla cosca Gallace di Guardavalle. Ma anche in Umbria e nelle Marche, sebbene ancora non si riscontrino insediamenti strutturati, non mancano per la Dia propaggini criminali legate alla ‘ndrangheta («È il caso della provincia di Pesaro Urbino nella quale è stata accertata l’operatività di soggetti riconducibili alle cosche dell’area reggina e dell’Anconetano, dove è stato riscontrato come alcuni soggetti legati alla ‘ndrina Grande Aracri fossero dediti a pratiche usurarie ed estorsive», si legge nella relazione semestrale), e anche in Sardegna, che – sostiene la Dia – «appare estranea a forme di criminalità organizzata di tipo mafioso» ma da tempo rileva la presenza di soggetti riconducibili alle mafie tradizionali come quella calabrese impegnati in attività di riciclaggio e reinvestimento dei proventi illeciti (derivanti soprattutto dal traffico di droga) nella fiorente economia turistica di questa regione. (redazione@corrierecal.it)
Volodymyr Zelensky vuol dettare l’agenda politica all’Unione Europea: bacchettata a Macron perché si è permesso di definire totalmente fuori luogo l’affermazione con cui Joe Biden ha definito quanto sta accadendo in Ucraina ad opera dei russi “un genocidio”, sgarbo istituzionale al Presidente della repubblica tedesco Frank Walter Steinmeier definito “persona non gradita” perché considerato in passato, ma ancora oggi, “troppo dialogante con la Russia”. Il segretario del Pd Enrico Letta ha fatto giustamente notare che un Paese come l’Ucraina che vuole entrare nell’UE non può definire “non gradito” il rappresentante di un Paese che nella UE già ci sta.
L’agenda politica che Zelensky vorrebbe imporre alla UE è la stessa degli americani per i quali la questione ucraina è diventata, con tutta evidenza, un pretesto per indebolire il nemico di sempre, “l’orso russo”, e nel contempo rimettere in riga l’Europa che negli ultimi anni, dalla famosa affermazione di Angela Merkel (“gli americani non sono più i nostri amici di un tempo, dobbiamo imparare a difenderci da soli”) aveva manifestato segni di insofferenza non solo nei confronti della Nato, ma degli Stati Uniti e, in definitiva, dello stesso “atlantismo”. Insomma Zelensky, consapevole o no, è un pupazzo nelle mani degli Stati Uniti.
Gli americani prendono di mira soprattutto la Germania e la Francia (il vassallaggio dell’Italia lo considerano assodato) perché sono i due paesi europei che più hanno cercato di dare all’Europa un’identità che non coincidesse con quella degli Stati Uniti. La storia è lunga. Già a metà degli anni Ottanta del secolo scorso tedeschi e francesi cercarono di costituire un primo nucleo di esercito europeo, che avrebbe poi dovuto allargarsi agli altri paesi del Vecchio Continente. Ma gli americani imposero il loro niet: “Che bisogno c’è di un esercito europeo quando esiste già la Nato?”. Ma da allora molta acqua è passata sotto i ponti. È diventato sempre più evidente che la Nato è stata lo strumento con cui gli americani hanno tenuto in stato di minorità l’Europa in tutti i sensi, militare, politico, economico e alla fine anche culturale.
Dopo la caduta del muro di Berlino gli interessi americani e europei non solo non convergono più, ma divergono in modo pesante. Gli americani, col paravento della Nato, approfittando della momentanea scomparsa della Russia dalla scena geopolitica internazionale, ci hanno trascinato in guerre sanguinarie e disastrose non solo, direttamente, per i paesi aggrediti Serbia 1999, Iraq 2003, Libia 2011, ma indirettamente per l’Europa che ne ha subito le conseguenze. Dal punto di vista economico gli americani sono dei competitors sleali e pericolosi. Mentre l’Europa sotto la guida di Angela Merkel praticava una politica di austerità per evitare deflagrazioni inflazionistiche, l’America allargava a dismisura il credito provocando la crisi della Lehman Brothers, 2008, che ha investito in pieno il Vecchio Continente e di cui stiamo pagando ancora le conseguenze e la cosa continua anche oggi. Il debito delle famiglie americane ammonta a 15,5 trilioni di dollari. Come se ciò non bastasse Joe Biden ha immesso sul mercato altri 1200 miliardi “per rifare il Paese”, il suo, perché questa montagna di credito inesigibile finirà per abbattersi, prima o poi, più prima che poi, non solo sugli Stati Uniti ma su tutti i paesi a loro economicamente e finanziariamente legati provocando una crisi rispetto alla quale quella del 2008 sembrerà un sorbetto al limone rispetto a una colata di whiskey. Di passata gli americani hanno proibito all’Italia, e non solo all’Italia, non si capisce sulla base di quale legge internazionale che non sia la prepotenza di una Superpotenza, di avere scambi commerciali con l’Iran. Ora noi con l’Iran degli ayatollah avevamo, attraverso l’Eni, ottimi rapporti. Non si capisce davvero per quale motivo dobbiamo sacrificarli solo perché l’Iran è visto come fumo negli occhi dagli Stati Uniti in funzione del loro grande alleato, ma sarebbe meglio dire quinta colonna, nella regione, Israele. E quando il nostro ministro degli Esteri, ha aperto agli scambi commerciali con la Cina (“la via della seta”), un mercato enorme particolarmente interessante per le nostre imprese, il buon Di Maio è stato sommerso non solo dalla disapprovazione della stampa internazionale, che gli Usa tengono saldamente in mano, ma anche da quella soccombista italiana.
Zelensky sostiene che la vera intenzione di Putin è di cancellare l’Ucraina dalle mappe. Ed è probabilmente vero. Ma ugualmente lo stesso Zelensky sta cercando di cancellare la cultura russa nel Vecchio Continente. Il governo di Kiev ha proibito ai ballerini ucraini di danzare Il lago dei cigni di Chaikowsky al comunale di Como, al comunale di Ferrara, alla Tuscany Hall di Firenze, al teatro Rossini di Trieste, al comunale di Lonigo. Cosa sia successo l’ha spiegato al Corriere del Veneto Natalia Iordanov, la direttrice dell’Ukrainian Classical Ballet: “Uno dopo l’altro i nostri ballerini sono stati contattati dalle direzioni dei rispettivi teatri e si sono sentiti dire: ‘visto che la Russia sta compiendo un vero e proprio massacro, non potete mettere in scena le opere di autori russi, altrimenti saremo costretti a licenziarvi e potreste essere arrestati per tradimento’”. È una direttiva del ministro ucraino Oleksandr Tkachenko che ha affermato: “la Russia usa la sua cultura, anche del passato, balletto compreso, come strumento di propaganda, quindi quella cultura va messa al bando”. Sembrerebbero direttive vagamente naziste. Ma non è così. Quando si è in guerra con un Paese i cittadini non possono collaborare in alcun modo col nemico. Per lo stesso motivo non è condannabile Putin (ora, in stato di guerra, non prima) quando mette la mordacchia a quel che resta dei media indipendenti del suo Paese. In guerra è legittima la censura. Tutto ciò è reso più confuso dal fatto che, a differenza dei vecchi tempi, non c’è oggi una formale dichiarazione di guerra fra Russia e Ucraina. Ai vecchi tempi, cioè fino al secondo conflitto mondiale, si dichiarava guerra al nemico e si davano 48 ore di tempo agli ambasciatori per sloggiare, dopodiché non era più possibile nessun rapporto, né culturale né tantomeno economico, fra i belligeranti (si veda il discorso di Mussolini del 10 giugno del 1940 in cui il Duce dichiarava guerra alla Gran Bretagna e alla Francia). Oggi invece, scomparso dallo scenario qualsiasi jus belli, si vive nella più grande confusione: Zelensky, spalleggiato dagli Stati Uniti, pretende di proibire all’Europa di usufruire del gas russo, ma nello stesso tempo lo stesso Zelensky non rinuncia al gas russo e nemmeno al miliardo e mezzo di euro l’anno di diritti di transito del gasdotto russo-ucraino.
L’enorme enfasi data dai media occidentali e dai soccombisti italiani, in verità più dai giornalisti che dai politici se si eccettua Mario Draghi che, da buon finanziere, è sdraiato come un tappeto ai voleri USA, ha finito per nuocere, in una sorta di eterogenesi dei fini, proprio all’Ucraina e ad avvantaggiare Putin. In quest’orgia di consenso unilaterale, di retorica, di ipocrisia, chi in partenza non era “putiniano” rischia di diventarlo.
Draghi dice che dobbiamo scegliere tra i condizionatori e la guerra. Ha detto “pace”, ma intendeva chiaramente la sconfitta della Russia, economica tramite le sanzioni e anche militare inviando armi agli ucraini. Draghi quindi dice che dobbiamo scegliere tra i condizionatori e la guerra contro la Russia, nel nostro caso specialmente la guerra economica.
Lasciando da parte il profilo etico-morale, che abbiamo affrontato in altri articoli, può essere che Draghi ci porti ad una guerra che non vinciamo e non sarebbe la prima volta nella storia italiana che ci imbarchiamo in imprese del genere. Qui non si tratta di inviare qualche centinaio di soldati in Libano, Iraq e Afghanistan e qualche bombardiere.
Riportiamo di seguito alcuni fatti degli ultimi giorni che mostrano un quadro diverso da quello presentato dai nostri giornali e dai nostri partiti, i quali anche al parlamento europeo hanno votato compatti a favore dell’embargo immediato e totale sul gas, petrolio nonché carbone russo.
1. Siamo noi a tagliare il gas russo e gli Usa ci vendono il loro guadagnandoci un sacco. I cinesi sono così gentili da dircelo visto che non lo capiamo: “Le sanzioni anti-Russia hanno portato all’Europa un deflusso di capitali e una carenza di risorse energetiche, mentre gli Stati Uniti ne hanno beneficiato” (il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian).
2. Il Ministro degli Esteri dell’India dice che vogliono fare pagamenti in rupie e in rubli nel commercio con la Russia. Quindi approfittano della politica di sanzioni europee per pagare tutto meno e inoltre liberarsi, anche grazie alla Russia, dall’obbligo di usare dollari. Il Pakistan idem, e il suo Presidente denuncia un tentativo americano di farlo dimettere, perché appunto non cede sul tema Russia e indice elezioni. Quindi i tre maggiori paesi asiatici per popolazione e tutti con atomiche solidarizzano con la Russia.
3. Bloomberg stima che quest’anno la Russia incasserà 320 mld di $ dalla vendita di materie prime, circa 100 mld in più dell’anno scorso grazie all’aumento di tutti i prezzi. Questo anche tenendo conto dell’impatto delle sanzioni europee. Per ora quindi sembra che Putin e la Russia, nel complesso, non soffrano delle sanzioni in termini perlomeno di incassi dall’export di materie prime.
4. Javier Blas, esperto di energia di Bloomberg afferma: “Il calo della produzione petrolifera russa all’inizio di aprile è significativamente inferiore ai 3 milioni di barili al giorno previsti dall’Agenzia internazionale per l’energia. Sono i primi giorni del mese, ma sembra che la Russia abbia trovato acquirenti volenterosi e molte scappatoie per continuare a vendere il suo petrolio”.
5. Il rublo è salito ancora, è tornato al livello pre-guerra nonostante gli esperti dicano che l’economia russa collasserà. Ora è arrivato anzi al livello a cui Banca di Russia si è impegnata a scambiarlo con oro. Sissignore, i giornali non ne hanno parlato molto, ma da oggi la Banca Centrale russa ti paga se vuoi vendere oro, 5mila rubli per grammo, prezzo fisso. Questo prezzo ora, grazie al fatto che il rublo sale, corrisponde al prezzo in rubli di mercato dell’oro, anzi oggi era leggermente più alto. Quindi, se il rublo resta a questi livelli, conviene prendere rubli e scambiarli con oro presso la Banca Centrale Russa. Ci sono molti esperti monetari e finanziari che parlano del fatto che, chiedendo pagamenti per gas e petrolio in rubli e poi pagando l’oro in rubli più del mercato, la Russia stia ancorando il rublo a gas, petrolio e oro.
6. Passiamo alla guerra. I servizi anglo americani diffondono ogni giorno sui media le loro analisi che una volta erano riservate: hanno una nuova politica che inonda ogni giorno i media di notizie militari riservate, in pratica è come se dicessero in pubblico quello che vedono con i satelliti e l’intelligence. I media occidentali sono pieni di storie di sette generali e centinaia di carri ed elicotteri russi distrutti nonché 40mila soldati morti, dispersi, prigionieri o che disertano. Stranamente non leggi sui media occidentali una sola notizia su perdite degli ucraini. Temiamo che si tratti di propaganda rivolta ad incoraggiare a tutti i costi gli ucraini, ci sono in effetti alcune centinaia di società ora, specie a Londra, che sono sorte di colpo per coordinare l’informazione sulla guerra pro-Ucraina.
7. Tuttavia, anche se non siamo esperti militari vediamo che le notizie, anche di fonte Usa su Reuters, ad esempio, indicano che sta partendo l’offensiva russa a est e sud-est, contro il grosso delle forze ucraine schierate contro il Donbass. Gli esperti militari indipendenti che proviamo a leggere indicano questo: la guerra vera, con manovre di carri armati sorretti da aviazione per accerchiare i circa 100mila ucraini di fronte al Donbass inizia in realtà ora. (vedi qui ad es. “Il ritiro da Kiev è l’escalation russa. È la… trasformazione da un’operazione psicologica a una guerra da manuale”). Per motivi propagandistici Zelensky non vuole che le truppe ucraine si ritirino dalle zone di lingua russa a est, ha anche degradato due generali e dice che li punirà. Sembra però che in questo modo da nord e da sud i russi possano ora cominciare la vera battaglia di accerchiamento.
Draghi quindi dice che dobbiamo scegliere tra i condizionatori e, di fatto, la guerra contro la Russia, nel nostro caso specialmente la guerra economica. Tutti danno per scontato che l’Occidente unito sotto la guida degli USA la vincerà, per cui siamo sul lato vincente e dobbiamo solo collaborare con gli USA e poi ci sarà la vittoria finale.
Abbiamo riportato però alcuni dati sul lato economico, sul comportamento di India e Cina o Pakistan, sui ricavi russi dall’energia in realtà aumentati, sul rublo che sale, sull’oro per rubli, che contraddicono l’idea del collasso economico russo. Queste notizie non danno un quadro negativo per ora per la Russia. Oggi segnaliamo anche qualcosa sul lato militare che indica come l’escalation vera inizia ora.
Dai fatti che elenchiamo sembra che la Russia abbia alleati nel mondo, venda le sue materie prime, rafforzi il rublo e lo leghi alle materie prime. Inoltre, può essere che, come leggiamo, ora inizi la vera battaglia di truppe per l’accerchiamento di quelle che Zelensky si ostina a tenere contro le province russe.
Può darsi che Draghi ci stia conducendo a una guerra che per gli Stati Uniti ha comunque dei vantaggi, ma una guerra che non si vince facilmente, anzi forse una guerra che non si vince affatto. E quindi che noi seguendo gli Usa contro la Russia ci sacrifichiamo e basta, portando il Paese al collasso della sua economia
Anzitutto, non è proprio esatto dire che Putin chiede che il gas sia pagato in rubli. I “Paesi ostili” (tra cui l’Italia) potranno pagare ancora in dollari o in euro, a patto che aprano un conto presso Gazprombank, la banca della società governativa erogatrice del metano, che è appunto Gazprom. La quale, proprio affinché fossero comunque assicurate le consegne del combustibile all’Europa, non è stata isolata dai circuiti internazionali tramite le sanzioni. Sarebbe Gazprombank a occuparsi della conversione della valuta, attraverso la Banca centrale russa.
Dal Lussemburgo a Mosca
Come mai Putin vuole che gli Stati Ue aprano un conto in Gazprombank? In primo luogo, bisogna segnalare che gli acquirenti di gas hanno già un deposito situato in una filiale del Lussemburgo. La pietra dello scandalo, dunque, non sono i “conti speciali” invocati da Putin. Il problema è che lo zar pretende che i flussi si spostino verso la sede moscovita di Gazprombank. Per quale motivo?
Aggirare le sanzioni
Il punto è che una banca situata nel Lussemburgo potrebbe essere colpita e isolata da future sanzioni, in caso di prolungamento o inasprimento del conflitto. Per aggirare questo pericolo, dunque, Putin preferisce che il denaro transiti verso la madrepatria e che la partita della conversione sia gestita da Gazprombank con la Banca centrale russa, le cui riserve interne, a differenza di quelle depositate in altre banche centrali estere, inclusa Bankitalia, non possono essere congelate. Insomma, a conti fatti, l’ultimatum dello zar, che minaccia di chiudere già oggi i rubinetti del gas, per noi europei rappresenterebbe più uno smacco politico che una difficoltà tecnica. In realtà, potremmo continuare a versare le somme richieste in euro. E allora? Cosa faranno gli Stati clienti della Russia?
Il no degli europei
Francia e Germania hanno già comunicato che non si piegheranno al diktat di Putin. Paolo Gentiloni, commissario Ue all’Economia, per conto di Bruxelles ha confermato la volontà di non cedere. Linea dura pure da Roma, con Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, il quale assicura che, per il momento, le scorte sono sufficienti e non saranno necessari razionamenti. E trascorso il “momento”?
L’Italia e l’import russo
Ecco, qui casca l’asino: l’Italia rischia tantissimo. Noi importiamo dalla Russia il 40% del nostro fabbisogno di gas, che nel 2021 è stato di 73 miliardi di metri cubi. Sostituire quella quota entro l’inverno è praticamente impossibile, sia aumentando a tempi record la quantità di gas estratto in Adriatico, sia ottenendo più gas dagli altri Paesi fornitori, sia ricevendo lo shale gas americano, che comunque costa circa il 30% in più del gas russo, al netto degli aumenti dell’ultimo periodo. In questo caso, per di più, c’è l’intoppo della rigassificazione, visto che gli impianti funzionanti non bastano e che per realizzarne altri e metterli a regime servono fino a 4 anni (oltre a vari miliardi di euro d’investimenti). E le piattaforme inattive in mare? Pure quelle, non si possono far lavorare a pieno ritmo in un giorno: potrebbero occorrere mesi.
Il problema delle scorte estive
Il problema non si presenterà solo con i primi freddi. Già adesso, infatti, è partita la stagione dei cosiddetti stoccaggi: di solito, in questo periodo, in Italia si accumula gas, acquistato a prezzi inferiori rispetto a quelli invernali, per poi erogarlo alla bisogna. Il guaio, tuttavia, è che agli operatori del settore, con il vertiginoso incremento dei prezzi, non conviene comprare ora: il gas, paradossalmente, costa più oggi che lo scorso inverno. Esistono alcune soluzioni (tra cui l’aumento delle bollette estive), ma il governo finora non ne ha attuata nessuna. Ammesso, ovviamente che la Russia non rifiuti in toto di venderci il metano.
Il piano d’emergenza tedesco
Dunque? La Germania ha già attivato un piano d’emergenza in caso di stop alle forniture russe. Essenzialmente, si tratta di calibrare un programma di razionamenti per evitare di arrivare a limitazioni coatte e caotiche dei consumi e ripercussioni sulle famiglie.
L’ombra dei razionamenti
E l’Italia? Noi siamo in stato di pre allerta da febbraio. Però non è chiaro chi, eventualmente, dovrebbe restare al freddo per primo: si tratta di individuare settori essenziali, dalle imprese agli ospedali, ma pure di fare in modo che i cittadini non congelino nelle loro case. Prepariamoci al peggio.
Il testo unificato in materia di ‘morte medicalmente assistita’, approvato dalla Camera il 10 marzo 2022 agevola la procedura di suicidio assistito, accentua la sua identità eutanasica; non prescrive più al medico e al Comitato per la valutazione clinica di tenere conto delle ragioni familiari e sociali che motivano la richiesta di morte; consente al Comitato di accertare la volontà di morire del paziente anche in modalità telematica; restringe l’obiezione di coscienza. Esso non contiene alcun impegno di spesa per attuare la disciplina, e quindi per favorire l’accesso alle cure palliative e per aiutare le famiglie. Emblematica del valore conferito alla vita, alla dignità e all’autonomia del malato, è la disciplina provvisoria che consentirebbe l’accesso al suicidio assistito per un tempo di 270 giorni dall’eventuale approvazione definitiva, in assenza delle garanzie procedurali minime previste dallo stesso t.u.
di Carmelo Domenico Leotta
1. Il testo unificato in contrasto con le indicazioni della Corte costituzionale. La proposta di legge approvata il 10 marzo scorso alla Camera, assegnata al Senato il successivo 16 marzo (Atto S.2553) recante Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, presenta modifiche rispetto al testo unificato licenziato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali il 9 dicembre 2021 (Atto C.3101). Per comodità di lettura, verrà indicata come t.u.
Di tali modifiche si può prendere visione tramite la tabella di confronto tra i due testi, che pubblichiamo a seguire; in taluni casi si tratta di semplici mutamenti lessicali, come la sostituzione della parola “malato” con la parola “persona” all’art. 2 co. 3 lett. a); in altri casi le modifiche, se colte nel loro contesto, radicalizzano la scelta di fondo del t.u., sostanzialmente ispirata ad un favor mortis del malato. Tale impostazione disattende gravemente le indicazioni della Corte costituzionale che, pochi giorni prima dell’approvazione della p.d.l. da parte della Camera, con la sentenza n. 50 depositata il 2 marzo (ud. 15 febbraio), ha dichiarato l’inammissibilità della proposta referendaria sull’omicidio del consenziente (art. 579 cod. pen.). Con tale decisione, la Consulta ha ribadito, richiamando la propria costante giurisprudenza, che “il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost., è “da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 – all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (sentenza n. 35 del 1997). Esso “concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona” (sentenza n. 238 del 1996)” (cf. https://www.centrostudilivatino.it/omicidio-del-consenziente-e-droga-le-motivazioni-della-corte-costituzionale/#more-10292).
2. Elementi di divergenza rispetto alle sentenze della Consulta. La sentenza n. 50/2022, che pur si è espressa per la non ammissibilità della proposta referendaria avente a oggetto l’omicidio del consenziente, non ha mancato di richiamare l’ordinanza n. 207/2018 e la sentenza n. 242/2019 della medesima Consulta in materia di aiuto al suicidio (art. 580 cod. pen.), nelle quali si è detto a chiare lettere che il godimento del diritto alla vita, “primo dei diritti inviolabili dell’uomo” (sentenza n. 223/1996) comporta “il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire”.
Ancorché l’impostazione fatta propria dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 207/2018 e con la sentenza n. 242/2019 non sia condivisibile nel suo contenuto decisorio – perché ammette una deroga, seppur in casi limitati, al principio di indisponibilità della vita e fa un’equiparazione, tutt’altro che pacifica, tra rifiuto della cura e suicidio assistito (sui problemi posti dall’ordinanza cf. il volume (a cura) di Mauro Ronco, Il ‘diritto’ di essere uccisi: verso la morte del diritto?, Giappichelli 2019 https://www.centrostudilivatino.it/il-diritto-di-essere-uccisi-verso-la-morte-del-diritto/; sulla sentenza, ex multis, (a cura) di Alfredo Mantovano, Eutanasia le ragioni del no. Il referendum, la legge, le sentenze, Cantagalli 2021 https://www.edizionicantagalli.com/shop/eutanasia-le-ragioni-del-no/)– essa ha avuto il pregio di escludere che la richiesta di morte assurga a diritto soggettivo del malato e si è limitata a prevedere una causa di non punibilità a vantaggio di chi, liberamente accogliendo la richiesta dell’interessato, ne abbia cagionato il decesso.
l’affievolimento degli strumenti di controllo sulla libertà di scelta del malato;
la restrizione dell’obiezione di coscienza;
la previsione di una disciplina provvisoria.
Che, d’altronde, la tutela del diritto alla vita non sia tema di particolare interesse per il t.u. è dato inequivocabile, posto che all’art. 2 co. 3 nell’elenco dei princìpi fondamentali che il Servizio sanitario nazionale deve rispettare in materia di suicidio assistito, si menzionano la dignità e l’autonomia del malato; la qualità della vita e il sostegno al malato, ma (nella versione del 9 dicembre così come in quella approvata il 10 marzo) del diritto alla vita… nessuna traccia! Ciò premesso, si segnala nel dettaglio quanto segue.
3. Art. 5 co. 2: soppressa la considerazione delle condizioni familiari e sociali del suicidio assistito. Il medico che riceve la richiesta di morte medicalmente assistita da parte del paziente, nella versione del t.u. approvata il 10 marzo, redige “un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata”.
La precedente versione prevedeva che oggetto del rapporto fossero anche le condizioni familiari e sociali del malato. Tale espunzione è grave e foriera di conseguenze negative per la tutela del malato; il rapporto è infatti oggetto di vaglio da parte del Comitato di valutazione clinica (art. 5 co. 5 ss.) e si conclude con il parere dello stesso Comitato, favorevole o contrario alla richiesta di morte medicalmente assistita. L’esclusione, prima per il medico che riceve la richiesta poi per il Comitato, dell’esame delle condizioni sociali e familiari del paziente rende impossibile, soprattutto da parte del Comitato, una valutazione complessiva che tenga conto, per es., di quanto possano avere inciso sulla scelta di morire opinioni o pressioni familiari ed eventuali ristrettezze economiche. Tale modifica è segno evidente e inequivocabile del fatto che, nell’impianto del t.u., il suicidio assistito, anziché essere la risposta estrema a mali ritenuti non altrimenti affrontabili – soluzione che comunque non è eticamente e giuridicamente ammissibile perché comporta la partecipazione a un atto causativo della morte di una persona –, si presta a divenire una sempre più larga “via di uscita” dall’esistenza, di fronte a situazioni di grave problematicità sociale e familiare generate dalla malattia.
L’espunzione delle condizioni familiari e sociali dal campo di indagine del medico e del Comitato non solo snellisce e agevola l’accesso al suicidio assistito ma è anche indice del reale valore che il t.u. assegna all’autonomia del paziente; a fronte dei proclami altisonanti sull’autonomia, sull’autodeterminazione e sulla dignità personale, la soluzione normativa che la Camera ha adottato è di non prevedere che il medico che riceve la richiesta e il Comitato che la valuta debbano tenere in conto proprio quei fattori ambientali che maggiormente interferiscono con la formazione della volontà del malato .
4. Art. 5 co. 5: volontà di morire accertabile per il Comitato anche ‘da remoto’. Non sono bastati due anni di vita sulle piattaforme online per rendere evidente a chiunque che l’interazione telematica tra le persone non è efficace come quella “in presenza”: ne parlano docenti, psicologici, esperti della comunicazione, sociologi, ma non ne tiene conto la Camera; essa rettifica l’art. 5 co. 5, prevedendo che l’audizione personale del malato finalizzata – si badi – ad “accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera” possa avvenire anche telematicamente. La precedente versione del testo, pur senza qualificare tale procedura come obbligatoria, quanto meno prevedeva che, ove il Comitato intendesse sentire il malato, si dovesse recare, anche tramite un delegato, al domicilio del paziente.
La modifica è chiaramente pur essa volta, come la precedente, a snellire la procedura di accertamento delle condizioni che consentono la richiesta di morte medicalmente assistita, in vista di un suo più rapido espletamento. Anche in questo caso è evidente quanto poco stia a cuore il reale controllo della libertà di scelta del malato, da sentire tranquillamente in modalità smart. In fondo il malato che ha deciso di morire potrebbe già aver assorbito tante risorse di denaro e di tempo: un’ultima call basta per mettere “agli atti” che davvero la morte era ciò che voleva, precludendo quel contatto diretto che permetterebbe di coglierne fino in fondo le reali motivazioni e i disagi sottostanti!
5. L’obiezione di coscienza. Nessuna obiezione (art. 6 t.u.) per il pubblico ufficiale che, nel testo approvato il 10 marzo, interviene nella procedura di morte medicalmente assistita, ai sensi dell’art. 4 co. 2, attestando l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato. Eppure, l’intervento del pubblico ufficiale – non contemplato nel t.u. del 9 dicembre – ha un’efficacia causale indispensabile e diretta nell’espletamento della procedura, e quindi realizza quel contrasto fra il precetto normativo, la deontologia e i dettami intimi della coscienza, tale da meritare tutela.
Circa l’operatore sanitario, la precedente formulazione dell’art. 6 t.u. prevedeva che l’obiezione di coscienza spettasse al “personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie”: il testo del 10 marzo riferisce invece il diritto all’obiezione solo all’esercente la professione sanitaria in senso stretto, escludendo quanti esercitano attività ausiliarie, senza essere al contempo esercenti professioni sanitarie.
6. La clausola di invarianza finanziaria. L’art. 9 t.u. fissa la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale, dall’attuazione della legge “non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
La previsione è neutra solo in apparenza, e costituisce il contrario di quel segnale virtuoso che parrebbe costituire per la finanza pubblica, rassicurante per chi è contrario al suicidio assistito e all’eutanasia. Se davvero il suicidio assistito, come si fa credere all’opinione pubblica, fosse inteso, nell’impianto del t.u., come il rimedio estremo dinnanzi al fallimento di tutte le altre vie proposte al malato, come è possibile, nel momento in cui se ne consente la pratica, non investire contestualmente sulle cure palliative e sul sostegno agli informal caregiver, vale a dire a quei soggetti, appartenenti alla rete familiare e amicale del malato, che gli prestano assistenza?
La scelta del t.u. che da un lato esige, per l’accesso al suicidio assistito, il previo coinvolgimento del malato (salvo il suo rifiuto) in un percorso di cure palliative, dall’altro non impiega nessuna risorsa per rendere concrete tali cure, mostra come in realtà il suicidio assistito sia, nel testo approvato dalla Camera, non tanto la soluzione di extremaratio per chi non sopporta più le proprie sofferenze, quanto la via più semplice, immediata ed economica offerta a chi deve affrontare un grave dolore.
7. L’entrata in vigore e la disciplina transitoria. Il t.u. approvato dall’Aula si conclude con un nuovo art. 11, che stabilisce l’entrata in vigore della legge 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.
L’art. 11 co. 2 prevede tuttavia che, nelle “more dell’entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 554 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, conformemente alle prestazioni previste dalle disposizioni della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente”: è un comma avente efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Occorre chiedersi, tuttavia, se le pratiche di suicidio assistito possano effettivamente essere inserite, stando al diritto vigente, nelle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, in via provvisoria prima dell’entrata in vigore di una (eventuale) disciplina organica qual è quella dettata dagli art. 1-10, dai regolamenti istitutivi dei Comitati per la valutazione clinica (art. 7) e dal decreto del Ministro della salute (art. 10). Per verificare tale ipotesi occorre richiamare alcune norme in materia.
Anzitutto, l’art. 1 co. 554 L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) – cui l’art. 11 co. 2 t.u. rinvia – stabilisce che i livelli essenziali di assistenza (c.d. LEA) di cui all’art. 1 co. 7 D.Lgs. 502/1992 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’art. 1 co. 7 D.Lgs. n. 502/1992 prevede, a sua volta, che sono “posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”.
Ai sensi dello stesso art. 1 co. 7 cit., sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie che (tra gli altri casi di esclusione) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 1 co. 2 dello stesso D.Lgs. Il co. 2 da ultimo richiamato sancisce espressamente che i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, siano in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli art. 1 e 2 L. n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale. L’art. 1 L. n. 833 al co. 3 stabilisce che finalità del servizio sanitario nazionale siano la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica (e non, ad es., il dare la morte al paziente). L’art. 2 della stessa L. n. 833, sempre elencando i princìpi ispiratori del S.S.N., prevede al comma 2, lett. f) «la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione».
In breve, le prestazioni di suicidio assistito, a fortiori prima dell’entrata in vigore di una disciplina organica, non tollerano l’inserimento nei LEA, perché incompatibili con i principi ispiratori di erogazione delle prestazioni rese dal S.S.N. in base alla L. n. 833/ 1978 e al D.Lgs. n. 502/1992.
Vi è poi da chiedersi come sia possibile prevedere una disciplina provvisoria prima della istituzione, di cui all’art. 7 t.u., dei Comitati di valutazione clinica, i quali hanno la funzione precipua di garantire la tutela della dignità del malato. I Comitati potranno essere istituiti in un termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la quale a sua volta entrerebbe in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. La disciplina provvisoria dell’art. 11 co. 2 invece entrerebbe in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta, come previsto dallo stesso art. 11 co. 3. Discorso analogo riguarda l’emanazione del decreto del Ministro della salute, considerato dall’art. 10 t.u., in cui dovrebbero essere previste norme di prim’ordine, relative ai requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte (lett. a); ai protocolli e alle modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte (lett. b); alle procedure di sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari (lett. c); alle modalità di un’informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n.219 (lett. e); alle modalità di monitoraggio e di potenziamento delle cure palliative (lett. f).
La norma provvisoria prevista dall’art. 11 co. 2 t.u. è pertanto inattuabile: ancora una volta, segnala l’inadeguatezza tecnica del testo approvato dall’Aula della Camera. L’inserimento della disposizione provvisoria dice molto sul piano politico: che un ramo del Parlamento approvi un testo che permette l’accesso al suicidio assistito in totale assenza di una tutela minima per il malato per un tempo di 270 giorni dalla pubblicazione della legge in Gazzetta – 180 giorni necessari per l’istituzione dei Comitati e per l’emanazione del decreto ministeriale dall’entrata in vigore della legge, cui aggiungere 90 giorni per la stessa entrata in vigore della legge, che decorrono dalla sua pubblicazione – è il segnale più chiaro e incontrovertibile di quanto poco valga, per l’odierna rappresentanza della Nazione, la vita della persona malata.
Testi a confronto: in rosso le novità apportate dall’Aula della Camera rispetto al testo delle Commissioni riunite (a cura di Carmelo Domenico Leotta e di Aldo Rocco Vitale)
A.C. 2-1418-1586-1655-1875-1888-2982-3101-ATesto unificato (versione 9 dicembre 2021)
A.S.2553Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistitaapprovato dalla Camera il 10 marzo 2022 e trasmesso al Senato l’11 marzo 2022
Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Art. 2. (Definizione) 1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5. 2. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere. 3. Le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato; b) tutela della qualità della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.
Art. 2. (Definizione) 1. Si intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5. 2. Tale atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere. 3. Le strutture del Servizio sanitario nazionale operano nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: a) tutela della dignità e dell’autonomia della persona; b) tutela della qualità della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia.
Art. 3. (Presupposti e condizioni) 1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate. 2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante e dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili; b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
Art. 3. (Presupposti e condizioni) 1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, e che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte. 2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: a) essere affetta da una patologia attestata dal medico curante o dal medico specialista che la ha in cura come irreversibile e con prognosi infausta, oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagionino sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili; b) essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
Art. 4. (Requisiti e forma della richiesta) 1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà. 2. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni. 3. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. 4. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
Art. 4. (Requisiti e forma della richiesta) 1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta deve essere manifestata per iscritto e nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento senza requisiti di forma e con ogni mezzo idoneo a palesare la volontà. 2. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che le consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni e di un pubblico ufficiale che attesti l’autenticità, la data e il luogo di espressione della volontà dell’interessato. 3. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente, nel rispetto della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. 4. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, anche ai suoi familiari le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.
Art. 5. (Modalità) 1. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all’atto del decesso. 2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita formulata nelle forme di cui all’articolo 4 redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo inoltra al Comitato di valutazione clinica di cui all’articolo 7 territorialmente competente. Il rapporto è corredato da copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente. 3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata. 4. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione. 5. Il Comitato per la valutazione clinica, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l’equipe sanitaria per una audizione e può altresì recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, al domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera. 6. Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al Comitato per la valutazione clinica e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato. 7. Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme a tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica. 8. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunque la possibilità per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del parere. 9. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato. 10. Il medico presente all’atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui all’articolo 3. 11. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Art. 5. (Modalità) 1. La morte volontaria medicalmente assistita deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell’ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all’atto del decesso. 2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, espressa nelle forme di cui all’articolo 4, redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l’hanno determinata e lo trasmette senza ritardo al Comitato per la valutazione clinica di cui all’articolo 7 territorialmente competente e all’interessato. Il rapporto è corredato di copia della richiesta e della documentazione medica e clinica ad essa pertinente. 3. Il rapporto deve precisare se la persona è stata adeguatamente informata della propria condizione clinica e della prognosi, se è stata adeguatamente informata dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se la persona è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative e specificare se è già in carico a tale rete di assistenza o se ha esplicitamente rifiutato tale percorso assistenziale. Nel rapporto il medico è tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata. 4. Per laredazione del rapporto e la valutazione clinica il medico può avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3, il medico non trasmette la richiesta al Comitato per la valutazione clinica, motivando per iscritto la sua decisione al richiedente. 5. Il Comitato per la valutazione clinica, entro trenta giorni, esprime un parere motivato sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata. Ai fini dell’espressione del parere, il Comitato per la valutazione clinica può convocare il medico di riferimento o l’équipe sanitaria per un’audizione ed è tenuto a sentire il paziente, anche telematicamente o a mezzo di un proprio delegato, per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera. 6. Nel corso del periodo che intercorre tra l’invio della richiesta al Comitato per la valutazione clinica e la ricezione del parere di quest’ultimo da parte del medico richiedente, al paziente è assicurato un supporto medico e psicologico adeguato. 7. Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette tempestivamente, insieme con tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria locale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che deve attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga, nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e che esso sia consentito alle persone prive di autonomia fisica mediante l’adozione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di strumenti, anche tecnologici, che consentano il compimento dell’atto autonomo secondo le disposizioni della presente legge. 8. Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica o in caso di parere contrario dello stesso Comitato, resta ferma comunqueper la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistitala possibilità di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezionedella decisione motivata del medico di cui al comma 4 o del parerecontrario del Comitato. 9. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove già attivato. 10. Il medico presente all’atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte volontaria medicalmente assistita e che permangano tutte le condizioni di cui all’articolo 3. 11. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Art. 6. (Obiezione di coscienza) 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all’articolo 7 al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente. 2. L’obiezione di coscienza può sempre essere revocata o essere proposta anche fuori del termine di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione ai soggetti di cui al comma 1. 3. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento. 4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione.
Art. 6. (Obiezione di coscienza) 1. L’esercente la professione sanitaria non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di adozione del regolamento di cui all’articolo 7 al direttore dell’azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente. 2. L’obiezione di coscienza può sempre essere revocata o essere proposta anche fuori del termine di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione ai soggetti di cui al comma 1. 3. L’obiezione di coscienza esonera l’esercente la professione sanitaria dal compimento delle procedure e delle attività specificamente dirette al suicidio e non dall’assistenza antecedente l’intervento. 4. Gli enti ospedalieri pubblici autorizzati sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dalla presente legge adottando tutte le misure, anche di natura organizzativa, che si rendano necessarie. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione.
Art. 7. (Comitati per la valutazione clinica) 1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali. 2. Tali organismi devono essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati.
Art. 7. (Comitati per la valutazione clinica) 1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamentoadottato con decreto del Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti e disciplinati i Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie locali. 2. I Comitati di cui al comma 1 devono essere multidisciplinari, autonomi e indipendenti, costituiti da medici specialisti, ivi compresi palliativisti, e da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, giuridiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati. 3. Ai componenti dei Comitati di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 8. (Esclusione di punibilità) 1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata.
Art. 8. (Esclusione della punibilità) 1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge e la volontà attuale, libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata inequivocabilmente accertata.
Art. 9. (Clausola di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9. (Disposizioni finali) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto: a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita; b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita; c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari; d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa in modo digitale; e) definisce le modalità di una informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219; f) definisce le modalità di monitoraggio e di implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale. 2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 10. (Disposizioni finali) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto: a) individua i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita; b) definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita; c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari; d) determina le modalità di custodia e di archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad essa relativa in forma digitale; e) definisce le modalità di un’informazione capillare sulle possibilità offerte dalla legge 22 dicembre 2017, n.219; f) definisce le modalità di monitoraggio e di potenziamento della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale. 2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 11. (Entrata in vigore)1. Salvo quanto previsto dal comma 3, la presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.2. Nelle more dell’entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 554 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, conformemente alle prestazioni previste dalle disposizioni della presente legge e nei limiti delle risorse finanziarie destinate al medesimo Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente.3. Il comma 2 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Eccola, la lista “segreta”. Eccole le armi che l’Italia, grazie alla decisione del governo e del Parlamento, ha deciso di inviare a Kiev. Si tratta di un elenco teoricamente secretato dal Copasir, l’organo di vigilanza dei servizi segreti, ma che ormai sta diventando praticamente di dominio pubblico. A organizzare la spedizione sarà il Comando Operativo di Vertice Interforze, coordinato dal generale Figliuolo, e poi ci penserà la Nato a far arrivare – attraversi sentieri segreti – gli armamenti all’Ucraina.
Qui sotto l’elenco degli strumenti con cui armeremo gli ucraini nella speranza che possano resistere alle bombe di Putin.
Mitragliatrice Mg 7.62: si tratta di un’arma “automatica di reparto a corto rinvulo di canna con chiusura geopetrica a rulli”. Può sparare fino a 730-900 colpi al minuto. “Può essere impiegata sia con bipiede come arma d’accompagnamento sia con treppiede come mitragliatrice media d’appoggio – si legge sul sito dell’Esercito – installata su veicoli come arma singola di bordo o come arma coassiale”. Il calibro del proiettile è 7,62×51 mm Nato, il peso 10,5 kg, l’alimentazione a nastro e ha un tiro utile di 400-500 metri sul bipiede e 800-1000 metri sul treppiede.
Mitragliatrice media MG 42/59 cal. 7,62 mm
Mitragliatrici 12.7 Browning: questa arma, spiega l’Esercito, “è stata acquisita allo scopo di garantire un adeguato supporto di fuoco alla manovra delle unità terrestri in termini di volume, gittata e letalità d’ingaggio”. Si tratta di un’arma “a corto rinculo e tiro selettivo (colpo singolo e raffica libera)” ed “è dotata di otturatore e meccanismo di alimentazione invertibili per consentire l’introduzione del nastro da destra o da sinistra secondo il tipo di installazione previsto, ovvero montaggio su aereo o su veicolo”. A cosa serve? “L’arma può essere impiegata per effettuare azioni di fuoco sia terrestre che contraereo e può essere montata a bordo di mezzi. Le caratteristiche tecniche e balistiche della Browning, unite ai più moderni tipi di munizionamento (in grado di perforare a una distanza di oltre mille metri una lastra di acciaio balistico di 10 mm di spessore), ne fanno un’arma versatile e pienamente rispondente alle necessità operative.
Mitragliatrice BROWNING cal. 12,7 mm
Mortai da 120 (oltre alle bombe da mortaio): mortaio Thomson-BrandtTr61 da 120 mm a canna rigata si tratta di “un’arma semplice, rustica, di facile maneggio e impiego, in grado di fornire supporto di fuoco di accompagnamento a tiro curvo alle lunghe distanze”. L’arma presenta diversi vantaggi: “Oltre ad essere trainabile, è anche avio-trasportabile, caratteristiche che gli conferiscono elevata mobilità e una capacità di rapido schieramento sul campo di battaglia”.
Mortaio rigato da 120 mm
Razioni alimentari da combattimento
100 missili
Lanciatori Stinger e relativi missili: si tratta di “un sistema d’arma missilistico terra-aria impiegato contro la minaccia aerea condotta alle bassissime quote”.
Il sistema d’arma è composto da:
missile;
tubo di lancio;
unità di alimentazione elettrica;
sistema di identificazione: il missile, una volta esploso il colpo, riconosce l’obiettivo e lo insegue.
Stinger, arma missilistica terra-aria
Centinaia di missili Milan (Missile d’Infanterie Léger ANtichar): è un missile anticarro a medio raggio