Onorevole Schlein, l’aborto non è un diritto!

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Segnalazione Corrispondenza Romana

di Fabio Fuiano

Il 26 febbraio scorso, alle primarie del Partito Democratico (PD), la deputata Elly Schlein ha inaspettatamente sconfitto il suo sfidante, Stefano Bonaccini, conquistando così il ruolo di Segretario del PD. Le posizioni della Schlein, già dalle premesse, si rivelano ben più estreme rispetto a quelle dei segretari precedenti. Recentemente, è stato pubblicato un articolo ricordando le sue posizioni sull’obiezione di coscienza. Tuttavia, in tale sede, ci si vuole soffermare su un suo Tweet in occasione del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade il 24 giugno scorso. La Schlein ha affermato : «La Corte Suprema Usa ha revocato il diritto costituzionale ad abortire, cancellando la sentenza #RoeVsWade. Ora potranno decidere i singoli stati. Un salto indietro di 50 anni, un terrificante salto nel buio in cui si cancellano i diritti delle donne a scegliere sul proprio corpo».

Al di là degli slogan, è necessario comprendere meglio perché le affermazioni della Schlein costituiscono un vero e proprio errore. Non basta, infatti, ripetere uno slogan per decenni o moltiplicare il numero di voci che si levano in tal senso affinché un’affermazione intrinsecamente erronea divenga vera. Dal momento che tale errore è stato persino codificato in una legge dello Stato, la 194 del 1978, che ritiene l’aborto a tutti gli effetti un “diritto”, come già spiegato dal dott. Tommaso Scandroglio (qui e qui), urge un serio approfondimento su cosa sia davvero un “diritto”. Per farlo, è buona cosa avvalersi della sana filosofia tomista compendiata nel celebre Trattato di Filosofia ad opera del professor Regis Jolivet (1891-1966), docente dell’Università Cattolica di Lione nel 1926. Egli ha trattato espressamente il tema del diritto e del dovere (Trattato di Filosofia, Volume V, tomo I, Morcelliana, Brescia, 1959, pp. 139ss). Non potendo dare nulla per scontato, si riportano qui le definizioni di “dovere” e “diritto” (pp. 140 e 163): «Il dovere (officium), in astratto, esprime l’obbligazione, la necessità morale di fare o di omettere qualche cosa. A questo titolo, esso è l’effetto formale della legge. Concretamente, la parola dovere designa  l’azione o l’omissione alla quale si è obbligati a causa della legge […]».

«In senso lato, ciò che si chiama diritto, come nell’ordine fisico significa cammino che procede senza deviare da un punto ad un altro, così, nell’ordine morale, etimologicamente, sta a indicare ciò che fa agire l’uomo senza farlo deviare dal suo fine ultimo. In senso stretto e tecnico, la parola implica l’idea di direzione, intesa come un comando e ordine della ragione (in latino ius, da iubeo, comandare). Da questo punto di vista, il diritto è ciò che è conforme alla legge, cioè il giusto».

Prosegue Jolivet (p. 164) affermando che il diritto «[…] è un potere morale, derivante cioè dalla ragione, potere che s’impone alla volontà libera e continua a sussistere a dispetto di tutte le costrizioni fisiche che impediscono il suo esercizio, creando negli altri lo stretto dovere di riconoscerlo e di rispettarlo; d’altra parte, il diritto in senso soggettivo è anche il potere di ognuno su ciò che gli appartiene, sia che lo possegga legittimamente (il suo corpo,  l’esercizio della sua attività, i beni materiali e morali), sia che possa in qualche maniera esigerlo (a titolo, per esempio, di salario o di giusto prezzo)».

Ora, essendo il diritto una relazione ad alterum, esso ha sempre un soggetto (chi esercita il diritto) un termine (su cosa si esercita) e un titolo: «Per oggetto del diritto si designa propriamente il termine materiale(o materia) del diritto: questa materia può essere sia la sostanza, sia l’attività degli esseri. Se si tratta di creature non ragionevoli, poste al servizio dell’uomo, l’uomo può rivendicare dei diritti sia sulla loro sostanza che sulla loro attività: è il principio del diritto di proprietà. L’uomo invece può rivendicare dei diritti sull’attività degli esseri intelligenti, e non sulle loro persone, le quali non hanno altro fine che Dio. Di qui la illegittimità della schiavitù».

Il titolo del diritto, in campo morale, è «il potere di possedere, di fare o di esigere qualche cosa» e «risiede nella connessione in cui l’atto, materia del diritto, si trova con il conseguimento del fine ultimo dell’uomo» (p. 167).

Alla luce di ciò ci si può chiedere: a che titolo Elly Schlein, gli abortisti e la 194, sanciscono un “diritto” di uccidere un essere umano innocente? Perché, ad essere onesti, questo è l’aborto. Essendo il diritto un potere che ognuno di noi esercita su ciò che gli appartiene, ed essendo l’aborto un atto che per sua natura agisce su un altro essere umano che non appartiene a nessuno (nemmeno alla madre), si innesca un’evidente contraddizione. L’oggetto del diritto, come specificato sopra, può essere esercitato solo sull’attività dell’uomo, ma non sull’uomo stesso. E che il concepito sia un uomo, per quanto piccolo, è scientificamente certo. Per di più, in che modo il titolo di un eventuale “diritto” all’aborto, proprio per la natura dell’atto abortivo che si esige dal medico (ovvero la materia del “diritto”), resterebbe connesso al conseguimento del fine ultimo per la donna? In effetti, la negazione di Dio è il postulato necessario perché si accetti come “lecita” la diretta ed intenzionale soppressione di un essere umano innocente.

Tuttavia, rispondiamo con Jolivet che «essendo Dio sorgente prima dell’ordine morale, il diritto è assolutamente primo; in Dio non vi sono, che dei diritti e non dei doveri propriamente detti, o, più esattamente, Dio è il Diritto vivente ed eterno, principio assoluto di tutti i diritti. Tutti i doveri delle creature procedono necessariamente dal diritto di Dio, creatore e legislatore universale e i loro diritti sulle cose o sull’attività altrui valgono solo nella misura in cui sono espressioni o determinazioni del diritto universale di Dio» (p. 172).

Dunque, non esiste alcun diritto ad abortire (o a non abortire, come alcuni affermano), ma solo un dovere assoluto di non uccidere mai l’innocente.

Ecco perché la 194 non va blindata, ma abrogata

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Segnalazione Corrispondenza Romana

di Fabio Fuiano

Il 24 gennaio scorso, alla Camera, è stato approvato, con 257 favorevoli e 3 astenuti su 260 deputati, praticamente l’unanimità, un ordine del giorno (ODG) proposto dalla deputata Stefania Ascari (M5S), nel quale si legge quanto segue: «La Camera, impegna il Governo ad astenersi dall’intraprendere iniziative di carattere anche normativo volte ad eliminare o limitare il sistema di tutele garantito dalla legge n. 194 del 1978». Il documento è stato presentato come reazione alle proposte di legge dei senatori Maurizio Gasparri (FI) prima e Roberto Menia (FdI) poi, volte a modificare il primo articolo del Codice Civile al fine di riconoscere soggettività giuridica al concepito. Un tale disegno di legge è risultato inaccettabile tanto a sinistra quanto a destra, in quanto sarebbe entrato necessariamente in conflitto con la legge 194/78 che rende l’aborto legale in Italia e che, purtroppo, gode di vasti consensi anche tra chi, proclamandosi pro-life, dovrebbe avversarla. L’ODG è stato presentato in maniera tale da far cadere il centrodestra in un tranello diabolicamente ben congegnato. Infatti, se, da un lato, esso è stato presentato nella più ampia cornice dell’istituzione di una Commissione d’inchiesta sul c.d. “femminicidio”, dall’altro, seguendo l’intervento dell’onorevole Fratoianni (AVS), riportato nel resoconto stenografico (p. 40), ben si intuisce quale fosse lo scopo finale: «Quello che, invece, mi preme sottolineare ancora una volta è che un voto che respinga questo ordine del giorno avrebbe un significato preciso di cui il Governo e la maggioranza devono essere consapevoli. Bocciare questo ordine del giorno significa dichiarare che Governo e maggioranza intendono mettere in discussione la legge n. 194».

Il centrodestra è stato come “inchiodato” di fronte ad una (falsa) alternativa: o votare contro l’ODG e quindi risultare (a) apparentemente a favore delle violenze sulle donne e (b) incoerente rispetto a quanto prospettato in campagna elettorale sulla 194, oppure votare a favore e salvare la faccia, mettendo però la 194 in una botte di ferro, con grande esultanza degli abortisti. In realtà, sarebbe bastato prender coraggio e rigettare l’interpretazione della sinistra al voto contrario, ribadendo che il Governo ha piena autonomia di giudizio e che non deve provare niente a nessuno, tantomeno con un ODG del genere. Per di più, come si vede dal resoconto (p. 41), inizialmente è stato proposto un ODG più estremo (allegato A ai resoconti, p. 33), per poi accontentarsi della riformulazione più “moderata”, ma egualmente sufficiente a centrare l’obiettivo di intoccabilità della 194, dando alla destra l’illusione di aver “scongiurato” il peggio. Tale decisione, invece, rappresenta un grave vulnus, forse il più grave dall’approvazione della 194. Gli stessi politici di destra, ormai impregnati della medesima logica femminista di sinistra (come giustamente osservato dal dott. Tommaso Scandroglio) hanno difeso una “legge” che continua a mietere vittime innocenti.

Le virgolette alla parola “legge” non sono casuali. Il mondo della politica, specialmente dall’avvento della Democrazia Cristiana, sembra ormai svincolato dalla legge morale naturale. I cardinali Francesco Roberti (1889-1977) e Pietro Palazzini (1912-2000), nel loro Dizionario di Teologia Morale (Editrice Studium, 1955, p. 931) affermano che si chiama naturale ogni legge che «scaturendo dalla costituzione stessa delle cose, ha valore obbligante antecedentemente ad ogni libera statuizione di legislatore umano. Avuto riguardo alla sua prima fonte, che è Dio, la legge naturale è la partecipazione della legge eterna nella creatura razionale […]. Considerata nella coscienza umana, ove si manifesta, è la legge che si rivela a noi attraverso le nostre naturali tendenze, vagliate e regolate dalla retta ragione».

Ora, la prima fra le naturali tendenze dell’uomo è proprio la vita, senza la quale l’uomo non può ambire a nulla. Essa merita dunque d’essere protetta come il bene naturale più elevato. Attentare a questo bene è andare contro l’ordine della ragione. Come ricorda San Tommaso d’Aquino (Ia-IIae, q. 93, a. 3, ad 2): «La legge umana ha ragione di legge in quanto è conforme alla retta ragione; a questo titolo, è manifesto che essa deriva dalla legge eterna. Ma, nella misura in cui si allontana dalla ragione, è dichiarata legge iniqua, quindi non ha più ragione di legge, ma è piuttosto una violenza».

E ancora (Ia-IIae, q. 95, a. 2): «Ogni legge posta dagli uomini non ha ragione di legge che nella misura in cui deriva dalla legge naturale. Se in qualche punto si allontana dalla legge naturale, allora non è più una legge, ma una corruzione della legge».

La 194 risponde a tali caratteristiche di iniquità, essendo la sua “ragion d’essere” la soppressione di esseri umani innocenti nel grembo materno. Per questo non ci sono mezze misure attuabili, essa va abrogata. Per chi si ostina pervicacemente ad affermare che ciò è un’utopia, o chi addirittura, come il Ministro Eugenia Roccella, si spinge ad affermare contro l’evidenza che essa «stabilisce il valore sociale della maternità», rispondiamo che la vera utopia non è l’abrogazione di una legge positiva (ogni legge umana, proprio in quanto tale, è sempre abrogabile). La vera utopia è pensare di poter applicare uno strumento concepito per uccidere per tutelare la vita umana innocente. Sarebbe come pretendere di utilizzare una macelleria per coccolare agnellini. Anche i primi cinque articoli della 194 sono funzionali alla sua ragion d’essere: infatti, essi continuano a frenare una reale opposizione del mondo pro-life.

Ciò avviene perché essi sembrano voler apparentemente porre dei “paletti” alla pratica abortiva, affermando ipocritamente che (a) lo Stato tutelerebbe la vita umana dal suo inizio; (b) i consultori dovrebbero svolgere un’attività di dissuasione della donna intenta ad abortire, includendo eventualmente delle associazioni di volontariato; (c) ordinariamente si dovrebbe lasciare alla donna una settimana per riflettere prima di rilasciare il certificato.

Questi articoli, nell’immaginario comune, permetterebbero una “applicazione pro-life” della 194. Ma come possono essere letti in maniera avulsa dal contenuto successivo della norma? In particolare, si noti come (a) furbescamente si parli di «tutela della vita umana dal suo inizio» senza specificare quale sia per non entrare in conflitto con gli articoli successivi; (b) attualmente un obiettore di coscienza non può partecipare alla procedura della 194, perché altrimenti verrebbe coinvolto in atti che ha deciso di non compiere per ragioni morali, giuridiche e deontologiche (cooperazione materiale prossima o formale al male); (c) il tutto è pienamente in linea con la concessione alla donna della facoltà di uccidere suo figlio, senza che alcuno possa frapporsi tra lei e tale “decisione”.

Paradossalmente, se quegli articoli non fossero presenti, la 194 sarebbe suscettibile di maggiori attacchi e, dunque, la probabilità di abrogarla sarebbe maggiore. Con la loro presenza, invece, l’attacco è disinnescato e la sopravvivenza della norma è praticamente garantita. Ecco perché la 194 non va blindata, ma abrogata. Ed è incredibile che la blindatura sia avvenuta sotto un governo non di sinistra, ma di centrodestra. Non si deve però cedere allo scoraggiamento: se anche si impedisse il dibattito e qualunque intervento sulla 194, chi sa la verità dovrà continuare a testimoniarla, anche a costo di grandi sacrifici ed incomprensioni, persino da parte del mondo pro-life, certo che la Divina Provvidenza non mancherà mai d’assistere coloro che amano Dio e la Sua Legge.

 

In odium fidei: da Erode all’abortismo

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Segnalazione di Corrispondenza Romana

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Il 28 dicembre, la Chiesa Cattolica ricorda i Santi Martiri innocenti, i primogeniti uccisi, in odium fidei, dalla follia omicida di Erode che non poteva accettare la legittima regalità di Nostro Signore. Alla luce di questa ricorrenza, una riflessione su quanto accade oggi sembra necessaria: ci apprestiamo a chiudere l’anno 2022 e il sito Worldometers riporta più di 42 milioni di aborti compiuti, accingendosi a ri-azzerare il macabro conto degli innocenti distrutti, per poi ri-avviarlo dalla mezzanotte del 1° Gennaio con il solito ritmo di circa 2 innocenti al secondo uccisi nel mondo.

Oggigiorno, Erode non è più un caso eccezionale di malvagità, ma la regola per molti paesi sedicenti “civili” e “al passo coi tempi”, tristemente inclusa l’Italia, dove da ormai quasi 45 anni la famigerata 194 continua a causare una inconcepibile strage di innocenti (il prossimo tremendo anniversario, 22 maggio 2023, sarà proprio il 45° della promulgazione). Non bisogna però illudersi che tutto sia cominciato con la 194/78: il processo messo in atto dalle lobby abortiste per ribaltare il giudizio dell’opinione pubblica sull’aborto procurato era già in atto da tempo e, prima ancora della 194, esso aveva già raggiunto un traguardo fondamentale: si tratta della sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 con cui, per la prima volta, si introduceva nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di abortire anche per semplici motivi di “salute” della donna. Questa sentenza è l’antesignano dell’iniqua legge 194, nonché spartiacque decisivo per la legalizzazione dell’aborto nel nostro paese.

La Corte sfruttò a proprio vantaggio il caso di una donna milanese, Minella Carmosina, che nel 1972 fu penalmente perseguita in base all’art. 546 del Codice Penale (abrogato successivamente dalla 194 assieme a tutto il Titolo X – Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe) che vietava l’aborto di donna consenziente con la reclusione da due a cinque anni. Il giudice del Tribunale di Milano sollevò questione incidentale di legittimità costituzionale di tale articolo in quanto puniva l’aborto di donna consenziente anche laddove fosse stata “accertata” la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l’equilibrio psichico della gestante. Infatti, all’epoca, l’aborto poteva essere eccezionalmente esente da provvedimenti penali solo per un pericolo graveassolutamente inevitabile e, soprattutto, attuale di danno per la madre (secondo il dettame dell’art. 54 c.p. sullo stato di necessità) e non a scopo medico per evitare che la donna incinta subisse aggravamenti di preesistenti alterazioni fisiche. L’atteggiamento del legislatore era tutt’altro che favorevole all’aborto, ma semplicemente egli, pur preservando lo sfavore per la pratica, non riteneva opportuno punire una donna già fortemente provata per la propria condizione e spinta ad abortire probabilmente più per disperazione che per convinzione. A differenza della legislazione successiva, l’impunibilità non implicava l’approvazione (né in quel caso specifico, né tantomeno tout court).

La sentenza del ’75 costituì un totale rovesciamento di paradigma, in quanto riuscì a dire che il concepito partecipa dei princìpi contenuti nella nostra Costituzione: «Ritiene la Corte che la tutela del concepito […] abbia fondamento costituzionale. L’art. 31, secondo comma, della Costituzione impone espressamente la “protezione della maternità” e, più in generale, l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito», salvo poi affermare: «E, tuttavia, questa premessa – che di per sé giustifica l’intervento del legislatore volto a prevedere sanzioni penali – va accompagnata dall’ulteriore considerazione che l’interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Ed è proprio in questo il vizio di legittimità costituzionale, che, ad avviso della Corte, inficia l’attuale disciplina penale dell’aborto». Concludendo: «La scriminante dell’art. 54 c.p. si fonda sul presupposto d’una equivalenza del bene offeso dal fatto dell’autore rispetto all’altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare».

La Corte si avvalse di un ipocrita escamotage, impiegando un termine, quello di “persona”, assolutamente estraneo alla giurisprudenza – giacché la legge non ha mai parlato di uomini persone e uomini non persone – e di tenore filosofico, per giustificare la pratica dell’aborto non tanto per stato di necessità, ma per tutelare il bene della “salute psico-fisica” della donna (cosa che sarà poi ripresa a piè pari nella 194). A rigore, dunque, bisognerebbe datare la legalizzazione dell’aborto in Italia non al 1978, ma al 1975, analogamente a quanto avvenne negli Stati Uniti, dove l’aborto fu reso lecito, appena due anni prima, dalla famosa sentenza Roe v. Wade, ribaltata il 24 giugno scorso dalla maggioranza pro-life della Corte Suprema americana. Far memoria delle tattiche della Corte è necessario, dal momento che, indipendentemente dal Parlamento, essa può ancora riservare delle (brutte) sorprese sul tema della vita umana innocente.

Nuova legge ingiusta in Italia: la legittimazione dell’omicidio di Stato

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Segnalazione di Corrispondenza Romana

di Fabio Fuiano

La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha annunciato che il 25 ottobre l’aula della Camera esaminerà la nuova proposta di legge sull’eutanasia. Il testo della proposta, adottato come testo base dalle commissioni, intitolato “Rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia” è a dir poco agghiacciante.

Cercheremo di fare un’analisi articolo per articolo e di fare delle osservazioni per ognuno di essi.

L’articolo 1 definisce la finalità della legge, ovvero quella di disciplinare la facoltà di una persona «affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita». Ecco la prima contraddizione logica: si afferma che una persona in quelle condizioni possa porre “autonomamente” fine alla propria vita … richiedendo però “assistenza medica” a tal fine. Il medico, dunque, è costretto ad uccidere il paziente (l’obiezione di coscienza non è mai minimamente citata), però l’atto del paziente rimane “autonomo”.

La contraddizione viene ulteriormente confermata nell’articolo 2, dove si tenta una maldestra definizione di “morte volontaria medicalmente assistita” (il solito acronimo asettico per definire l’omicidio di un paziente) come un «decesso cagionato da un atto autonomo con il quale […] si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del SSN». Il tutto, chiaramente, a spese dei contribuenti, come per aborto e fecondazione artificiale, costringendo tutti i cittadini ad essere involontari cooperatori di quello che a tutti gli effetti è un delitto.

Nell’articolo 3 si descrivono i cosiddetti “paletti” per l’accesso all’eutanasia, come di consueto nella legislazione italiana, che saranno via via demoliti a colpi di sentenze dalla Corte Costituzionale (cosa già ampiamente verificatasi per l’iniqua legge 40). Ciononostante, già allo stato attuale, tali “condizioni” sono solo apparenti. Infatti, può fare richiesta chiunque sia affetto «da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili». Il verbo “ritenute” indica la volontà del legislatore di soggettivizzare completamente il grado di sofferenza. Chi ci assicura che non potrà farsi uccidere anche una persona perfettamente sana ma che “ritiene” di esser vittima di un disagio psicologico intollerabile (per lei)?

Subito l’articolo cerca di correre ai ripari, ponendo altri immaginari paletti alla pretesa eutanasica di una persona, affermando che essa debba essere anche «affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile». Che vuol dire tutto e niente. Cosa si intende per “condizione clinica irreversibile”? E l’irreversibilità è qualcosa che il legislatore considera permanente oppure suscettibile del progresso tecnologico e medico?

Infine, tale persona deve «essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». Questa frase raccoglie quel bacino di credenze magiche per le quali un ventilatore polmonare, l’alimentazione o la nutrizione, abbiano il potere di mantenere in vita qualcuno «anche se è ad un passo dalla morte» … un po’ come il sangue degli unicorni in noti romanzi. Il testo di questa legge cerca così surrettiziamente di classificare tali sostegni come “accanimento terapeutico”, pur senza mai citarlo esplicitamente, in virtù di questo loro presunto potere. Chiunque preservi ancora un minimo di buon senso sa perfettamente che si può morire anche con la presenza di sostegni vitali.

L’articolo 4 definisce requisiti e forma della richiesta eutanasica. Anche qui le contraddizioni logiche sono palesi: si afferma fin dalle prime righe che tale richiesta possa essere revocata in qualsiasi momento dal paziente «con ogni mezzo idoneo a palesarne la volontà». Dal momento che molti potrebbero lecitamente chiedersi come faccia un paziente in condizioni gravi (es. in coma) ad esprimere inequivocabilmente tale volontà, subito l’articolo corre maldestramente ai ripari affermando che: «Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà».

Probabilmente il legislatore aveva in mente quei malati di SLA che sono in grado di comunicare tramite dispositivi che convertono il movimento oculare in parole nonostante la totale paralisi muscolare. Ciononostante, esistono moltissime situazioni, completamente ignorate dal presente testo, in cui la volontà del paziente non può essere espressa ed è quindi presumibile pensare che essa venga “cristallizzata” ad un passato più o meno remoto (ad esempio tramite DAT).

L’articolo 5 definisce le “modalità” del c.d. “atto del decesso” (una nuova categoria di atti umani). Al di là di tutto è interessante notare come tale legge preveda l’istituzione di un Comitato ad hoc chiamato “Comitato per l’etica nella clinica” che «entro sette giorni dal ricevimento della richiesta del paziente deve esprimere un parere sull’esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita». In questo articolo vediamo scritta, nero su bianco, una delle aporie più grandi della pretesa eutanasica: essa sembra fondarsi sulla “volontà libera”, sull’autodeterminazione del paziente, ma in definitiva è lo Stato (in questo caso un Comitato ad hoc istituito dallo Stato) a decidere chi può accedere e chi no all’eutanasia. Infatti, se anche definisse la possibilità di accesso alla stessa per X pazienti ed N malattie, vi sarà sempre la (N+1)esima malattia non contemplata nelle ipotesi della legge, che escluderà l’(X+1)esimo paziente affetto dalla stessa, il quale non potrà esercitare la sua tanto decantata “autodeterminazione”. Questo è il motivo per cui la retorica eutanasica si trova ad un bivio: o si ammette che siamo di fronte ad un vero e proprio omicidio di Stato, ben lontani dalla “libertà” dei singoli, oppure che arriverà il momento in cui la facoltà di richiedere l’eutanasia sarà estesa a tutti, indipendentemente dall’effettiva condizione individuale.

Il comma 8 dell’articolo 5 merita speciale menzione: si spiega, candidamente, che il decesso per morte medicalmente assistita (alias, omicidio del consenziente), è totalmente assimilabile al decesso per cause naturali. Dovremmo rimettere in discussione tutte le decisioni prese a Norimberga. Dopotutto, l’Aktion T4 nazista fu semplicemente una “causa naturale” che ha provocato tanti morti.

L’articolo 7 serve ad escludere qualsiasi persona agevoli o cooperi all’atto eutanasico dalla punibilità secondo gli articoli 580 (istigazione al suicidio) e 593 (omissione di soccorso). Tale esclusione ha persino un valore retroattivo per tutti coloro che in passato fossero stati condannati per tali reati! Questa è la logica conseguenza della sentenza che assolse Marco Cappato dopo la vicenda di dj Fabo, nonché della legge 219/17 sulle DAT (che infatti viene espressamente richiamata dall’articolo). L’articolo 8 definisce semplicemente i “doveri” del Ministero della Salute nell’attuazione di tali disposizioni di legge.

Siamo di fronte alla legittimazione definitiva dell’omicidio di Stato, nel silenzio generale persino di coloro che avrebbero dovuto tenacemente opporvisi.

 

Fonte: https://scholapalatina.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY29ycmlzcG9uZGVuemFyb21hbmEuaXQlMkZudW92YS1sZWdnZS1pbmdpdXN0YS1pbi1pdGFsaWEtbGEtbGVnaXR0aW1hemlvbmUtZGVsbG9taWNpZGlvLWRpLXN0YXRvJTJG&sig=FassndGy3gxjE56UgioqEtbVS9t9zJ7x5ZBR6RRk1iQ1&iat=1634743529&a=%7C%7C650260475%7C%7C&account=scholapalatina%2Eactivehosted%2Ecom&email=WGByPjZY3AMGHbnlPw2cQTpxdzkQNl9LgdxZ9pnzLRY%3D&s=7fe708e192b517c76cb9155f667678b1&i=641A679A15A6433