I Magi nel commento del biblista Salvatore Garofalo

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Segnalazione del Centro Studi Federici
Dal Vangelo secondo Matteo
Cap. 2 – 1 Nato Gesù in Bethlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco che dei Magi, venuti da Oriente, si presentarono a Gerusalemme dicendo: 2 « Dov’è il re dei Giudei ch’è nato? Poichè abbiamo veduto la sua stella ad oriente e siamo venuti ad adorarlo ». 3 Udito ciò, il re Erode si turbò, e tutta Gerusalemme con lui; 4 e radunati tutti i gran sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro dove dovesse nascere il Messia. 5 Ed essi gli risposero: « In Bethlemme di Giudea; così, difatti, è stato scritto dal profeta:
6 E tu, Bethlemme, terra di Giuda,
in nessun modo sei minima fra le grandi città di Giuda:
da te, infatti, nascerà un capo,
che sarà pastore del mio popolo, Israele ».
7 Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece precisare il tempo dell’apparizione della stella e, inviandoli a Bethlemme, disse: 8 « Andate e informatevi accuratamente del bambino; e, quando lo avrete trovato, fatemelo sapere, affinchè anch’io venga ad adorarlo ». 9 Udito il re, quelli partirono. Ed ecco la stella che avevano veduta all’oriente li precedeva, finchè, giunta sul luogo dov’era il bambino, si fermò. 10 La vista della stella li rallegrò di grandissima gioia. 11 Ed entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e, prostratisi, lo adorarono; poi, aperti i loro scrigni, gli presentarono in dono oro, incenso e mirra. 12 E, divinamente avvertiti in sogno di non tornare da Erode, ritornarono per altra via al loro paese.
Note di Salvatore Garofalo
Cap. 2 Nel racconto dei Magi, l’attenzione dell’evangelista si concentra sulle prime reazioni ufficiali dell’ambiente ebraico alla nascita di Gesù, che viene indicata appena di scorcio (cfr. invece Lc. 2, 1-20). Erode morì nel 27 marzo-11 aprile del 750 di Roma, cioè nel 4 a. C. L’èra cristiana che fissa il primo anno d. C. al 754 di Roma procede da un errore di calcolo dovuto al monaco Dionigi il Piccolo del VI sec. Le antiche fonti greche parlano con molta stima dei Magi, di origine persiana. Dal sec. II d. C. essi cominciano ad esser confusi con gli indovini e gli astrologhi di provenienza babilonese ed egiziana (cfr. Atti 13, 6 ss.; 8, 9), considerati come fattucchieri e imbroglioni. Nell’antica tradizione persiana i Magi erano i più fedeli ed intimi discepoli di Zoroastro e custodi della sua dottrina; nei tempi più vicini al Cristo essi avevano una parte di primo piano nella religione ed anche nella politica. Mt. parla solo vagamente del loro paese di origine e nulla dice nè del loro numero esatto nè del nome nè della loro dignità regale. Sulla loro patria, gli studiosi non sono concordi; le preferenze si dividono tra l’Arabia (praticamente la regione ad est del mar Morto e del Giordano) e la Persia. Su Bethlemme cfr. Lc. 2, 4 nota.
2 Il fatto che i Magi si rivolgano alla corte di Gerusalemme può essere un indice del loro alto rango sociale. Re dei Giudei è un titolo spontaneamente inteso come corrispondente a Messia (v. 4; cfr. 27, 37). La stella del Messia (sua) è un segno nei cieli in relazione con l’attesa e la venuta del redentore. Una vera e propria stella non può assolvere le funzioni dell’astro veduto dai Magi (v. 9), perciò viene intesa piuttosto come un fenomeno verificatosi nella zona dell’atmosfera ma di tale natura che, ovviamente, non poteva essere indicato che come una stella. La tradizione religiosa persiana parlava di un « soccorritore » destinato a portare nel mondo la definitiva perfezione e il cui avvento era messo in relazione con fenomeni astronomici. Per il Messia-stella cfr. Num. 24, 17. Adorare, nell’antichità, indica in genere rendere omaggio, alla maniera orientale, con la prostrazione al suolo; se questa sia ispirata anche a un motivo religioso dipende dal contesto.
3 Erode fu sempre ferocemente geloso della sua corona acquistata a gran prezzo e non dubitò di sopprimere chiunque gliela insidiasse, fossero anche uomini del suo sangue. Il turbamento di Gerusalemme è dovuto all’entusiasmante annunzio dato dagli stranieri dell’avvenuta nascita del Messia aspettato da secoli.
4 Il re convoca l’assemblea competente in questioni religiose. I gran sacerdoti possono essere o i sommi sacerdoti scaduti di carica o i membri delle grandi famiglie sacerdotali fra le quali si sceglieva il sommo sacerdote o i rappresentanti delle ventiquattro classi sacerdotali (cfr. Lc. t, 5). Gli scribi erano i dottori, gli esperti della legge. Insieme con gli anziani del popolo, notabili laici, queste tre classi costituivano il gran consiglio o sinedrio, supremo tribunale ebraico. Poichè l’espressione « scribi del popolo » è insolita, si pensa che il testo primitivo del Vangelo sia stato: « i gran sacerdoti, gli scribi e gli anziani del popolo ».
5 La tradizione ebraica aveva sempre visto nel testo di Michea (5, 1 testo ebr.) una profezia messianica. Bethlemme è detta di Giudea per distinguerla da un omonimo villaggio di Galilea.
9 La stella non guidò i Magi dal loro paese alla Giudea ma riapparve solo sulla strada da Gerusalemme a Bethlemme, che distava dalla capitale ca. due ore di cammino. La direzione è nord-sud, contraria, quindi, al moto delle stelle.
11 La casa suppone che Giuseppe abbia provveduto a ricoverare in luogo più proprio (cfr. Lc. 2, 7) Gesù e Maria; tanto più che il tempo della visita dei Magi distava notevolmente da quello della nascita del Bambino (v. 16). Il racconto del Vangelo lascia intendere che l’« adorazione » dei Magi ebbe un contenuto anche religioso, dal momento che Dio non aveva risparmiato prodigi per condurre i sapienti alla culla del Messia. L’etichetta orientale esigeva che la visita a un personaggio di riguardo fosse accompagnata da doni proporzionati alla dignità di chi visitava e di chi era visitato. I Magi scelgono doni di grande valore in quel tempo. L’incenso e la mirra erano profumi adibiti ad usi sia sacri che profani. La tradizione cristiana attribuisce ai doni un significato simbolico: l’oro indica la regalità, l’incenso la divinità e la mirra l’umanità del Messia; quest’ultima, infatti, era usata in modo particolare nella imbalsamazione dei cadaveri.
12 Per potersi portare fuori del territorio soggetto ad Erode, i Magi ebbero certamente bisogno di due o tre giornate di marce forzate in direzione del mar Morto.
Tratto da: La Sacra Bibbia, vol. III, Marietti, Torino 1961, pagg. 14.15.

In odium fidei: da Erode all’abortismo

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Segnalazione di Corrispondenza Romana

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Il 28 dicembre, la Chiesa Cattolica ricorda i Santi Martiri innocenti, i primogeniti uccisi, in odium fidei, dalla follia omicida di Erode che non poteva accettare la legittima regalità di Nostro Signore. Alla luce di questa ricorrenza, una riflessione su quanto accade oggi sembra necessaria: ci apprestiamo a chiudere l’anno 2022 e il sito Worldometers riporta più di 42 milioni di aborti compiuti, accingendosi a ri-azzerare il macabro conto degli innocenti distrutti, per poi ri-avviarlo dalla mezzanotte del 1° Gennaio con il solito ritmo di circa 2 innocenti al secondo uccisi nel mondo.

Oggigiorno, Erode non è più un caso eccezionale di malvagità, ma la regola per molti paesi sedicenti “civili” e “al passo coi tempi”, tristemente inclusa l’Italia, dove da ormai quasi 45 anni la famigerata 194 continua a causare una inconcepibile strage di innocenti (il prossimo tremendo anniversario, 22 maggio 2023, sarà proprio il 45° della promulgazione). Non bisogna però illudersi che tutto sia cominciato con la 194/78: il processo messo in atto dalle lobby abortiste per ribaltare il giudizio dell’opinione pubblica sull’aborto procurato era già in atto da tempo e, prima ancora della 194, esso aveva già raggiunto un traguardo fondamentale: si tratta della sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 con cui, per la prima volta, si introduceva nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di abortire anche per semplici motivi di “salute” della donna. Questa sentenza è l’antesignano dell’iniqua legge 194, nonché spartiacque decisivo per la legalizzazione dell’aborto nel nostro paese.

La Corte sfruttò a proprio vantaggio il caso di una donna milanese, Minella Carmosina, che nel 1972 fu penalmente perseguita in base all’art. 546 del Codice Penale (abrogato successivamente dalla 194 assieme a tutto il Titolo X – Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe) che vietava l’aborto di donna consenziente con la reclusione da due a cinque anni. Il giudice del Tribunale di Milano sollevò questione incidentale di legittimità costituzionale di tale articolo in quanto puniva l’aborto di donna consenziente anche laddove fosse stata “accertata” la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l’equilibrio psichico della gestante. Infatti, all’epoca, l’aborto poteva essere eccezionalmente esente da provvedimenti penali solo per un pericolo graveassolutamente inevitabile e, soprattutto, attuale di danno per la madre (secondo il dettame dell’art. 54 c.p. sullo stato di necessità) e non a scopo medico per evitare che la donna incinta subisse aggravamenti di preesistenti alterazioni fisiche. L’atteggiamento del legislatore era tutt’altro che favorevole all’aborto, ma semplicemente egli, pur preservando lo sfavore per la pratica, non riteneva opportuno punire una donna già fortemente provata per la propria condizione e spinta ad abortire probabilmente più per disperazione che per convinzione. A differenza della legislazione successiva, l’impunibilità non implicava l’approvazione (né in quel caso specifico, né tantomeno tout court).

La sentenza del ’75 costituì un totale rovesciamento di paradigma, in quanto riuscì a dire che il concepito partecipa dei princìpi contenuti nella nostra Costituzione: «Ritiene la Corte che la tutela del concepito […] abbia fondamento costituzionale. L’art. 31, secondo comma, della Costituzione impone espressamente la “protezione della maternità” e, più in generale, l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito», salvo poi affermare: «E, tuttavia, questa premessa – che di per sé giustifica l’intervento del legislatore volto a prevedere sanzioni penali – va accompagnata dall’ulteriore considerazione che l’interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Ed è proprio in questo il vizio di legittimità costituzionale, che, ad avviso della Corte, inficia l’attuale disciplina penale dell’aborto». Concludendo: «La scriminante dell’art. 54 c.p. si fonda sul presupposto d’una equivalenza del bene offeso dal fatto dell’autore rispetto all’altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare».

La Corte si avvalse di un ipocrita escamotage, impiegando un termine, quello di “persona”, assolutamente estraneo alla giurisprudenza – giacché la legge non ha mai parlato di uomini persone e uomini non persone – e di tenore filosofico, per giustificare la pratica dell’aborto non tanto per stato di necessità, ma per tutelare il bene della “salute psico-fisica” della donna (cosa che sarà poi ripresa a piè pari nella 194). A rigore, dunque, bisognerebbe datare la legalizzazione dell’aborto in Italia non al 1978, ma al 1975, analogamente a quanto avvenne negli Stati Uniti, dove l’aborto fu reso lecito, appena due anni prima, dalla famosa sentenza Roe v. Wade, ribaltata il 24 giugno scorso dalla maggioranza pro-life della Corte Suprema americana. Far memoria delle tattiche della Corte è necessario, dal momento che, indipendentemente dal Parlamento, essa può ancora riservare delle (brutte) sorprese sul tema della vita umana innocente.