La Corte Europea dei diritti condanna l’Italia, “violato il giusto processo”

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QUINTA COLONNA

Scritto e segnalato da Antonio Amorosi

Imprenditore catanese chiede giustizia alla Cassazione ma per la Corte il suo ricorso è inammissibile. Interviene la CEDU, il caso

Muore mentre aspetta giustizia, con altri. La Corte Europea dei diritti dell’uomo dice che aveva diritto a presentare ricorso. La Cassazione lo aveva considerato inammissibile.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per violazione dei principi del giusto processo. Nella sentenza 55064 del 28 ottobre scorso la Corte Europea riscontra che la Cassazione attribuisca un peso sproporzionato agli atti formali, a scapito della sostanza. I criteri previsti dal codice italiano per i ricorsi in Cassazione sono eccessivamente formali, con conseguente violazione dell’art. 6/1 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

La Suprema Corte di Cassazione, rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria: in sostanza si presenta ricorso per errori di diritto. Presentare un ricorso in Cassazione richiede degli avvocati abilitati ed è complesso. Però anche se l’ammontare del lavoro in Cassazione incide sul funzionamento dei ricorsi, questi non devono essere interpretati in modo troppo formale, limitando il diritto di accesso e incidendo così sulla sostanza di questo diritto che ha il cittadino.

Il caso. La persona che presenta ricorso è il gestore di un’impresa commerciale di Catania. A novembre 2003 il proprietario dei negozi che erano stati affittati alla persona notifica una domanda di sfratto. A marzo 2008, il Tribunale di Catania ordina la risoluzione del contratto di affitto, con l’ordine di lasciare i locali. A ottobre 2009, la Corte d’Appello di Catania conferma la sentenza. Ma a marzo 2010 la persona presenta ricorso alla Cassazione, esponendo in circa una cinquantina di pagine una sintesi dell’oggetto della controversia e dello svolgimento del procedimento, indicando i motivi del ricorso e la motivazione della sentenza impugnata, con i reperti e i documenti correttamente presentati. Ma la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Da qui la presentazione di un ulteriore ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo che il 28 ottobre scorso si esprime in favore del ricorrente. Per la Cassazione, invece, questi non aveva indicato, per ciascun motivo, le ipotesi di ricorso. Ma secondo i giudici di Strasburgo i criteri erano stati sufficientemente rispettati. 

L’uomo intanto è deceduto. I suoi eredi e chi ricorreva con lui sono però andati avanti.
La prima sezione della CEDU, composta dal presidente Ksenija Turković e dai giudici Péter Paczolay, Alena Poláčková, Gilberto Felici, Erik Wennerström, Raffaele Sabato, Lorena Schembri Orland, e Renata Degener, cancelliere di sezione, hanno deciso che per questo motivo l’Italia dovrà risarcire l’uomo con 9.600 euro più qualsiasi imposta che potrebbe essere dovuta su tale somma. 

Secondo i giudici di europei “anche se il carico di lavoro della Corte di Cassazione descritto dal governo rischia di porre difficoltà all’ordinario funzionamento del trattamento dei ricorsi”, il diritto alla giustizia non può essere limitato, cioè “non devono essere interpretate in modo troppo formale per limitare il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto”.

La sentenza non riguarda il solo caso del dirigente catanese. La Corte Europea ha infatti  rilevato un intervento rispetto alla legittimità per tre diversi ricorsi, per un totale di otto ricorrenti. Negli altri due ricorsi però, oltre quello dell’uomo, i giudici europei non hanno ravvisato la violazione come nel caso del gestore dell’impresa catanese: nel primo “l’indicazione degli atti del giudizio nel merito era irregolare poiché, per ogni passaggio citato, mancava il rinvio agli atti originari richiesti dalla giurisprudenza interna”, e nel secondo l’avvocato dei ricorrenti “si è limitato a trascrivere gran parte dell’esposizione dei fatti della sentenza della Corte d’appello, le conclusioni dei ricorrenti in appello, parte dell’impugnazione”, come motivazione e dispositivo della sentenza della Corte d’Appello.

Fonte: https://www.affaritaliani.it/cronache/corte-europea-diritti-uomo-condanna-italia-violato-giusto-processo-il-caso-765666.html

Ancora su Cassazione e Crocifisso, fra laicità e reasonable accomodation

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QUINTA COLONNA – LA PAROLA AI GIURISTI

Segnalazione del Centro Studi Livatino

di Manuel Genarin per https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=f6e75b580c&e=d50c1e7a20

Da una prima lettura della sentenza 9 settembre 2021, n. 24414 delle Sezioni unite civili della Cassazione, sull’esposizione del crocifisso nelle scuole, emergono luci e ombre, le cui ricadute pratiche saranno tutte da verificare.

Prosegue la riflessione avviata il giorno stesso della pubblicazione (https://www.centrostudilivatino.it/cassazione-sul-crocifisso-nessun-divieto-di-affissione-ma-adesso-necessario-lintervento-del-parlamento/), proseguita con gli interventi dell’avv. Angelo Salvi (https://www.centrostudilivatino.it/sezioni-unite-e-crocifisso-perplessita-sulla-regola-del-caso-per-caso/) e del presidente emerito di Cassazione Piero Dubolino (https://www.centrostudilivatino.it/sezioni-unite-e-crocifisso-perche-il-ragionevole-accomodamento-non-convince/), con l’intervento del dott. Manuel Ganarin, ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico all’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna.

1. Sono due i punti centrali affrontati nella sentenza.

Quanto al primo punto, le Sezioni unite evidenziano come l’obbligo di esposizione del crocifisso (art. 118 del r.d. n. 965/1924) si inserisca in un «quadro normativo fragile», ponendosi in contrasto con l’ordinamento costituzionale. Esso si sostanzierebbe in una precisa «scelta confessionale» con la quale lo Stato si identifica con una religione, violando il principio che distingue l’ordine suo proprio da quello delle confessioni religiose (art. 7 c. 1 e 8 c. 2 Cost.). Lo Stato, del resto, non può servirsi di simboli religiosi per conseguire i suoi fini.

Il richiamo di tale principio suscita perplessità alla luce della funzione e del significato del crocifisso nel contesto italiano. La Cassazione infatti sottolinea come la croce «descriv[a] anche uno dei tratti del patrimonio culturale italiano e rappresent[i] una storia e una tradizione di popolo», richiamando «valori (la dignità umana, la pace, la fratellanza, l’amore verso il prossimo e la solidarietà) condivisibili, per il loro carattere universale, anche da chi non è credente». La centralità della valenza culturale e valoriale del crocifisso ci pare faccia sì che l’imposizione dello stesso possa considerarsi un’opzione pienamente laica – anche per il credente, si badi bene, nel contesto scolastico, e proprio per quel dualismo che connota nel profondo il cristianesimo –. L’obbligo di esibizione del simbolo non si traduce in una scelta tipica di uno Stato confessionale, introducendo semmai una differenziazione ragionevole tra simboli religiosi che prende atto di come il cattolicesimo sia parte della cultura popolare italiana (cfr. art. 9, n. 2 Accordo 1984). Appare allora incongruo invocare la distinzione degli ordini, onde restituire a Dio un simbolo che appartiene pure a Cesare, avendo contribuito a forgiare la sua identità.

2. Le Sezioni unite menzionano altri due corollari del principio di laicità: «l’imparzialità e l’equidistanza che devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni». I giudici tuttavia avallano una certa idea di neutralità, omettendo di richiamare parti della nota sentenza Lautsi c. Italia della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo, ove si è precisato che «la decisione di perpetuare o meno una tradizione rientra in linea di principio nell’ambito del potere discrezionale dello Stato» (§ 68). In Europa, d’altronde, convivono diversi modelli di laicità; pertanto occorrerebbe relativizzare il concetto di neutralità perché lo Stato, qualsiasi decisione prenda circa i simboli religiosi, è in qualche modo ‘di parte’: e ciò sia quando li vieta, sia quando li include, sia quando ne impone uno solo per ragioni culturali e valoriali, compiendo, nel rispetto dei diritti e delle libertà individuali, valutazioni politiche di sua esclusiva pertinenza. E questo a fortiori sulla base dell’asserto della Corte di Strasburgo fatto proprio dalla Cassazione, che ribadisce come il crocifisso sia «un simbolo essenzialmente passivo, perché non implica da parte del potenziale destinatario alcun atto, neppure implicito, di adesione ad esso». Continua a leggere

CASSAZIONE: PROPAGANDA LEGITTIMA SE L’ALTRUI CREDO NON È VILIPESO

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di Angelo Salvi, avvocato in Roma

1. Con l’ordinanza n. 7893 del 17 aprile 2020 la prima sezione civile della Corte di Cassazione è tornata ad interessarsi di libertà religiosa, nella sua accezione negativa di libertà di coscienza, diritto di non avere alcun credo, di professare e propagandare l’ateismo e l’agnosticismo. La pronuncia ribadisce posizioni già note e fornisce alcune interessanti indicazioni in merito ai limiti cui soggiace il diritto di propaganda, espressamente riconosciuto dall’art. 19 della Costituzione.

La vicenda ha per oggetto il rifiuto del Comune di V. di autorizzare l’affissione di dieci manifesti recanti la parola, a caratteri cubitali, “Dio“, con la “D” a stampatello barrata da una crocetta e le successive lettere “io” in corsivo, e sotto la dicitura, a caratteri più piccoli, “10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c’è l’UAAR al loro fianco“. L’UAAR-Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti proponeva ricorso ai sensi degli artt. 43 e 44 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e dell’art. 28 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, chiedendo al Tribunale di Roma l’accertamento del carattere discriminatorio del rifiuto del Comune di V. di affiggere i suddetti manifesti, con condanna dell’ente pubblico alla cessazione della condotta discriminatoria, risarcimento dei danni e pubblicazione della decisione su un quotidiano a spese dell’ente. Si costituiva nel giudizio il Comune di V., sviluppando la propria difesa sull’assunto per cui «il rifiuto non era affatto diretto a discriminare l’attività del sodalizio ricorrente, essendo stato, per contro, determinato da una valutazione negativa della rappresentazione grafica che, così come effettuata, era “tale da urtare la sensibilità del sentimento religioso in generale”».

La fase di merito si concludeva con una doppia conforme favorevole al Comune e, dunque, nel senso dell’insussistenza della lamenta discriminazione. In particolare, per la Corte d’Appello di Roma non sarebbe stata ravvisabile alcuna condotta discriminatoria, mancando in primo luogo una qualsiasi forma “positiva” di propaganda a favore dell’ateismo o dell’agnosticismo e difettando, in secondo luogo, un trattamento differenziato rispetto ad altre associazioni. Nel medesimo contesto locale e temporale, infatti, il Comune di V. non aveva rilasciato alcuna autorizzazione, né concesso ad alcun altro soggetto la possibilità di manifestare il proprio credo religioso. Continua a leggere