Catechismo Maggiore di San Pio X – Delle domeniche di Settuagesima, Sessagesima e Quinquagesima (nel 2023: 5, 12 e 19 febbraio)

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29 D. Quali sotto le domeniche che si chiamano di settuagesima, sessagesima e quinquagesima?

R. Si chiamano domeniche di settuagesima, sessagesima e quinquagesima la settima, sesta e quinta domenica avanti quella di Passione.

30 D. Per qual ragione la Chiesa dalla domenica di settuagesima fino al sabato santo tralascia nei divini uffici l’Alleluia, ed usa paramenti di color violaceo?

R. La Chiesa dalla domenica di settuagesima fino al sabato santo tralascia nei divini uffici l’Alleluia, che èvoce di allegrezza, ed usa paramenti di color violaceo, che é color di mestizia, per allontanare con questi segni di tristezza i fedeli dalle vane allegrezze del mondo ed insinuare ad essi Io spirito di penitenza.

31 D. Quali cose ci propone la Chiesa a considerare nei divini uffici delle settimane di settuagesima, sessagesima e quinquagesima?

R. Nei divini uffici della settimana di settuagesima la Chiesa ci rappresenta la caduta dei nostri progenitori, e il loro giusto castigo; in quelli della settimana di sessagesima ci rappresenta il diluvio universale mandato da Dio per castigo dei peccatori; in quelli poi dei primi tre giorni della settimana di quinquagesima ci rappresenta la vocazione di Abramo, e il premio dato da Dio alla sua obbedienza e alla sua fede.

32 D. Donde viene che, malgrado le intenzioni della Chiesa, nel tempo di settuagesima, sessagesima e quinquagesima, più che in qualunque altro, si vedono tanti disordini in una parte di cristiani?

R. In questo tempo più che in qualunque altro, si vedono tanti disordini in una parte di cristiani per malignità del demonio, il quale volendo contrariare i disegni della Chiesa, fa i maggiori suoi sforzi per indurre i cristiani a vivere secondo i dettami del mondo e della carne.

33 D. Che cosa dobbiamo fare per conformarci ai disegni della Chiesa nel tempo di carnevale?

R. Per conformarci ai disegni della Chiesa in tempo di carnevale bisogna star lontani dagli spettacoli e dai divertimenti pericolosi, e attendere con maggior diligenza all’orazione e alla mortificazione, facendo qualche visita straordinaria al Santissimo Sacramento, massime quando sta esposto alla pubblica adorazione; e ciò per riparare a tanti disordini, coi quali Iddio in questo tempo viene offeso.

34 D. Se vi fosse necessità di trovarsi a qualche pericoloso divertimento del carnevale, che cosa deve farsi?

R. Chi per necessità si trovasse a qualche pericoloso divertimento del carnevale, deve prima implorare l’aiuto della divina grazia per evitare ogni peccato; poi recarvisi con grande modestia e ritenutezza, e dopo, raccogliere lo spirito colla considerazione di qualche massima del vangelo.

Fonte: https://www.sodalitium.biz/catechismo-maggiore-di-san-pio-x-delle-domeniche-di-settuagesima-sessagesima-e-quinquagesima/

Killer uomo diventa donna, ora vuole la pappa: “Sono una bebè”

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La follia gender nel carcere scozzese: gli agenti costretti a tenerla per mano e a fornire i pannolini

 

In un istruttivo articolo pubblicato su La Verità, a firma di Giuliano Guzzo, abbiamo appreso, per usare il commento finale del pezzo, “a quali derive possa condurre un sistema carcerario succube delle rivendicazioni Lgbt.”

Siamo in Scozia, nella prigione di Polmont a Brightons, e c’è un detenuto condannato per un brutale omicidio nel 2004 e che, essendo stato nel frattempo folgorato sulla via dei transgender, nel 2018 ha ottenuto di essere trasferito/a in una unità riservata alle donne. Ma non basta. Sophie Eastwood, questo il suo nome dopo il cambio di indirizzo sessuale, non si è ritenuta soddisfatta, accusando le autorità carcerarie di averle riservato un trattamento razzista e transfobico. Trattamento che a suo insindacabile giudizio contrasterebbe con la sua nuova, ulteriore identità: quella di una bambina ancora da svezzare, tanto da richiedere una congrua dotazione di pannolini e pasti a base di pappe.

Per quanto riguarda l’utilizzo del biberon non si hanno notizie in merito. Inoltre, e qui raggiungiamo l’apoteosi del modello carcerario anglosassone, il feroce assassino/a avrebbe chiesto e regolarmente ottenuto di essere presa per mano dalle guardie quando si trova al di fuori della sua cella. D’altro canto questo sarebbe il minimo, dal momento che ci troviamo di fronte ad una indifesa bebè la quale, per la cronaca, quando si sentiva ancora un uomo nel pieno delle sue facoltà fisiche e mentali, finito in un altro carcere per guida pericolosa, strangolò con un laccio delle proprie scarpe un compagno di cella di 22 anni. Il delitto fu così efferato che il personale del carcere soprannominò la futura e indifesa bambina “Hannibal Lecter junior”. Una donna/bambina detenuta che, secondo fonti interne alla struttura carceraria, “nel corso del tempo si è rivelata una carcerata difficile da gestire e manipolatrice, ed è essenzialmente per questo che, dopo 17 anni, si trova ancora dietro le sbarre.”

Secondo Paul Bracchi, del Daily Mail, si tratta di una faccenda ridicola, sottolineando che “i protocolli di identità di genere e di riassegnazione di genere vigenti nelle carceri scozzesi, sviluppati con la Scottish trans alliance e il gruppo di pressione Stonewall, offrono ampi privilegi ai detenuti transgender.”

Tuttavia le stesse autorità carcerarie restano piuttosto dubbiose sul personaggio, che a tutta prima potrebbe sembrare un/a paraculo/a di prima grandezza, che considerano comunque intelligente. Anche se, puntualizzano, “risulta piuttosto esigente rispetto a quelle che sono le risorse della prigione e adora essere al centro dell’attenzione. Per questo è complesso stabilire se senta davvero ora un’inclinazione a essere trattata come una bambina o se, invece, sia appunto solo alla ricerca di attenzione.”

Sta di fatto che, mentre in Italia si è aperto un vasto e serrato dibattito sulla riforma del 41 bis, nel Regno Unito sono alle prese con gravissimi problema carcerari a base di pappe e pannolini.

C’era una volta qualcuno che teorizzava una sorta di tramonto dell’Occidente. Ma in questo caso siamo entrati nella notte più buia.

Claudio Romiti, 2 febbraio 2023

Abbiamo bisogno di verità

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di Marcello Veneziani

Cosa ti manca di più in questi mesi da cittadino, da giornalista e da “pensatore”? La verità. Sì, la verità, questa importuna signorina che sembra troppo antica, troppo perentoria, troppo assoluta per sposarsi e adattarsi al microclima dei nostri giorni, anzi al clima micragnoso e velenoso del presente. La vedo fuggire indignata e ferita dal circo mediatico-politico, rattrappirsi nelle bocche dei politicanti di Palazzo, spegnersi nelle menti degli intellettuali e pervertirsi sulle colonne infami dei giornali. Lo dico per esperienza quotidiana ripensando a troppi fatti recenti, tra pandemia, guerra e crisi economica, energetica e ambientale e che ritrovo esattamente rovesciati nella rappresentazione che ne hanno dato testimoni, attori e narratori. La realtà è una cosa, la rappresentazione dei media è un’altra. La storia è una cosa, la ricostruzione è un’altra. A nulla vale tentare di restituire la verità delle cose, resta solo quel che è sostenuto con mezzi più forti. L’ideologia vince sulla realtà, la ragion politica sulla verità. L’organizzazione sistematica della non-verità, fino al capovolgimento dei fatti e delle responsabilità vince sulla verità: la fiction si insinua anche nella vita e nella comunicazione e risponde a scopi propagandistici, manipolazioni dei fatti. Il falso vale più del vero, anche perché è più duttile e dunque si adatta a chi lo indossa. Chi detiene l’egemonia ideologica dell’informazione ti può far passare per vittima o per censore, per eroe o asservito, indipendentemente dalla verità dei fatti. Se la verità non coincide con i loro interessi ideologici o materiali, tanto peggio per la verità.

Troppo spesso allontanata dai Palazzi, compresi quelli di giustizia, la verità non viene risarcita nelle piazze, nelle case e nei luoghi pubblici e privati della vita odierna; ma anche qui svanisce perché prevale nella quotidianità corrente la simulazione e la dissimulazione, l’apparenza e il travestimento, l’ipocrisia e lo sdoppiamento. Anche il senso comune alla lunga cede alle convenienze. Anzi non c’è un mondo comune, ognuno vede le cose dal suo punto di vista e di utilità. Soggettivismo puro e relativismo. Chi pensa che la fine della verità oggettiva e comune sia l’inizio della libertà e la garanzia della democrazia, rovescia la realtà: senza una verità condivisa e fondata sulla realtà, vince la verità del più forte, fino a che è più forte. Altro che libertà e diritti umani.
E’ il problema più urgente dei nostri anni: la perdita della verità. E la sua subordinazione ad altro: alla volontà di dominio, alla necessità del Fatturato, al primato del Piacere o, più modestamente, della Comodità, alla vittoria del Partito, dell’Apparato o dell’Azienda, comunque del Potere. Non riusciremo più a dialogare se continueremo a disattendere la verità; smetteremo di vivere con gli altri, di condividere sorte e lavoro, vita, amore e morte, se continueremo questa demolizione della verità a scopo d’utile individuale o di parte. E’ stata costruita negli anni la giustificazione scientifica per la perdita della verità: da tempo ormai ci insegnano sin dalle scuole che la verità non esiste; esiste l’interpretazione, l’opinione, il punto di vista. Non c’è una verità che valga per tutti e per sempre, la mia verità diverge dalla tua e muta col mutare del tempo; così relativizzata, la verità viene ridotta ad uso singolo e temporaneo, e quindi sottomessa prima allo sguardo e poi alla volontà del soggetto. Sembra ormai una verità acquisita e indiscutibile che non ci sia una verità oggettiva; ma non è così, credetemi.

C’è una sfera di cose incerte e opinabili ma c’è anche una sfera di cose chiare ed evidenti, senza le quali non riusciremmo a vivere e a comunicare; e nel mezzo c’è una processione infinita di realtà che si avvicinano alla verità, che si incamminano verso di lei. Per vivere, per dialogare, per avere un rapporto con gli altri e per stare al mondo, non possiamo partire che dalle cose certe e vere: la certezza di essere uomini e mortali, in primo luogo, e poi la certezza della nostra identità come ce la disdegna il corpo, l’origine, la provenienza, il luogo in cui siamo nati, le persone da cui proveniamo, il mondo. La certezza dell’esperienza passata, la certezza di aver pronunciato certe parole, di aver assunto certi impegni, di aver compiuto certe scelte: il nostro passato presenterà pure zone d’incertezza dovute alla labilità della memoria, agli inganni delle apparenze e alla opinabilità di alcune cose, ma è anche un luogo di verità e di realtà realmente accadute che non possiamo revocare o relativizzare. Certo è il richiamo della natura, la comune certezza di vedere le cose che vediamo, di sentire le cose che sentiamo. Certo è il presente. I sensi, gli affetti, i bisogni mostrano esperienze reali. Anche quando ci neghiamo alle verità della vita, ne siamo dentro, fino in fondo. Nascere, invecchiare, morire, creare, distruggere non sono illusioni o punti di vista.

Prima della libertà e della giustizia, prima del pluralismo e dei diritti, c’è il riconoscimento della verità. Non è vero che la verità uccida la libertà. I dispotismi del passato non nascevano nel nome della verità ma dall’arroganza soggettiva di chi pretendeva di identificarsi nella verità e decidere in suo nome sugli altri: nessuno incarna la verità, tutti siamo in varia misura dentro la verità, ma nessun essere umano è la verità. I dispotismi e i terrorismi non nascono nemmeno dalla pretesa di rappresentare la verità, ma al contrario dalla distorsione della verità e dalla sua sottomissione ad un Assoluto: il Partito, il Potere, l’Assoluto, la Classe, la Razza, il Paradiso in terra. In nome di una supremazia, la verità viene modificata e cancellata.
La verità attiene alla conoscenza e non alla potenza, è una ricerca e non un monopolio, è un fine e non è un mezzo, e dunque non può essere usata per colpire, ma per sapere. Oggi, dicevamo, viviamo tra pensiero debole e poteri forti: la verità è il suo contrario, un pensiero forte in un corpo fragile.

Carlisti… italiani

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Segnalazione del Centro Studi Federici

di don Francesco Ricossa

Nello scorso numero di Sodalitium abbiamo recensito molto positivamente il volume di Francesco Maurizio Di Giovine sugli Zuavi pontifici. Dello stesso autore, sempre con la prefazione del principe Sisto Enrico di Borbone, riceviamo una “Breve storia del Carlismo nella penisola italiana”. 
 
Avendo parlato in un’altra recensione di questo numero della “storia dei tradizionalisti”, intendendo con questo termine designare gli oppositori alle riforme del Vaticano II, possiamo qui aggiungere un capitoetto sul tradizionalismo legittimista, dalla Restaurazione ai giorni nostri, nella versione spagnola del Carlismo. 
 
Se la storia del tradizionalismo carlista e legittimista, anche in Italia, è storia condivisa dall’inizio del Carlismo (verso il 1830) fino alla Guerra di Spagna (1936-1939), tanto è vero che nella nostra biblioteca ben figurano la collezione completa della Voce della Verità e della Voce della Ragione (e questo malgrado le riserve sul tradizionalismo filosofico e religioso di quei tempi, inteso nel senso fideistico), non lo stesso si può dire dei nostri giorni. 
 
Ho vissuto personalmente il passaggio, descritto dall’autore che ne fu protagonista, nel seno del Fronte Monarchico Giovanile dalla monarchia liberale a quella tradizionale, sono stato abbonato e sostenitore dell’Alfiere, rivista tradizionalista napoletana, sono stato e sono fiero di esser stato amico di personaggi come Pino Tosca, o di aver conosciuto Elias de Tejada, ma non ho mai condiviso quel tradizionalismo che combatte, nei convegni storici, i liberali dell’Ottocento, e poi si dice in comunione coi liberali di oggi, quelli che hanno imposto la dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanæ personæ, ad esempio. 
 
Il ricordo delle cerimonie di “beatificazione” di Carlo d’Asburgo e dei martiri spagnoli da parte di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI includono ad esempio una insanabile contraddizione. Mi viene alla mente come caso emblematico una fotografia pubblicata recentemente sui giornali in occasione della morte del principe Lillio Ruspoli, nella quale si vede il principe inginocchiato davanti a Benedetto XVI mentre due valletti in abito di corte donano a Ratzinger la bandiera degli Zuavi pontifici, mentre ripenso all’elogio che lo stesso Ratzinger ha fatto dei bersaglieri della Breccia di Porta Pia e alla fine del potere temporale del Papa. I modernisti odierni sono mille volte più ingiuriosi a Dio dei liberali di ieri, e noi dovremmo giustamente inveire contro dei nemici morti, e poi omaggiare quelli vivi? 
 
Fatte queste debite riserve, non posso che raccomandare il libro recensito, sempre ricco di informazioni e scritto con acribia, che aggiunge un tassello importante alla storia del tradizionalismo italiano. 
 
Un’ultima perplessità: nella quarta di copertina si legge: “La Spagna non conobbe la riforma protestante… La penisola italiana, al contrario, subì tutte le influenze della riforma protestante…”: Paolo IV, che di protestanti, alumbrados e marrani se ne intendeva, non sarebbe certo stato d’accordo, tanto più che le influenze protestanti in Italia venivano dallo “spagnolo” Juan de Valdès. Viva Filippo II, certo, ma ancor più: viva san Pio V! 
 
Francesco Maurizio Di Giovine, Breve storia del Carlismo nella penisola italiana, Solfanelli, 2022. 
 
 
Per cancellarsi dalla lista di distribuzione:

Della preminenza della Filosofia e Teologia Tomistica

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Segnalazione del Centro Studi Federici

Il primo comunicato dell’anno del Signore 2023 lo dedichiamo ai fondamenti del pensiero cattolico, con la segnalazione di un opuscolo di don Paolo de Töth sulla filosofia e teologia tomista.
Don Paolo De Töth, l’ultimo cattolico integrale della scuola antimodernista di san Pio X (morì nel 1965), scrisse questo testo contro coloro che voleva seppellire l’insegnamento di san Tommaso d’Aquino.
L’opuscolo è stato pubblicato sul sito del “Centro Studi Paolo Paolo de Töth”, dedicato alla figura e alle battaglie del sacerdote, che fu anche il direttore della rivista antimodernista “Fede e Ragione”.
 
Titolo dell’opera: “Della preminenza, in sé e secondo le dichiarazioni dei Sommi Pontefici Leone XIII, Pio X, Benedetto XV e Pio XI, della Filosofia e Teologia Tomistica, a proposito di un opuscolo su “La scolastica e i suoi compiti odierni”.
 
 
Per conoscere don Paolo De Töth:
 

In odium fidei: da Erode all’abortismo

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Segnalazione di Corrispondenza Romana

di  

Il 28 dicembre, la Chiesa Cattolica ricorda i Santi Martiri innocenti, i primogeniti uccisi, in odium fidei, dalla follia omicida di Erode che non poteva accettare la legittima regalità di Nostro Signore. Alla luce di questa ricorrenza, una riflessione su quanto accade oggi sembra necessaria: ci apprestiamo a chiudere l’anno 2022 e il sito Worldometers riporta più di 42 milioni di aborti compiuti, accingendosi a ri-azzerare il macabro conto degli innocenti distrutti, per poi ri-avviarlo dalla mezzanotte del 1° Gennaio con il solito ritmo di circa 2 innocenti al secondo uccisi nel mondo.

Oggigiorno, Erode non è più un caso eccezionale di malvagità, ma la regola per molti paesi sedicenti “civili” e “al passo coi tempi”, tristemente inclusa l’Italia, dove da ormai quasi 45 anni la famigerata 194 continua a causare una inconcepibile strage di innocenti (il prossimo tremendo anniversario, 22 maggio 2023, sarà proprio il 45° della promulgazione). Non bisogna però illudersi che tutto sia cominciato con la 194/78: il processo messo in atto dalle lobby abortiste per ribaltare il giudizio dell’opinione pubblica sull’aborto procurato era già in atto da tempo e, prima ancora della 194, esso aveva già raggiunto un traguardo fondamentale: si tratta della sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 con cui, per la prima volta, si introduceva nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di abortire anche per semplici motivi di “salute” della donna. Questa sentenza è l’antesignano dell’iniqua legge 194, nonché spartiacque decisivo per la legalizzazione dell’aborto nel nostro paese.

La Corte sfruttò a proprio vantaggio il caso di una donna milanese, Minella Carmosina, che nel 1972 fu penalmente perseguita in base all’art. 546 del Codice Penale (abrogato successivamente dalla 194 assieme a tutto il Titolo X – Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe) che vietava l’aborto di donna consenziente con la reclusione da due a cinque anni. Il giudice del Tribunale di Milano sollevò questione incidentale di legittimità costituzionale di tale articolo in quanto puniva l’aborto di donna consenziente anche laddove fosse stata “accertata” la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l’equilibrio psichico della gestante. Infatti, all’epoca, l’aborto poteva essere eccezionalmente esente da provvedimenti penali solo per un pericolo graveassolutamente inevitabile e, soprattutto, attuale di danno per la madre (secondo il dettame dell’art. 54 c.p. sullo stato di necessità) e non a scopo medico per evitare che la donna incinta subisse aggravamenti di preesistenti alterazioni fisiche. L’atteggiamento del legislatore era tutt’altro che favorevole all’aborto, ma semplicemente egli, pur preservando lo sfavore per la pratica, non riteneva opportuno punire una donna già fortemente provata per la propria condizione e spinta ad abortire probabilmente più per disperazione che per convinzione. A differenza della legislazione successiva, l’impunibilità non implicava l’approvazione (né in quel caso specifico, né tantomeno tout court).

La sentenza del ’75 costituì un totale rovesciamento di paradigma, in quanto riuscì a dire che il concepito partecipa dei princìpi contenuti nella nostra Costituzione: «Ritiene la Corte che la tutela del concepito […] abbia fondamento costituzionale. L’art. 31, secondo comma, della Costituzione impone espressamente la “protezione della maternità” e, più in generale, l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito», salvo poi affermare: «E, tuttavia, questa premessa – che di per sé giustifica l’intervento del legislatore volto a prevedere sanzioni penali – va accompagnata dall’ulteriore considerazione che l’interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Ed è proprio in questo il vizio di legittimità costituzionale, che, ad avviso della Corte, inficia l’attuale disciplina penale dell’aborto». Concludendo: «La scriminante dell’art. 54 c.p. si fonda sul presupposto d’una equivalenza del bene offeso dal fatto dell’autore rispetto all’altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare».

La Corte si avvalse di un ipocrita escamotage, impiegando un termine, quello di “persona”, assolutamente estraneo alla giurisprudenza – giacché la legge non ha mai parlato di uomini persone e uomini non persone – e di tenore filosofico, per giustificare la pratica dell’aborto non tanto per stato di necessità, ma per tutelare il bene della “salute psico-fisica” della donna (cosa che sarà poi ripresa a piè pari nella 194). A rigore, dunque, bisognerebbe datare la legalizzazione dell’aborto in Italia non al 1978, ma al 1975, analogamente a quanto avvenne negli Stati Uniti, dove l’aborto fu reso lecito, appena due anni prima, dalla famosa sentenza Roe v. Wade, ribaltata il 24 giugno scorso dalla maggioranza pro-life della Corte Suprema americana. Far memoria delle tattiche della Corte è necessario, dal momento che, indipendentemente dal Parlamento, essa può ancora riservare delle (brutte) sorprese sul tema della vita umana innocente.

Strenne natalizie: il n. 73 della rivista Sodalitium

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Segnalazioni del Centro Studi Federici

Sodalitium n.73, dicembre 2022
Editoriale
 
Cari lettori, ci avviciniamo ormai al nuovo anno, anche se spero che questo nuovo numero di Sodalitium giungerà nelle vostre case prima del Santo Natale (non ci giurerei!). Abbiamo pensato di dedicare il nostro calendario bilingue per l’anno 2023 al papa Leone XIII, che morì nel 1903, e a cui successe sul trono di Pietro san Pio X.
 
Nel 2023 ricorrerà un altro anniversario, che riguarda più da vicino la nostra rivista: era il Natale del 1983 quando uscì il suo primo numero, per cui ci avviciniamo al quarantennale del nostro bollettino. Durante tutti questi anni, abbiamo constatato, purtroppo, il continuo aggravarsi della situazione nella Chiesa e nella società: la rivoluzione avanza, anche grazie al modernismo, il traditore della Chiesa. Abbiamo però anche vissuto e condiviso con voi tanti momenti di grazia – che forse non fanno rumore, ma che certamente hanno un maggior valore rispetto al male che ci circonda. Alcuni di voi mi hanno confidato che la prima rubrica che leggono nel bollettino è la “vita dell’Istituto”, e in fondo questo non mi dispiace, perché, al di là dell’elenco (che può sembrare freddo) di nomi, date e avvenimenti, vi è in realtà la traccia di tante grazie e dell’azione sovrannaturale di Dio nelle anime. 
 
Questo numero è un po’ particolare. Avevo promesso la pubblicazione di una risposta alla serie di 15 puntate di un confratello contro mons. Benigni e i cattolici integrali, e di questo studio avevo dato anche il sommario (provvisorio). Al di là del motivo occasionale dell’articolo, avevo colto la possibilità di tracciare un panorama dei primi trent’anni del Novecento nella storia della Chiesa, quando si posero le basi remote della crisi conciliare che mina la Chiesa dall’interno, portando tante anime alla rovina. Il lavoro, già corposo allora, è diventato ancora più impegnativo, per cui era proprio impossibile pubblicarlo in questo numero di Sodalitium. Mi riservo quindi di pubblicarlo a parte, o in un libro, o in un numero speciale della rivista interamente dedicato alla “difesa di mons. Benigni”.
 
Non mancano però anche nel presente numero di Sodalitium gli articoli sulla storia della Chiesa: uno più legato alla crisi attuale, di don Giugni, dedicato alla figura di Paolo VI; un altro di don Steenbergen per l’anniversario di papa Adriano VI, suo connazionale, che fu eletto nel 1522 e morì nel 1523, ultimo Papa (legittimo) non italiano, che sedette sulla Sede di Pietro in un periodo come il presente burrascoso e terribile per la Chiesa. Don Carandino nelle sue recensioni continua a presentarci la vita di tanti Santi piemontesi, e in questo numero ci presenta anche la vita religiosa com’è vissuta dai frati del nostro Istituto. Sodalitium annovera poi un nuovo collaboratore nella persona di don Coradello, che riceverà a Dio piacendo, l’ordinazione sacerdotale nel corso del 2023, ricordando il grande tesoro del Sacrificio della Messa e il modo di assistervi.
 
Spero che anche questo numero potrà essere di aiuto alle vostre anime e di sostegno alla vostra Fede, minacciata da tanti pericoli. La preparazione al Natale, la bella e cara festività della nascita del Signore, le feste che seguiranno fino all’Epifania, ci ricordano il cuore della nostra Fede cristiana: il mistero dell’Incarnazione, mistero al quale è inseparabilmente unita la Vergine Santissima, alla quale raccomando ciascuno di voi e le vostre famiglie.
 
Nella festa di Cristo Re
don Francesco Ricossa
 
 
 

Sopravvivere alla volontà di annientamento del sistema statunitense

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di Maurizio Murelli

Fonte: Maurizio Murelli

Non serve sprecare energie per controbattere alle deliranti argomentazioni di chi sta dalla  parte della “causa ucraina”, argomentazioni portate avanti tanto da agitatori palesemente disturbati condizionati da aberranti contorcimenti ideologici o da individui intossicati dalla propaganda atlantista che sguazzano nell’ignoranza più assoluta: tanto gli uni che gli altri reagiscono istericamente con la bava alla bocca insultando, mostrificando e stravolgendo la realtà dei fatti. Lasciamoli perdere e che si consumino nel loro nefasto liquame in ebollizione e cerchiamo di mantenere freddo distacco rispetto alle loro performance.
Serve invece impegnarsi per chiarificare con dati oggettivi l’evolversi  della “meta-guerra planetaria” rispetto alla quale quanto accade in Ucraina è da considerarsi una battaglia e, estremizzando, così pure la Prima quanto e Seconda guerra mondiale, anch’esse da ritenersi gigantesche battaglie se si considera il fatto che hanno avuto il loro fondamentale epicentro nel perimetro Europeo e, soprattutto, sono state “tappe” per la realizzazione di un preciso ordine mondiale il cui disegno complessivo si evidenzia con quanto imposto nel Trattato di Versailles (1919). Poco importa stabilire se il progetto sia stato chiaro e definito nei dettagli fin dall’inizio e si deva risalire fin alla Rivoluzione Francese per rintracciarne i semi (tesi complottista) o se il progetto si è implementato (sviluppato) cammin facendo. Sta di fatto che la Prima Guerra Mondiale ha gettato le basi per la Seconda e consentito agli USA di impiantare le proprie malefiche radici in Europa; la SGM ha posto le basi per le battaglie successive fino a giungere a quella che ha attualmente epicentro in Ucraina. Ovviamente questa chiave di lettura avrebbe necessità di essere ben esposta e supportata co appropriate esposizioni, ma questa non è la sede adatta – necessiterebbe uno scritto chilometrico. Mi limiterò dunque a porre un paio di sintetici tasselli esplicativi.
La realizzazione dell’Ordine Mondiale variamente concepito dagli USA ha la necessità di disintegrare la Russia indipendentemente dal sistema politico che lo regge. La questione non è chi governa la Russia, se lo Zar, il comunista Stalin, il semiliberale Putin o anche Topolino: la questione è la Russia in quanto tale perché la sua esistenza come entità statale è posseditrice di gigantesche materie primarie è ostacolo alla realizzazione dell’Ordine Mondiale unipolare. Dal 24 febbraio ci si è concentrati a mettere in evidenza quanto fatto dagli atlantisti in Serbia, Kosovo, Iraq, Siria, Libia etc. dando l’idea che l’attuale fase sia stata innescata con l’implosione dell’URSS, ma se si vuole supportare la tesi sopra esposta, bisogna fare alcuni passi in dietro, andando ben oltre l’ingordigia imperialista palesatasi nel 1990. Il primo passo da farsi ci porta nella seconda metà degli anni Quaranta primi anni Cinquanta.
Nel 1949 la SGM era terminata da appena 4 anni e alla Russia, alleata con gli USA contro la Germania, era costata 20 milioni di morti e una imponente devastazione; senza la Russia gli angloamericani avrebbero avuto poche possibilità di vincere, almeno non prima del 1945, quando avrebbero potuto far conto sulla bomba atomica poi impiegata in Giappone e dunque desertificate l’Europa. In quell’anno, il 3 dicembre 1949, gli USA concepirono un piano per regolare i conti con quello che era stato il suo alleato. Si tratta del “Piano Trojan” per l’invasione dell’Unione Sovietica, insieme all’alleato britannico.
Il piano prevedeva il lancio di 300 bombe atomiche e 20.000 bombe ordinarie su 100 città dell’URSS. Pertanto furono programmati 6.000 voli. L’inizio dell’invasione era prevista per il 1 gennaio 1950, ma in seguito fu posticipata al 1 gennaio 1957, assieme a tutti i paesi della NATO. La NATO era stata fondata nell’aprile del 1949 ma aveva bisogno di essere rodata e ben organizzata per diventare operativa. GLI USA ritennero fosse meglio che l’operazione venisse targata NATO piuttosto che solo USA, questa la ragione del posticipo dell’operazione.
Nel 1952, il presidente degli Stati Uniti Harry Truman disse:« Rimuoveremo dalla faccia della terra tutti i porti e le città che devono essere distrutti per raggiungere i nostri obiettivi». Vi devo specificare quali erano e sono i loro obbiettivi?
La ragione per la quale il piano non prese corpo è semplice: nei primi anni Cinquanta la Russia era diventata a sua volta una potenza atomica in grado di colpire con i suoi missili il territorio USA. In attesa del ritorno alla “guerra calda” si aprì l’epoca della “guerra fredda” terminata nel 1990 con l’avvento della “guerra tiepida” per arrivare ad oggi con l’accensione del “fornello ucraino” che ha in prospettiva l’opzione “guerra surriscaldata”.
Allo stato dell’arte gli USA hanno conseguito un primo obiettivo: devastazione dell’Europa ancorata al gorgo ucraino che progressivamente la sta inghiottendo. Il secondo, la disintegrazione della Russia è l’allettante prospettiva.
Allora non si tratta di “stare con la Russia” perché irrazionalmente filorussi. Possiamo qui divagare su cosa è la Russia e divagare sui concetti di civiltà e sistemi politici, ma il punto principale è come posizionarsi da europei, quindi sottrarsi dall’abisso verso il quale gli USA stanno spingendo l’Europa. E per fare questo è imprescindibile schierarsi a fianco della Federazione russa contro lo schieramento atlantista impegnato in Ucraina dove, prima di tutto, è in corso una guerra civile tra la parte ovest occidentalizzata e la parte est che non accetta l’occidentalizzazione. La guerra civile è un fatto interno all’Ucraina, il mascherato posizionamento della NATO con tutto il suo supporto è una questione che riguarda noi europei, noi italiani. La disintegrazione della Russi pone irrimediabilmente una pietra tombale sull’Europa lasciandoci in balia della UE che è la marionetta USA. Tutto questo è quel che deve essere chiaro e opposto ai gioppini atlantici qualsiasi vestito ideologico calzino. Tutto questo dovrebbe portarci a dire che non è la una pace o tregua in Ucraina che risolverà la questione. Pace e tregua servono solo a permettere all’atlantismo di riorganizzarsi. Una volta per tutte il “Grande Conflitto”, la “Grande guerra planetaria” deve essere risolta con un vinto e un vincitore. E se come europei e italiani dobbiamo essere tra i vinti ce ne faremo una ragione ben sapendo che comunque prima o poi l’intero sistema imploderà… magari tra un secolo, perché questo sistema imperante è disumano e l’umano non lo può reggere: o lo disintegra o scompare. E per intanto, ognuno nella sua trincea di competenza, si continua a battersi cosicché, per quanto riguarda le armi, quelle italiane, quelle dei veri nazionalisti italiani, passi almeno l’idea che esse dovrebbero essere date al fronte dell’Est. Il vortice ucraino va chiuso.
Chiarito questo poi possiamo affrontare tutti gli altri argomenti a cominciare da quello teorico dell’multipolarismo da opporre all’unipolarismo, della contrapposizione tra concezioni di Civiltà e sistemi politici pere finire sui terreni dell’economia, della finanza, del liberisimo, della geoenergia e quant’altro. Prima di tutti sopravvivere alla volontà di annientamento del sistema USA.

 

Migrazioni e confini nazionali: non solo ONG

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Segnalazione del Centro Studi Livatino

di Renato Veneruso

L’emergenza migranti fra doveri di solidarietà umana, diritto del mare e diritto degli Stati al controllo dei propri confini: un sistema multilivello da chiarire e migliorare.

1.​ Per effetto di una serie di provvedimenti delle scorse settimane, il Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture, e anche a seguito di alcuni interventi formali della Farnesina, ha stabilito disposizioni in forza delle quali non sarà consentito alle navi delle ONG – Organizzazioni Non Governative umanitarie- ( che soccorrono e raccolgono i migranti che cercano di raggiungere le coste italiane a mezzo dei ‘barconi’ salpanti dall’Africa ), di sbarcare i migranti nei porti italiani, eccezione fatta per i ‘fragili’, ossia coloro che presentino riconosciute condizioni di salute e/o personali tali da necessitare immediata assistenza. A seguito di ciò, sembra essersi riaperto il vaso di pandora mediatico delle polemiche, invero allargatesi ben oltre il perimetro nazionale, relative all’ingresso in Italia -e, quindi, in Europa- degli stranieri che utilizzano il liquido confine del Mediterraneo per accedere al territorio della UE – Unione Europea. Al di là della polemica politica, e non restringendo la complessa questione alle sole ONG, appare opportuno provare a ricostruire l’articolato quadro normativo in materia, anche allo scopo di capire chi deve fare cosa.

2.​ Il contesto giuridico attorno al quale la questione ruota è tutt’altro che univoco e chiaro, specie perché le fonti sono multilivello, cioè appartengono a differenti – e a volte anche contrastanti – ambiti ordinamentali, a voler tacere della strutturale difficoltà delle norme di diritto internazionale ad essere efficaci ed effettive quando lo Stato cui si indirizzano si sottragga al principio generale del “pacta sunt servanda”. Occorre distinguere e coordinare, anzitutto, norme di diritto internazionale che disciplinano il salvataggio di naufraghi, spesso indicate come “diritto del mare”, e norme di diritto europeo, in materia di diritto d’asilo. Su tale composito compendio di principi e norme, si innestano poi le prerogative del diritto nazionale.

In materia di diritto d’asilo, le fonti normative di riferimento sono le convenzioni internazionali generali, quali in particolare la Convenzione di Ginevra approvata nel 1951 sotto l’egida dell’ONU, e, per i Paesi europei, le cosiddette Convenzioni di Dublino. L’accordo di Dublino, in particolare, ha ad oggetto l’individuazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea (oggi Unione Europea). È un trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo, stipulato nel 1990 ed entrato in vigore nel 1997, poi sostituito con il regolamento di Dublino II (regolamento 2003/343/CE) adottato nel 2003 ed entrato in vigore per tutti i Paesi della Ue (oltre alla Svizzera, Islanda, Liechtenstein ed alla Norvegia), oggi codificato dal  regolamento di Dublino III (2013/604/CE), approvato nel giugno 2013, in aggiornamento del regolamento di Dublino II, e vigente in tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione della Danimarca.

Entrato in vigore il 19 luglio 2013 ed in scadenza decennale il prossimo anno, il regolamento di Dublino III si basa sullo stesso principio dei due precedenti regolamenti: di là dai casi di esigenze connesse al ricongiungimento familiare del richiedente (artt. 8-11) o di preesistenza di un titolo di soggiorno o di un visto (art. 12), quando “ilrichiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale” (art. 13).

Tale regola appariva razionale quando fu introdotta nel 1990, allorché i flussi migratori erano limitati ed erano ancora presenti le frontiere fra i paesi Europei (poi apertesi con gli accordi di Schengen) e, a ben vedere, non implica affatto l’interpretazione che ne danno alcuni Paesi UE del Nord Europa, i quali vorrebbero trarne ostacolo giuridico alla ricollocazione degli stranieri comunque entrati nel territorio del primo Stato membro che se ne dovrebbe occupare in via esclusiva rispetto agli altri, con l’effetto che, se una persona che presenta istanza di asilo nel Paese di ingresso, attraversa le frontiere verso un altro Paese dell’UE, deve essere riconsegnata al primo Stato. Niente di tutto ciò appare postulato dalla norma in questione, che indica unicamente quale debba il primo Stato a occuparsi della gestione della domanda d’asilo.

Anche per effetto di tale interpretazione, la Convenzione di Dublino è ormai da più parti riconosciuta come inadeguata per affrontare le sfide poste dall’attuale atteggiarsi del fenomeno migratorio. A tacer d’altro, essa si pone in evidente contrasto con la capacità dei Paesi del fronte meridionale della UE di gestire da soli l’arrivo dall’Africa di decine di migliaia di migranti che di anno in anno cercano di fuggire dall’oppressione politica dei propri Stati di origine o, più semplicemente, dalla povertà e da altre forme di deprivazione economica. A tale riguardo, è di qualche rilievo considerare che la Conferenza sul futuro dell’Europa in materia di immigrazione, conclusasi il 9 maggio 2022, ha formulato, fra le altre, la seguente proposta: “rivedere il sistema di Dublino al fine di garantire la solidarietà e un’equa condivisione delle responsabilità, compresa la ridistribuzione dei migranti fra gli Stati membri, prevedendo eventualmente anche ulteriori forme di sostegno”. (cfr.: “Conferenza sulle sfide in materia di immigrazione”, Documentazione per le Commissioni, Riunioni Interparlamentari, Dossier, 12 maggio 2022, Senato della Repubblica – Camera dei Deputati).

I plurimi tentativi di ottenerne significativa modifica nel senso della redistribuzione sull’intero territorio dell’Unione degli stranieri inizialmente ospitati dagli Stati di approdo, a fronte della indisponibilità a prevedere quote permanenti ed obbligatorie di ricollocazione, ha, infine, avuto almeno parziale soddisfazione, con l’accordo del 22 giugno 2022 che ha previsto sì la relocation, ma su base meramente volontaria, in formale accoglimento dell’invito rivolto dal Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel ‘Discorso della Presidente sullo stato dell’Unione 2020’: “Salvare vite in mare non è un’opzione. E quei paesi che assolvono i loro doveri giuridici e morali o sono più esposti di altri devono poter contare sulla solidarietà di tutta l’Unione europea (…). Tutti devono farsi avanti e assumersi la propria responsabilità”, in ossequio all’art. 80 del TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per il quale le politiche relative ai controlli delle frontiere all’asilo e all’immigrazione devono essere governate alla luce dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati, in più specifica disciplina della previsione di cui all’art. 3 par. 2 del TUE – Trattato sull’Unione Europea, che prevede che la UE garantisce “misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione”, ed agli artt. 67 TFUE, che dispone che l’Unione sviluppi “una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi“, e 77 TFUE, con il quale viene precisato che l’Unione sviluppa una politica volta a “garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne” nonché a “instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne”.

Il Patto, nel quale è confluito il nuovoRegolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione proposto dalla Commissione, di cui la Francia ha annunciato la sospensione dopo il caso Ocean Viking, che coinvolge 23 Paesi, tra cui 19 Stati membri e quattro extra Schengen, essendo un accordo di redistribuzione su base volontaria, peraltro relativo non solo ai richiedenti asilo ma anche ai migranti economici, non impone alcun obbligo a chi l’ha sottoscritto e, dunque, appare, nonostante la professata intenzione di dare finalmente corso alla solidarietà fra gli Stati membri, ancora affetto da un approccio meramente casistico con il rischio di dare luogo ad un sistema, ancora una volta, basato su una solidarietà interstatale easimmetrica (cfr. S. De Stefani, “Cosa resta di Dublino”, in Altalex, 26.3.2021).

Così, a titolo esemplificativo, la Germania ha dichiarato disponibilità all’accoglienza per 3.000 migranti, la Francia 3.500, ma, di fatto, i numeri di effettiva ricollocazione sono, allo stato, rimasti pressoché irrisori (secondo i dati divulgati dal Viminale, non smentiti, al 13 novembre 2022, 8 in Francia, 74 in Germania, 5 in Lussemburgo), specie se confrontati con le statistiche di ingresso nei Paesi rivieraschi: in base al ‘cruscotto’ dei migranti, aggiornato quotidianamente dal Ministero dell’Interno, e pubblicamente fruibile sulla pagina web del Ministero stesso, in Italia sono arrivati dal 1 gennaio 2022 al 14 novembre 2022 91.711 migranti, nel 2021 59.069, nel 2020 (anno della pandemia) 32.032, di cui i minori stranieri non accompagnati sbarcati sono stati per l’anno 2020 4.687, per il 2021 10.053, e finora nel 2022, 11.172. Statistiche all’interno delle quali si devono poi ricercare i minori numeri dei richiedenti asilo ed i numeri, ancor più ristretti, di quelli che vedono accolte le proprie istanze in quanto non semplici migranti economici.

Al riguardo, è appena il caso di precisare che nella larga maggioranza dei casi le operazioni di soccorso ai naufraghi nella zona SAR (Search And Rescue) del Mediterraneo centrale sono condotte dalla Guardia Costiera italiana o da altri mezzi della Marina militare e mercantile, che naturalmente li conducono nei più vicini porti (solitamente siciliani, prevalentemente Lampedusa). La percentuale di ingressi marittimi attribuibili alle navi di soccorso delle ONG riguarda circa il 12% del totale.

Già solo la considerazione di ciò impedirebbe di contestare all’Italia di venire meno al diritto del mare ovvero alle più generali norme umanitarie che impongono di dare soccorso al naufrago, in base al principio PoS – Place of Safety, pur esso codificato dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare, che più dettagliatamente si esamineranno infra, in virtù del quale occorre garantire al naufrago, appunto, un luogo sicuro dove approdare.

Altro è, poi, il destino dei migranti soccorsi, una volta giunti sul territorio nazionale, poiché, in base alla legislazione domestica vigente (costituita dalla l. 189/2002, cd. Bossi-Fini dal nome dei suoi ispiratori, e dalla legge n. 132/2018) lo straniero clandestinamente introdottosi in Italia non ha diritto di restarvi e deve essere rimpatriato nel Paese d’origine, a meno che non dimostri, dopo averne fatto rituale istanza, di essere qualificabile come rifugiato, cioè di provenire da luogo donde è fuggito per sottrarsi a qualsivoglia forma di persecuzione.

È bene precisare al riguardo che non v’è alcuna norma di diritto internazionale che imponga ad alcuno Stato nazionale di dover dare indiscriminato accesso all’interno dei propri confini a chi non ne ha cittadinanza. Soltanto il diritto d’asilo è previsto in materia ma, come noto, esso si basa su presupposti ben specifici, che non sempre ricorrono.

3.​Ciò detto sul piano del diritto d’asilo, occorre svolgere alcune considerazioni ulteriori circa il ruolo e lo statuto giuridico delle ONG e, in particolare, circa l’applicabilità nei confronti delle operazioni da esse compiute dei principi di cui all’art. 98, comma 2 della Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare – cosiddetta UNCLOS.

Occorre considerare, al riguardo, che la convenzione UNCLOS recepisce all’art. 98, comma 1 un diritto internazionale consuetudinario di lunga data sul salvataggio delle persone in mare, mentre al comma 2 dello stesso articolo, al fine di istituire meccanismi di prevenzione delle sciagure marittime, istituisce per la prima volta delle zone di alto mare sulle quali gli Stati hanno compito di organizzare le operazioni di salvataggio (cd. zone SAR). Ne consegue il dovere dello Stato nella cui zona SAR l’evento si verifica di coordinare il soccorso tramite il proprio MRCC (Maritime Rescue Coordination Center, in Italia la Guardia Costiera) e mettere a disposizione un porto sicuro (secondo quanto previsto dalla Convenzione SAR di Amburgo, come modificata nel 2006, come specificato dal manuale IAMSAR, vol. 2, redatto dalla IMO – International Maritime Organization) (in Italia, la competenza all’individuazione del porto sicuro è affidata al Ministero dell’Interno).

Per effetto di ciò, nel caso in cui le operazioni di carico dei migranti non siano avvenute nella zona SAR di uno Stato (es., l’Italia), e questo non abbia coordinato i soccorsi o comunque non abbia accettato di assistere la nave, il comma 2 dell’art. 98 della convenzione UNLCOS non dovrebbe ritenersi applicabile e, conseguentemente, lo Stato non dovrebbe ritenersi avere obblighi di offrire un porto sicuro per lo sbarco. In questo senso si è espressa la dottrina più accorta: “L’Italia non pare avere obblighi di fornire POS se non nei casi previsti dalla Convenzione SAR, e cioè quando il soccorso avviene in zona SAR italiana, sia coordinato dal nostro MRCC, ovvero l’Italia abbia comunque accettato di assistere la nave” o stipulato accordi ad hoc con altri Stati coinvolti (F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, in Dir. Marittimo, 2020, 351; cfr. altresì ibid., 354 e 357).

Tale profilo di regolamentazione, derivante dalla convenzione di Amburgo e relativo manuale attuativo, deve essere ovviamente coordinato con le norme e i principi generali in materia di tutela dei diritti umani: la soluzione in alcuni casi adottata dall’Italia, di far sbarcare unicamente i passeggeri a rischio, è stata ritenuta ragionevole dalla CEDU nel caso Rackete c. Italia, 25 giugno 2019, n. 32969/19 (ma, come noto, non dalla Cassazione nel medesimo caso Sea Watch – Rackete; cfr. Cass. pen., sez. III, n. 6626/2020; per un commento critico a tale pronuncia, cfr. M. Ronco, “L’esercizio dei poteri discrezionali in materia di libertà, sicurezza e giustizia e l’obbligo di lealtà nel rapporto tra gli organi dello Stato”, in Archivio Penale, 2020, 35-54).

Da quanto risulta, ad esempio, nei casi Geo Barents e Humanity le operazioni di carico dei migranti da parte delle navi ONG non sono avvenute nella zona SAR di pertinenza italiana; per questo motivo è stato ritenuto possibile dalle autorità italiane escludere, almeno inizialmente, la concessione di un porto per lo sbarco di tutto il personale, circoscrivendolo soltanto alle persone in stato di effettivo bisogno.

Anche nel caso in cui la convenzione risulti applicabile sul piano della zona nella quale l’operazione di carico dei migranti è avvenuta, peraltro, la dottrina ha sollevato dubbi in merito all’effettiva applicabilità delle convenzioni SAR e UNCLOS.

Invero, come accennato, tali norme convenzionali si pongono in linea con un diritto internazionale di lunga data che si basa su presupposti applicativi diversi da quelli precostituiti dalle ONG. E infatti, come evidenziato dalla più autorevole dottrina (cfr. F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, cit., 342), nel caso delle operazioni delle ONG:

– manca il presupposto della occasionalità del salvataggio da nave a nave (poiché le navi ONG effettuano tale attività professionalmente);

– manca il fine di applicazione della norma sul salvataggio da nave a nave (poiché il fine non è il rientro dei salvati alle proprie case, tipico del diritto internazionale marittimo, ma la permanenza nello stato di attracco);

– pur non volendo né criminalizzare né generalizzare, è stato revocato in dubbio che il fine del salvataggio sia esclusivamente e unicamente di tipo umanitario (si è, cioè, prospettato che le ONG siano mosse anche da finalità di ritorno d’immagine, con conseguenze in termini di crowdfunding e donazioni, spesso probabilmente provenienti anche da vettori commerciali che incoraggiano il ruolo delle ONG per evitare di doversi trovare davvero in prima persona a effettuare salvataggi)[1].

L’istituto del porto sicuro di cui alla convenzione UNCLOS, in altre parole, deriva da un diritto internazionale consuetudinario ed è concepito in tal senso perché le navi che effettuano soccorso occasionale si presumono non pronte a sostentare per lungo tempo persone a bordo supplementari, mentre le navi ONG si pongono invece proprio il fine di soccorrere e quindi sono organizzate in tal senso. In questa prospettiva, come evidenziato dalla dottrina (F. Munari, op. cit., 344), sussiste un obbligo di controllo di congruità dei mezzi ai fini da parte dello Stato di bandiera[2].

L’invocazione della Convenzione di Amburgo in fattispecie come quelle connesse all’attività delle ONG sembra dar luogo, in altre parole, a una forma di “abuso del diritto” da parte loro. E la circostanza, emersa in alcuni casi, che talune delle navi utilizzate per queste tipologie di operazioni siano formalmente registrate come destinate a funzioni diverse da salvataggio e soccorso sembra confermarlo. Come noto, l’abuso del diritto consiste essenzialmente nell’invocazione strumentale di norme per applicarle a fattispecie diverse dalla ratio delle stesse e dai presupposti tipici di applicazione delle medesime. Il concetto è tipico del diritto europeo (cfr. art. 54 della Carta di Nizza), ma non è estraneo neppure al diritto internazionale propriamente inteso, fermo che naturalmente quest’ultimo investe direttamente i rapporti tra Stati e non tra Stati e operatori.

4. Ciò detto con riferimento al caso in cui le operazioni siano avvenute in zona SAR italiana, diversi sono, invece, i principi applicabili nel caso in cui le operazioni di imbarco dei migranti avvengano al di fuori di tale zona. In tal caso, le responsabilità di assistenza competono allo Stato nella cui zona SAR l’evento è avvenuto (es. la Libia) e, nel caso in cui sia ritenuto un porto non sicuro (in base al decreto interministeriale Esteri-Interni-Giustizia del 4.10.2019, la Libia non è considerato Paese sicuro, mentre lo sono, tra gli altri, la Tunisia, l’Algeria e il Marocco), competono ragionevolmente allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato l’operazione (in tal senso sembra propendere la ricostruzione del Tribunale dei Ministri di Roma, nel caso Alan Kurdi: sul tema cfr. F. Munari, op. cit., 353, 359, 360).

Tali Stati hanno facoltà di chiedere assistenza allo Stato costiero, ma in mancanza di accordi specifici non risultano obblighi di concedere il proprio assenso (ferma l’incertezza della locuzione utilizzata dalla Convenzione “quando le circostanze lo richiedono”). Nel caso in cui la nave contatti strumentalmente uno Stato diverso da quello competente, esso (cd. First RCC) dovrà smistare la pratica allo Stato nella cui zona SAR l’evento è avvenuto o, infine (ad es. laddove esso non disponga di porti sicuri), allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il soccorso: essi sono tenuti ad accettare la competenza, ma non viene chiarito che cosa avvenga nel caso in cui di fatto non la accetti e, soprattutto, se lo Stato che ha ricevuto la richiesta -pur essendo incompetente- sia legittimato a spogliarsi della vicenda dopo aver effettuato la comunicazione alle autorità competenti (cfr. Manuale IAMSAR, su cui cfr. F. Munari, op. cit., 337). Secondo la dottrina più autorevole, “La circostanza che MRCC Italia riceva una richiesta di soccorso fuori dalla propria zona SAR non integra altro obbligo per il nostro Paese se non quello, al massimo, di operare come First RCC, non potendosi quindi pretendere dalle persone concretamente coinvolte nella richiesta di soccorso alcun comportamento diverso da quello previsto dalle norme internazionali in capo a chi opera quale First RCC” (F. Munari, op. cit., 352).

Sotto altro profilo, allo Stato di bandiera competono verifiche sulla idoneità delle proprie imbarcazioni a effettuare il servizio alle quali sono preposte e che, pertanto, l’insufficienza dei mezzi che esse approntano rispetto al fine che si propongono rientra nella responsabilità del comandante ma indirettamente anche dello Stato di bandiera.

5. Vi è di più, in quanto lo Stato di bandiera non dovrebbe ritenersi estraneo neppure agli obblighi connessi alla ricezione della domanda d’asilo, secondo la convenzione di Dublino. Infatti, è principio tradizionale di diritto internazionale quello per cui le navi costituiscono una sorta di appendice del territorio di uno Stato, talché non appare peregrino sostenere che la frontiera europea, cui si collega l’obbligo degli Stati di ricevere le domande d’asilo da parte degli interessati, sia stata varcata nel momento in cui il migrante sale a bordo di un mezzo battente bandiera europea e che tale ingresso interrompa il nesso di provenienza da un Paese terzo.

In tali ipotesi, è dunque lecito utilizzare il sistema della ufficiale chiamata in causa dello Stato di bandiera, per la presa in carico della pratica, entro i termini di cui all’art. 21 del regolamento 604/UE/2013. In caso di declinatoria di competenza da parte dello Stato richiesto (una sorta di conflitto negativo di competenza), il regolamento si limita a prevedere una fase di conciliazione di fronte al Comitato ad hoc dell’art. 37, contiguo alla Commissione, che rende un parere non vincolante. Non si forniscono indicazioni sulla tutela giurisdizionale, ma si può ritenere che sia possibile adire la Corte di Giustizia, quanto meno ai sensi dell’art. 259 TFUE.

Occorre tener conto, peraltro, che la fictio iuris della nave come isola flottante o appendice distaccata dello Stato di bandiera non trova appigli testuali univoci nelle convenzioni internazionali. Le norme che più da vicino la richiamano sono gli artt. 91 e 92 della convenzione sul diritto del mare di Montego Bay (UNCLOS), ove si afferma che “Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo … Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell’alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva”.

Sulla base di tali principi, la giurisprudenza internazionale ha avuto modo di affermare quanto segue:

A corollary of the principle of the freedom of the seas is that a ship on the high seas is assimilated to the territory of the State the flag of which it flies, for, just as in its own territory, that State exercises its authority upon it, and no other State may do so. … [B]y virtue of the principle of the freedom of the seas, a ship is placed in the same position as national territory; but there is nothing to support the claim according to which the rights of the State under whose flag the vessel sails may go farther than the rights which it exercises within the territory properly so called.  It follows that what occurs on board a vessel on the high seas must be regarded as if it occurred on the territory of the State whose flag the ship flies …” (trattasi dello storico Lotus Case, Corte Internazionale di Giustizia, 1927).

The ship, everything on it, and every person involved or interested in its operations are treated as an entity linked to the flag State” (caso Saiga 2, Tribunale Internazionale del Mare, 1999).

Numerose sono le deroghe a questa fictio per cui la nave sarebbe una propaggine del territorio dello Stato, ma può darsi atto come lo Stato Italiano abbia recepito pienamente il principio tradizionale, mediante l’art. 4 comma 2 del codice penale, il quale – in ossequio al generale principio della territorialità della giurisdizione penale – stabilisce, tra l’altro, che “le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera”).

Merita di essere ricordato, in proposito, un caso della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, proprio in materia di migranti, in cui è stata riconosciuta la giurisdizione dello Stato di bandiera della nave che imbarca i migranti in acque internazionali (cfr. CEDU, Grande Chambre, Hirsi Jamaa et al. c. Italia, 2012, parr. 77-82).

In quel caso, si trattava di imbarcazioni italiane che recuperavano migranti in acque internazionali, nel contesto degli accordi con la Libia, e li riportavano in Libia. Fu affermato l’obbligo dello Stato italiano di farsene carico perché imbarcati su navi italiane.  Se il diritto ha un senso, però, dovrebbe valere esattamente il reciproco quando le imbarcazioni battano bandiera di altro Stato e sia l’Italia a far valere il principio stesso.

6.​Se ne ricava conclusivamente un quadro giuridico d’insieme tutt’altro che univoco e concordante ma che, al di là di strumentalizzazioni di parte, non permette di qualificare come radicalmente infondata la pretesa di proteggere i propri confini dall’indiscriminato accesso degli stranieri, in un contesto di assai scarsa considerazione europea del problema che si preferisce nascondere sotto il tappeto degli Stati rivieraschi del Sud, laddove la disciplina dell’ineludibile fenomeno dell’emigrazione dovrebbe essere piuttosto preoccupazione generale dell’intera Europa.

Resta, infine, da considerare una prospettiva radicalmente alternativa di affrontare tale imponente fenomeno migratorio, consistente nella gestione intergovernativa dello stesso. Si tratta, in buona sostanza, di approfondire seriamente la strada della interlocuzione sistematica con i principali Paesi di provenienza dei migranti, al fine di consentirne un maggior sviluppo e permettere ai loro cittadini di realizzare compiutamente la propria esistenza nei propri luoghi natii senza necessità di emigrare per garantirsi una vita dignitosa e, in ogni caso, di regolare i flussi dei migranti e controllarli, in un’ottica finalmente di condivisione europea, che sia improntata alla solidarietà, non solo intraeuropea, ma anche con le Nazioni che patiscono tali emorragie di risorse umane.

È una grande occasione per l’Europa, ancora una volta al bivio fra pulsioni ideologiche suicidarie e soluzioni coraggiose rispettose della dignità di chi migra e di chi accoglie.


[1] “Pur non essendo in discussione gli obiettivi umanitari delle ONG, in molti casi, ai medesimi si aggiungono altre motivazioni, le quali, necessariamente, producono effetti anche giuridici sull’azione delle ONG stesse nel Mediterraneo: alcune di tali motivazioni sono ovvie, e riguardano … l’enorme visibilità mediatica per le ONG scaturenti da operazioni SAR di migranti, e le ricadute sul crowdfunding che tale visibilità determina … Per le ONG di cui trattasi possiamo assumere l’esistenza anche di motivazioni volte a generare ricadute positive in termini di immagine, e di incremento del sostegno a loro favore, che le pongono quindi in una sorta di vantaggio competitivo rispetto ad altre ONG impegnate nell’aiuto ai più deboli: quindi, in senso lato, motivazioni di termini di business in un “mercato” la cui offerta è generata dalle donazioni per scopi caritatevoli (V. J. PARENT, No duty to save lives, no reward for rescue: Is that truly the current state of international salvage law?, in Annual Survey of International & Comparative Law, 2006, 87-91; R.L. KILPATRICK JR. – A. SMITH, The international legal obligation to rescue during mass migration at sea: Navigating the sovereign and commercial dimensions of a Mediterranean crisis, in University of San Francisco Maritime Law Journal, 2015-2016, 141 ss.). Altre motivazioni sono meno ovvie, ma più che plausibili: in particolare, in ambito International Chamber of Shipping si ritiene che le missioni delle ONG nel Mediterraneo svolgano (anche) la funzione di ridurre il rischio per le navi mercantili (e soprattutto per le grandi navi di linea che hanno schedule e costi gestionali molto alti) di subire il coordinamento di un MRCC, con richiesta e obbligo di deviare la rotta per salvare un’unità carica di migranti. Donde l’ipotesi che tra i donors di queste ONG possano anche esservi compagnie di navigazione che “si servono” delle prime per garantirsi la regolarità dei traffici da esse serviti”. Così, testualmente, F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, cit., 342-343.

[2] “La disciplina giuridica della navigazione pretende una relazione precisa tra modalità costruttive, gestionali e organizzative di una spedizione marittima e lo scopo per la quale essa è destinata a muovere. Tutto ciò impone quindi obblighi dallo Stato di bandiera al comandante della nave, siccome previsti a livello internazionale e necessariamente imposti al primo dal diritto nazionale”. Così, testualmente, F. Munari, “Migrazioni, SAR, ruolo e responsabilità delle ONG, degli Stati e dei funzionari delle competenti amministrazioni nella recente giurisprudenza italiana”, cit., 344.

Fonte: https://centrostudilivatino.us18.list-manage.com/track/click?u=36e8ea8c047712ff9e9784adb&id=ca13a5709a&e=d50c1e7a20

Calendario Sodalitium 2023: Leone XIII e il suo magistero a 120 anni dalla morte

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Segnalazione del Centro Studi Federici

di don Francesco Ricossa

Leone XIII e il suo magistero a 120 anni dalla morte
 
Il 20 luglio 1903, 120 anni fa, moriva in Vaticano Papa Leone XIII; il 4 agosto successivo veniva eletto come suo successore il cardinale Sarto, che prese il nome di Pio X e veneriamo come nostro Santo protettore (assieme alla Madonna del Buon Consiglio, a san Giuseppe e a san Pio V). Nato nel 1810 a Carpineto Romano, e battezzato col nome di Vincenzo Gioachino Pecci, fu ordinato sacerdote nel 1837, nominato vescovo nel 1843 da Papa Gregorio XVI, creato cardinale da Pio IX nel 1853, ed eletto suo successore nel 1878. Prima della sua esaltazione al Sommo Pontificato servì la Santa Sede nella diplomazia (nunzio in Belgio), nell’amministrazione del potere temporale della Chiesa (delegato a Benevento, Spoleto e Perugia) e nel ministero episcopale (arcivescovo di Perugia).
 
Dedicandogli questo calendario, vogliamo rendere omaggio a un grande Pontefice che volle imitare un suo predecessore, l’illustre Innocenzo III, il quale riposò nella sua Perugia e di cui volle portare le spoglie a Roma.
Per ben comprendere il pontificato di Leone XIII e soprattutto il suo magistero, bisogna tener presente la sua fedeltà al Dottore comune, San Tommaso d’Aquino. Suo il grande, grandissimo merito di rimettere in onore la filosofia scolastica ed il pensiero del Dottore Angelico nell’enciclica Æterni Patris: tutto il suo insegnamento deve considerarsi come un’applicazione di questi grandi principi. A torto qualcuno ha visto nel suo pontificato una mano tesa al mondo moderno nato dalla Rivoluzione; al contrario, lo scopo del Pontefice era la restaurazione della Cristianità medioevale così ben rappresentata dal già citato Innocenzo III, erede di quella civiltà cristiana e romana ben incarnata dal patrono di Leone XIII, San Leone Magno. Contro il “diritto nuovo”, egli ricordò i grandi princìpi dello Stato e della Società cristiana, iniziando dal rammentare che la sovranità non viene dal basso, ma dall’alto, ovvero da Dio. Contro il falso concetto di libertà, ricordò, al seguito di San Tommaso, il vero e genuino concetto di libertà, che ha per oggetto il bene, e non il male. Riconobbe nella setta massonica l’opera tenebrosa di Lucifero e il nemico dichiarato della Chiesa: di tutti i Papi fu certamente il più attivo nel combattere il naturalismo massonico che oltraggiava la Chiesa in Roma stessa, col sindaco Nathan e il monumento a Giordano Bruno. Per questo fu convinto assertore dei diritti violati della Santa Sede anche quanto al potere temporale, ben conscio di come la setta massonica, attraverso la secolarizzazione della società laicizzata, l’attacco alla famiglia e l’ostacolo posto alla libertà e indipendenza del Sommo Pontefice, intendesse distruggere lo stesso Papato e con esso la Chiesa di Gesù Cristo, la rivelazione divina, la vita sovrannaturale.
 
Leone XIII ebbe modo anche di avvedersi dei prodromi della crisi che stava per manifestarsi all’interno della Chiesa stessa: per questo diede un duro colpo al movimento ecumenico con la dichiarazione sull’invalidità delle ordinazioni anglicane (Bolla Apostolicæ curaæ, 1896) e con l’enciclica sull’unità della Chiesa Satis cognitum. Diede anche le prime condanne al nascente modernismo, nel campo della spiritualità (condanna dell’americanismo con Testem benevolentiæ, 1899) come nel campo dell’attività politico-sociale (enciclica Graves de communi, 1901). Con l’enciclica Rerum novarum, sulla questione operaia, si opponeva sia al socialismo sia al liberalismo, rinnovando l’alleanza tra la Chiesa e il popolo e ponendo le basi di una società veramente cristiana. Affidò questo grande progetto alla protezione della Santissima Vergine: devotissimo alla Madonna del Buon Consiglio, Leone XIII raccomandò a tutti la recita del Santo Rosario in tante encicliche, ben sapendo come nella meditazione dei misteri dell’Incarnazione, della Passione e della Resurrezione del Signore, con gli occhi e i sentimenti della SS. Vergine, il popolo cristiano avrebbe mantenuto viva la Fede.
 
Durante il suo lungo pontificato non mancarono, è vero, anche gli insuccessi. Vana fu la sua attenzione all’Oriente, nella speranza di ricondurlo all’unità cattolica. Dura fu la persecuzione che dovette subire dai nemici della Chiesa un po’ ovunque durante l’Ottocento anticlericale, dal  tedesco, ai governi massonici in tutto il mondo, specie nelle vicine Italia e Francia. Soprattutto da quel paese vennero cocenti delusioni, e sarà il suo successore, san Pio X, che con coraggio intrepido e distacco da ogni bene terreno, con libertà evangelica, affronterà la separazione tra Stato e Chiesa, la cacciata dei religiosi, la confisca dei beni della Chiesa, facendo rinascere la Chiesa di Francia e condannando le false interpretazioni del magistero leonino (come quella del Sillon). Leone XIII vide anche la stringente necessità di sviluppare e ammodernare gli studi ecclesiastici, un programma pienamente condiviso dal giovane perugino Umberto Benigni; ma sulla fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento si faceva già luce il tradimento di questo bel programma da parte dei modernisti: sarà san Pio X (nominato vescovo nel 1884 e creato cardinale nel 1893 proprio da Leone XIII) a dover affrontare il pericolo mortale, per “restaurare ogni cosa in Cristo”.
 
Ogni mese del nuovo anno può essere un’occasione per i nostri lettori di leggere una o più encicliche di questo grande Papa, che abbiamo scelto, in quest’occasione, di onorare.
 
Don Francesco Ricossa
 
 
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